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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 291/2017 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in AC (SR), via C. Parte_1 C.F._1
Scalia n. 104, presso lo studio dell'avv. CHIARA LUCENTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ) E (C.F.: , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in AC (SR), via Anita n. 24, presso lo studio dell'avv. ANTONIO CATALDI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio in proprio nelle vesti di Parte_1 comproprietaria per il 50% del terreno censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413 e nella qualità di amministratrice di sostegno di comproprietaria del restante 50% Persona_1 dello stesso bene, ha convenuto e , comproprietari del confinante fondo individuato CP_1 CP_2 catastalmente dal foglio 5 e dalla particella n. 1412, sostenendo che essi avrebbero praticato nel muro di confine tra le due proprietà una apertura diretta verso l'immobile attoreo ed avrebbero realizzato in quest'ultimo due gradini e un battuto in calcestruzzo.
Parte attrice ha ritenuto che la situazione di fatto creatasi si sarebbe tradotta nella illegittima imposizione a carico della propria unità immobiliare di una servitù.
Conseguentemente, ha chiesto la condanna dei convenuti alla chiusura della apertura sopra Parte_1 citata ed alla rimozione dei due gradini e del battuto di cemento realizzati nel terreno attoreo.
Si sono tempestivamente costituiti e , i quali hanno: CP_1 CP_2 - eccepito la nullità della citazione in ragione della mancata sottoscrizione della relata di notifica e della omessa indicazione, in quest'ultima, della data di spedizione dell'atto introduttivo del giudizio;
- lamentato, in relazione alla posizione di l'assenza del provvedimento autorizzativo del Persona_1
Giudice Tutelare;
- chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà con riferimento al terreno attoreo censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413.
In seguito a svariati rinvii disposti per consentire il completamento della mediazione obbligatoria, il precedente giudice istruttore con ordinanza del 24.4.2019 ha ordinato ex art. 182 c.p.c. a parte attrice di produrre il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare alla instaurazione del processo ed il decreto di nomina di quale amministratrice di sostegno di Parte_1 Persona_1
Intervenuto il decesso di quest'ultima, alla successiva udienza il giudizio è stato interrotto.
La causa è stata riassunta da Parte_1
Disposti ulteriori rinvii per tentare la conciliazione e fallita la mediazione delegata, il giudizio è stato nuovamente interrotto in ragione del decesso del difensore di parte attrice.
Riassunta nuovamente la causa, essa è stata istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24.6.2025 – immediatamente successiva al completamento delle operazioni peritali -, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità della citazione per omessa sottoscrizione della relata di notifica e per mancata indicazione della data di spedizione dell'atto introduttivo del giudizio.
In proposito è sufficiente ricordare che, com'è confermato dall'art. 160 c.p.c., ogni eventuale nullità della notificazione può intendersi sanata, ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo dell'atto da notificare.
Nel caso di specie, i convenuti, a prescindere dalla doglianza mossa avverso la notifica della citazione avversaria, hanno mostrato di avere avuto piena conoscenza di quest'ultima, essendosi costituiti tempestivamente, avendo articolato pertinenti difese ed avendo formulato anche domanda riconvenzionale.
Conseguentemente, ogni vizio dell'atto introduttivo del giudizio deve intendersi sanato.
3.1. Nel merito, si osserva che parte attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero praticato nel muro di confine una apertura diretta verso la proprietà attorea ed avrebbero realizzato in quest'ultima due gradini ed un battuto in cemento.
Secondo quanto emerge dalle fotografie e dalle mappe allegate alla espletata consulenza tecnica d'ufficio (v. foto nn.
1-9 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025, nonché gli allegati nn. 1, 2 e 4 di quest'ultima), le opere sopra richiamate – che, si ripete, insistono sul fondo di – mettono Parte_1 in collegamento la pubblica via Siena e l'immobile di proprietà di e , al quale è CP_1 CP_2 possibile accedere in virtù del cancello installato in corrispondenza del varco testé descritto.
Quanto sopra trova conferma anche nelle dichiarazioni dalla teste Testimone_1 Quest'ultima, escussa all'udienza del 15.10.2024, ha testualmente dichiarato che “il cemento è stato effettivamente apposto da;
lo ha apposto nel terreno di , realizzando anche CP_1 Parte_1 una porta per entrare ed uscire”.
Ancora, inequivocabili appaiono sul punto le deduzioni degli stessi convenuti.
Si legge in particolare nella comparsa di costituzione e risposta di questi ultimi che “in data 01.09.2004” i
“coniugi e hanno ottenuto la concessione edilizia n. 171/04 dal comune di AC CP_1 CP_2
[…] e, come si evince dagli elaborati tecnici allegati, hanno realizzato un marciapiede ed un ingresso con due pilastri e due gradini che accede direttamente sul lotto confinante” (v. pag. 3).
Alla luce di quanto illustrato, dunque, deve ritenersi che la situazione di fatto creatasi a carico del terreno di parte attrice ed in favore dell'unità immobiliare dei convenuti corrisponda ad una servitù di passaggio.
Conseguentemente, la domanda con cui ha chiesto condannarsi e Parte_1 CP_1 [...]
alla chiusura della apertura sopra citata ed alla rimozione dei due gradini e del battuto di cemento CP_2 realizzati nel fondo attoreo va qualificata in termini di actio negatoria servitutis.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, in una fattispecie assimilabile a quella sottoposta all'odierno vaglio, la Corte di cassazione ha affermato che “rientra nello schema dell'actio negatoria servitutis la domanda diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche all'eliminazione – al fine di ottenere
l'effettiva libertà del fondo – della situazione antigiuridica posta in essere mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate, implicando il fatto posto in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sul bene altrui, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare
l'acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30 marzo 1989 n. 1561; Cass. 6 dicembre 1988 n. 6632)” (così
Cass. Civ. Sez. II 4.10.2023, n. 28000).
Alla luce di tali indicazioni, il Supremo Collegio ha rilevato che, “interpretando la domanda proposta […] al fine di accertare l'esistenza o meno della denunziata violazione, da parte del Tribunale, del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che gli attori avessero proposto […] l'actio negatoria servitutis con riferimento al varco realizzato nel muro perimetrale posto al confine, ciò che consentiva di invadere ed occupare abusivamente le loro proprietà” (v. ancora Cass. Civ. Sez. II 4.10.2023, n. 28000 cit.).
3.2. Per quanto specificamente interessa in questa sede, la Corte regolatrice, in relazione all'azione negatoria, ha aggiunto che “la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso si traduce nella proposizione di una questione che non è di legittimazione passiva ad causam, non è questione rilevabile di ufficio, ma costituisce un requisito di fondatezza della domanda. Ne consegue che spetta all'attore dimostrare e provare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo dell'azione reale e la deduzione di non essere proprietario costituisce una mera difesa (cfr. Cass. 10/7/2014 n. 15759; Cass. 8/10/2013 n. 22902;
Cass. 22/4/1994 n. 3843); questo principio resta applicabile anche se la difesa è svolta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello in quanto diretto ad evitare la pronuncia di sentenze inutili, pronuncia che sarebbe anche priva di interesse per gli stessi attori” (così Cass. Civ. Sez. II 24.3.2015, n. 5899). Ancora, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che, “al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., onde, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi, l'attore non dovrà dimostrarla ogni qual volta il convenuto gliel'abbia esplicitamente riconosciuta o abbia impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili col suo disconoscimento. […] la prova di tali titolarità grava sull'attore […] ovviamente tale prova può essere raggiunta anche attraverso la mancata contestazione da parte dei convenuti costituiti, a norma dell'art. 115,
c. 1, c.p.c. Ma ciò non muta il fondo della questione, ma anzi lo corrobora, in quanto la mancata contestazione del convenuto in tanto ha una valenza probatoria (in termini di pacificità del fatto) in quanto esenta l'altra parte dall'onere della prova e non sé stesso” (Cass. Civ. Sez. III 10.7.2014, n. 15759).
