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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 430 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SCIGLIANO PINA Parte_1
Appellante
E con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.1.2022, il nominato in epigrafe adiva il Tribunale di Crotone affinchè accertasse il suo diritto alla pensione supplementare per il periodo
1.9.1962/28.2.1964, richiesta con domanda amministrativa dell'11.5.2018 e condannasse l' all'erogazione. CP_1
Il tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639 CP_ sollevata dall' ed ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che “in data
11.5.2018 proponeva domanda di pensione supplementare, Parte_1
CP_ respinta con provvedimento del 18.5.2018 (all. ), avverso il quale veniva tempestivamente presentato ricorso amministrativo in data 25.6.2018 (ricevuta ricorso all. CP_
, entro il termine di 90 giorni dalla recezione ex art. 46 L. 88/1989. Pertanto, il termine di ulteriori 90 giorni entro cui il Comitato avrebbe dovuto decidere il ricorso, ex art. 46, comma 5, della legge 9.3.1989 n. 88 (Cass. 5790/2006), scadeva il 24.10.2018, con la conseguenza che, alla data di iscrizione del presente ricorso (20.1.2022) era già intervenuta la scadenza del termine di triennale di decadenza avvenuta il 24.10.2018 e il 28.12.2021 tenuto conto della sospensione straordinaria dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020). Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di previdenza da € 5.200 ad e 26.000) e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, non essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., pur richiamata nelle conclusioni, ma solo quella di esenzione dal pagamento del contributo unificato”
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.ha errato il giudice di prime cure, perché ha tenuto conto della sospensione COVID 19 dal
9.3.2020 all'11.5.2020, prevista dagli artt. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l.
24.4.2020 n. 27 e dall'art. 36 del D.L.
8.4.2020 n. 23, convertito, nella legge 5 giugno 2020,
n. 40, anziché del più lungo periodo di sospensione, dal 23.2.2020 all'1.6.2020, introdotto dall'art. 34 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l. 24.4.2020 n. 27, sicchè la decadenza non era maturata, considerato che dalla scadenza del 24.10.2018 ai fini del computo del termine de quo occorre aggiungere tre mesi e nove giorni (23 febbraio-1 giugno 2020): la data ultima utile per la presentazione del ricorso giudiziario è, dunque, il 3.02.20222 .
2. il tribunale ha erroneamente disposto la condanna alle spese di lite, nonostante fosse stata prodotta la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che:
1.ancorchè il Tribunale abbia erroneamente individuato il periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica (dal 9.3.2020 all'11.5.2020, anzichè dal 23.2.2020 all'1.6.2020, come previsto dal citato art. 34 ), pur computando il più lungo periodo di sospensione, la decadenza era ugualmente maturata, considerato che il dies a quo di decorrenza del termine triennale di decadenza deve ravvisarsi nella data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione del ricorso amministrativo, quindi, nella data del 23.9.2018, sicchè il triennio scadeva il 23.9.2021.
2.che la dichiarazione ai fini dell'esenzione dalle spese di lite è inefficace quando non sia stata redatta in conformità alle previsioni dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e non sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.Infondata è la prima censura.
Pag. 2 di 4 La Suprema Corte a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009, oltre a chiarire la funzione della decadenza sostanziale di cui all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639 e individuarla nella esigenza di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ha individuato nella «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo» il momento ultimo per il computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Ha, altresì, precisato che l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, CP_1 la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il CP_1 termine di decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in CP_1 presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido CP_1 ricorso): il dies a quo è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989).
Dunque, le prime due ipotesi presuppongono la presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto, ovviamente, dei termini imposti dal procedimento. Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi); la terza ipotesi, invece, ricorre nel caso in cui «manchi il ricorso amministrativo».
Orbene, nel caso di specie, l'appellante presentava la domanda di pensione in data 11.5.2018, che veniva rigettata con provvedimento del 18.5.2018 ( emesso entro i 120 giorni, ex art. 7 della l. n. 533 del 1973); avverso il diniego dell'Istituto del 18.5.2018, proponeva ricorso amministrativo tempestivo il 25.6.2018, cioè entro i 90 giorni ex art. 46, comma 4, della legge n.
9.3.1989 n. 88 ( doc.ti 1, 2 fasc. di primo grado).
Pag. 3 di 4 Ne consegue che, nella fattispecie, trova applicazione la seconda ipotesi di cui all'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639 e il dies a quo di decorrenza del termine triennale di decadenza deve ravvisarsi nella data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione del ricorso amministrativo, quindi, nella data del 23.9.2018, sicchè il triennio scadeva il
23.9.2021.
Applicando i 100 giorni di sospensione dal 23.2.2020 all'1.6.2020, previsti dall'art. 34 del
D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l. 24.4.2020 n. 27, il termine triennale è spirato il
31.12.2021, sicchè il ricorso è stato depositato in cancelleria il 20.1.2022, allorquando la decadenza era maturata.
2. Fondata è la seconda censura.
La Suprema Corte ha ritenuto efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sia ritualmente prodotta con il medesimo (Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n.
16284; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 25 giugno 2018, n. 16616).
Nel caso di specie la dichiarazione prodotta è espressamente riferita all'ipotesi della soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c., è richiamata anche nelle conclusioni dell'atto introduttivo ed è sottoscritta dalla parte. Tanto è necessario e sufficiente per fondare, in capo alla parte che sottoscrive la dichiarazione, l'assunzione personale di responsabilità, non delegabile al difensore.
Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata, va riformata nei termini di cui in dispositivo.
