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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 3749/2020, promossa
DA
nata a [...], il [...], C.F. , difesa Parte_1 P.IVA_1
anche disgiuntamente dagli avv.ti Fabrizio Bianchi Schierholz (C.F.
) e Marcella Severino (C.F. ; C.F._1 C.F._2
- ATTRICE -
CONTRO
nato a [...], il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Altri contratti d'opera
1
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esperta Parte_1
internazionale di conservazione e restauro di opere d'arte antica, ha convenuto in giudizio e in proprio e quali eredi del defunto Controparte_1 Controparte_2
conte lamentando la mancata corresponsione del compenso Persona_1
pattuito per l'attività professionale svolta a favore della famiglia n relazione CP_1
a un dipinto di loro proprietà, intitolato “L'incredulità di , ritenuto Persona_2
dall'attrice quale autentico dipinto di da e Controparte_3 CP_4
successivamente venduto dagli eredi convenuti come tale.
L'attrice ha dedotto di essere stata incaricata dal defunto conte Per_1
fin dal 1998, di eseguire una perizia sull'autenticità del dipinto e di
[...]
adoperarsi per la sua promozione internazionale in vista della vendita, con l'impegno, da parte committente, a corrisponderle una percentuale del 10% sul prezzo di vendita, in considerazione della temporanea impossibilità della famiglia di sostenere, nell'immediato, il corrispettivo per le predette prestazioni.
Sempre secondo la prospettazione dell'attrice, l'attività peritale, protrattasi per oltre vent'anni, l'ha vista impegnata in indagini scientifiche, ricerche storiche e diagnostiche, redazione di plurime relazioni di aggiornamento, nonché in un'intensa attività di promozione dell'autenticità del quadro sul mercato internazionale.
Quest'ultima attività ha consentito la vendita dell'opera, in data 25 ottobre 2019, al prezzo di 8 milioni di euro, a due acquirenti austriaci, individuati proprio grazie ai contatti e alla mediazione della stessa attrice, anch'essa di nazionalità austriaca.
Nel dettaglio l'attrice ha allegato di aver compiuto le seguenti prestazioni:
perizia dell'opera (aggiornata nel tempo);
promozione scientifica dell'opera;
3 promozione sul mercato dell'opera;
reperimento e assistenza degli acquirenti.
L'attrice ha affermato che gli eredi nonostante abbiano incassato CP_1
dalla vendita un consistente corrispettivo, si sono rifiutati di adempiere all'obbligazione assunta, costringendola ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento del compenso, pari ad € 520.000,00 (di cui il 45% a carico di e il CP_1
55% a carico della sorella), somma che ha ritenuto equa rispetto all'attività svolta e comunque inferiore rispetto al 10% del prezzo, originariamente pattuito.
Inoltre, l'attrice ha precisato che, ove non fosse ravvisata la pattuizione del corrispettivo pari al 10% sul prezzo di vendita, per le prestazioni sopra descritte ella avrebbe avuto comunque diritto ad un equo compenso.
In subordine, i convenuti andrebbero condannati al pagamento della stessa cifra a titolo di responsabilità anche extracontrattuale, per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, ovvero, in ulteriore subordine, al pagamento della predetta somma a titolo di restituzione dell'indebito o di arricchimento senza causa.
Con comparsa di costituzione, la convenuta anche in Controparte_2
qualità di erede del defunto conte ha resistito alle domande Persona_1
attoree, contestandole integralmente in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto per infondatezza, prescrizione e carenza di legittimazione passiva.
La convenuta ha preliminarmente eccepito la propria condizione di soggetto fragile, evidenziando che, già dal luglio 2013, era sottoposta ad amministrazione di sostegno con nomina dell'avv. , la quale ha gestito in via esclusiva Persona_3
ogni questione patrimoniale, inclusa la vendita del dipinto “L'incredulità di
[...]
. Per_2
4 Ha inoltre sostenuto che nessun incarico fu mai conferito alla sig.ra Pt_1
né da lei personalmente né per il tramite dell'amministratrice di sostegno. Dopo la morte del padre (avvenuta nel 2013), tutte le trattative relative al dipinto sarebbero state condotte dall'amministratrice di sostegno, senza alcun coinvolgimento della sig.ra la quale non avrebbe mai partecipato alle effettive negoziazioni, Pt_1
culminate nella vendita, avvenuta il 12 novembre 2019 e non il 25 ottobre 2019, come erroneamente indicato dall'attrice.
Quanto ai rapporti tra e il defunto la Parte_1 Persona_1
convenuta ha sostenuto che l'attrice svolse nel 1997 un'indagine autonoma sul dipinto, senza formale incarico, aderendo a tesi che erano state già avanzate dal noto esperto nel 1994. Gli incarichi eventualmente conferiti nel Persona_4
1999 furono esclusivamente relativi alla promozione della vendita, ed erano stati sottoposti a precisi termini di scadenza, non rinnovabili. Ogni successiva attività dell'attrice, ove mai compiuta, sarebbe stata dunque il frutto di un'autonoma iniziativa e non di un obbligo contrattuale.
