Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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14 luglio 1998
14 luglio 1998
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- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 35526Provvedimento: […] Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 224 del 1998, poi, stabilisce che le disposizioni di tale articolo (le quali prevedono una fascia di rispetto per la tutela dei territori costieri di m. 300 dalla battigia con indice di edificabilità dello 0,001 mc/mq, cioè le stesse previsioni della precedente normativa) non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, e successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera "B" nelle planimetrie allegate alla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49.Leggi di più...
- incompatibilità fra le due discipline·
- fondamento·
- disciplina regionale più restrittiva di quella statale in materia di tutela del paesaggio·
- fattispecie·
- esclusione·
- bellezze naturali (protezione delle)