Nell'ambito dell'actio negatoria servitutis, poi, la Corte di cassazione ha chiarito che sussiste litisconsorzio necessario tra i comproprietari del fondo sul quale insistono le opere di cui viene richiesta la rimozione (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. VI-II 12.3.2020, n. 7040, per cui, in tema di actio negatoria servitutis, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti;
v. già Cass. Civ. Sez. VI – II 6.4.2016, n. 6622, per cui l'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che al momento della instaurazione del giudizio l'immobile censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413 – sul quale insistono i gradini ed il battuto di cemento di cui è stata chiesta la rimozione - fosse di proprietà di per il 50% e di Parte_1 per il residuo 50% (v. pag. 1 della citazione, ove si legge – senza che ciò sia stato in alcun Persona_1 modo contestato – che “le signore e sono comproprietarie … in Parte_1 Persona_1 ragione di una quota pari al 50% per ciascuna … di un lotto di terreno indiviso sito nel comune di AC, compreso tra la via Fortuna e la via Siena, in catasto al FG 5 p.lla 1413”).
Tanto chiarito, fin dalla tempestiva comparsa di costituzione e risposta i convenuti e CP_1 [...]
hanno eccepito “la carenza di legittimazione attiva della IG.ra , quale CP_2 Parte_1 amministratrice di sostegno della IG.ra , in assenza del titolo autorizzativo del Giudice Persona_1
Tutelare” (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
Si osserva in diritto che la proposizione di domanda giudiziale volta alla tutela di un diritto reale di godimento integra, per natura e contenuto, un atto di straordinaria amministrazione che – a norma dell'art. 374, n. 5), c.c.
(nel testo anteriore alla riforma di cui all'art. 1, comma 7, lett. a), del decr. lgs. n. 149/2022, applicabile all'amministrazione di sostegno giusta il rinvio operato dall'art. 411 c.c.) – necessita della previa autorizzazione del giudice tutelare.
A fronte della sopra evidenziata eccezione sollevata dai convenuti con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, non può ritenersi applicabile il regime previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. Ed infatti, il Supremo Collegio ha ripetutamente chiarito in riferimento a tale disposizione che, “qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez. U, 4248/2016 cit.) […].
Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte […]. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art.
182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione,
l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi
a discutere di altri profili giuridici;
cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019) […].
Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020) […]. Orbene il Collegio, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, intende dare continuità all'orientamento sopra esposto, confermando il principio di diritto per cui: «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso»” (così
Cass. Civ. Sez. I 20.10.2021, n. 29244; in senso conforme v. Cass. Civ. Sez. II 16.10.2020, n. 22564, in cui si legge testualmente che, “mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso - come quello in esame - in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte,
l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato a contraddire”, con l'aggiunta che l'eventuale “ordine ex art. 182 c.p.c.” comunque disposto dal giudice è “reso inutile dalla già chiaramente formulata eccezione … che imponeva al trasgressore di attivarsi per la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diveniva insanabile”; v. anche Cass. Civ. Sez.
Un. 4.3.2016, n. 4248; Cass. Civ. Sez. II 4.10.2018, n. 24212).
Nel caso in esame, non essendo stata rilevata d'ufficio la questione del difetto di autorizzazione ma essendo tale vizio stato eccepito dai convenuti con comparsa di costituzione e risposta, in conseguenza di ciò, è sorto in capo al difensore di parte attrice l'obbligo di produrre alla prima difesa utile la documentazione necessaria per la sanatoria.
Pur nondimeno, nulla è stato all'uopo prodotto nella prima udienza del 23.11.2017.
Conseguentemente, il vizio del difetto di autorizzazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale da parte di deve intendersi divenuto insanabile. Persona_1
Per completezza va evidenziato che neppure nelle successive udienze del 28.5.2018, del 17.9.2018 e dell'11.10.2018 parte attrice ha depositato il provvedimento autorizzativo del giudice tutelare e che, per le ragioni sopra illustrate, l'ordine emesso dal precedente istruttore il 24.4.2019 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. deve reputarsi inutile alla luce della già chiaramente formulata eccezione.
Precisato quanto sopra, si osserva peraltro che la Corte regolatrice, per le ipotesi in cui in relazione ad uno dei litisconsorti necessari sia risultata irregolare la instaurazione del contraddittorio, ha previsto che si proceda alla integrazione di quest'ultimo nei confronti del soggetto irregolarmente costituitosi (cfr. Cass. Civ. Sez. I
26.5.2016, n. 10936, che, lungi dal dichiarare la nullità dell'intero processo, ha confermato la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva rimesso gli atti al Tribunale ex art. 354 c.p.c., per consentire la ripetizione del giudizio di primo grado con la regolare partecipazione del litisconsorte necessario, invalidamente costituitosi mediante soggetto in conflitto di interessi con altra parte processuale senza che fosse stato nominato curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie, è deceduta il 24.1.2018 (v. pag. 2 del file prodotto da parte attrice con Persona_1 la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. denominato “Allegati_-_Chiaramida_-_Terzo”).
Pur non essendo stato emesso alcun provvedimento di integrazione del contraddittorio, esso si è rivelato superfluo, dal momento che, in seguito al decesso della superiore parte, la causa è stata riassunta da
[...]
che, oltre ad essere già attrice in giudizio, risulta anche figlia ed erede della defunta (v. pagg. 1-2 Parte_1 del file prodotto da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. denominato “Allegati_-
_Chiaramida_-_Terzo”, da cui risulta che era divorziata e che, secondo l'annesso “albero Persona_1 genealogico”, la prole della defunta è costituita da “ ”; cfr. Cass. Civ. Sez. II 12.6.2006, n. Parte_1
13751, nonché Cass. Civ. Sez. II 7.5.1997, n. 3975, per cui, pur essendo l'art. 102 c.p.c. applicabile d'ufficio,
è onere della parte interessata ad eccepire la non integrità del contraddittorio indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza ed i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa).
3.3. Chiarito quanto sopra, va in via prioritaria esaminata la domanda riconvenzionale con cui i convenuti e hanno chiesto l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà con CP_1 CP_2 riferimento al terreno attoreo censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413. Ritiene il Tribunale che i presupposti della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. non siano stati adeguatamente provati.
Ebbene, affinché possa dirsi provato l'acquisto per usucapione del diritto dominicale, è necessario che chi propone tale domanda provi di aver tenuto un comportamento continuo e non interrotto, inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, ossia un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, manifestato col compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto (v., tra le molte,
Cass. Civ. Sez. II 8.5.2013, n. 10894; Cass. Civ. Sez. II 5.10.2010, n. 20670; Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n.
8158).
Con riguardo al caso di specie, e hanno prospettato, quali atti che denoterebbero CP_1 CP_2 il possesso uti domini, il fatto di aver “provveduto periodicamente a pulire dai rovi e dalle sterpaglie sia il lotto acquistato che il lotto confinante” formalmente di proprietà attorea e di aver “provveduto a livellare il terreno con apporto di materiale inerte e cemento e mantenerlo pulito sino alla data odierna” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
Le condotte sopra tratteggiate non rappresentano l'espressione del possesso utile ai fini dell'usucapione.
In questo senso si è espressa, in coerenza con gli indirizzi già richiamati, anche la giurisprudenza di legittimità.