3.Le spese del secondo grado di giudizio vengono interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 3.5.2023 avverso la Parte_1 sentenza n. 800/2022 del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, compensa le spese del primo grado di giudizio;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 430 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SCIGLIANO PINA Parte_1
Appellante
E con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.1.2022, il nominato in epigrafe adiva il Tribunale di Crotone affinchè accertasse il suo diritto alla pensione supplementare per il periodo
1.9.1962/28.2.1964, richiesta con domanda amministrativa dell'11.5.2018 e condannasse l' all'erogazione. CP_1
Il tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639 CP_ sollevata dall' ed ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che “in data
11.5.2018 proponeva domanda di pensione supplementare, Parte_1
CP_ respinta con provvedimento del 18.5.2018 (all. ), avverso il quale veniva tempestivamente presentato ricorso amministrativo in data 25.6.2018 (ricevuta ricorso all. CP_
, entro il termine di 90 giorni dalla recezione ex art. 46 L. 88/1989. Pertanto, il termine di ulteriori 90 giorni entro cui il Comitato avrebbe dovuto decidere il ricorso, ex art. 46, comma 5, della legge 9.3.1989 n. 88 (Cass. 5790/2006), scadeva il 24.10.2018, con la conseguenza che, alla data di iscrizione del presente ricorso (20.1.2022) era già intervenuta la scadenza del termine di triennale di decadenza avvenuta il 24.10.2018 e il 28.12.2021 tenuto conto della sospensione straordinaria dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020). Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di previdenza da € 5.200 ad e 26.000) e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, non essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., pur richiamata nelle conclusioni, ma solo quella di esenzione dal pagamento del contributo unificato”
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.ha errato il giudice di prime cure, perché ha tenuto conto della sospensione COVID 19 dal
9.3.2020 all'11.5.2020, prevista dagli artt. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l.
24.4.2020 n. 27 e dall'art. 36 del D.L.
8.4.2020 n. 23, convertito, nella legge 5 giugno 2020,
n. 40, anziché del più lungo periodo di sospensione, dal 23.2.2020 all'1.6.2020, introdotto dall'art. 34 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l. 24.4.2020 n. 27, sicchè la decadenza non era maturata, considerato che dalla scadenza del 24.10.2018 ai fini del computo del termine de quo occorre aggiungere tre mesi e nove giorni (23 febbraio-1 giugno 2020): la data ultima utile per la presentazione del ricorso giudiziario è, dunque, il 3.02.20222 .
2. il tribunale ha erroneamente disposto la condanna alle spese di lite, nonostante fosse stata prodotta la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che:
1.ancorchè il Tribunale abbia erroneamente individuato il periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica (dal 9.3.2020 all'11.5.2020, anzichè dal 23.2.2020 all'1.6.2020, come previsto dal citato art. 34 ), pur computando il più lungo periodo di sospensione, la decadenza era ugualmente maturata, considerato che il dies a quo di decorrenza del termine triennale di decadenza deve ravvisarsi nella data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione del ricorso amministrativo, quindi, nella data del 23.9.2018, sicchè il triennio scadeva il 23.9.2021.
2.che la dichiarazione ai fini dell'esenzione dalle spese di lite è inefficace quando non sia stata redatta in conformità alle previsioni dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e non sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.Infondata è la prima censura.
Pag. 2 di 4 La Suprema Corte a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009, oltre a chiarire la funzione della decadenza sostanziale di cui all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639 e individuarla nella esigenza di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ha individuato nella «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo» il momento ultimo per il computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Ha, altresì, precisato che l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, CP_1 la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il CP_1 termine di decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in CP_1 presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido CP_1 ricorso): il dies a quo è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989).
Dunque, le prime due ipotesi presuppongono la presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto, ovviamente, dei termini imposti dal procedimento. Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi); la terza ipotesi, invece, ricorre nel caso in cui «manchi il ricorso amministrativo».
Orbene, nel caso di specie, l'appellante presentava la domanda di pensione in data 11.5.2018, che veniva rigettata con provvedimento del 18.5.2018 ( emesso entro i 120 giorni, ex art. 7 della l. n. 533 del 1973); avverso il diniego dell'Istituto del 18.5.2018, proponeva ricorso amministrativo tempestivo il 25.6.2018, cioè entro i 90 giorni ex art. 46, comma 4, della legge n.
9.3.1989 n. 88 ( doc.ti 1, 2 fasc. di primo grado).
Pag. 3 di 4 Ne consegue che, nella fattispecie, trova applicazione la seconda ipotesi di cui all'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639 e il dies a quo di decorrenza del termine triennale di decadenza deve ravvisarsi nella data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione del ricorso amministrativo, quindi, nella data del 23.9.2018, sicchè il triennio scadeva il
23.9.2021.
Applicando i 100 giorni di sospensione dal 23.2.2020 all'1.6.2020, previsti dall'art. 34 del
D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l. 24.4.2020 n. 27, il termine triennale è spirato il
31.12.2021, sicchè il ricorso è stato depositato in cancelleria il 20.1.2022, allorquando la decadenza era maturata.
2. Fondata è la seconda censura.
La Suprema Corte ha ritenuto efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sia ritualmente prodotta con il medesimo (Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n.
16284; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 25 giugno 2018, n. 16616).
Nel caso di specie la dichiarazione prodotta è espressamente riferita all'ipotesi della soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c., è richiamata anche nelle conclusioni dell'atto introduttivo ed è sottoscritta dalla parte. Tanto è necessario e sufficiente per fondare, in capo alla parte che sottoscrive la dichiarazione, l'assunzione personale di responsabilità, non delegabile al difensore.
Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata, va riformata nei termini di cui in dispositivo.
3.Le spese del secondo grado di giudizio vengono interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 3.5.2023 avverso la Parte_1 sentenza n. 800/2022 del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, compensa le spese del primo grado di giudizio;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4