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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 163/2024
+ 1 Parte_1
/
CP_1
Oggi 27 maggio 2025 ore 09:45, innanzi al Giudice Dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per gli attori opponenti, e , l'Avv. Eugenio Galassi, oggi sostituito, Parte_1 Controparte_2 per delega orale dall'Avv. Alessandro Angelozzi.
Per la convenuta opposta, , oggi la quale ex art. 106 TUB per CP_1 Controparte_3 fusione ha incorporato la , e per essa la procuratrice mandataria CP_1 Controparte_4
l'Avv. Francesco Bordiga oggi sostituito, per delega orale, dall'Avv. Rosanna Polini la quale
[...] richiama l' atto di intervento di ora titolare del credito per cui è causa. CP_5
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle causa civile rubricata con il n. 163/2024 R.G. introitata a sentenza all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive. promossa da nato a [...] il [...] codice fiscale e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] codice fiscale , con Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Eugenio Galassi. Attori- Opponenti contro la quale ex art. 106 TUB per fusione ha incorporato la Controparte_3 CP_1 partita iva , con sede in Mestre (Venezia) Via Terraglio n. 63 , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria codice Controparte_4 fiscale , con sede in Milano Via Caldera n. 21 in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Bordiga.
Convenuta – Opposta
Oggetto.
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni. I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente, e hanno spiegato Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 592/2023 D.I. (1620/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 09/12/2023 in favore della rappresentata dalla mandataria CP_1
per la somma di € 47.049,40 oltre interessi come da domanda ed oltre Controparte_4 alle spese legali, per le causali di cui al ricorso, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la nullità o l'inammissibilità e/o comunque l'improcedibilità, e pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, per quanto esposto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
in subordine, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta, per infondatezza della pretesa creditoria;
vinte le spese.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, rappresentata dalla procuratrice CP_1 mandataria, concludendo, in via preliminare, per la dichiarazione di nullità Controparte_4 dell'atto di citazione e per la dichiarazione di non intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
nel merito, per l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, per la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che dovesse risultare di giustizia, vinte le spese. pagina 2 di 4 A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito essenzialmente Parte_1 Controparte_2 l'intervenuta prescrizione decennale del preteso credito ingiunto sicché la convenuta opposta richiamava le missive del 12/10/2011 e del 30/08/2021 quali atti interruttivi della prescrizione, già depositati nel procedimento monitorio, insistendo nella propria pretesa, eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.
Alla scorsa udienza del 05/11/2024, i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni per cui la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Nelle more, si è costituita, ex art. 106 TUB, la che, per fusione, ha Controparte_3 incorporato la CP_1
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo"; - il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"; -il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019;
Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
Il credito portato dall'opposto provvedimento monitorio trae origine dal rapporto do conto corrente n.
9501/000000015 (già n. 00024/0000/00001500) e dal rapporto di finanziamento chirografario n. 0M0406510747, entrambi intrattenuti con Intesa SanPaolo S.p.A. (già Cassa di risparmio di Ascoli
Piceno S.p.A.) da , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, la cui Controparte_2 esposizione debitoria è stata garantita con la fideiussione omnibus limitata fino alla concorrenza dell'importo di € 65.000,00 rilasciata da . Parte_1
A causa del mancato pagamento, la banca ha esercitato il diritto di recesso con revoca degli affidamenti ed intimazione del pagamento dovuto per poi cedere a pro soluto ed in Controparte_4 blocco il portafoglio dei crediti di cui è parte il credito per cui è causa e di cui parte opponente ha tempestivamente sollevato l'intervenuta prescrizione decennale.
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 comma
4 c.p.c., potendosi ritenere sufficientemente indicati gli elementi essenziali richiesti dalla norma dunque il petitum e la causa petendi, avendo in concreto consentito alla parte opposta di prendere posizione sui fatti di causa.
Nel merito, si ritiene fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata da parte attrice opponente nell'atto di citazione.
Il termine prescrizionale dei rapporti bancari è quello ordinario decennale. Parte opponente ha dunque eccepito l'inutile decorso del termine decennale, senza che la creditrice abbia posto in essere atti validi, ai fini della interruzione della prescrizione.
pagina 3 di 4 La e per essa la procuratrice mandataria, , a tale proposito, ha CP_1 Controparte_4 richiamato le due missive del 12/10/2011 e del 30/08/2021, già prodotte nel procedimento monitorio, sostenendo che il termine prescrizionale era così stato interrotto.
Orbene, la nota datata 30/09/2011, avente ad oggetto la revoca degli affidamenti e l'intimazione di pagamento indirizzata alla contraente, odierna opponente , risulta essere stata dalla Controparte_2 medesima ricevuta con raccomandata a.r. n. 13962611114-7; di contro, in riferimento alla suddetta nota datata 30/08/2021, avente il medesimo oggetto della prima, sebbene indirizzata alla medesima CP_2
, non risulta agli atti il relativo avviso di ricevimento, sicché, alla data di deposito del ricorso
[...] per decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione (16/11/2022), il credito era prescritto, non risultando atti interruttivi della prescrizione nell'arco del decennio. Per le suesposte ragioni, il Tribunale accoglie l'eccezione di prescrizione, avanzata tempestivamente dalla parte attrice opponente, nell'atto introduttivo del giudizio e dunque accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, conseguendone la revoca dell' opposto provvedimento monitorio. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, ridotti in ragione della ridotta attività della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa civile rubricata con il numero 163/2024 R.G. vertente tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
– accoglie, per quanto in parte motiva, l' opposizione e revoca l' opposto decreto ingiuntivo;
– condanna la società convenuta opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della parte attrice opponente, in complessivi € 5.261,00 oltre il rimborso forfettario del 15%, cap ed iva di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Iannetti Trasmissione ore 14:05
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 163/2024
+ 1 Parte_1
/
CP_1
Oggi 27 maggio 2025 ore 09:45, innanzi al Giudice Dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per gli attori opponenti, e , l'Avv. Eugenio Galassi, oggi sostituito, Parte_1 Controparte_2 per delega orale dall'Avv. Alessandro Angelozzi.
Per la convenuta opposta, , oggi la quale ex art. 106 TUB per CP_1 Controparte_3 fusione ha incorporato la , e per essa la procuratrice mandataria CP_1 Controparte_4
l'Avv. Francesco Bordiga oggi sostituito, per delega orale, dall'Avv. Rosanna Polini la quale
[...] richiama l' atto di intervento di ora titolare del credito per cui è causa. CP_5
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle causa civile rubricata con il n. 163/2024 R.G. introitata a sentenza all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive. promossa da nato a [...] il [...] codice fiscale e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] codice fiscale , con Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Eugenio Galassi. Attori- Opponenti contro la quale ex art. 106 TUB per fusione ha incorporato la Controparte_3 CP_1 partita iva , con sede in Mestre (Venezia) Via Terraglio n. 63 , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria codice Controparte_4 fiscale , con sede in Milano Via Caldera n. 21 in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Bordiga.
Convenuta – Opposta
Oggetto.
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni. I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente, e hanno spiegato Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 592/2023 D.I. (1620/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 09/12/2023 in favore della rappresentata dalla mandataria CP_1
per la somma di € 47.049,40 oltre interessi come da domanda ed oltre Controparte_4 alle spese legali, per le causali di cui al ricorso, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la nullità o l'inammissibilità e/o comunque l'improcedibilità, e pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, per quanto esposto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
in subordine, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta, per infondatezza della pretesa creditoria;
vinte le spese.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, rappresentata dalla procuratrice CP_1 mandataria, concludendo, in via preliminare, per la dichiarazione di nullità Controparte_4 dell'atto di citazione e per la dichiarazione di non intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
nel merito, per l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, per la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che dovesse risultare di giustizia, vinte le spese. pagina 2 di 4 A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito essenzialmente Parte_1 Controparte_2 l'intervenuta prescrizione decennale del preteso credito ingiunto sicché la convenuta opposta richiamava le missive del 12/10/2011 e del 30/08/2021 quali atti interruttivi della prescrizione, già depositati nel procedimento monitorio, insistendo nella propria pretesa, eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.
Alla scorsa udienza del 05/11/2024, i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni per cui la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Nelle more, si è costituita, ex art. 106 TUB, la che, per fusione, ha Controparte_3 incorporato la CP_1
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo"; - il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"; -il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019;
Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
Il credito portato dall'opposto provvedimento monitorio trae origine dal rapporto do conto corrente n.
9501/000000015 (già n. 00024/0000/00001500) e dal rapporto di finanziamento chirografario n. 0M0406510747, entrambi intrattenuti con Intesa SanPaolo S.p.A. (già Cassa di risparmio di Ascoli
Piceno S.p.A.) da , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, la cui Controparte_2 esposizione debitoria è stata garantita con la fideiussione omnibus limitata fino alla concorrenza dell'importo di € 65.000,00 rilasciata da . Parte_1
A causa del mancato pagamento, la banca ha esercitato il diritto di recesso con revoca degli affidamenti ed intimazione del pagamento dovuto per poi cedere a pro soluto ed in Controparte_4 blocco il portafoglio dei crediti di cui è parte il credito per cui è causa e di cui parte opponente ha tempestivamente sollevato l'intervenuta prescrizione decennale.
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 comma
4 c.p.c., potendosi ritenere sufficientemente indicati gli elementi essenziali richiesti dalla norma dunque il petitum e la causa petendi, avendo in concreto consentito alla parte opposta di prendere posizione sui fatti di causa.
Nel merito, si ritiene fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata da parte attrice opponente nell'atto di citazione.
Il termine prescrizionale dei rapporti bancari è quello ordinario decennale. Parte opponente ha dunque eccepito l'inutile decorso del termine decennale, senza che la creditrice abbia posto in essere atti validi, ai fini della interruzione della prescrizione.
pagina 3 di 4 La e per essa la procuratrice mandataria, , a tale proposito, ha CP_1 Controparte_4 richiamato le due missive del 12/10/2011 e del 30/08/2021, già prodotte nel procedimento monitorio, sostenendo che il termine prescrizionale era così stato interrotto.
Orbene, la nota datata 30/09/2011, avente ad oggetto la revoca degli affidamenti e l'intimazione di pagamento indirizzata alla contraente, odierna opponente , risulta essere stata dalla Controparte_2 medesima ricevuta con raccomandata a.r. n. 13962611114-7; di contro, in riferimento alla suddetta nota datata 30/08/2021, avente il medesimo oggetto della prima, sebbene indirizzata alla medesima CP_2
, non risulta agli atti il relativo avviso di ricevimento, sicché, alla data di deposito del ricorso
[...] per decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione (16/11/2022), il credito era prescritto, non risultando atti interruttivi della prescrizione nell'arco del decennio. Per le suesposte ragioni, il Tribunale accoglie l'eccezione di prescrizione, avanzata tempestivamente dalla parte attrice opponente, nell'atto introduttivo del giudizio e dunque accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, conseguendone la revoca dell' opposto provvedimento monitorio. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, ridotti in ragione della ridotta attività della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa civile rubricata con il numero 163/2024 R.G. vertente tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
– accoglie, per quanto in parte motiva, l' opposizione e revoca l' opposto decreto ingiuntivo;
– condanna la società convenuta opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della parte attrice opponente, in complessivi € 5.261,00 oltre il rimborso forfettario del 15%, cap ed iva di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Iannetti Trasmissione ore 14:05
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