In un precedente sovrapponibile al caso di specie, in particolare, il Supremo Collegio ha specificamente affermato che “il fatto […] di avere nel corso degli anni costantemente provveduto alla pulizia della striscia di terreno” rientra tra i comportamenti che “non costituiscono oggettivamente prove idonee a dimostrare
l'acquisto di un possesso utile ad usucapire, giustificandosi” esso “con l'interesse dei convenuti a mantenere pulita e decorosa l'area cortiva che essi utilizzano” (Cass. Civ. Sez. II 19.8.2002, n. 12233).
Conseguentemente, insufficienti appaiono, ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e da , le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del CP_1 CP_2 Testimone_2
15.10.2024, dal teste all'udienza del 28.11.2024 e da all'udienza del Testimone_3 CP_3
14.1.2025.
Ed infatti, i suddetti testimoni si sono limitati a dare atto – in termini oltretutto imprecisi allorché si è chiesto loro di individuare l'area oggetto degli interventi - della esecuzione, da parte dei convenuti, di attività di pulizia del fondo attoreo e di limitate operazioni di livellamento (v. quanto dichiarato da Testimone_2 all'udienza del 15.10.2024: “ho visto che e pulivano il terreno davanti casa loro;
l'ho visto più CP_1 CP_2 volte. L'ultima volta è capitato circa due o tre anni fa;
la prima volta che è capitato risale al 1994 o al 1995.
Abito nelle vicinanze dal 1980. Ho visto anche i signori e livellare il terreno con materiale CP_1 CP_2 inerte e cemento;
ho visto e occuparsi direttamente di ciò”; v. quanto dichiarato da CP_1 CP_2 [...]
all'udienza del 28.11.2024: “ho avuto mansioni dirigenziali per l'impresa Ortopachino di Testimone_3
Paolo Terzo;
ogni tanto inviavo a casa di quest'ultimo un trattorista;
lui mi diceva che il suo terreno aveva bisogno di interventi di pulitura e scerbatura. È capitato più volte. Almeno una volta l'anno; spesso anche di più … Quanto alla individuazione dei confini posso dire solo che il lotto sul quale si interveniva con il trattore partiva dalla strada pubblica ed era esteso fino a circa 70-80 metri oltre il punto in cui Parte_2 attualmente insiste la abitazione di ”; v. quanto dichiarato da all'udienza del CP_1 CP_3
14.1.2025: “confermo che e , dal 1993, puliscono sia il lotto che oggi è di CP_1 CP_2 CP_1
sia ciò che c'è davanti, dalla strada che conduce a fino al mio lotto, contiguo a quello di
[...] Parte_2 mio fratello . Al momento dell'acquisto il terreno era incolto. Ho visto personalmente CP_1 CP_1
e pulire il fondo, eravamo sempre insieme;
è vero che gli stessi hanno anche portato materiale CP_2 inerte e cemento per livellare e l'ho visto personalmente”).
Precisato quanto sopra, deve per altro verso evidenziarsi che i testi escussi nell'interesse di parte attrice hanno attestato come anche si sia preoccupata, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, Parte_1 di assicurare la manutenzione del proprio terreno ed abbia in vario modo mostrato di regolarne l'utilizzo da parte di terzi.
In particolare, la testimone all'udienza del 15.10.2024, ha dichiarato: “Conosco Testimone_1 Tes_4
da vent'anni, circa. Preciso che un tempo utilizzava il terreno in oggetto, sito
[...] Testimone_4 in contrada Tre Colli, con il suo automezzo adibito alla vendita di panini;
l'ho visto direttamente;
mi è capitato di acquistare lì dei panini;
ad un certo punto si è trasferito a quindi ha Testimone_4 Parte_2 abbandonato il terreno di contrada Tre Colli;
si è trattato circa del 2015, 2016. Confermo anche che
[...]
diede il suo consenso all'utilizzo del terreno da parte di;
ero presente Parte_1 Testimone_4 quando tale conversazione si è svolta. Sono amica di . […] il camion di panini era Testimone_4 posizionato a circa 500 metri di distanza dalla casa di , nella parte centrale del terreno. Non riesco a CP_1 ricordare quale sia l'estensione neppure approssimativa del terreno. Il camion rimaneva sempre nella stessa posizione, sia di giorno sia di notte”.
Nella medesima udienza, il teste , figlio di ha affermato: “È il comune di Testimone_5 Parte_1
AC a contattare mia mamma, con lettere: in queste lettere si chiede la pulizia del terreno, prima dell'arrivo dell'estate. La richiesta è motivata in ragione del rischio di incendio. Tante volte mi sono interessato io per contattare giardinieri che pulissero il terreno. Ciò non è accaduto tutti gli anni: o meglio me ne sono occupato quasi tutti gli anni;
è possibile che qualche anno sia saltato, quando ad esempio riconoscevo che l'erba non era ancora alta. Mi occupo di ciò dal 2016; prima lavoravo fuori a Pieve di Soligo in Treviso;
sono ritornato qui nel 2016, alla morte di mio padre. […] Ho fatto io da tramite tra il signor
e mia madre affinché il primo potesse utilizzare il terreno con il suo Testimone_4 Parte_1 automezzo destinato alla vendita di panini. Il terreno è stato utilizzato gratuitamente. Il terreno è stato utilizzato fino a 7-8 anni fa;
sicuramente fino a più di cinque anni fa. […] e Parte_1 Tes_4
non si sono incontrati;
ho riferito io all'uno e all'altro. Il terreno è di circa 750-760 metri quadrati;
[...] non so essere più preciso. […] Sono andato via dai luoghi nel 2008 e sono ritornato nel 2016; preciso però che ogni due mesi ritornavo comunque sui luoghi. Quindi vedevo cosa accadeva nel terreno in oggetto. Non ho mai visto e pulire il terreno di mia mamma;
ho visto un furgone con personale che tuttavia CP_2 CP_1 si occupava di pulire il solo terreno dei signori e . Confermo inoltre che e hanno CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 realizzato un marciapiede di cemento”. Infine, il teste , escusso alla medesima udienza del 15.10.2024, ha dichiarato: “Conosco i Testimone_6 luoghi;
conosco da tempo i signori e . Frequento i luoghi da sempre. Non so precisare a Tes_5 Parte_1 partire da quando si è occupato del terreno . L'ho visto pulire l'erba, spianare. Oggi non Testimone_5 so dire con che frequenza pulisce il terreno. L'ultima volta mi è capitato di vedere ciò circa Testimone_5 un mese fa. Non so dire che estensione abbia il terreno in oggetto”.
Ribadito come l'attività di pulizia e di livellamento svolta dai convenuti si mostri da sola radicalmente inidonea ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione, le circostanze prospettate dai testimoni escussi nell'interesse di parte attrice denotano un non trascurabile interesse di quest'ultima al fondo censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, con il che deve escludersi che vi sia stata da parte della stessa quella prolungata inerzia idonea a fondare l'altrui acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti va pertanto rigettata.
3.4. Esclusa la sussistenza dei presupposti dell'usucapione invocata da e da , si CP_1 CP_2 osserva poi che è risultato incontestato che essi hanno praticato nel muro di confine una apertura diretta verso la proprietà di ed hanno realizzato in quest'ultima due gradini ed un battuto in cemento. Parte_1
Come si è già segnalato al punto 3.1 la situazione di fatto determinatasi per effetto di tali interventi si traduce nella imposizione, a carico del fondo di parte attrice ed in favore dell'immobile dei convenuti, di una servitù di passaggio.
