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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1146/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1146/2025, promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. ALBERTALLI SILVANA parte ricorrente contro (C.F. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Al Tribunale Ill.mo affinchè , previa fissazione di udienza per la comparizione personale dei coniugi e l'espletamento degli incombenti di rito voglia : Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto i AM (Albania) tra e e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona Parte_1 CP_1 atto n. 13 Parte 2 S. C Anno 2023; Ordinare agli Uffici di Stato del comune di Arona civile di provvedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
Confermare le condizioni di separazione pronunciate con sentenza Turbinale
Pag. 1 di Verbania n 82/2024 del 02.02.2024; Nulla disporre in punto assegno divorzile essendo la sig Pt_2 economicamente indipendente e ed avendo ella instaurato una stabile convivenza more uxorio con il Sig
[...]
Con vittoria dispese e competenze di giudizio Per_1
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/6/2025, il ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Egli ha rappresentato che, in data 13/11/1999, ha contratto matrimonio con (atot CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona atto n. 13 Parte 2 S. C Anno 2023) e che dalla loro unione è nato un il 07/08/2000 attualmente convivente con il padre ed Per_2 economicamente indipendente.
Con sentenza n 82/2024 del 2/2/2024, il Tribunale di Verbania ha pronunciato la separazione dei coniugi coerentemente agli accordi raggiunti tra gli stessi e precisamente: “1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, di proprietà comune, sita in Arona, via Monte Leone 29, viene assegnata in possesso e godimento con i mobili e gli arredi che la compongono al marito, il quale ne acquisirà la piena ed esclusiva proprietà secondo quanto di seguito specificato. 3) La moglie asporterà i propri effetti personali e trasferirà altrove la propria residenza anagrafica. 4) Il marito si accolla per intero il mutuo gravante sulla casa coniugale, contratto con Intesa San Paolo con atto Notaio del 29.03.2012 - N 1392 di Rep – 1090 di Persona_3 racc. scadente nel giugno 2042 impegnandosi a corrispondere tutte le rate in scadenza e le spese ordinarie e straordinarie relative a detto immobile, incluse quelle condominiali, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti del coniuge. 5) A condizione che l'immobile sito in Arona, via Montenero, 28 Edificio B (appartamento e box pertinenziale) censito al Catasto Fabbricati F. 27 mapp. 546 sub. 11 e mapp.83 sub. 21, del quale la moglie ha l'usufrutto e il figlio la nuda proprietà, venga dal nudo proprietario e dall'usufruttuaria posto subito in vendita al prezzo di Euro 20.000,00, con conferimento di mandato irrevocabile ad agenzie immobiliari scelte anche disgiuntamente dagli stessi, e al momento della suddivisione del ricavato della vendita (pari al prezzo di Euro 20.000,00 o altro maggior che dovesse essere offerto alle parti o all'agenzia) in parti uguali tra moglie e figlio conseguente a detta vendita, la Sig.ra si impegna a trasferire al sig. senza nulla Parte_3 Controparte_2 pretendere la sua quota del 50% della piena proprietà dell'immobile e relativi arredi, sito in Arona Via Monte Leone 29 primo piano, censito al NCU del Comune di Arona al Fg 16 mapp 651 sub 13 acquistato con atto Notaio dr. in data 29.03.2012 N 1391 di Rep – 1089 di racc e composto da tre locali, cucina Persona_3 servizi e balconi oltre cantina al piano seminterrato ed altresì a condizione che ella venga liberata da ogni obbligo e garanzia verso la banca mutuante. 6) L'atto notarile di trasferimento di cui al punto che precede verrà stipulato, a cura e spese del marito avanti a notaio da egli scelto, entro sei mesi dall'avversarsi della condizione di cui al punto che precede e la sig.ra si impegna a comparire a semplice richiesta. 7) L'autovettura Fiat Punto Parte_3
Tg EY148ZW già intestata ed in uso al marito rimane a questi assegnata, il quale ne acquisisce l'esclusiva proprietà; 9) Entrambi i genitori si impegnano, qualora se ne presentasse l'esigenza, a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e attualmente convivente con il padre, secondo le rispettive possibilità e raggiungendo Per_2 accordi direttamente con il figlio medesimo”.
Pag. 2 Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 30/10/2025, dichiarata la contumacia della resistente stante la regolarità della notifica, la difesa ha rappresentato che veva perso il lavoro;
quindi, il ricorrente ha Pt_3 dichiarato: “voglio divorziare. Ho percepito solo una mensilità di NASPI per circa € 590,00. Mio figlio vive ancora con me. Lavora nella ditta dove lavoravo io”.
All'esito, la difesa è stata invitata alla discussione orale e la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 82/2024 del 2/2/2024 del Tribunale di Verbania. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le condizioni di separazione possono essere confermate, non essendo contrarie alle norme di legge.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Pag. 3 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra contratto in Parte_4 CP_1 data 13/11/1999 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona atto n. 13 Parte 2 S. C Anno 2023;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 4
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1146/2025, promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. ALBERTALLI SILVANA parte ricorrente contro (C.F. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Al Tribunale Ill.mo affinchè , previa fissazione di udienza per la comparizione personale dei coniugi e l'espletamento degli incombenti di rito voglia : Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto i AM (Albania) tra e e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona Parte_1 CP_1 atto n. 13 Parte 2 S. C Anno 2023; Ordinare agli Uffici di Stato del comune di Arona civile di provvedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
Confermare le condizioni di separazione pronunciate con sentenza Turbinale
Pag. 1 di Verbania n 82/2024 del 02.02.2024; Nulla disporre in punto assegno divorzile essendo la sig Pt_2 economicamente indipendente e ed avendo ella instaurato una stabile convivenza more uxorio con il Sig
[...]
Con vittoria dispese e competenze di giudizio Per_1
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/6/2025, il ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Egli ha rappresentato che, in data 13/11/1999, ha contratto matrimonio con (atot CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona atto n. 13 Parte 2 S. C Anno 2023) e che dalla loro unione è nato un il 07/08/2000 attualmente convivente con il padre ed Per_2 economicamente indipendente.
Con sentenza n 82/2024 del 2/2/2024, il Tribunale di Verbania ha pronunciato la separazione dei coniugi coerentemente agli accordi raggiunti tra gli stessi e precisamente: “1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, di proprietà comune, sita in Arona, via Monte Leone 29, viene assegnata in possesso e godimento con i mobili e gli arredi che la compongono al marito, il quale ne acquisirà la piena ed esclusiva proprietà secondo quanto di seguito specificato. 3) La moglie asporterà i propri effetti personali e trasferirà altrove la propria residenza anagrafica. 4) Il marito si accolla per intero il mutuo gravante sulla casa coniugale, contratto con Intesa San Paolo con atto Notaio del 29.03.2012 - N 1392 di Rep – 1090 di Persona_3 racc. scadente nel giugno 2042 impegnandosi a corrispondere tutte le rate in scadenza e le spese ordinarie e straordinarie relative a detto immobile, incluse quelle condominiali, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti del coniuge. 5) A condizione che l'immobile sito in Arona, via Montenero, 28 Edificio B (appartamento e box pertinenziale) censito al Catasto Fabbricati F. 27 mapp. 546 sub. 11 e mapp.83 sub. 21, del quale la moglie ha l'usufrutto e il figlio la nuda proprietà, venga dal nudo proprietario e dall'usufruttuaria posto subito in vendita al prezzo di Euro 20.000,00, con conferimento di mandato irrevocabile ad agenzie immobiliari scelte anche disgiuntamente dagli stessi, e al momento della suddivisione del ricavato della vendita (pari al prezzo di Euro 20.000,00 o altro maggior che dovesse essere offerto alle parti o all'agenzia) in parti uguali tra moglie e figlio conseguente a detta vendita, la Sig.ra si impegna a trasferire al sig. senza nulla Parte_3 Controparte_2 pretendere la sua quota del 50% della piena proprietà dell'immobile e relativi arredi, sito in Arona Via Monte Leone 29 primo piano, censito al NCU del Comune di Arona al Fg 16 mapp 651 sub 13 acquistato con atto Notaio dr. in data 29.03.2012 N 1391 di Rep – 1089 di racc e composto da tre locali, cucina Persona_3 servizi e balconi oltre cantina al piano seminterrato ed altresì a condizione che ella venga liberata da ogni obbligo e garanzia verso la banca mutuante. 6) L'atto notarile di trasferimento di cui al punto che precede verrà stipulato, a cura e spese del marito avanti a notaio da egli scelto, entro sei mesi dall'avversarsi della condizione di cui al punto che precede e la sig.ra si impegna a comparire a semplice richiesta. 7) L'autovettura Fiat Punto Parte_3
Tg EY148ZW già intestata ed in uso al marito rimane a questi assegnata, il quale ne acquisisce l'esclusiva proprietà; 9) Entrambi i genitori si impegnano, qualora se ne presentasse l'esigenza, a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e attualmente convivente con il padre, secondo le rispettive possibilità e raggiungendo Per_2 accordi direttamente con il figlio medesimo”.
Pag. 2 Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 30/10/2025, dichiarata la contumacia della resistente stante la regolarità della notifica, la difesa ha rappresentato che veva perso il lavoro;
quindi, il ricorrente ha Pt_3 dichiarato: “voglio divorziare. Ho percepito solo una mensilità di NASPI per circa € 590,00. Mio figlio vive ancora con me. Lavora nella ditta dove lavoravo io”.
All'esito, la difesa è stata invitata alla discussione orale e la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 82/2024 del 2/2/2024 del Tribunale di Verbania. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le condizioni di separazione possono essere confermate, non essendo contrarie alle norme di legge.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Pag. 3 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra contratto in Parte_4 CP_1 data 13/11/1999 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona atto n. 13 Parte 2 S. C Anno 2023;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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