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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in persona del G.I. On. dott. Ermanno di Nuzzo ha pronunziato, in data odierna, a seguito di udienza a trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2394 dell'anno 2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] e (C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...] e residente in [...], rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine dell'atto di opposizione, dall'avv. Sabato Pappacena (C.F.
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Sarno alla via C.F._3
Prol. Matteotti " " –PEC: Controparte_1 Email_1
OPPONENTI,
E
con sede in , alla Piazza Salimbeni Controparte_2 CP_2 n. 3, Cap. soc. € 7.484.508. 1 71,08 Interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. 6, stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle CP_2 P.IVA_1
Banche e Capogruppo del Gruppo CA , iscritto all'Albo dei Controparte_2
SENTENZA 1 C/ MPS +1 RG. 2394/2014 1 Pt_1 Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, anche quale incorporante per fusione della (già ) Controparte_3 Controparte_4 con atto del 22/12/2008 per dott. Notaio in , Rep. 27255, Racc. 11860, Persona_1 CP_2 in persona di , nella qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale Controparte_5
Recupero Crediti di Napoli della suddetta e CP_2 Controparte_2 rappresentante della medesima giusta procura del 24/06/2013 ai rogiti Dott. Persona_1
Notaio in (Rep. n. 32491/Racc. n.15267), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina CP_2
Alfano (CF. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di CodiceFiscale_4 quest'ultima in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi, 28 - pec.
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, Email_2
OPPOSTA,
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_6 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in OM, via Curtatone n.3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , iscritta al n.35412.6 P.IVA_2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi del regolamento del 7 Org_1 giugno 2017, per quest'atto rappresentata da giusta procura speciale del CP_7
31.08.2018 in autentica Notaio in OM, n. rep. 57298, racc. 29003 fusa per Persona_2 incorporazione in giusto atto del 23/11/2022 Controparte_8 ai rogiti del notaio ai nn.75095 rep. e 15653 racc., la quale a sua volta ha Persona_3 nominato sua procuratrice, giusta procura speciale del 23.07.2021, a ministero del Notaio
Dott.ssa Repertorio n. 16224, Raccolta n. 7876, Persona_4 [...] società con unico socio con sede in Milano, Corso Vittorio Controparte_9
Emanuele II n.22, Partita Iva, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. , REA MI – 1918670, capitale sociale interamente P.IVA_3 versato di euro 20.000,00, quest'ultima in persona del suo amministratore delegato Dott.ssa nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_10 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano ( ) con la quale CodiceFiscale_4 elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla Via Garibaldi n.28 – pec.
in forza di procura in calce al presente atto, Email_3
INTERVENTRICE,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano, in via preliminare, considerato che parte opposta non aveva ottemperato all'ordine di instaurare la mediazione obbligatoria nei termini di legge, di revocare il D.I. opposto per violazione del d.lgst 28/2010; in via istruttoria, di ordinare la rinnovazione della C.T.U.; di dichiarare inammissibile e, per gli effetti, revocare il D.I. n.
Contr SENTENZA 1 C/ +1 RG. 2394/2014 2 Pt_1 222/14 opposto, per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c; di dichiarare non dovute le somme a titolo di interessi per prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc.; in ogni caso per le causali di cui in premessa, di dichiarare non dovute le somme siccome ingiunte per nullità delle clausole contrattuali e per carenza di prova e, per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per le causali di cui in premessa e, per gli effetti, previa rideterminazione del saldo contabile relativamente al conto corrente bancario n. 9176,30, condannare la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutte le somme
[...] indebitamente percepite;
di condannare la società opposta al pagamento di spese e compensi legali del giudizio;
parte opposta e parte interveniente chiedevano di rigettare l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato in data 22.04.2014, in quanto inammissibile e comunque infondata e confermare il decreto opposto;
rigettare la spiegata domanda riconvenzionale in quanto inammissibile e comunque infondata per tutte le ragioni precisate in comparsa di risposta;
condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio (come successivamente integrato) la Controparte_12
premettendo: a. di aver, direttamente, concluso, in data 6 giugno 1995 , come
[...] modificato in data 17 ottobre 2001, con (cf. ), il Parte_1 CodiceFiscale_6 contratto di conto corrente n. 9176/30 e di essere creditrice della somma complessiva di €. 29.287, 16 , quale saldo debitore al 27.05.2013; che, a seguito di ricalcolo del dovuto senza alcuna capitalizzazione, dal detto saldo il debito e' stato ridotto ad €. 20.248,08; che, a garanzia delle obbligazioni assunte dal correntista prestava fidejussione Parte_2
(CF. fino alla concorrenza dell'importo iniziale di €. 12.000,00, poi CodiceFiscale_7 aumentato ad € 16.000,00; b. che la (ora Controparte_3 Controparte_2
) aveva concluso sempre con il il contratto di conto corrente
[...] Parte_1
n. 13232H (ora n. 13232/15); che, in virtù del detto contratto la era creditrice del CP_2 correntista della somma complessiva di €. 2.695,82, quale saldo finale;
richiedeva, pertanto, ingiunzione di pagamento nei confronti del nella qualità di debitore principale, e Pt_1 della , quale fideiussore e nei limiti d'importo della fideiussione prestata, per la Pt_2 somma di €. 20.248,08 per lo scoperto di conto corrente n. 9176,30, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del 27.05.2013 sino al soddisfo;
nei confronti del solo per la Pt_1 somma complessiva di €. 2.695,82 per lo scoperto di conto corrente n. 13232, oltre interessi legali.
