TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1912/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale”; promosso da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
in Via Giovanni Pacini n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vanessa Di Gloria in Caltanissetta Via Piave n. 4, da cui è rappresentata e difesa.
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Amico Valenti n. 45
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: All'udienza del 13/5/2025 , parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi quelle formulate nel ricorso introduttivo e che di seguito si trascrivono: “Voglia disporre che: i minori e Persona_1 Per_2
vengano affidati in via esclusiva alla madre, escludendo ogni diritto di
[...]
visita del padre;
in merito al mantenimento, che il Sig. provveda mensilmente nella _1
misura di euro 200,00 per ciascun minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo volersi disporre l'affidamento esclusivo dei due figli minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.12.2023, chiedeva l'adozione dei Parte_1 provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori
, nato a [...] il [...], e , nata a Persona_3 Per_2
Caltanissetta il 06.07.2021. Esponeva al riguardo di aver convissuto more uxorio con il resistente dal mese di ottobre 2019 fino al mese di gennaio 2021, allorquando il rapporto si concluse con l'abbandono della casa familiare da parte del sig. . _1
La ricorrente esponeva che nel corso della convivenza, e in particolare, a seguito della nascita del primo figlio, i rapporti con il sig. subivano un _1
progressivo deterioramento e infatti, lo stesso, a partire dal mese di giugno
2020 si era disinteressato del nucleo familiare sia economicamente che affettivamente e tale disinteresse raggiunse il suo culmine con la rottura definitiva del legame nel gennaio del 2021 e l'allontanamento del sig. _1
dalla casa familiare. A seguito della cessazione della convivenza, secondo quanto riferito dalla ricorrente, il sig. non ha più mostrato alcun interesse _1
e affezione nei confronti dei due figli. Ulteriormente la ricorrente rappresentava che il sig. , lavorava come cameriere, con una retribuzione _1
mensile di circa 1200,00 euro e tuttavia già a partire dal 2022, ha omesso di contribuire al mantenimento dei due figli minori.
Tale disinteresse , come esposto nell'atto introduttivo del giudizio, era confermato dalla circostanza per cui gli incontri con i due figli, dopo la rottura della lor unione, erano avvenuti solo dopo una sua sollecitazione ed erano durati assai poco e nel più completo disinteresse del padre per le sorti dei figli.
La completa indifferenza del sig. nei confronti dei figli si è resa ancor _1
più evidente con la mancata presentazione del sig. presso gli uffici _1
dell'anagrafe del Comune di Caltanissetta, nonostante l'impegno concordato per il rilascio della carta di identità delle figlia minore , tutt'ora priva del Per_2
documento di riconoscimento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, al fine di potere adempiere a tutte le esigenze dei figli senza l'intervento del padre, con il quale risultava molto difficoltoso porre in essere qualsivoglia collaborazione in ordine alle necessità dei minori, ivi compreso le richieste socioeconomiche in favore dei minori, disponendosi la possibilità per il padre di incontrare i figli con le modalità da concordare con la madre e in considerazione alle esigenze dei minori.
Inoltre,chiedeva che il resistente venisse obbligato alla corresponsione della somma di € 200,00 in favore della ricorrente a titolo di compartecipazione per il mantenimento dei due figli minori, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive).
Il convenuto , nonostante la rituale notifica del ricorso e del _1
decreto di fissazione udienza non si è costituito in giudizio e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'udienza del 2.7.2024 veniva sentita la ricorrente e il giudice, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei due minori. In particolare veniva così disposto: “affida in via esclusiva il figli minori, , nato a [...] il Persona_3
19.04.2020, e , nata a [...] il [...], alla madre, con Per_2
collocamento presso di lei;
dispone che le decisioni di maggiore interesse peri due figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di _1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese ed a far data dalla mensilità di maggio Pt_1
2024, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori ( € 150,00 per ciascuno), oltre alla metà delle spese straordinarie determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal
Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
dispone che il padre, sig. potrà incontrare i due figli con il _1 consenso della madre e secondo le modalità e tempi da questa indicati”.
