Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9060 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL0 90 6 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto Accertamento SEZIONE TERZA CIVILE obbligo di fare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 21917/99 Dott. Michele Consigliere VARRONE Cron. 24660 Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO - Rep. 1818 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 04/02/02 Consigliere MANZODott. Gianfranco CAZIONE ha pronunciato la seguente .1898 pia studio Bichinsta o Sole SENTENZA 4 dal Sig. 155 per chitty S sul ricorso proposto da: GLB DN L4SL 14 H5014 21 GIU. 2002 il GE LE, NN NA RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI 3, presso lo studio MAURIZIO DISCEPOLO, che li difende,dell'avvocato giusta delega in atti;
€0,77 £1500 - ricorrenti CANCILLER
contro
NI NA VED. SPACCA;
- intimata avverso la sentenza n. 331/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 07/07/99 e depositata 1'01/09/99 4307139 2002 (R.G. 401/94); 319 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del I motivo e l'accoglimento p.q.r. del II motivo di ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 1989, IE GE e NN RE IN, proprietari di un appartamento sito in Ancona, via Santo Stefano 30, convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di An- cona, NN ON proprietaria di un appartamento si- to al piano di sopra dello stesso edificio ed esposero: - che, sin dal novembre dell'anno precedente, sul sof- fitto del loro appartamento erano comparse delle infil- trazioni di acqua probabilmente conseguenti ad una rot- tura della tubazione del bagno dell'appartamento della AT;
- che quest'ultima non aveva preso alcun provvedimento per eliminare l'inconveniente tanto, nel gennaio del 1989, essi attori erano stati costretti а ricorrere al Pretore di Ancona, richiedendo, ex art.700 c .p. c., che venisse autorizzato l'ingresso di un tec- nico nell'appartamento della ON per accertare le cause delle perdite d'acqua e che, il predetto tecnico, fosse autorizzato a compiere tutti i lavori necessari 2 ب وع per eliminare le infiltrazioni. Il Pretore, con provve- dimento in data 1 giugno 1989, aveva ordinato alla con- venuta di lasciare isolato l'impianto di adduzione del- l'acqua all'interno della propria unità immobiliare e di provvedere alla esecuzione dei lavori necessari per la definitiva eliminazione dell'inconveniente. Rimasta contumace la convenuta, il Tribunale, con sentenza in data 22 giugno 1994, sulla base della con- sulenza tecnica espletata innanzi al Pretore, condannò la predetta ON ad eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la sistemazione del detto im- pianto idrico nel termine di giorni 30. Avverso tale decisione propose appello la ON e la Corte di Appello di Ancona, con sentenza non defi- nitiva depositata in data 10 luglio 1997, rilevata la tardiva iscrizione а ruolo della causa, in violazione del disposto dell'art.165 c. p. c., dichiarò la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di pri- mo grado, disponendo, con separata ordinanza la prose- cuzione del giudizio davanti a sé. Acquisita, quindi, una consulenza tecnica espletata in altro giudizio tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Ancona, la stessa Corte di appello, con sentenza definitiva in da- ta 1 settembre 1999, dichiarò cessata la materia del contendere e condannò gli appellati, ritenuti soccom- 3 benti virtuali, al pagamento delle spese dell'intero giudizio. Per la cassazione della suindicata sentenza IE GE e NN RE IN hanno proposto ricor- So, sulla base di due motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando vio- lazione dell'art. 360 n.5 C. p. C., deducono che, erro- neamente il giudice di appello aveva preso in conside- razione, ai fini della decisione, non la consulenza espletata nel corso del procedimento ex art.700 C. p. c., bensì un'altra consulenza, effettuata in altra ver- tenza tra le stesse parti, ma a distanza di ben sette anni dall'evento dannoso. In ogni caso, le conclusioni alle quali era pervenuto il C. t. u. non erano quelle alle quali era giunto il giudice di merito, e cioè che la perdita di acqua, causativa del danno per essi ri- correnti, fosse addebitabile ai lavori eseguiti dai ri- correnti medesimi nel proprio appartamento. Il motivo non può essere accolto. Occorre rilevare, preliminarmente, come la corte distrettuale, nella sua pur succinta motivazione, abbia dato atto che la relazione del consulente tecnico di ufficio era stata ritenuta "appagante" da entrambe le parti. Orbene, siffatta affermazione del giudice di me- rito non risulta minimamente impugnata, per cui appaio- no ininfluenti le diverse argomentazioni che, peral- tro, impingono nel merito, e sono come tali inammissi- bili - svolte in questa sede di legittimità dai ricor- renti. In proposito, soccorre il noto principio più volte affermato da questo S.C., secondo cui la sen- tenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il C. t. 11.1 non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico valutativo dell'ausiliario del giudice, a meno che le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argo- mentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni (ex plurimis, Cass.24 novembre 1997, n. 11711). Inammissibile, comunque, si appalesa la censura nella parte in cui si afferma che le conclusioni del c. u. sarebbero diverse da quelle alle quali è pervenu-t. ta la Corte di merito, con ciò configurandosi, sostan- zialmente, un errore di fatto della sentenza di appel- che,101 peraltro, giusta la testuale previsione dell'art.395, n.4 c. p. c., poteva e doveva essere im- pugnata per revocazione, essendo la sentenza stessa l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». E ' pacifico, infatti, che la denuncia di un travi- 5 samento di fatto, quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione, ai sensi dell'art.395 c. p. c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudi- ce di legittimità (cfr. Cass.27 marzo 1999, n. 2932). Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando vio- lazione dell'art.360 n.3 C. p. C. in relazione al- l'art.96 c. p. c., si dolgono della loro condanna alle spese del giudizio di primo grado, nella quale la Mata- loni era, peraltro, rimasta contumace, nonché al paga- mento delle spese di c. t. 12.7 mai svoltasi in tale fa- se. La censura è fondata, per quanto di ragione. In effetti, stante il dato pacifico della contuma- cia dell'attuale intimata nel giudizio di primo grado davanti al tribunale di Ancona, non si giustifica la condanna, operata dal giudice di appello, degli appel- lati ed attuali ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio anche per tale fase del giudizio. Diversamente è a dirsi per quanto concerne le spese della consulenza tecnica, dovendo per tale ritenersi quella espletata in זיfase pretorile, come si evince dall'inciso come liqui- date" di cui al dispositivo della sentenza gravata, 6 mentre è sintomatico che di tale voce non venga fatta menzione nella liquidazione delle spese della fase pre- torile. In conclusione, il secondo motivo va accolto in parte qua, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e, potendo decidere nel merito, at- teso che non sono necessari accertamenti di fatto, va cassata la statuizione di condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di primo grado in favore della parte contumace. Sussistono giusti motivi per compensare le spese 103T 129,11 del giudizio di cassazione. 456T 22.66
P.Q.M.
TOT. 149,77 Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo, cassa in relazio- ne la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, cassa la statuizione di condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore di NN ON contumace;
com- pensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 1 2 ne, il 4 febbraio 2002. liere relatore ed estensore11/formigliere حسن Il Presidente V efinitieren IL CANC 1 Dotted Mania Aiello see Maria 7