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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. Priamo Conti e Giada Celli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Rimini (RN), Via Curiel n. 11 - posta elettronica certificata :
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- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , p. iva.:
[...] P.IVA_1
) in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 corrente in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 ; rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Selvetti del Foro di Rimini - posta elettronica certificata :
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OPPOSTA
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Per la parte opponente :
Accertare e dichiarare l'estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 222/24, per intervenuta prescrizione estintiva e/o l'inesistenza del credito delle omme richieste al sig. per le motivazioni tutte dedotte in Parte_1 premessa fino all'anno di contribuzione 2011;
- conseguentemente, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il predetto decreto ingiuntivo n. 222/24 Rg. 682/24 emesso dal
Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro;
- riconoscere il minor credito e rideterminare comunque le somme dovute e quindi dell'esigibilità dei soli crediti riferiti alle annualità previdenziali 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 come riassunte nel doc. 2 controparte allegato al ricorso per decreto ingiuntivo per EURO 42.334,50 ;
Condannare in ogni caso la convenuta opposta al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per la parte opposta :
In via principale, respingere il ricorso avversario e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso la fondatezza della pretesa della
[...] opposta;
CP_1
In via subordinata, accertare e dichiarare l'eventuale maggiore o minore credito vantato dall'opposta nei confronti del per i fatti di cui è causa, e per Pt_1 l'effetto condannarlo al relativo pagamento.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 222\202 in data 10\06\2024 (notificato in data
24\06\2024) con il quale il Giudice del Lavoro in SEDE ha ingiunto allo stesso il pagamento della somma complessiva di Euro 92.054,96 (oltre ad Pt_1 interessi ed accessori) a titolo di omesso pagamento di somme dovute alla CP_1 opposta a vario titolo (fra cui in particolare per contributo soggettivo e integrativo, indennità di maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni e altri oneri) relativamente agli anni 1994, 1995, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 , all'esito della espletata istruttoria documentale è risultata meritevole solo di parziale accoglimento .
Va detto che il geometra non ha contestato nel merito il suo debito Pt_1 per differenze contributive azionato in via monitoria dalla essendo lo CP_1 stesso obiettivamente fondato sulla attestazione rilasciata dal Direttore Generale della (allegato n. 1 al ricorso) costituente idonea prova ai fini CP_1 dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cpc
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008 Rv. 605189). Il corrispondente credito della per differenze contributive appare dunque CP_1 certo nonché liquido e esigibile in quanto determinato nel suo ammontare e non sottoposto a termini o condizioni . ha peraltro fondatamente eccepito la maturata prescrizione Parte_1 quinquennale , in assenza di atti interruttivi − tali non potendo di certo considerarsi gli estratti contributivi e gli elenchi interni della privi di CP_1 rilevanza esterna e non potendo attribuirsi in generale ai pagamenti parziali il valore di riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione (Cass. Sez. 6-1
Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017 Rv. 644603-01) − dei crediti rivendicati dalla relativi alle annualità 1994, 1995, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 . CP_1
In particolare :
− con riferimento alle annualità 1994 e 1995 le diffide di pagamento risultano essere state tardivamente notificate al in data 30\05\2013 e Pt_1
11\06\2018 ;
− con riferimento alla annualità 2007 le diffide di pagamento risultano essere state tardivamente notificate al in data 25/10/2013 , 11\06\2018 e Pt_1
15\03\2022 ;
− con riferimento alla annualità 2008 risultano non provate documentalmente le notifiche asseritamente effettuate in data 23\10\2008 e 17\04\2010 mentre tardive risultano le notifiche effettuate in epoca successiva data 27\10\2014 (in relazione alla quale il ha fondatamente eccepito la nullità essendo Pt_1 stata effettuata a Rimini in via Carlo Zavagli 18 quando invece lo stesso sin dall'anno 2008 era residente in via Arrigo Boito come da certificato storico di residenza prodotto in atti ) ed in data 18\06\2020 ( e quindi in ogni caso tardivamente effettuata a distanza di sei anni dalla notifica precedente) :
− con riferimento alla annualità 2009 la notifica del primo atto interruttivo è avvenuta tardivamente in data 27\11\2015 (in relazione alla quale il Pt_1 ha peraltro fondatamente eccepito la nullità essendo stata effettuata presso l'abitazione di via Carlo Zavagli n. 18 quando invece lo stesso sin dall'anno 2008 era residente in via Arrigo Boito come da certificato storico di residenza prodotto in atti ) al pari di quella effettuata in data 18\06\2020 ;
− con riferimento alle annualità 2010 e 2011 , la prescrizione interrotta in data 24\04\2014 è ulteriormente decorsa , in assenza di atti interruttivi , ben oltre il termine di cinque anni .
Resta così dovuto il pagamento delle residue annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 correttamente quantificate dal ricorrente nella complessiva somma di € 42.334,50 determinata sulla base dell'Estratto Contributivo prodotto dalla Cassa con conseguente revoca del Decreto
Ingiuntivo opposto .
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia infatti come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione , motivo per il quale il giudice qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, la domanda dell'opponente deve revocare "in toto" il decreto opposto sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
Quanto alla sorte delle spese processuali , va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento .
Motivo per il quale il creditore che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio ( Cass. Civ. Sezione
VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01 ; conforme Sez. III n. 9587 del
12\05\2015 Rv. 635269-01 )
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
.
Nel caso di specie risulta allora decisivo come la ( creditore\parte opposta) CP_1 abbia visto confermate le ragioni del suo credito con una riduzione del suo importo in misura pari a circa il 50 %.
Il debitore\parte opponente sarà quindi tenuto a rifondere alla le spese del CP_1 giudizio compensate nella stessa percentuale .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 02\08\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con
[...]
Controparte_1
:
[...]
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e , accertata la maturata prescrizione dei crediti rivendicati dalla relativi alle annualità 1994, 1995, 2007, 2008, CP_1
2009, 2010, 2011 :
− revoca il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 222\202 in data 10\06\2024 con il quale il Giudice del Lavoro in SEDE ha ingiunto a Pt_1
il pagamento in favore della della somma complessiva di Euro
[...] CP_1
92.054,96 oltre ad interessi ed accessori .
− condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
Controparte_1
a titolo di residue differenze contributive la somma
[...] complessiva di Euro € 42.334,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria .
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che , compensate per la metà
, si liquidano per la quota ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.694,00 oltre a rimborso spese generali ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 13\03\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'