La convenuta ha inoltre sottolineato l'assenza di qualsiasi richiesta di pagamento proveniente dall'attrice prima dell'ottobre 2019 e la mancanza di riscontri documentali circa l'incidenza causale della sua attività sulla vendita del dipinto, che fu invece interamente gestita dall'amministratrice di sostegno con l'assistenza di professionisti legali e del mediatore incaricato dagli acquirenti, sig.
Controparte_5
La convenuta ha quindi eccepito:
l'indeterminatezza e la carenza del titolo negoziale addotto dall'attrice, non essendo possibile individuare un preciso fondamento contrattuale, risarcitorio o di altra natura giuridica;
l'invalidità di eventuali incarichi per la propria condizione personale e la mancanza di idonea autorizzazione, ai sensi degli artt. 374-377 e 411 c.c.;
5 la mancata iscrizione della nel ruolo dei mediatori, con conseguente Pt_1
inammissibilità di pretese economiche in relazione a tale attività, ex art. 6 L.
39/1989;
l'insussistenza di danno risarcibile, di pagamento indebito o di arricchimento senza causa;
l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree per decorso del termine decennale;
l'assoluta infondatezza e sproporzione del quantum richiesto.
La convenuta ha pertanto concluso per il rigetto integrale delle domande, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
L'altro convenuto, non si è costituito, ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
In sede istruttoria, si è presentato per rendere l'interrogatorio Controparte_1
formale ammesso. Inoltre, quale teste di parte attrice è stata escussa la signora che aveva curato, su incarico dell'attrice, la traduzione di documenti Tes_1
rilevanti per le prestazioni di causa.
L'attrice e la convenuta costituita hanno trovato un accordo stragiudiziale, comprensivo delle spese processuali, per cui il loro rapporto processuale è stato estinto dal giudice istruttore in ragione della rinuncia agli atti dell'attrice, accettata dalla convenuta. Il processo è dunque proseguito per la decisione della causa proposta contro il convenuto contumace.
Conclusa l'istruttoria, su ricorso di parte attrice, il giudice, con decreto reso inaudita altera parte, confermato con successiva ordinanza nella persistente contumacia del convenuto, ha autorizzato il sequestro conservativo di beni di ino alla concorrenza della somma di 160.000 euro. Controparte_1
6 Riassegnata due volte la causa, nel concesso termine ex art. 127 ter l'attrice ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
Bisogna premettere che, anche solo ad una lettura della prospettazione attorea, i rapporti tra da una parte, e e il suo erede Parte_1 Persona_1 CP_1
dall'altra parte, si sono caratterizzati per una certa fluidità, essendosi
[...]
mescolati, nel corso di un ventennio, incarichi professionali, relazioni personali di fiducia e d'amicizia e interessi scientifici dell'attrice.
In tale contesto, si deve muovere da una circostanza fattuale ammessa, in sede di interrogatorio formale, dal convenuto nel 1998 Controparte_1 Parte_1
veniva incaricata da di periziare il quadro per cui è causa al fine di Persona_1
esprimere un parere qualificato in ordine all'attribuibilità del dipinto (o di una parte di esso) alla mano del . A tal fine, nel 1999, consegnò CP_4 Controparte_1
personalmente all'attrice, a Vienna, quattro radiografie del quadro e una diapositiva.
La perizia, conclusa dall'esperta d'arte nel 1999 con una relazione che attributiva la paternità di gran parte dell'opera al è stata poi concretamente spesa, CP_3
unitamente ad altre quattro convergenti relazioni redatte da tre distinti periti, nel contratto del 12/11/20191 con cui gli eredi hanno venduto il quadro a due CP_1
collezionisti austriaci, e per un corrispettivo di otto Persona_5 Persona_6
milioni di euro.
Per tale prestazione, l'attrice non è mai stata pagata, avendo il committente e i suoi eredi promesso di corrispondere all'attrice un compenso quando, venduto il quadro, avrebbero risolto le loro difficoltà finanziarie.
7 L'attrice ha dunque senz'altro diritto ad un corrispettivo per l'opera intellettuale prestata.
Non essendo stato tale corrispettivo predeterminato dalle parti, esso va equitativamente determinato in questa sede giudiziale.
A tal proposito, nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa la pattuizione di un compenso, per la perizia, pari al 10% del prezzo di vendita. Infatti, tale ingente percentuale, l'aveva sì promessa, come risulta dagli incarichi scritti Persona_1
prodotti dall'attrice2, ma non quale mero compenso per la redazione della perizia, bensì quale provvigione (evidentemente comprensiva anche del compenso per la perizia) per la mediazione che l'attrice avrebbe prestato in specifiche e temporalmente limitate trattative per la vendita del quadro. Trattative, queste, che non hanno avuto alcun esito, per cui il diritto alla provvigione pattuita, allora, non è mai maturato.
Dunque, al fine di quantificare equitativamente il compenso per la perizia, oltre al parametro del 10% che era stato pattuito per una pluralità di prestazioni, comprensive della mediazione nella vendita, vanno presi in considerazione i seguenti elementi.
In primo luogo, appare decisiva l'importanza della prestazione resa in termini valorizzazione economica del bene, che è passato dall'essere una copia antica di un capolavoro, del valore di qualche migliaia di euro, a un'opera effettivamente venduta, pur in un contesto scientifico controverso, a otto milioni di euro.
Tale esponenziale valorizzazione economica del bene è stata resa possibile, evidentemente, anche grazie all'autorevolezza, nel contesto scientifico di riferimento, della professionista che ha reso la perizia, e alla persuasività del percorso logico-argomentativo sviluppato a sostegno della tesi dell'autenticità del quadro. D'altro canto, va detto, l'attribuzione dell'opera al Maestro non è stata
8 fondata solo sulle conclusioni dell'attrice, ma anche su altre quattro concordi relazioni di esperti del settore.
In secondo luogo, non si può non tenere conto dell'impegno profuso dall'attrice nella prestazione, svoltasi mediante le analisi delle radiografie del dipinto, paragoni della tecnica pittorica con altri quadri del Maestro, disamina dello stato e caratteristiche della pittura impiegata, valutazione del restauro al quale il quadro era stato sottoposto, oltre allo studio e al confronto dialettico con altri esperti del settore.
Infine, quanto all'importanza della prestazione, va sottolineato che la perizia redatta dall'attrice nel 1999, unitamente alle altre quattro perizie, ha avuto un ruolo decisivo nell'attribuzione delle qualità dell'oggetto della compravendita3.
Da ultimo, nella quantificazione equitativa del compenso, merita di essere considerato che nel contratto di compravendita le parti hanno espressamente riconosciuto al mediatore una provvigione di 250.000 euro. Controparte_5
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudice che l'equo compenso per la perizia del
1999 debba essere quantificato, complessivamente, in 150.000 euro, il 45% del quale va posto a carico del convenuto, come da domanda.
Per quanto concerne l'ulteriore attività di aggiornamento della perizia, manca la prova che un tale incarico sia stato effettivamente conferito dal convenuto o dal suo dante causa. Appare invero che tutta la successiva attività dell'attrice sia stata svolta di sua iniziativa, mossa dal grande interesse scientifico che il caso della scoperta del quadro di ha suscitato in lei. Anche uno specifico incarico di “promozione CP_4
scientifica” dell'autenticità del quadro non risulta provato e non lo si può dedurre in alcun modo dall'attività prestata dall'attrice, in quanto evidentemente mossa da un autonomo interesse scientifico e di (ulteriore) affermazione nel campo degli esperti d'arte.
9 Per quanto riguarda la promozione del quadro nel mercato dei compratori d'arte, in particolare connazionali dell'attrice, e il concreto apporto causale nell'intermediazione nella compravendita del quadro, bisogna premettere che entrambe le prestazioni rientrano nel contratto di mediazione.
Ciò detto, la prova che l'attrice abbia effettivamente mediato la vendita, è di difficile valutazione, in particolare in ragione della dichiarazione resa da entrambe le parti del contratto, all'art. 8, che, oltre al sig. non sono Controparte_5
intervenuti altri mediatori. L'esito della prova, comunque, è irrilevante. Infatti
l'attrice non ha diritto ad alcuna provvigione ai sensi dell'art. 6, legge 3 febbraio
1989, n. 39, non avendo allegato e provato di essere iscritta ad alcun ruolo di mediatori.
Non meritano infine accoglimento le altre domande: né la pretesa risarcitoria ex
2043 c.c., non configurandosi alcun fatto illecito del convenuto o del suo dante causa;
né un pagamento indebito ex art. 2033 c.c.; né un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Le spese processuali, comprensive della fase cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 3749/2020, rigettata ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento della domanda attorea così provvede:
1. condanna pagare a 150.000 euro;
Controparte_1 Parte_1
10 2. condanna a pagare all'attrice le spese processuali che liquida in Controparte_1
13.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge e rifusione 1.648 euro per esborsi.
Così deciso a Trieste, il 23/5/2025.
Il giudice dott. Edoardo Sirza
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. doc. 8 conv. e non già il doc. 25 att. Controparte_2 2 cfr. docc. 6,8,9, 10 e 11 att. 3 cfr. art. 1 del contratto di compravendita sub doc 8 conv. Controparte_6