-Con decreto nr. 222/2014 (corretto a seguito di istanza della creditrice), reso il 13/02/2014 nel giudizio monitorio in R.G.nr. 591/2014, il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva al debitore il pagamento, in favore della delle somme dovute per il saldo negativo finale CP_2 dei due rapporti di conto corrente ed al fidejussore il pagamento del saldo relativo al solo rapporto di conto corrente n. 9176,30, come richiesto in ricorso, oltre interessi successivi e spese della procedura monitoria.
-Ricorso e decreto venivano notificati ai debitori in data 11-18/03/2014.
Contr SENTENZA 1 C/ +1 RG. 2394/2014 3 Pt_1 LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, evidenziando, per entrambi i crediti nascenti dai rapporti di conto corrente, la carenza dei requisiti previsti dagli artt.633 e 634 cpc per l'accoglimento della domanda monitoria, per avere la creditrice esibito, quale prova del credito, un documento denominato copia certificato ex art. 50 T.U.B. relativo al c.c. n. 9176,30 ma, di fatto, un semplice estratto di saldaconto non conforme a quanto stabilito con la norma richiamata (mancando la dichiarazione di conformita' alle scritture contabili e la dichiarazione che il credito era vero e liquido) ed una consulenza tecnico contabile di parte assolutamente non indicata tra i documenti atti a provare il credito;
per il conto n. 9176,30 (aperto il 06.06.1995) e, poi, confluito nel conto n. 13232,15 (aperto il 12.04.2007) l'ìrrichiedibilita' della somma sulla base dell'ultimo estratto conto per nullita' dello stesso non essendo possibile risalire al saldo finale del primo conto, poi, confluito nel secondo (in cui veniva riportata un saldo gia' gravato di spese ed interessi ed identificare le operazioni effettuate per il ripristino della provvista o per pagamenti. Gli opponenti, poi, spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla per i detti rapporti in CP_2 conseguenza della nullità delle clausole relative alla capitalizzazione periodica degli interessi a debito, della pattuizione degli interessi ultralegali, dell'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle valute c.d. fittizie e delle spese non pattuite.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte opposta, la quale rilevava, in via preliminare, che la garanzia prestata dalla era una garanzia autonoma, con la conseguenza che Pt_2 la garante non aveva diritto a proporre opposizione, essendo tenuta a pagare immediatamente all'Istituto, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In relazione alle singole doglianze avanzate dagli opponenti, l'opposta deduceva, quanto all'asserita mancanza di documentazione idonea a provare il credito, che l'eccezione era infondata, avendo, gia' in sede monitoria, esibito la copia dei contratti di conto corrente e l'estratto contro ai sensi dell'art. 50 T.U.B. ed, in uno alla sua costituzione nella fase di opposizione, esibito tutti gli estratti conto, relativi a ciascun contratto, e precisamente: le staffe del conto corrente n. 9176 dal 01.07.1998 al 31.03.2013 e la rigenerazione archivio del conto corrente n.9176 dal 07.04.1997 al 30.06.2013; gli estratti conto trimestrali del conto corrente n. 13232 dalla data di apertura (12.04.2007) alla data di chiusura (27.05.2013). Quanto all'asserita applicazione di interessi anatocistici, la stessa rilevava la sua infondatezza, in relazione al contratto di conto corrente n. 9176,30, avendo effettuato, prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, la rielaborazione del conto corrente con eliminazione del tutto della capitalizzazione degli interessi nel pieno rispetto della statuizione della Suprema Corte di Cassazione n. 24418/2010; in relazione al periodo successivo al 17 ottobre 2001 - data di sottoscrizione del nuovo contratto n. 9176,30 - ed al conto corrente n. 13232, rilevava di aver applicato, a debito ed a credito, la medesima capitalizzazione degli interessi, in conformità al disposto dell'art. 120 del D. Lgs. 1993 n. 385, degli interessi attivi e passivi. Quanto all'eccezione di nullità del contratto di conto corrente n. 9176, sottoscritto in data 17.10.2001 (poiche' veniva a sovrapporsi al contratto di conto corrente bancario sottoscritto il 06.06.1995) la rilevava che era solo stato CP_2 predisposto un secondo contratto solo per conformarsi alle previsioni di legge e contrattuali in materia. Quanto all'illegittima pattuizione di interessi ultralegali, di commissione di massimo scoperto e di valute, l'opposta deduceva che nel contratto di conto corrente n. 9276,30, sottoscritto in data 6.06.95 ed 17.10.2001 ed nel contratto di conto corrente n. 123232,15 sottoscritto in data 12 aprile 2007, erano state previste per iscritto. Quanto all'
Contr SENTENZA 1 C/ +1 RG. 2394/2014 4 Pt_1 eccezione di prescrizione, la rilevava che ai rapporti doveva applicarsi (anche ai fine CP_2 della domanda di indebito) la prescrizione decennale di cui all'art. 2948 c.c. con decorrenza dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (nella specie, dal 27.05.2013) e che, quindi, alla data di instaurazione del giudizio, la stessa non si era verificata.
-Con ordinanza del 09/10/2014, Il Giudice, sul presupposto che la determinazione delle somme nel ricorso monitorio era stata effettuata sulla base di una perizia di parte (che non poteva essere considerata come fonte di prova) rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
-A seguito delle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle note ex art.183 c.6 cpc, veniva ammessa consulenza tecnico-contabile e veniva nominato, come ctu, la Dott.sa Per_5
, cui venivano affidati i quesiti indicati nella relativa ordinanza.
[...]
-Con atto di intervento in corso di causa si costituiva in giudizio la Controparte_6 come rap.ta, la quale evidenziava di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), di seguito stipulato in data Pt_3
20 dicembre 2017, pro soluto da i crediti aventi le Controparte_2 caratteristiche indicate nell'atto di cessione;
che dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti era stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23 dicembre 2017
– Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B; che, quindi, era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della originaria Banca cedente;
di aver costituito suo procuratore la giusta procura CP_7 speciale del 31.08.2018 in autentica Notaio in OM, n. rep. 57298, racc. Persona_2
29003 (la quale era stata incorporata per fusione nella Controparte_8
giusto atto del 23/11/2022 ai rogiti del notaio ai nn.75095 rep. e 15653
[...] Persona_3 racc., la quale, a sua volta aveva conferito procura speciale a " Controparte_9 società con unico socio con sede in Milano, Corso Vittorio
[...]
Emanuele II n.22, per la riscossione dei crediti ceduti.
-Con note scritte a seguito di provvedimento di trattazione scritta dell'udienza ex art. 281 sexies, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa.
Il Giudice, come da relativa ordinanza, ha provveduto ad assegnare la causa a sentenza e ha stabilito il tempo per la stesura della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, rigettata la domanda degli opponenti di improcedibilita' dell'azione e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo per non aver parte opposta ottemperato all'ordine di instaurare la mediazione obbligatoria nei termini di legge . Gli opponenti hanno, al riguardo, dedotto la sussistenza della irregolarità della notificazione dell' avviso della mediazione, essendo lo stesso stato notificato al difensore costituito anziche' alla parte personalmente. Ritiene questo Giudice che il procedimento di mediazione sia stato correttamente instaurato, dovendosi ritenere valido l'invito alla mediazione, ex art. 5 del D.lgs 28 del 2010, notificato non alla parte personalmente, ma al difensore costituito nel
Contr SENTENZA 1 C/ +1 RG. 2394/2014 5 Pt_1 giudizio. L'art. 8 del D.lgs 28 del 2010 stabilisce, infatti, che, in materia di mediazione la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. La suddetta disposizione mira, pertanto, a garantire l'instaurazione del contraddittorio prescindendo dall'applicazione di rigidi formalismi, secondo la previsione di cui all' art. 3, comma 3 del D.Lgs. 28, alla stregua del quale gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Nel caso di specie, l'instaurazione del procedimento di mediazione è avvenuta nel corso del giudizio di merito e la relativa comunicazione è stata indirizzata al difensore degli opponenti, presso cui gli stessi avevano eletto domicilio. Risulta, pertanto, evidente l'idoneità dell'invito dell' opposta a entrare nella sfera conoscitiva degli opponenti ed a consentire a questi ultimi di partecipare al procedimento di mediazione.
Deve essere, parimenti, rigettata l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione. Come ha dedotto l'opposta, per i rapporti di credito e debito nascenti da un contratto di conto corrente bancario vale la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2048 CC che decorre dalla data di chiusura del rapporto per le operazioni finalizzate al ripristino della provvista e per quelle comportanti pagamenti dal decennio precedente le singole operazioni. Aggiunge questo Giudice che gli opponenti hanno avanzato azione di ripetizione d'indebito richiedendo la restituzione delle maggiori e non dovute somme corrisposte nel corso dei rapporti bancari anche oltre il termine decennale di prescrizione.
Nel merito, i motivi di opposizione possono essere sintetizzati in due doglianze: la prima relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della creditrice (non essendo stato prodotta la documentazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt.633 e 634 cpc e non essendo certa, quantomeno, la determinazione della somma risultante dall'estratto finale del conto corrente nr. 13232,15 (aperto il 12.04.2007) perche' acceso con un saldo passivo iniziale derivante dalla chiusura di altro conto corrente, il nr. 9176,30 (aperto il 06.06.1995 e chiuso, contestualmente, all'accensione del nuovo conto) – estratto conto su cui erano stati gia' ricompresi gli interessi, le spese e le commissioni, maturate in ragione delle operazioni poste in essere sullo stesso.
La doglianza e' fondata, in quanto, all'epoca del deposito del ricorso monitorio non vi era certezza dell'entita' del credito azionato. Come ha avuto modo di accertare questo Giudice con la richiamata ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione, la somma richiesta in via monitoria non aveva il requisito di certezza necessario per ottenere l'ingiunzione di pagamento, essendovi discrepanza tra le risultanze dell'estratto conto finale del c/c nr. 13232,15 e la somma richiesta nel ricorso monitorio e, poiche' tale ultima somma era stata elaborata in base ad una consulenza di parte non costituente fonte di prova.
Il decreto deve essere, conseguentemente, revocato.
Stante, pero', la domanda avanzata dall'opposta di quantificazione nel presente giudizio di opposizione della somma dovuta in relazione ai titoli dedotti nel ricorso monitorio, questo
Giudice ha incaricato un consulente tecnico al fine di elaborare le somme a credito ed a debito delle parti e, quindi, di determinare quanto dovuto e se dovuto, anche tenuto conto delle nullita' evidenziate dagli opponenti in relazione alle clausole contrattuali afferenti l'applicazione del tasso di interessi e delle modalita' di addebito, nonche' l'applicazione di spese e commissioni.
Il consulente dalla documentazione versata agli atti del giudizio ha riscontrato che il Pt_1 Contr abbia instaurato a) con il il contratto di conto corrente bancario n. 9176.30, acceso il 6 giugno del 1995 e chiuso a maggio del 2013 (a seguito di revoca di tutti gli affidamenti
Contr
1 C/ +1 RG. 2394/2014 6 Pt_4 Pt_1 accordati e di trasferimento della posizione a sofferenza), con variazione, medio tempore, in data 17 aprile 2001 – per tale rapporto si costituiva fidejussore la moglie , Parte_2 il 19 settembre del 2002, con garanzia sino ad € 12.000,00; b) con la , Controparte_3 filiale di Pagani, (ora ) il contratto di conto corrente di corrispondenza Controparte_2 nr. 13232H acceso il 12 aprile del 2007 e chiuso in data 27 maggio 2013– per tale rapporto si costituiva fidejussore la moglie , il 31 marzo del 2008, con garanzia sino Parte_2 ad €. 16.000,00; che i saldi finali dei due conti erano, rispettivamente: per il conto n. 91776.30, € 29.287,12, e per il conto n. 13232, € 2.695,82 – per un totale di €. 31.982,94, oltre accessori ed interessi.
Debbono, quindi, essere esaminate separatamente i due rapporti suindicati.
Per comodita' di esame si provvede ad analizzare, per primo, il rapporto di conto corrente Contr acceso presso la (incorporata, successivamente, nel (il c/c nr. 13232H). CP_3
Per lo stesso la ha richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 2.695,82. CP_2
Il consulente, al riguardo, ha rilevato:
-quanto all'applicazione di un interesse ultralegale ed al superamento del tasso soglia ex L. 108/96, che il T.E.G. indicato e praticato della Banca, alla stipula era del 10,750%, e che lo stesso non era superiore al tasso soglia tranne che per i seguenti periodi: I TRIM. 2010,
II TRIM. 2010, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM. 2011, II TRIM. 2011, III TRIM. 2011,
IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM. 2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013,
II TRIM. 2013.
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze della verifica effettuata dal consulente, dei limitati periodi in cui il tasso soglia e' stato superato ed alla percentuale minima tollerabile di tale sforamento, non possa essere riconosciuto il paventato superamento ad origine e/o sistematico del tasso soglia, tanto da poter far considerare il tasso applicato come usurario, ai sensi della L.108/96 e dell'art. 644 cp.
Il consulente ha, poi, rilevato che la si era riservata, in ogni caso, all'art. 15 del CP_2 presente contratto, la facoltà di modificare unilateralmente (ius variandi) le condizioni contrattuali pattuite con il cliente.
-Quanto all'applicazione dell'anatocismo per capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intero rapporto il consulente ha individuato che dal contratto di conto corrente risultava sottoscritta l'accettazione della clausola di reciprocità, con capitalizzazione trimestrale delle competenze creditori e debitorie e che, pertanto, doveva restare invariato tale meccanismo, addebitando/accreditando alla chiusura di ciascun trimestre le competenze maturate
La doglianza attorea, sul punto, deve, quindi, ritenersi infondata.
-Quanto all'applicazione della commissione di massimo scoperto il consulente ha rilevato la previsione della stessa al momento dell'accensione del conto.
Anche tale doglianza di parte attrice deve ritenersi infondata.
Dal riconteggio effettuato dal consulente sulla base dei parametri suindicati, ed a cui questo Giudice si riporta, condividendone la metodologia, e' emerso che per il periodo oggetto di accertamento, come sopra individuato alla data dell' ultimo estratto la posizione degli opponenti era di €. 2.068,18, a debito con una differenza di €. 627,64 rispetto all'estratto conto finale della banca (di cui € 609,99 riferita agli interessi ed €. 17,66 riferita a commissioni di massimo scoperto).
Contr SENTENZA 1 C/ +1 RG. 2394/2014 7 Pt_1 Contr Occorre esaminare, di poi, il rapporto di conto corrente acceso presso la (il c/c nr. n. 9176.30). Per lo stesso la ha richiesto il pagamento della complessiva somma di €. CP_2 di €. 20.248,08 (derivante dal saldo finale del conto) a debito del correntista, con sottrazione volontaria della capitalizzazione degli interessi sulla maggior somma risultante €.29.287,12).
Il consulente, al riguardo, ha rilevato:
-quanto all'applicazione di un interesse ultralegale ed al superamento del tasso soglia ex L. 108/96 che il tae indicato e praticato della Banca, alla stipula era del 20,000% (e dall'ottobre 2001, tan 14,200%, tae 14,974%) e che lo stesso non era superiore al tasso soglia tranne che per i seguenti periodi: III TRIM. 2009, IV TRIM. 2009, I TRIM. 2010, III
TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM. 2011, II TRIM. 2011, IV TRIM. 2011. Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze della verifica effettuata dal consulente, dei limitati periodi in cui il tasso soglia e' stato superato ed alla percentuale minima tollerabile di tale sforamento, non possa essere riconosciuto il paventato superamento ad origine e/o sistematico del tasso soglia, tanto da poter far considerare il tasso applicato come usurario, ai sensi della L.108/96 e dell'art. 644 cp.
Il Ctu evidenziava, poi, che la si era riservata, in ogni caso, all'art. 16 del CP_13 presente contratto, la facoltà di modificare unilateralmente (ius variandi) le condizioni contrattuali pattuite con il cliente.
-Quanto all'applicazione dell'anatocismo per capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intero rapporto il consulente ha individuato che, nel primo periodo, non risultava sottoscritta l'accettazione della clausola di reciprocità e che, pertanto, il calcolo operato dell'anatocismo bancario nel corso degli anni era illegittimo. Il CTU, come da quesiti, ha rideterminato il saldo del rapporto depurandolo dagli effetti dell'anatocismo. Per il periodo successivo, il consulente, avendo rilevato l'applicazione di una capitalizzazione trimestrale in presenza di pattuizione di reciprocita' (tra tassi attivi e passivi) ha lasciato inalterato il conteggio della Banca. La doglianza attorea, sul punto, deve, quindi, ritenersi parzialmente fondata, anche se la Banca, sua sponte, ha gia' provveduto ad epurare nella richiesta monitoria le maggiori illegittime somme indicate, a tal titolo, nell'estratto conto finale.
-Quanto all'applicazione della commissione di massimo scoperto il consulente ha rilevato la previsione della stessa al momento dell'accensione del conto.
Tale doglianza di parte attrice deve ritenersi infondata.
Dal riconteggio effettuato dal consulente sulla base dei parametri suindicati, ed a cui questo Giudice si riporta, condividendone la metodologia, e' emerso che per il periodo oggetto di accertamento, come sopra individuato alla data dell' ultimo estratto la posizione degli opponenti era di €. 20.695,42 a debito, con una differenza, rispetto all'estratto conto bancario, di €. 8.591,70 (imputabile ad €. 5.992,77 per maggiori interessi applicati ed € 2.598,92 per maggiori commissioni di massimo scoperto non dovute).
Tale somma, come gia' rilevato, e' la stessa rideterminata volontariamente dalla a CP_2 fronte delle risultanze di un maggior credito nell'ultimo estratto conto pari ad €.29.287,12.
La domanda subordinata di pagamento proposta dall' opposta deve, pertanto, essere accolta, sussistendo l'esistenza di un credito nei confronti degli opponenti.
Questo Giudice, conseguentemente, determina, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata (le cui conclusioni vengono fatte proprie, essendo condivisibili i criteri e le modalita' adottate) in complessivi €. 22.763,60, ma per la nei limiti delle fidejussioni Pt_2
SENTENZA 1 C/ MPS +1 RG. 2394/2014 8 Pt_1 prestate, quanto dovuto dagli opponenti all'opposta per i rapporti dedotti in giudizio (c/c nr. 13232H e c/c nr. 9176.30). Gli interessi debbono, poi, essere conteggiati sull'ordetta somma nella misura legale, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio.
Gli opponenti debbono, quindi, essere condannati a pagare, in solido tra loro, ma per il fidejussore nei limiti delle fidejussioni prestate, all'opposta (e, quindi, all'interveniente) la complessiva somma di €. 22.763,60, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso monitorio e fino al soddisfo.
Le spese del giudizio, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione e dell'avversa domanda di pagamento in favore dell'opposta, debbono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza debbono essere poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di come rap.ta, anche quale Controparte_2 incorporante per fusione della e con l'intervento della Controparte_3 [...]
con la procuratrice “ ” e per essa la Controparte_6 Controparte_8 mandataria con rappresentanza “ , ogni Controparte_9 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. accoglie per quanto di ragione l' opposizione proposta, come da motivazione, perche' fondata in fatto e diritto e, conseguentemente,
b. revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 222/2014, reso il 13/02/2014 dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio monitorio in R.G.nr. 591/2014;
c. in accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall' opposta (e, quindi, dalla cessionaria interveniente) nei confronti del correntista, accerta l'esistenza di un credito di
€.2.068,18 a titolo di saldo finale del c/c nr. 13232H) e di un credito di €.20.695,42 a titolo di saldo finale del c/c nr. 9176.30 e, conseguentemente,
d. condanna gli opponenti a pagare in favore di parte opposta e, quindi, della interveniente, come rap.ta, ai titoli dedotti, le seguenti somme: in solido tra loro la somma di €.2.068,18; in solido tra loro la somma di €.20.695,42 (ma per la nei limiti della fidejussione Pt_2 prestata di €. 12.000,00), oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria e sino al soddisfo;
e. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Contr SENTENZA 1 C/ +1 RG. 2394/2014 9 Pt_1 f. condanna parte opposta a pagare, in favore della Dott.sa , le spese della Persona_5 ctu, così come quantificate nel proprio pregresso provvedimento di liquidazione.
La presente sentenza e' esecutiva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 28/03/2024.
Il G.U.On.
Dott. Ermanno di Nuzzo.
SENTENZA 1 C/ MPS +1 RG. 2394/2014 10 Pt_1