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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/11/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 761/2024 R.G.L.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc depositate da parte ricorrente in data 18 novembre 2025 e dato atto del mancato deposito delle note di udienza da parte dell' , ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 761/2024 R.G.L. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Marini, come da procura in atti, Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
IU ZE e LA AN, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/7/2024 deduceva: - di essere titolare, a Parte_1 decorrere dal 1.1.2004, del trattamento pensionistico n. 10039760 Cat. VO per un importo in pagamento (al dì del deposito del presente ricorso) di € 2.856,73, conseguito con la massima anzianità contributiva, a seguito del riconoscimento dell'incremento contributivo riservato ai lavoratori esposti all'amianto; - che l' aveva incluso solo parzialmente, nel calcolo CP_2 pensionistico, gli importi corrispondenti a periodi di assenze per malattia, permessi e congedi;
infatti l' non aveva fatto corretta applicazione della normativa applicabile, secondo cui, CP_1
1 per ogni settimana di contribuzione figurativa per malattia e congedi, al fine di integrare la retribuzione mancante e correttamente calcolarne l'incidenza sulla pensione, l' avrebbe CP_2 dovuto assumere a riferimento la media della retribuzione settimanale percepita in costanza di CP_ lavoro, nel periodo immediatamente precedente l'evento figurativo;
al contrario, l' nel calcolare la media delle retribuzioni settimanali (ai fini della determinazione della retribuzione figurativa) aveva escluso “le altre competenze” (ovvero: i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità sostitutive di ferie non godute, il lavoro straordinario), che invece dovevano concorrere alla determinazione della base imponibile previdenziale;
sottolineava che, nelle stesse circolari emanate nel tempo, l' aveva espressamente dato indicazioni nel senso di CP_1 escludere, dalla base di calcolo, gli emolumenti extramensili. Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e congedi;
- dichiarare che l' , in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo CP_1 di malattia e congedi, non ha correttamente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 escludendo dal calcolo le altre competenze;
- conseguentemente condannare l' , CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia e congedi tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla CP_2 base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 182,01) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 6.547,46, o della somma maggiore in base alla decadenza triennale decorrente dalla domanda giudiziale), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso (o del quinquennio antecedente la domanda amministrativa), oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione”.
Con memoria depositata in data 3 gennaio 2025 l' si costituiva in giudizio ed eccepiva: - CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. della domanda giudiziale, in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto instaurare il procedimento amministrativo di secondo grado, ossia proporre ricorso amministrativo avverso l'eventuale provvedimento negativo assunto dall'Istituto ovvero la sua inerzia;
- che era maturato il termine triennale di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n.
98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente venir meno del diritto alla richiesta riliquidazione;
- che si era estinto per prescrizione il diritto all'accredito di contributi maggiori, da calcolarsi sulla base del reddito imponibile secondo le indicazioni del ricorrente
2 e, in ogni caso, che era maturata la prescrizione dei ratei;
nel merito, contestava i conteggi di controparte.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Devono essere rigettate le preliminari eccezioni di improponibilità (per mancata presentazione della domanda amministrativa) e di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cpc, formulate dall' in entrambi i procedimenti. CP_2
Infatti, il ricorrente ha dato prova di avere presentato in data 22 aprile 2024 domanda amministrativa di “ricostituzione per motivi contributivi” (cfr doc. 4) e di avere proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 25 luglio 2024 (cfr doc. 5) essendo l' rimasto silente. CP_2
In merito alla eccezione, formulata dall' , di decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 CP_1 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente estinzione del diritto a chiedere l'integrazione del trattamento pensionistico, occorre soffermarsi sulla interpretazione della portata della previsione, espressa dalla Corte di
Cassazione.
Secondo il tenore testuale della norma “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l' azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. In particolare, con l'aggiunta dell'ultimo comma al predetto art. 47
(ad opera del d.l. 98/2011) la decadenza è stata estesa anche alle ipotesi di azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte.
La giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di interpretare la norma come volta a sancire una decadenza “mobile”, ovvero limitata ai tre anni di prestazione antecedente la presentazione della domanda giudiziale, abbandonando la tesi della decadenza tombale.
In questo senso i giudici di legittimità hanno concluso evidenziando come tale soluzione realizzi un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi (quello del pensionato e quello pubblico alla stabilità dei conti), al contrario della decadenza tombale “che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta” (cfr Cass., s. n. 17430/2021).
3 Per questo motivo, l'eccezione di decadenza è fondata limitatamente ai ratei antecedenti, di tre anni, il deposito della domanda giudiziale (25 luglio 2024).
Venendo all'esame del merito della domanda, si controverte in ordine alla individuazione della base retributiva pensionabile, con riferimento ai periodi in cui il ricorrente è stato assente dal lavoro per malattia, permessi e congedi.
La posizione dell'odierno ricorrente rientra ratione temporis nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, (in quanto titolare di trattamento pensionistico a decorrere dal 1/1/1999) secondo cui: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, si è affermato il principio che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili
(quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n.
153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr.Cass. n. 16313/2004; Cass. n.
157/2007; Cass. n. 17502/2009; Cass., n. 17990/2010).
Precisa la Corte (nella sentenza n. 17990/2010) che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere (in tal senso ex multis ad es Cass. n. 1898/1997; Cass. n. 3630/1999; Cass.
5002/1999), dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso.
Tali conclusioni valgono in generale per tutti i periodi di contribuzione figurativa.
4 Chiariti in questi termini i principi giuridici applicabili per la soluzione della controversia, è CP_ stata disposta CTU contabile, rimettendosi al consulente il compito di verificare se l' abbia correttamente determinato la contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro qui esaminati;
è stato in particolare formulato il seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, e presa visione di ogni documentazione necessaria anche mediante accesso presso la sede competente, verifichi il consulente se l' nel calcolare la retribuzione CP_1 CP_1 settimanale media ai fini della determinazione della contribuzione figurativa per i periodi di malattia e di congedo, abbia tenuto conto anche delle competenze ultra mensili;
in caso negativo, calcoli il consulente a quanto ammonta la differenza spettante sul rateo mensile e a quanto ammontano le somme differenziali dovute a titolo di arretrati, computando a tal fine gli importi differenziali dovuti dal 25/7/2021 al 25/7/2023. Nel conteggio, applichi la perequazione spettante”.
Il Ctu, all'esito dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, ha proceduto al computo della retribuzione media settimanale “ordinaria”; per fare ciò ha sottratto, dalla retribuzione annuale accreditata in estratto , le settimane di retribuzione ridotta (ovvero, quella Pt_2 corrisposta dal datore di lavoro in presenza di eventi meritevoli di tutela come la malattia ed i congedi, rispetto alla quale l' è obbligato ad intervenire al fine di integrarne virtualmente CP_1
l'importo e così raggiungere quanto il lavoratore potenzialmente avrebbe percepito ove avesse regolarmente lavorato); quindi, dal calcolo retribuzione lavorativa (che potremmo definire
“piena” o “ordinaria”) ha agevolmente calcolato la retribuzione media settimanale;
una volta ottenuto il dato della RMS, questo è stato moltiplicato per il numero delle settimane anno per anno interessate dagli eventi suddetti (ovvero, anno 1996: n. 4 settimane di malattia di cui 3 ad integrazione;
anno 1998: n. 9 settimane di malattia ad integrazione;
anno 2001: n. 5 settimane di permessi di cui 1 ad integrazione;
anno 2002: n. 5 settimane di congedi ad integrazione;
anno
2003: n. 5 settimane di congedi ad integrazione); dal confronto di tale dato con gli importi corrisposti al lavoratore a titolo di retribuzione ridotta (codice 300) e con gli importi accreditati per malattia (cod. 319), congedo (cod. 349), permessi (cod. 308), ne è scaturita una differenza a titolo di maggior importo di retribuzione figurativa da accreditare.
Procedendo al suddetto conteggio per ciascuno degli anni interessati da eventi figurativi, il CTU ha rideterminato il trattamento pensionistico spettante (€ 2.246,90 a fronte dell'ammontare di €
2.144,63 riconosciuto dall' ) e determinato in € 102,27 la differenza mensile dovuta. CP_1
Infine, il CTU ha calcolato la differenza da corrispondere a titolo di arretrati, nel rispetto nel termine triennale di decadenza (€ 3502,61).
5 Le conclusioni del CTU possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame;
esso sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti, le quali non hanno formulato avverso le stesse alcuna contestazione o osservazione critica.
Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale, l' lamenta che il ricorrente abbia CP_2 avanzato la domanda in discussione a distanza di circa 30 anni dall'evento in relazione al quale
è stato effettuato l'accredito contributivo, con evidente maturazione della prescrizione.
L'assunto non è però condivisibile in quanto, nel caso di specie non viene richiesto l'accredito di maggiori contributi, ma si contesta il quantum della pensione, fermi restando i contributi versati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- accerta e dichiarare il diritto di al calcolo degli emolumenti extramensili Parte_1 nella determinazione della retribuzione pensionabile, per i periodi coperti da malattia, permessi, congedo;
- condanna l' al pagamento, in favore di della somma di € 3502,61 (a titolo CP_1 Parte_1 di differenza sul trattamento pensionistico fino alla data del deposito della domanda giudiziale,
25 luglio 2024) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' , per il periodo a decorrere dal mese di agosto 2024, ad incrementare il CP_1 trattamento pensionistico di per le causali di cui è ricorso, della somma di € Parte_1
102,27 mensili;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si CP_2 liquidano in complessivi € 1600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Marini, per dichiarato anticipo.
Terni, 27 novembre 2025
Si comunichi.
Il giudice
6 (dott. Luciana Nicolì)
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