Ebbene, in caso di esercizio di actio negatoria servitutis, ai sensi del comma 2 dell'art. 2697 c.c. grava sulla parte convenuta fornire la prova dell'esistenza del proprio ius in re aliena (così Cass. Civ. Sez. II 25.7.1980,
n. 4836, per cui la disciplina dell'onere probatorio che caratterizza l'actio negatoria prevede che l'attore possa limitarsi a provare il suo diritto di proprietà, mentre è il convenuto che deve provare l'esistenza della servitù sul fondo in questione).
Ancora, deve ricordarsi che la prevalente dottrina e la pacifica giurisprudenza di legittimità appaiono orientate nel senso della riconducibilità della servitù alla categoria dei diritto autodeterminati (v., sulla riconducibilità della servitù alla categoria dei diritti autodeterminati, Cass. Civ. Sez. II 29.1.2021, n. 2124; Cass. Civ. Sez. II
17.11.2014, n. 24400).
Per ciò che interessa nel presente giudizio, il Supremo Collegio ha poi consequenzialmente chiarito che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, etc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova;
non viola pertanto il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565, relativa a servitù; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684; Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n. 23851).
In altri termini, potendo il giudice rilevare d'ufficio in base agli atti di causa la sussistenza di un titolo costitutivo dei diritti reali, ciò che occorre verificare nel caso di specie è se, all'esito del giudizio espletato, possa ritenersi integrata la prova della verificazione di un fatto o di un atto idoneo a determinare la costituzione di una servitù a carico del fondo di parte attrice ed in favore dell'immobile dei convenuti.
A tale quesito deve fornirsi risposta negativa.
Dagli atti di causa non emerge infatti alcuna costituzione negoziale della detta servitù.
Per altro verso, la situazione di fatto in cui si traduce quest'ultima si è realizzata – com'è pacifico tra le parti
– in un momento certamente non anteriore al ventennio precedente alla instaurazione della presente lite ed in un'epoca in cui l'immobile in tesi dominante era già divenuto di proprietà dei soli convenuti e CP_1
(v. ancora pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, ove si legge che “in CP_2 data 01.09.2004” i “coniugi e hanno ottenuto la concessione edilizia n. 171/04 CP_1 CP_2 dal comune di AC … e, come si evince dagli elaborati tecnici allegati, hanno realizzato un marciapiede ed un ingresso con due pilastri e due gradini che accede direttamente sul lotto confinante”).
Devono pertanto radicalmente escludersi i presupposti dell'usucapione ventennale e della destinazione del padre di famiglia.
Non essendo provata la verificazione di fatti o atti idonei a costituire servitù, la domanda formulata da
[...] va accolta. Parte_1
Come è stato ricordato dalla Corte regolatrice, “una azione negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti di terzi, che alla cessazione delle turbative e molestie e, in tale ultimo caso, può determinare – ove la servitù o la turbativa venga esercitata mediante un'opera, anche la condanna alla demolizione o trasformazione dell'opera, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del proprio fondo da parte di colui che l'azione ha esercitato” (così Cass. Civ. Sez. II 31.12.2024, n. 27564).
Per completezza, va ancora evidenziato che, per il consolidato indirizzo di legittimità, la regolarità amministrativa della attività di edificazione e il rispetto della disciplina dei rapporti tra proprietari confinanti riguardano profili diversi, in quanto tutelano interessi diversi, sicché non vi è alcuna contraddizione tra l'accoglimento della domanda attrice di demolizione delle opere in violazione dei diritti dell'attore e l'affermata legittimità della concessione amministrativa (così Cass. Civ. Sez. II 6.6.2014, n. 12800).
In conclusione, dunque, e , comproprietari dell'immobile individuato al catasto del CP_1 CP_2 comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1412, vanno condannati a chiudere l'apertura praticata sul muro di confine e diretta verso il terreno di proprietà di censito al catasto del comune Parte_1 di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, nonché a rimuovere i due gradini ed il battuto di cemento realizzati in quest'ultimo.
Al fine di assicurare l'esatta individuazione degli interventi da eseguire appare opportuno richiamare le conclusioni raggiunte dal nominato consulente tecnico d'ufficio. Quest'ultimo, in relazione alla citata apertura ed ai gradini, ha evidenziato che “trattasi di un ingresso ubicato sul confine est dell'immobile di proprietà posto a 18,70 metri lineari dal filo interno della Parte_3 banchina su pubblica via (Via Siena). Dal battuto cementizio di cui al punto b) si attraversa un primo gradino posto a un'altezza di + 23 cm dal battuto e un secondo gradino posto a un'altezza di +38 cm dal battuto
(differenza di quota tra i due gradini di 15 cm). L'apertura, nella sua interezza, si compone di due accessi pedonali con larghezza pari a 110 cm cadauno. Ogni ingresso ha un cancelletto in ferro, con il telaio dello stesso ammorsato su due pilastri tondi in calcestruzzo armato rivestiti con pietra avente spessore di 3 cm.
Ogni pilastro ha un diametro, comprensivo del rivestimento, pari a 45 cm. L'altezza massima dei quattro pilastri in questione è pari a 220 cm dal piano di calpestio che, come indicato in precedenza, si trova a 38 cm di altezza dal battuto di cui al punto b). Completa la composizione dell'apertura un muro centrale in pietra tra i due ingressi con un foro centrale tondo avente decorazioni in ferro. Tale muro ha un'altezza pari a 200 cm dal piano di calpestio e in esso sono allocati la cassetta della posta e il citofono” (v. pag. 2 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025).
Quanto al resto delle opere, l'ausiliario del Tribunale ha rilevato che “trattasi di un battuto cementizio che, dal marciapiede su strada pubblica (Via Siena), attraversa il fondo censito alla particella 1413 di proprietà
. È stato realizzato in calcestruzzo interposto da rete elettrosaldata e allo stato attuale risulta al Parte_1 grezzo, non rivestito da pavimentazione. Dal rilievo metrico si è constatato che ha un'altezza media pari a 10 cm rispetto al naturale piano di campagna. Esso ha una lunghezza pari a 25 metri lineari e una larghezza di
190 cm a partire dal confine est della particella 2152 di proprietà ” (v. pag. 3 della consulenza Parte_3 tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025).
L'apertura da chiudere ed i gradini ed il battuto cementizio da rimuovere risultano poi individuati anche negli allegati n. 3 e n. 4 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in solido a carico dei convenuti CP_1
e .
[...] CP_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo alle controversie di valore compreso tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00 (v. pag. 5 della citazione).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 291/2017, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta l'inesistenza, a carico del terreno di proprietà di
[...]
censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, della servitù Parte_1 esercitabile da e , comproprietari dell'immobile censito al catasto del comune di CP_1 CP_2
AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1412, mediante l'apertura praticata nel muro di confine e diretta verso il predetto fondo attoreo e mediante i gradini ed il battuto di cemento realizzati in quest'ultimo, meglio individuati nella consulenza tecnica d'ufficio richiamata in motivazione unitamente ai suoi allegati;
- in accoglimento della domanda attorea, condanna e , comproprietari CP_1 CP_2 dell'immobile censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1412, a chiudere l'apertura praticata sul muro di confine e diretta verso il terreno di proprietà di censito al Parte_1 catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, nonché a rimuovere i gradini ed il battuto di cemento realizzati in quest'ultimo, meglio individuati nella consulenza tecnica d'ufficio richiamata in motivazione unitamente ai suoi allegati;
- rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà del terreno censito al catasto del comune di
AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, formulata da e , per le ragioni di CP_1 CP_2 cui in motivazione;
- condanna in solido e a pagare in favore di le spese di lite, che CP_1 CP_2 Parte_1 liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 291/2017 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in AC (SR), via C. Parte_1 C.F._1
Scalia n. 104, presso lo studio dell'avv. CHIARA LUCENTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ) E (C.F.: , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in AC (SR), via Anita n. 24, presso lo studio dell'avv. ANTONIO CATALDI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio in proprio nelle vesti di Parte_1 comproprietaria per il 50% del terreno censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413 e nella qualità di amministratrice di sostegno di comproprietaria del restante 50% Persona_1 dello stesso bene, ha convenuto e , comproprietari del confinante fondo individuato CP_1 CP_2 catastalmente dal foglio 5 e dalla particella n. 1412, sostenendo che essi avrebbero praticato nel muro di confine tra le due proprietà una apertura diretta verso l'immobile attoreo ed avrebbero realizzato in quest'ultimo due gradini e un battuto in calcestruzzo.
Parte attrice ha ritenuto che la situazione di fatto creatasi si sarebbe tradotta nella illegittima imposizione a carico della propria unità immobiliare di una servitù.
Conseguentemente, ha chiesto la condanna dei convenuti alla chiusura della apertura sopra Parte_1 citata ed alla rimozione dei due gradini e del battuto di cemento realizzati nel terreno attoreo.
Si sono tempestivamente costituiti e , i quali hanno: CP_1 CP_2 - eccepito la nullità della citazione in ragione della mancata sottoscrizione della relata di notifica e della omessa indicazione, in quest'ultima, della data di spedizione dell'atto introduttivo del giudizio;
- lamentato, in relazione alla posizione di l'assenza del provvedimento autorizzativo del Persona_1
Giudice Tutelare;
- chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà con riferimento al terreno attoreo censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413.
In seguito a svariati rinvii disposti per consentire il completamento della mediazione obbligatoria, il precedente giudice istruttore con ordinanza del 24.4.2019 ha ordinato ex art. 182 c.p.c. a parte attrice di produrre il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare alla instaurazione del processo ed il decreto di nomina di quale amministratrice di sostegno di Parte_1 Persona_1
Intervenuto il decesso di quest'ultima, alla successiva udienza il giudizio è stato interrotto.
La causa è stata riassunta da Parte_1
Disposti ulteriori rinvii per tentare la conciliazione e fallita la mediazione delegata, il giudizio è stato nuovamente interrotto in ragione del decesso del difensore di parte attrice.
Riassunta nuovamente la causa, essa è stata istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24.6.2025 – immediatamente successiva al completamento delle operazioni peritali -, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità della citazione per omessa sottoscrizione della relata di notifica e per mancata indicazione della data di spedizione dell'atto introduttivo del giudizio.
In proposito è sufficiente ricordare che, com'è confermato dall'art. 160 c.p.c., ogni eventuale nullità della notificazione può intendersi sanata, ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo dell'atto da notificare.
Nel caso di specie, i convenuti, a prescindere dalla doglianza mossa avverso la notifica della citazione avversaria, hanno mostrato di avere avuto piena conoscenza di quest'ultima, essendosi costituiti tempestivamente, avendo articolato pertinenti difese ed avendo formulato anche domanda riconvenzionale.
Conseguentemente, ogni vizio dell'atto introduttivo del giudizio deve intendersi sanato.
3.1. Nel merito, si osserva che parte attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero praticato nel muro di confine una apertura diretta verso la proprietà attorea ed avrebbero realizzato in quest'ultima due gradini ed un battuto in cemento.
Secondo quanto emerge dalle fotografie e dalle mappe allegate alla espletata consulenza tecnica d'ufficio (v. foto nn.
1-9 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025, nonché gli allegati nn. 1, 2 e 4 di quest'ultima), le opere sopra richiamate – che, si ripete, insistono sul fondo di – mettono Parte_1 in collegamento la pubblica via Siena e l'immobile di proprietà di e , al quale è CP_1 CP_2 possibile accedere in virtù del cancello installato in corrispondenza del varco testé descritto.
Quanto sopra trova conferma anche nelle dichiarazioni dalla teste Testimone_1 Quest'ultima, escussa all'udienza del 15.10.2024, ha testualmente dichiarato che “il cemento è stato effettivamente apposto da;
lo ha apposto nel terreno di , realizzando anche CP_1 Parte_1 una porta per entrare ed uscire”.
Ancora, inequivocabili appaiono sul punto le deduzioni degli stessi convenuti.
Si legge in particolare nella comparsa di costituzione e risposta di questi ultimi che “in data 01.09.2004” i
“coniugi e hanno ottenuto la concessione edilizia n. 171/04 dal comune di AC CP_1 CP_2
[…] e, come si evince dagli elaborati tecnici allegati, hanno realizzato un marciapiede ed un ingresso con due pilastri e due gradini che accede direttamente sul lotto confinante” (v. pag. 3).
Alla luce di quanto illustrato, dunque, deve ritenersi che la situazione di fatto creatasi a carico del terreno di parte attrice ed in favore dell'unità immobiliare dei convenuti corrisponda ad una servitù di passaggio.
Conseguentemente, la domanda con cui ha chiesto condannarsi e Parte_1 CP_1 [...]
alla chiusura della apertura sopra citata ed alla rimozione dei due gradini e del battuto di cemento CP_2 realizzati nel fondo attoreo va qualificata in termini di actio negatoria servitutis.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, in una fattispecie assimilabile a quella sottoposta all'odierno vaglio, la Corte di cassazione ha affermato che “rientra nello schema dell'actio negatoria servitutis la domanda diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche all'eliminazione – al fine di ottenere
l'effettiva libertà del fondo – della situazione antigiuridica posta in essere mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate, implicando il fatto posto in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sul bene altrui, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare
l'acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30 marzo 1989 n. 1561; Cass. 6 dicembre 1988 n. 6632)” (così
Cass. Civ. Sez. II 4.10.2023, n. 28000).
Alla luce di tali indicazioni, il Supremo Collegio ha rilevato che, “interpretando la domanda proposta […] al fine di accertare l'esistenza o meno della denunziata violazione, da parte del Tribunale, del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che gli attori avessero proposto […] l'actio negatoria servitutis con riferimento al varco realizzato nel muro perimetrale posto al confine, ciò che consentiva di invadere ed occupare abusivamente le loro proprietà” (v. ancora Cass. Civ. Sez. II 4.10.2023, n. 28000 cit.).
3.2. Per quanto specificamente interessa in questa sede, la Corte regolatrice, in relazione all'azione negatoria, ha aggiunto che “la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso si traduce nella proposizione di una questione che non è di legittimazione passiva ad causam, non è questione rilevabile di ufficio, ma costituisce un requisito di fondatezza della domanda. Ne consegue che spetta all'attore dimostrare e provare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo dell'azione reale e la deduzione di non essere proprietario costituisce una mera difesa (cfr. Cass. 10/7/2014 n. 15759; Cass. 8/10/2013 n. 22902;
Cass. 22/4/1994 n. 3843); questo principio resta applicabile anche se la difesa è svolta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello in quanto diretto ad evitare la pronuncia di sentenze inutili, pronuncia che sarebbe anche priva di interesse per gli stessi attori” (così Cass. Civ. Sez. II 24.3.2015, n. 5899). Ancora, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che, “al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., onde, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi, l'attore non dovrà dimostrarla ogni qual volta il convenuto gliel'abbia esplicitamente riconosciuta o abbia impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili col suo disconoscimento. […] la prova di tali titolarità grava sull'attore […] ovviamente tale prova può essere raggiunta anche attraverso la mancata contestazione da parte dei convenuti costituiti, a norma dell'art. 115,
c. 1, c.p.c. Ma ciò non muta il fondo della questione, ma anzi lo corrobora, in quanto la mancata contestazione del convenuto in tanto ha una valenza probatoria (in termini di pacificità del fatto) in quanto esenta l'altra parte dall'onere della prova e non sé stesso” (Cass. Civ. Sez. III 10.7.2014, n. 15759).
Nell'ambito dell'actio negatoria servitutis, poi, la Corte di cassazione ha chiarito che sussiste litisconsorzio necessario tra i comproprietari del fondo sul quale insistono le opere di cui viene richiesta la rimozione (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. VI-II 12.3.2020, n. 7040, per cui, in tema di actio negatoria servitutis, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti;
v. già Cass. Civ. Sez. VI – II 6.4.2016, n. 6622, per cui l'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che al momento della instaurazione del giudizio l'immobile censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413 – sul quale insistono i gradini ed il battuto di cemento di cui è stata chiesta la rimozione - fosse di proprietà di per il 50% e di Parte_1 per il residuo 50% (v. pag. 1 della citazione, ove si legge – senza che ciò sia stato in alcun Persona_1 modo contestato – che “le signore e sono comproprietarie … in Parte_1 Persona_1 ragione di una quota pari al 50% per ciascuna … di un lotto di terreno indiviso sito nel comune di AC, compreso tra la via Fortuna e la via Siena, in catasto al FG 5 p.lla 1413”).
Tanto chiarito, fin dalla tempestiva comparsa di costituzione e risposta i convenuti e CP_1 [...]
hanno eccepito “la carenza di legittimazione attiva della IG.ra , quale CP_2 Parte_1 amministratrice di sostegno della IG.ra , in assenza del titolo autorizzativo del Giudice Persona_1
Tutelare” (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
Si osserva in diritto che la proposizione di domanda giudiziale volta alla tutela di un diritto reale di godimento integra, per natura e contenuto, un atto di straordinaria amministrazione che – a norma dell'art. 374, n. 5), c.c.
(nel testo anteriore alla riforma di cui all'art. 1, comma 7, lett. a), del decr. lgs. n. 149/2022, applicabile all'amministrazione di sostegno giusta il rinvio operato dall'art. 411 c.c.) – necessita della previa autorizzazione del giudice tutelare.
A fronte della sopra evidenziata eccezione sollevata dai convenuti con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, non può ritenersi applicabile il regime previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. Ed infatti, il Supremo Collegio ha ripetutamente chiarito in riferimento a tale disposizione che, “qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez. U, 4248/2016 cit.) […].
Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte […]. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art.
182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione,
l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi
a discutere di altri profili giuridici;
cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019) […].
Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020) […]. Orbene il Collegio, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, intende dare continuità all'orientamento sopra esposto, confermando il principio di diritto per cui: «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso»” (così
Cass. Civ. Sez. I 20.10.2021, n. 29244; in senso conforme v. Cass. Civ. Sez. II 16.10.2020, n. 22564, in cui si legge testualmente che, “mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso - come quello in esame - in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte,
l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato a contraddire”, con l'aggiunta che l'eventuale “ordine ex art. 182 c.p.c.” comunque disposto dal giudice è “reso inutile dalla già chiaramente formulata eccezione … che imponeva al trasgressore di attivarsi per la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diveniva insanabile”; v. anche Cass. Civ. Sez.
Un. 4.3.2016, n. 4248; Cass. Civ. Sez. II 4.10.2018, n. 24212).
Nel caso in esame, non essendo stata rilevata d'ufficio la questione del difetto di autorizzazione ma essendo tale vizio stato eccepito dai convenuti con comparsa di costituzione e risposta, in conseguenza di ciò, è sorto in capo al difensore di parte attrice l'obbligo di produrre alla prima difesa utile la documentazione necessaria per la sanatoria.
Pur nondimeno, nulla è stato all'uopo prodotto nella prima udienza del 23.11.2017.
Conseguentemente, il vizio del difetto di autorizzazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale da parte di deve intendersi divenuto insanabile. Persona_1
Per completezza va evidenziato che neppure nelle successive udienze del 28.5.2018, del 17.9.2018 e dell'11.10.2018 parte attrice ha depositato il provvedimento autorizzativo del giudice tutelare e che, per le ragioni sopra illustrate, l'ordine emesso dal precedente istruttore il 24.4.2019 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. deve reputarsi inutile alla luce della già chiaramente formulata eccezione.
Precisato quanto sopra, si osserva peraltro che la Corte regolatrice, per le ipotesi in cui in relazione ad uno dei litisconsorti necessari sia risultata irregolare la instaurazione del contraddittorio, ha previsto che si proceda alla integrazione di quest'ultimo nei confronti del soggetto irregolarmente costituitosi (cfr. Cass. Civ. Sez. I
26.5.2016, n. 10936, che, lungi dal dichiarare la nullità dell'intero processo, ha confermato la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva rimesso gli atti al Tribunale ex art. 354 c.p.c., per consentire la ripetizione del giudizio di primo grado con la regolare partecipazione del litisconsorte necessario, invalidamente costituitosi mediante soggetto in conflitto di interessi con altra parte processuale senza che fosse stato nominato curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie, è deceduta il 24.1.2018 (v. pag. 2 del file prodotto da parte attrice con Persona_1 la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. denominato “Allegati_-_Chiaramida_-_Terzo”).
Pur non essendo stato emesso alcun provvedimento di integrazione del contraddittorio, esso si è rivelato superfluo, dal momento che, in seguito al decesso della superiore parte, la causa è stata riassunta da
[...]
che, oltre ad essere già attrice in giudizio, risulta anche figlia ed erede della defunta (v. pagg. 1-2 Parte_1 del file prodotto da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. denominato “Allegati_-
_Chiaramida_-_Terzo”, da cui risulta che era divorziata e che, secondo l'annesso “albero Persona_1 genealogico”, la prole della defunta è costituita da “ ”; cfr. Cass. Civ. Sez. II 12.6.2006, n. Parte_1
13751, nonché Cass. Civ. Sez. II 7.5.1997, n. 3975, per cui, pur essendo l'art. 102 c.p.c. applicabile d'ufficio,
è onere della parte interessata ad eccepire la non integrità del contraddittorio indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza ed i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa).
3.3. Chiarito quanto sopra, va in via prioritaria esaminata la domanda riconvenzionale con cui i convenuti e hanno chiesto l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà con CP_1 CP_2 riferimento al terreno attoreo censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413. Ritiene il Tribunale che i presupposti della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. non siano stati adeguatamente provati.
Ebbene, affinché possa dirsi provato l'acquisto per usucapione del diritto dominicale, è necessario che chi propone tale domanda provi di aver tenuto un comportamento continuo e non interrotto, inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, ossia un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, manifestato col compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto (v., tra le molte,
Cass. Civ. Sez. II 8.5.2013, n. 10894; Cass. Civ. Sez. II 5.10.2010, n. 20670; Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n.
8158).
Con riguardo al caso di specie, e hanno prospettato, quali atti che denoterebbero CP_1 CP_2 il possesso uti domini, il fatto di aver “provveduto periodicamente a pulire dai rovi e dalle sterpaglie sia il lotto acquistato che il lotto confinante” formalmente di proprietà attorea e di aver “provveduto a livellare il terreno con apporto di materiale inerte e cemento e mantenerlo pulito sino alla data odierna” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
Le condotte sopra tratteggiate non rappresentano l'espressione del possesso utile ai fini dell'usucapione.
In questo senso si è espressa, in coerenza con gli indirizzi già richiamati, anche la giurisprudenza di legittimità.
In un precedente sovrapponibile al caso di specie, in particolare, il Supremo Collegio ha specificamente affermato che “il fatto […] di avere nel corso degli anni costantemente provveduto alla pulizia della striscia di terreno” rientra tra i comportamenti che “non costituiscono oggettivamente prove idonee a dimostrare
l'acquisto di un possesso utile ad usucapire, giustificandosi” esso “con l'interesse dei convenuti a mantenere pulita e decorosa l'area cortiva che essi utilizzano” (Cass. Civ. Sez. II 19.8.2002, n. 12233).
Conseguentemente, insufficienti appaiono, ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e da , le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del CP_1 CP_2 Testimone_2
15.10.2024, dal teste all'udienza del 28.11.2024 e da all'udienza del Testimone_3 CP_3
14.1.2025.
Ed infatti, i suddetti testimoni si sono limitati a dare atto – in termini oltretutto imprecisi allorché si è chiesto loro di individuare l'area oggetto degli interventi - della esecuzione, da parte dei convenuti, di attività di pulizia del fondo attoreo e di limitate operazioni di livellamento (v. quanto dichiarato da Testimone_2 all'udienza del 15.10.2024: “ho visto che e pulivano il terreno davanti casa loro;
l'ho visto più CP_1 CP_2 volte. L'ultima volta è capitato circa due o tre anni fa;
la prima volta che è capitato risale al 1994 o al 1995.
Abito nelle vicinanze dal 1980. Ho visto anche i signori e livellare il terreno con materiale CP_1 CP_2 inerte e cemento;
ho visto e occuparsi direttamente di ciò”; v. quanto dichiarato da CP_1 CP_2 [...]
all'udienza del 28.11.2024: “ho avuto mansioni dirigenziali per l'impresa Ortopachino di Testimone_3
Paolo Terzo;
ogni tanto inviavo a casa di quest'ultimo un trattorista;
lui mi diceva che il suo terreno aveva bisogno di interventi di pulitura e scerbatura. È capitato più volte. Almeno una volta l'anno; spesso anche di più … Quanto alla individuazione dei confini posso dire solo che il lotto sul quale si interveniva con il trattore partiva dalla strada pubblica ed era esteso fino a circa 70-80 metri oltre il punto in cui Parte_2 attualmente insiste la abitazione di ”; v. quanto dichiarato da all'udienza del CP_1 CP_3
14.1.2025: “confermo che e , dal 1993, puliscono sia il lotto che oggi è di CP_1 CP_2 CP_1
sia ciò che c'è davanti, dalla strada che conduce a fino al mio lotto, contiguo a quello di
[...] Parte_2 mio fratello . Al momento dell'acquisto il terreno era incolto. Ho visto personalmente CP_1 CP_1
e pulire il fondo, eravamo sempre insieme;
è vero che gli stessi hanno anche portato materiale CP_2 inerte e cemento per livellare e l'ho visto personalmente”).
Precisato quanto sopra, deve per altro verso evidenziarsi che i testi escussi nell'interesse di parte attrice hanno attestato come anche si sia preoccupata, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, Parte_1 di assicurare la manutenzione del proprio terreno ed abbia in vario modo mostrato di regolarne l'utilizzo da parte di terzi.
In particolare, la testimone all'udienza del 15.10.2024, ha dichiarato: “Conosco Testimone_1 Tes_4
da vent'anni, circa. Preciso che un tempo utilizzava il terreno in oggetto, sito
[...] Testimone_4 in contrada Tre Colli, con il suo automezzo adibito alla vendita di panini;
l'ho visto direttamente;
mi è capitato di acquistare lì dei panini;
ad un certo punto si è trasferito a quindi ha Testimone_4 Parte_2 abbandonato il terreno di contrada Tre Colli;
si è trattato circa del 2015, 2016. Confermo anche che
[...]
diede il suo consenso all'utilizzo del terreno da parte di;
ero presente Parte_1 Testimone_4 quando tale conversazione si è svolta. Sono amica di . […] il camion di panini era Testimone_4 posizionato a circa 500 metri di distanza dalla casa di , nella parte centrale del terreno. Non riesco a CP_1 ricordare quale sia l'estensione neppure approssimativa del terreno. Il camion rimaneva sempre nella stessa posizione, sia di giorno sia di notte”.
Nella medesima udienza, il teste , figlio di ha affermato: “È il comune di Testimone_5 Parte_1
AC a contattare mia mamma, con lettere: in queste lettere si chiede la pulizia del terreno, prima dell'arrivo dell'estate. La richiesta è motivata in ragione del rischio di incendio. Tante volte mi sono interessato io per contattare giardinieri che pulissero il terreno. Ciò non è accaduto tutti gli anni: o meglio me ne sono occupato quasi tutti gli anni;
è possibile che qualche anno sia saltato, quando ad esempio riconoscevo che l'erba non era ancora alta. Mi occupo di ciò dal 2016; prima lavoravo fuori a Pieve di Soligo in Treviso;
sono ritornato qui nel 2016, alla morte di mio padre. […] Ho fatto io da tramite tra il signor
e mia madre affinché il primo potesse utilizzare il terreno con il suo Testimone_4 Parte_1 automezzo destinato alla vendita di panini. Il terreno è stato utilizzato gratuitamente. Il terreno è stato utilizzato fino a 7-8 anni fa;
sicuramente fino a più di cinque anni fa. […] e Parte_1 Tes_4
non si sono incontrati;
ho riferito io all'uno e all'altro. Il terreno è di circa 750-760 metri quadrati;
[...] non so essere più preciso. […] Sono andato via dai luoghi nel 2008 e sono ritornato nel 2016; preciso però che ogni due mesi ritornavo comunque sui luoghi. Quindi vedevo cosa accadeva nel terreno in oggetto. Non ho mai visto e pulire il terreno di mia mamma;
ho visto un furgone con personale che tuttavia CP_2 CP_1 si occupava di pulire il solo terreno dei signori e . Confermo inoltre che e hanno CP_1 CP_2 CP_1 CP_2 realizzato un marciapiede di cemento”. Infine, il teste , escusso alla medesima udienza del 15.10.2024, ha dichiarato: “Conosco i Testimone_6 luoghi;
conosco da tempo i signori e . Frequento i luoghi da sempre. Non so precisare a Tes_5 Parte_1 partire da quando si è occupato del terreno . L'ho visto pulire l'erba, spianare. Oggi non Testimone_5 so dire con che frequenza pulisce il terreno. L'ultima volta mi è capitato di vedere ciò circa Testimone_5 un mese fa. Non so dire che estensione abbia il terreno in oggetto”.
Ribadito come l'attività di pulizia e di livellamento svolta dai convenuti si mostri da sola radicalmente inidonea ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione, le circostanze prospettate dai testimoni escussi nell'interesse di parte attrice denotano un non trascurabile interesse di quest'ultima al fondo censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, con il che deve escludersi che vi sia stata da parte della stessa quella prolungata inerzia idonea a fondare l'altrui acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti va pertanto rigettata.
3.4. Esclusa la sussistenza dei presupposti dell'usucapione invocata da e da , si CP_1 CP_2 osserva poi che è risultato incontestato che essi hanno praticato nel muro di confine una apertura diretta verso la proprietà di ed hanno realizzato in quest'ultima due gradini ed un battuto in cemento. Parte_1
Come si è già segnalato al punto 3.1 la situazione di fatto determinatasi per effetto di tali interventi si traduce nella imposizione, a carico del fondo di parte attrice ed in favore dell'immobile dei convenuti, di una servitù di passaggio.
Ebbene, in caso di esercizio di actio negatoria servitutis, ai sensi del comma 2 dell'art. 2697 c.c. grava sulla parte convenuta fornire la prova dell'esistenza del proprio ius in re aliena (così Cass. Civ. Sez. II 25.7.1980,
n. 4836, per cui la disciplina dell'onere probatorio che caratterizza l'actio negatoria prevede che l'attore possa limitarsi a provare il suo diritto di proprietà, mentre è il convenuto che deve provare l'esistenza della servitù sul fondo in questione).
Ancora, deve ricordarsi che la prevalente dottrina e la pacifica giurisprudenza di legittimità appaiono orientate nel senso della riconducibilità della servitù alla categoria dei diritto autodeterminati (v., sulla riconducibilità della servitù alla categoria dei diritti autodeterminati, Cass. Civ. Sez. II 29.1.2021, n. 2124; Cass. Civ. Sez. II
17.11.2014, n. 24400).
Per ciò che interessa nel presente giudizio, il Supremo Collegio ha poi consequenzialmente chiarito che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, etc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova;
non viola pertanto il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565, relativa a servitù; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684; Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n. 23851).
In altri termini, potendo il giudice rilevare d'ufficio in base agli atti di causa la sussistenza di un titolo costitutivo dei diritti reali, ciò che occorre verificare nel caso di specie è se, all'esito del giudizio espletato, possa ritenersi integrata la prova della verificazione di un fatto o di un atto idoneo a determinare la costituzione di una servitù a carico del fondo di parte attrice ed in favore dell'immobile dei convenuti.
A tale quesito deve fornirsi risposta negativa.
Dagli atti di causa non emerge infatti alcuna costituzione negoziale della detta servitù.
Per altro verso, la situazione di fatto in cui si traduce quest'ultima si è realizzata – com'è pacifico tra le parti
– in un momento certamente non anteriore al ventennio precedente alla instaurazione della presente lite ed in un'epoca in cui l'immobile in tesi dominante era già divenuto di proprietà dei soli convenuti e CP_1
(v. ancora pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, ove si legge che “in CP_2 data 01.09.2004” i “coniugi e hanno ottenuto la concessione edilizia n. 171/04 CP_1 CP_2 dal comune di AC … e, come si evince dagli elaborati tecnici allegati, hanno realizzato un marciapiede ed un ingresso con due pilastri e due gradini che accede direttamente sul lotto confinante”).
Devono pertanto radicalmente escludersi i presupposti dell'usucapione ventennale e della destinazione del padre di famiglia.
Non essendo provata la verificazione di fatti o atti idonei a costituire servitù, la domanda formulata da
[...] va accolta. Parte_1
Come è stato ricordato dalla Corte regolatrice, “una azione negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti di terzi, che alla cessazione delle turbative e molestie e, in tale ultimo caso, può determinare – ove la servitù o la turbativa venga esercitata mediante un'opera, anche la condanna alla demolizione o trasformazione dell'opera, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del proprio fondo da parte di colui che l'azione ha esercitato” (così Cass. Civ. Sez. II 31.12.2024, n. 27564).
Per completezza, va ancora evidenziato che, per il consolidato indirizzo di legittimità, la regolarità amministrativa della attività di edificazione e il rispetto della disciplina dei rapporti tra proprietari confinanti riguardano profili diversi, in quanto tutelano interessi diversi, sicché non vi è alcuna contraddizione tra l'accoglimento della domanda attrice di demolizione delle opere in violazione dei diritti dell'attore e l'affermata legittimità della concessione amministrativa (così Cass. Civ. Sez. II 6.6.2014, n. 12800).
In conclusione, dunque, e , comproprietari dell'immobile individuato al catasto del CP_1 CP_2 comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1412, vanno condannati a chiudere l'apertura praticata sul muro di confine e diretta verso il terreno di proprietà di censito al catasto del comune Parte_1 di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, nonché a rimuovere i due gradini ed il battuto di cemento realizzati in quest'ultimo.
Al fine di assicurare l'esatta individuazione degli interventi da eseguire appare opportuno richiamare le conclusioni raggiunte dal nominato consulente tecnico d'ufficio. Quest'ultimo, in relazione alla citata apertura ed ai gradini, ha evidenziato che “trattasi di un ingresso ubicato sul confine est dell'immobile di proprietà posto a 18,70 metri lineari dal filo interno della Parte_3 banchina su pubblica via (Via Siena). Dal battuto cementizio di cui al punto b) si attraversa un primo gradino posto a un'altezza di + 23 cm dal battuto e un secondo gradino posto a un'altezza di +38 cm dal battuto
(differenza di quota tra i due gradini di 15 cm). L'apertura, nella sua interezza, si compone di due accessi pedonali con larghezza pari a 110 cm cadauno. Ogni ingresso ha un cancelletto in ferro, con il telaio dello stesso ammorsato su due pilastri tondi in calcestruzzo armato rivestiti con pietra avente spessore di 3 cm.
Ogni pilastro ha un diametro, comprensivo del rivestimento, pari a 45 cm. L'altezza massima dei quattro pilastri in questione è pari a 220 cm dal piano di calpestio che, come indicato in precedenza, si trova a 38 cm di altezza dal battuto di cui al punto b). Completa la composizione dell'apertura un muro centrale in pietra tra i due ingressi con un foro centrale tondo avente decorazioni in ferro. Tale muro ha un'altezza pari a 200 cm dal piano di calpestio e in esso sono allocati la cassetta della posta e il citofono” (v. pag. 2 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025).
Quanto al resto delle opere, l'ausiliario del Tribunale ha rilevato che “trattasi di un battuto cementizio che, dal marciapiede su strada pubblica (Via Siena), attraversa il fondo censito alla particella 1413 di proprietà
. È stato realizzato in calcestruzzo interposto da rete elettrosaldata e allo stato attuale risulta al Parte_1 grezzo, non rivestito da pavimentazione. Dal rilievo metrico si è constatato che ha un'altezza media pari a 10 cm rispetto al naturale piano di campagna. Esso ha una lunghezza pari a 25 metri lineari e una larghezza di
190 cm a partire dal confine est della particella 2152 di proprietà ” (v. pag. 3 della consulenza Parte_3 tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025).
L'apertura da chiudere ed i gradini ed il battuto cementizio da rimuovere risultano poi individuati anche negli allegati n. 3 e n. 4 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 16.6.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in solido a carico dei convenuti CP_1
e .
[...] CP_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo alle controversie di valore compreso tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00 (v. pag. 5 della citazione).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 291/2017, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta l'inesistenza, a carico del terreno di proprietà di
[...]
censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, della servitù Parte_1 esercitabile da e , comproprietari dell'immobile censito al catasto del comune di CP_1 CP_2
AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1412, mediante l'apertura praticata nel muro di confine e diretta verso il predetto fondo attoreo e mediante i gradini ed il battuto di cemento realizzati in quest'ultimo, meglio individuati nella consulenza tecnica d'ufficio richiamata in motivazione unitamente ai suoi allegati;
- in accoglimento della domanda attorea, condanna e , comproprietari CP_1 CP_2 dell'immobile censito al catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1412, a chiudere l'apertura praticata sul muro di confine e diretta verso il terreno di proprietà di censito al Parte_1 catasto del comune di AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, nonché a rimuovere i gradini ed il battuto di cemento realizzati in quest'ultimo, meglio individuati nella consulenza tecnica d'ufficio richiamata in motivazione unitamente ai suoi allegati;
- rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà del terreno censito al catasto del comune di
AC (SR) al foglio 5 e alla particella n. 1413, formulata da e , per le ragioni di CP_1 CP_2 cui in motivazione;
- condanna in solido e a pagare in favore di le spese di lite, che CP_1 CP_2 Parte_1 liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti