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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3024/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 C/o L'Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o L'Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o L'Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 718/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001SC0000003110002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Frosinone, la società contribuente impugnava l'avviso di liquidazione n. 2019/001/SC/000000311/0/002, notificatole in data 12 novembre 2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le imposte di registro, ipotecaria e catastali pari ad euro 8.257,00, dovute per la registrazione e la trascrizione della sentenza n. 311/2019 con la quale il
Tribunale Civile di Frosinone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Nominativo_3 contro il sig. Nominativo_4, nonché nei confronti della Regione Lazio e dell'Ricorrente_1 spa (creditori nella procedura esecutiva), statuiva in ordine alla divisione incidentale in procedura esecutiva immobiliare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art. 57 del DPR 131/1986 poiché
“sebbene formalmente parte del giudizio in oggetto, risulta essere completamente estranea al rapporto sostanziale sotteso allo stesso”.
Con sentenza 718/22, la Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 1° giugno 2023, la contribuente società impugnava la sentenza di primo grado eccependone il difetto di motivazione e reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art. 57 del DPR 131/19886.
Costituitasi con comparsa del 3 luglio 2023, l'Agenzia si opponeva all'appello ricorso e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ulteriore nota del 2 gennaio 2026, l'appellante insisteva per l'accoglimento della domanda.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
In primo luogo, occorre respingere l'eccezione di difetto di motivazione dell'appellata sentenza, atteso che questa affronta, seppur in forma estremamente sintetica, le questioni oggetto del ricorso di primo grado.
2. Nel resto, il Collegio intende adeguarsi all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. sez. trib. ord.
27063/2024; Cass. 19/06/2020 n. 12009) secondo la quale in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari,
l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n.
29158). Pur ribadendo la natura solidale ex art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della responsabilità tributaria, la Cassazione chiarisce che l'obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva (Cass. 19/06/2020 n. 12009). Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5, 8 ottobre
2014, n. 21134; analogamente si è espressa altra pronuncia – Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25790 -, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso a costituire l'indice della capacità contributiva colpita dall'imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell'imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell'identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1710). Pertanto, l'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva: il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez.
5, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1710).
3. Ciò posto in via generale, nel caso specifico si osserva quanto segue.
L'oggetto della sentenza cui si riferisce l'imposta di registro de qua è la divisione giudiziale richiesta da Nominativo_3 della quota di proprietà (pari a ½), posseduta in comunione con il fratello Nominativo_4, di un immobile posto in Anagni, la cui ulteriore quota pari a ½ è intestata al medesimo Nominativo_4 ed è sottoposta a procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla Regione Lazio sulla base di un sequestro conservativo poi convertito in pignoramento, procedimento cui è stata riunita un'ulteriore procedura esecutiva promossa – sempre in danno di Nominativo_4 – dall'attuale attuale appellante Ricorrente_1 su beni diversi da quelli oggetto di comunione ordinaria con l'istante. In ragione di tale specifico interesse, l'attuale appellante si era costituita nel giudizio cui si riferisce la sentenza registrata, aderendo alla domanda divisionale.
Ne consegue che l'attuale appellante è stata parte sostanziale del giudizio de qua, anche perché all'esito della divisione il credito dalla medesima vantato nei confronti di uno dei due comproprietari si è stabilizzato sul cespite allo stesso attribuito.
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte (che, peraltro, la stessa appellante afferma di condividere) sussistono i presupposti per affermare la solidarietà passiva ex art. 57, comma 1, del D.P.
R. 26 aprile 1986 n. 131 dell'appellante ai fini del pagamento dell'imposta de qua.
4. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (CE TT)
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3024/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 C/o L'Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o L'Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o L'Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 718/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001SC0000003110002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Frosinone, la società contribuente impugnava l'avviso di liquidazione n. 2019/001/SC/000000311/0/002, notificatole in data 12 novembre 2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le imposte di registro, ipotecaria e catastali pari ad euro 8.257,00, dovute per la registrazione e la trascrizione della sentenza n. 311/2019 con la quale il
Tribunale Civile di Frosinone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Nominativo_3 contro il sig. Nominativo_4, nonché nei confronti della Regione Lazio e dell'Ricorrente_1 spa (creditori nella procedura esecutiva), statuiva in ordine alla divisione incidentale in procedura esecutiva immobiliare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art. 57 del DPR 131/1986 poiché
“sebbene formalmente parte del giudizio in oggetto, risulta essere completamente estranea al rapporto sostanziale sotteso allo stesso”.
Con sentenza 718/22, la Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 1° giugno 2023, la contribuente società impugnava la sentenza di primo grado eccependone il difetto di motivazione e reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art. 57 del DPR 131/19886.
Costituitasi con comparsa del 3 luglio 2023, l'Agenzia si opponeva all'appello ricorso e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ulteriore nota del 2 gennaio 2026, l'appellante insisteva per l'accoglimento della domanda.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
In primo luogo, occorre respingere l'eccezione di difetto di motivazione dell'appellata sentenza, atteso che questa affronta, seppur in forma estremamente sintetica, le questioni oggetto del ricorso di primo grado.
2. Nel resto, il Collegio intende adeguarsi all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. sez. trib. ord.
27063/2024; Cass. 19/06/2020 n. 12009) secondo la quale in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari,
l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n.
29158). Pur ribadendo la natura solidale ex art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della responsabilità tributaria, la Cassazione chiarisce che l'obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva (Cass. 19/06/2020 n. 12009). Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5, 8 ottobre
2014, n. 21134; analogamente si è espressa altra pronuncia – Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25790 -, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso a costituire l'indice della capacità contributiva colpita dall'imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell'imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell'identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1710). Pertanto, l'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva: il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez.
5, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1710).
3. Ciò posto in via generale, nel caso specifico si osserva quanto segue.
L'oggetto della sentenza cui si riferisce l'imposta di registro de qua è la divisione giudiziale richiesta da Nominativo_3 della quota di proprietà (pari a ½), posseduta in comunione con il fratello Nominativo_4, di un immobile posto in Anagni, la cui ulteriore quota pari a ½ è intestata al medesimo Nominativo_4 ed è sottoposta a procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla Regione Lazio sulla base di un sequestro conservativo poi convertito in pignoramento, procedimento cui è stata riunita un'ulteriore procedura esecutiva promossa – sempre in danno di Nominativo_4 – dall'attuale attuale appellante Ricorrente_1 su beni diversi da quelli oggetto di comunione ordinaria con l'istante. In ragione di tale specifico interesse, l'attuale appellante si era costituita nel giudizio cui si riferisce la sentenza registrata, aderendo alla domanda divisionale.
Ne consegue che l'attuale appellante è stata parte sostanziale del giudizio de qua, anche perché all'esito della divisione il credito dalla medesima vantato nei confronti di uno dei due comproprietari si è stabilizzato sul cespite allo stesso attribuito.
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte (che, peraltro, la stessa appellante afferma di condividere) sussistono i presupposti per affermare la solidarietà passiva ex art. 57, comma 1, del D.P.
R. 26 aprile 1986 n. 131 dell'appellante ai fini del pagamento dell'imposta de qua.
4. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (CE TT)