Nel corso del giudizio è stata disposta un'indagine conoscitiva sul nucleo familiare affidata ai Servizi Sociali i quali hanno depositato il 7/4/2025 una relazione sull'attività svolta e la ricorrente, dopo aver precisato che la predetta ordinanza non era stata oggetto di reclamo precisava le sue conclusioni chiedendo accogliersi le conclusioni di cui al ricorso .
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In particolare si ravvisano i presupposti per declinare dal modello privilegiato di affido condiviso dei due figli minori in favore dell'affido esclusivo alla madre.
E' emerso, invero, nel corso del giudizio e, in particolare dall'ascolto della ricorrente che è stata la stessa madre a fare fronte in sostanziale autonomia e con l'aiuto dei propri familiari a tutte le esigenze dei figli anche sotto il profilo economico, non avendo fornito alcun contribuito il padre nel corso degli ultimi anni il quale di fatto ha omesso di svolgere il suo ruolo genitoriale.
I due figli, tenuto conto dell'interruzione della convivenza già dal 2021, di fatto non hanno intrattenuto con il padre alcun rapporto ed anzi la più piccola,
, non lo riconosce neppure come tale. Le uniche manifestazioni di Per_2
interesse del padre rispetto ai figli sono consistite nel recarsi, invero assai di rado, presso l'attività commerciale gestita dalla ricorrente per vederli e salutarli, mentre nessun concreto interesse per le loro sorti, per le attività svolte, per il loro stesso percorso di crescita è stato mai manifestato restando sostanzialmente estraneo alle loro vicende.
Quanto affermato e dedotto dalla ricorrente ha trovato pieno riscontro nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta i quali dopo aver proceduto all'ascolto sia della ricorrente che del padre e dopo una visita domiciliare hanno evidenziato e sottolineato: “ una completa deresponsabilizzazione rispetto ai suoi agiti e un disinteresse verso la situazione che ha portato la sig.ra ad intraprendere l'azione Parte_1
davanti a codesta A.G. …ammette di essere assente nella vita dei figli a causa dei tanti problemi che lo attanagliano”. Sempre dalla relazione dei Servizi
Sociali emerge che il convenuto ha avuto in passato problemi di tossicodipendenza , di aver interrotto il percorso presso il SERD mentre attualmente è sottoposto alla misura alternativa dei lavori socialmente utili mentre la sua condotta sociale è stata definita dall'UEPE di Caltanissetta come compromessa. Emblematico del disinteresse nei confronti dei due fili sono le affermazioni dello stesso sig. il quale all'assistente sociale ha _1
riferito testualmente: “ se io do i soldi a lei ( inteso come alla sig.ra Pt_1
n.d.r.) chi mi compra i vestiti, chi mi compra da bere, chi mi compra le sigarette” (cfr. relazione depositata il 7/4/2025).
Il genitore convenuto, pertanto, non ha di fatto mai assolto al suo ruolo genitoriale, non ha instaurato alcuna relazione affettiva con i due figli, e non ha mostrato alcuna attenzione nei loro confronti, non svolgendo alcun ruolo educativo;
viceversa, la madre si è fatta carico di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale e appare l'unica figura genitoriale che può riassicurare il migliore sviluppo della personalità dei due figli minori.
In un contesto familiare caratterizzato dall'assenza della figura paterna e dal disinteresse del convenuto per le sorti morali e materiali dei due figli, ulteriormente dimostrato dalla mancata partecipazione al presente giudizio,
l'affido condiviso sarebbe contrario al loro interesse anche per le difficoltà che la madre incontrerebbe, ed ha invero ha già incontrato, per far fronte ad ogni loro esigenza ogni qual volta una decisione debba essere assunta in maniera condivisa da entrambi i genitori.
La relazione dei Servizi Sociali ha evidenziato di contro l'idoneità della figura materna ad assolvere al suo ruolo genitoriale ed il positivo contesto ambientale in cui risultano inseriti i due figli minori peraltro molto legati alla madre.
I due figli minori, pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c. devono affidarsi in via esclusiva alla madre presso cui devono collocarsi, dovendosi prevedere, altresì, che la madre potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni. Deve, infatti, assicurarsi alla madre la possibilità di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse, per consentire alla stessa di adempiere in maniera pronta e senza ritardi, nell'interesse dei minori, a tutte le incombenze anche relative alle autorizzazioni di tipo amministrativo, medico e scolastico di cui necessitano.
Per tali ragioni, risulta nell'interesse dei minori il sopra delineato modello di affidamento esclusivo alla madre, mentre il disinteresse del padre nei confronti dei figli e la sua totale assenza e mancanza di volontà ad assolvere al suo ruolo genitoriale giustificano, allo stato, la mancata previsione di alcun regime di visita e che eventualmente in futuro, dovrà subordinarsi ad un percorso di sostegno genitoriale cui lo stesso convenuto dovrà sottoporsi.
Per quanto concerne le statuizioni di carattere economico, tenuto conto delle riferite condizioni reddituali del convenuto, il quale lavora come cameriere, come da lui stesso riferito e con una retribuzione riferita di circa 1200,00 euro mensili, appare equo porre a carico del sig. a far data _1
dalla mensilità successiva a quella di integrazione del contraddittorio e dunque dal maggio del 2024, l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli la somma di € 150,00 per ciascuno oltre alla metà delle spese straordinarie, determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del
2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate in favore dell'Erario atteso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1912/2023 R.G.A.C.: affida in via esclusiva i figli minori, nato a [...] Persona_3
il 19.04.2020, e , nata a [...] il [...], alla madre, Per_2
con collocamento presso di lei;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per i due figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di _1 [...] , entro il giorno cinque di ogni mese ed a far data dalla mensilità di Pt_1
maggio 2024, la somma di euro 150,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre alla metà delle spese straordinarie determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal
Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che si _1
liquidano in € 3473,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge ove dovuti da corrispondere in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025 .
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1912/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale”; promosso da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
in Via Giovanni Pacini n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vanessa Di Gloria in Caltanissetta Via Piave n. 4, da cui è rappresentata e difesa.
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Amico Valenti n. 45
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: All'udienza del 13/5/2025 , parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi quelle formulate nel ricorso introduttivo e che di seguito si trascrivono: “Voglia disporre che: i minori e Persona_1 Per_2
vengano affidati in via esclusiva alla madre, escludendo ogni diritto di
[...]
visita del padre;
in merito al mantenimento, che il Sig. provveda mensilmente nella _1
misura di euro 200,00 per ciascun minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo volersi disporre l'affidamento esclusivo dei due figli minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.12.2023, chiedeva l'adozione dei Parte_1 provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori
, nato a [...] il [...], e , nata a Persona_3 Per_2
Caltanissetta il 06.07.2021. Esponeva al riguardo di aver convissuto more uxorio con il resistente dal mese di ottobre 2019 fino al mese di gennaio 2021, allorquando il rapporto si concluse con l'abbandono della casa familiare da parte del sig. . _1
La ricorrente esponeva che nel corso della convivenza, e in particolare, a seguito della nascita del primo figlio, i rapporti con il sig. subivano un _1
progressivo deterioramento e infatti, lo stesso, a partire dal mese di giugno
2020 si era disinteressato del nucleo familiare sia economicamente che affettivamente e tale disinteresse raggiunse il suo culmine con la rottura definitiva del legame nel gennaio del 2021 e l'allontanamento del sig. _1
dalla casa familiare. A seguito della cessazione della convivenza, secondo quanto riferito dalla ricorrente, il sig. non ha più mostrato alcun interesse _1
e affezione nei confronti dei due figli. Ulteriormente la ricorrente rappresentava che il sig. , lavorava come cameriere, con una retribuzione _1
mensile di circa 1200,00 euro e tuttavia già a partire dal 2022, ha omesso di contribuire al mantenimento dei due figli minori.
Tale disinteresse , come esposto nell'atto introduttivo del giudizio, era confermato dalla circostanza per cui gli incontri con i due figli, dopo la rottura della lor unione, erano avvenuti solo dopo una sua sollecitazione ed erano durati assai poco e nel più completo disinteresse del padre per le sorti dei figli.
La completa indifferenza del sig. nei confronti dei figli si è resa ancor _1
più evidente con la mancata presentazione del sig. presso gli uffici _1
dell'anagrafe del Comune di Caltanissetta, nonostante l'impegno concordato per il rilascio della carta di identità delle figlia minore , tutt'ora priva del Per_2
documento di riconoscimento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, al fine di potere adempiere a tutte le esigenze dei figli senza l'intervento del padre, con il quale risultava molto difficoltoso porre in essere qualsivoglia collaborazione in ordine alle necessità dei minori, ivi compreso le richieste socioeconomiche in favore dei minori, disponendosi la possibilità per il padre di incontrare i figli con le modalità da concordare con la madre e in considerazione alle esigenze dei minori.
Inoltre,chiedeva che il resistente venisse obbligato alla corresponsione della somma di € 200,00 in favore della ricorrente a titolo di compartecipazione per il mantenimento dei due figli minori, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive).
Il convenuto , nonostante la rituale notifica del ricorso e del _1
decreto di fissazione udienza non si è costituito in giudizio e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'udienza del 2.7.2024 veniva sentita la ricorrente e il giudice, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei due minori. In particolare veniva così disposto: “affida in via esclusiva il figli minori, , nato a [...] il Persona_3
19.04.2020, e , nata a [...] il [...], alla madre, con Per_2
collocamento presso di lei;
dispone che le decisioni di maggiore interesse peri due figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di _1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese ed a far data dalla mensilità di maggio Pt_1
2024, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori ( € 150,00 per ciascuno), oltre alla metà delle spese straordinarie determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal
Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
dispone che il padre, sig. potrà incontrare i due figli con il _1 consenso della madre e secondo le modalità e tempi da questa indicati”.
Nel corso del giudizio è stata disposta un'indagine conoscitiva sul nucleo familiare affidata ai Servizi Sociali i quali hanno depositato il 7/4/2025 una relazione sull'attività svolta e la ricorrente, dopo aver precisato che la predetta ordinanza non era stata oggetto di reclamo precisava le sue conclusioni chiedendo accogliersi le conclusioni di cui al ricorso .
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In particolare si ravvisano i presupposti per declinare dal modello privilegiato di affido condiviso dei due figli minori in favore dell'affido esclusivo alla madre.
E' emerso, invero, nel corso del giudizio e, in particolare dall'ascolto della ricorrente che è stata la stessa madre a fare fronte in sostanziale autonomia e con l'aiuto dei propri familiari a tutte le esigenze dei figli anche sotto il profilo economico, non avendo fornito alcun contribuito il padre nel corso degli ultimi anni il quale di fatto ha omesso di svolgere il suo ruolo genitoriale.
I due figli, tenuto conto dell'interruzione della convivenza già dal 2021, di fatto non hanno intrattenuto con il padre alcun rapporto ed anzi la più piccola,
, non lo riconosce neppure come tale. Le uniche manifestazioni di Per_2
interesse del padre rispetto ai figli sono consistite nel recarsi, invero assai di rado, presso l'attività commerciale gestita dalla ricorrente per vederli e salutarli, mentre nessun concreto interesse per le loro sorti, per le attività svolte, per il loro stesso percorso di crescita è stato mai manifestato restando sostanzialmente estraneo alle loro vicende.
Quanto affermato e dedotto dalla ricorrente ha trovato pieno riscontro nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta i quali dopo aver proceduto all'ascolto sia della ricorrente che del padre e dopo una visita domiciliare hanno evidenziato e sottolineato: “ una completa deresponsabilizzazione rispetto ai suoi agiti e un disinteresse verso la situazione che ha portato la sig.ra ad intraprendere l'azione Parte_1
davanti a codesta A.G. …ammette di essere assente nella vita dei figli a causa dei tanti problemi che lo attanagliano”. Sempre dalla relazione dei Servizi
Sociali emerge che il convenuto ha avuto in passato problemi di tossicodipendenza , di aver interrotto il percorso presso il SERD mentre attualmente è sottoposto alla misura alternativa dei lavori socialmente utili mentre la sua condotta sociale è stata definita dall'UEPE di Caltanissetta come compromessa. Emblematico del disinteresse nei confronti dei due fili sono le affermazioni dello stesso sig. il quale all'assistente sociale ha _1
riferito testualmente: “ se io do i soldi a lei ( inteso come alla sig.ra Pt_1
n.d.r.) chi mi compra i vestiti, chi mi compra da bere, chi mi compra le sigarette” (cfr. relazione depositata il 7/4/2025).
Il genitore convenuto, pertanto, non ha di fatto mai assolto al suo ruolo genitoriale, non ha instaurato alcuna relazione affettiva con i due figli, e non ha mostrato alcuna attenzione nei loro confronti, non svolgendo alcun ruolo educativo;
viceversa, la madre si è fatta carico di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale e appare l'unica figura genitoriale che può riassicurare il migliore sviluppo della personalità dei due figli minori.
In un contesto familiare caratterizzato dall'assenza della figura paterna e dal disinteresse del convenuto per le sorti morali e materiali dei due figli, ulteriormente dimostrato dalla mancata partecipazione al presente giudizio,
l'affido condiviso sarebbe contrario al loro interesse anche per le difficoltà che la madre incontrerebbe, ed ha invero ha già incontrato, per far fronte ad ogni loro esigenza ogni qual volta una decisione debba essere assunta in maniera condivisa da entrambi i genitori.
La relazione dei Servizi Sociali ha evidenziato di contro l'idoneità della figura materna ad assolvere al suo ruolo genitoriale ed il positivo contesto ambientale in cui risultano inseriti i due figli minori peraltro molto legati alla madre.
I due figli minori, pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c. devono affidarsi in via esclusiva alla madre presso cui devono collocarsi, dovendosi prevedere, altresì, che la madre potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni. Deve, infatti, assicurarsi alla madre la possibilità di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse, per consentire alla stessa di adempiere in maniera pronta e senza ritardi, nell'interesse dei minori, a tutte le incombenze anche relative alle autorizzazioni di tipo amministrativo, medico e scolastico di cui necessitano.
Per tali ragioni, risulta nell'interesse dei minori il sopra delineato modello di affidamento esclusivo alla madre, mentre il disinteresse del padre nei confronti dei figli e la sua totale assenza e mancanza di volontà ad assolvere al suo ruolo genitoriale giustificano, allo stato, la mancata previsione di alcun regime di visita e che eventualmente in futuro, dovrà subordinarsi ad un percorso di sostegno genitoriale cui lo stesso convenuto dovrà sottoporsi.
Per quanto concerne le statuizioni di carattere economico, tenuto conto delle riferite condizioni reddituali del convenuto, il quale lavora come cameriere, come da lui stesso riferito e con una retribuzione riferita di circa 1200,00 euro mensili, appare equo porre a carico del sig. a far data _1
dalla mensilità successiva a quella di integrazione del contraddittorio e dunque dal maggio del 2024, l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli la somma di € 150,00 per ciascuno oltre alla metà delle spese straordinarie, determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del
2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate in favore dell'Erario atteso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1912/2023 R.G.A.C.: affida in via esclusiva i figli minori, nato a [...] Persona_3
il 19.04.2020, e , nata a [...] il [...], alla madre, Per_2
con collocamento presso di lei;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per i due figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di _1 [...] , entro il giorno cinque di ogni mese ed a far data dalla mensilità di Pt_1
maggio 2024, la somma di euro 150,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre alla metà delle spese straordinarie determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal
Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che si _1
liquidano in € 3473,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge ove dovuti da corrispondere in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025 .
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata