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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4600/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a AS Parte_1 C.F._1 ET (TV), il 29/08/1982
e
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 24/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a AS ET (TV), il 29/08/1982 Parte_1 e
, nato/a a TREVISO, il 2/07/1972, Parte_2 uniti in matrimonio il 19/09/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VEDELAGO (TV) dell'anno 2009, n. 33, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi entrambi di fissare ovunque la propria residenza, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, rappresentata dall'immobile sito in Vedelago (TV), alla Via Casoni, n. 41 B, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà Parte_1 assegnata alla stessa, affinché vi risieda con la figlia minore . Il Persona_1 sig. , che ha già lasciato la casa coniugale in data 01.02.2025, Parte_2 provvederà a mutare la propria residenza quanto prima, in ogni caso entro e non oltre il 31.08.2025; 3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre e con il più ampio diritto di visita del padre. Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le modalità di seguito specificate, salvo diverso accordo tra i genitori sui tempi e le modalità di visita, nel rispetto degli orari e dei turni lavorativi dei genitori, nonché degli impegni scolastici, sportivi, extrascolastici e sociali della minore, tenuto conto dei desideri e delle aspirazioni della stessa, che alla data dell'udienza avrà compiuto quindici anni (15). Durante la settimana, il padre potrà/dovrà trascorrere con la figlia i pomeriggi di lunedì e giovedì, al termine del proprio orario lavorativo, sino a dopo cena, con possibilità di pernotto;
il padre, inoltre, potrà/dovrà trascorrere con la figlia fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con eventuale pernotto. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà/dovrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le attività estive e le aspirazioni della minore. Le festività natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, con alternanza annuale, privilegiando i programmi scolastici, sportivi ed extrascolastici della minore. Gli ulteriori periodi di vacanza e i ponti durante l'anno scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
4) Il sig. verserà, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, alla Parte_2 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minore , la somma di euro 400,00 (diconsi quattrocento/00), da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla minore, da individuarsi secondo il Protocollo in uso del Tribunale di Treviso;
5) Il c.d. “Assegno Unico Universale” verrà richiesto e percepito integralmente dal sig. . Il padre, una volta ricevuto l'accredito dell'A.U.U., Parte_2 effettuerà il giroconto dell'intero importo in favore della figlia minore, presso le coordinate bancarie del conto corrente dedicato all'accumulo dei risparmi di
, come da riferimenti di cui al punto n. 10) delle condizioni;
Persona_1
6) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
7) La sig.ra e il sig. dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, senza avanzare alcuna reciproca pretesa in tal senso;
8) La sig.ra pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, Parte_1 corrisponderà al sig. l'importo complessivo di euro 22.500,00 Parte_2
(euro ventiduemilacinquecento//00), a tacitazione di ogni pretesa dello stesso in relazione ai reciproci rapporti di dare e avere tra le parti e, in particolare, in riferimento a qualsivoglia diritto e/o ragione e/o pretesa aventi ad oggetto l'immobile sito in Vedelago (TV), Via Casoni n. 41 B, ivi compresi l'arredamento, la piscina sopraelevata e le relative pertinenze o accessori. Le parti dichiarano che detto pagamento non costituisce riconoscimento di alcun diritto reale o personale del sig. sull'immobile e che, con il relativo adempimento, egli Pt_2 rinuncia espressamente, definitivamente e irrevocabilmente a qualsiasi pretesa, diritto o ragione, attuale o futura, comunque connessi all'immobile o a beni in esso presenti. Detto importo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità: - euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento//00) entro un anno dal deposito del presente ricorso;
- euro 15.000,00 (euro quindicimila//00) entro 30 giorni dalla stipula del rogito notarile avente ad oggetto la compravendita dell'immobile sito in
Vedelago (TV), Via Casoni n. 41 B e comunque entro e non oltre il 31 dicembre
2027;
9) Con il pagamento di cui al punto n. 8), le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo, voce o ragione economica, connessa al loro rapporto personale e/o patrimoniale;
10) Le parti si impegnano a chiudere il conto cointestato
08399/62172/000000933476, corrente presso l'Istituto di Credito Banca delle
Terre Venete Credito Cooperativo - Soc. Coop., Filiale di Cavasagra di Vedelago
(TV), entro un mese dal deposito del ricorso. Il saldo attivo del conto, costituito da risparmi accantonati per la figlia minore, sarà trasferito in un nuovo conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra la quale si impegna a Parte_1 conservarne la provvista ai sensi dell'art. 324 c.c. Entro n. 12 (dodici) mesi dal compimento della maggiore età da parte della figlia, il predetto conto verrà chiuso e l'intero saldo sarà trasferito su un nuovo conto, intestato esclusivamente a
. Persona_1
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4600/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a AS Parte_1 C.F._1 ET (TV), il 29/08/1982
e
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 24/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a AS ET (TV), il 29/08/1982 Parte_1 e
, nato/a a TREVISO, il 2/07/1972, Parte_2 uniti in matrimonio il 19/09/2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VEDELAGO (TV) dell'anno 2009, n. 33, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi entrambi di fissare ovunque la propria residenza, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, rappresentata dall'immobile sito in Vedelago (TV), alla Via Casoni, n. 41 B, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà Parte_1 assegnata alla stessa, affinché vi risieda con la figlia minore . Il Persona_1 sig. , che ha già lasciato la casa coniugale in data 01.02.2025, Parte_2 provvederà a mutare la propria residenza quanto prima, in ogni caso entro e non oltre il 31.08.2025; 3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre e con il più ampio diritto di visita del padre. Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le modalità di seguito specificate, salvo diverso accordo tra i genitori sui tempi e le modalità di visita, nel rispetto degli orari e dei turni lavorativi dei genitori, nonché degli impegni scolastici, sportivi, extrascolastici e sociali della minore, tenuto conto dei desideri e delle aspirazioni della stessa, che alla data dell'udienza avrà compiuto quindici anni (15). Durante la settimana, il padre potrà/dovrà trascorrere con la figlia i pomeriggi di lunedì e giovedì, al termine del proprio orario lavorativo, sino a dopo cena, con possibilità di pernotto;
il padre, inoltre, potrà/dovrà trascorrere con la figlia fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con eventuale pernotto. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà/dovrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le attività estive e le aspirazioni della minore. Le festività natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, con alternanza annuale, privilegiando i programmi scolastici, sportivi ed extrascolastici della minore. Gli ulteriori periodi di vacanza e i ponti durante l'anno scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
4) Il sig. verserà, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, alla Parte_2 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minore , la somma di euro 400,00 (diconsi quattrocento/00), da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla minore, da individuarsi secondo il Protocollo in uso del Tribunale di Treviso;
5) Il c.d. “Assegno Unico Universale” verrà richiesto e percepito integralmente dal sig. . Il padre, una volta ricevuto l'accredito dell'A.U.U., Parte_2 effettuerà il giroconto dell'intero importo in favore della figlia minore, presso le coordinate bancarie del conto corrente dedicato all'accumulo dei risparmi di
, come da riferimenti di cui al punto n. 10) delle condizioni;
Persona_1
6) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
7) La sig.ra e il sig. dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, senza avanzare alcuna reciproca pretesa in tal senso;
8) La sig.ra pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, Parte_1 corrisponderà al sig. l'importo complessivo di euro 22.500,00 Parte_2
(euro ventiduemilacinquecento//00), a tacitazione di ogni pretesa dello stesso in relazione ai reciproci rapporti di dare e avere tra le parti e, in particolare, in riferimento a qualsivoglia diritto e/o ragione e/o pretesa aventi ad oggetto l'immobile sito in Vedelago (TV), Via Casoni n. 41 B, ivi compresi l'arredamento, la piscina sopraelevata e le relative pertinenze o accessori. Le parti dichiarano che detto pagamento non costituisce riconoscimento di alcun diritto reale o personale del sig. sull'immobile e che, con il relativo adempimento, egli Pt_2 rinuncia espressamente, definitivamente e irrevocabilmente a qualsiasi pretesa, diritto o ragione, attuale o futura, comunque connessi all'immobile o a beni in esso presenti. Detto importo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità: - euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento//00) entro un anno dal deposito del presente ricorso;
- euro 15.000,00 (euro quindicimila//00) entro 30 giorni dalla stipula del rogito notarile avente ad oggetto la compravendita dell'immobile sito in
Vedelago (TV), Via Casoni n. 41 B e comunque entro e non oltre il 31 dicembre
2027;
9) Con il pagamento di cui al punto n. 8), le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo, voce o ragione economica, connessa al loro rapporto personale e/o patrimoniale;
10) Le parti si impegnano a chiudere il conto cointestato
08399/62172/000000933476, corrente presso l'Istituto di Credito Banca delle
Terre Venete Credito Cooperativo - Soc. Coop., Filiale di Cavasagra di Vedelago
(TV), entro un mese dal deposito del ricorso. Il saldo attivo del conto, costituito da risparmi accantonati per la figlia minore, sarà trasferito in un nuovo conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra la quale si impegna a Parte_1 conservarne la provvista ai sensi dell'art. 324 c.c. Entro n. 12 (dodici) mesi dal compimento della maggiore età da parte della figlia, il predetto conto verrà chiuso e l'intero saldo sarà trasferito su un nuovo conto, intestato esclusivamente a
. Persona_1
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci