Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2025, proposto da
FR TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria e Lia Belli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in RE, via de' Rondinelli, 2;
contro
Comune di RE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la TT ME di RE , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di RE nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego n. 1289/2024 prot. n. 392266 del 20/11/2024 opposto dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica del Comune di RE alla domanda di condono n. C/8934 presentata ex art. 40 della L. 47/85 ed art. 39 L. 724/94 dalla Dott.ssa FR TT in ordine all’immobile sito in Comune di RE, Via della Piazzuola nn. 99 - 101 e 103;
- degli atti tutti a tale provvedimento comunque presupposti, connessi e conseguenti;
per l’accertamento
dell’inadempimento all’obbligo di provvedere in ordine all’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione del 2014 del Comune di RE e degli atti ad essa conseguenti e di rettifica dell’istanza di condono per correzione dell’errore materiale di rappresentazione dello stato legittimo inoltrata via pec al Comune di RE il 20/06/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di RE e del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' ME di RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra FR TT, premesso: 1) di aver acquistato da una procedura esecutiva un immobile sito in RE, via della Piazzuola n. 99-101-103 gravato da vincolo paesaggistico e vincolo monumentale consistente in una villa avente, de facto, destinazione residenziale acquisita mediante la realizzazione di opere abusive stratificatesi nel tempo; 2) che il precedente proprietario dell’immobile aveva presentato in data 21/06/1986 un’istanza di condono per sanare un insieme di abusi edilizi consistenti in modifiche interne ed esterne al piano terreno (interventi eseguiti nel 1980), nell’ampliamento del piano terreno, nella realizzazione di una serra in adiacenza allo stesso e nella realizzazione un vano in luogo del preesistente terrazzo al piano primo (interventi eseguiti nel 1983); 3) che il comune con atto del 29/07/1991 respingeva la domanda relativamente agli interventi del 1983 in quanto posti in essere oltre i termini previsti dalla L. 47 del 1985 e si riservava di provvedere per i restanti; 4) che i contenziosi amministrativi instaurati avverso il predetto provvedimento avevano esito negativo in primo e secondo grado di giudizio; 5) che, sotto il profilo della compatibilità delle opere realizzate con il vincolo monumentale anche la Soprintendenza (con atti del 1991 e 1992) si esprimeva in senso negativo ma optava per la irrogazione di una sanzione pecuniaria; 6) che in data 14/12/1994 veniva presentata una nuova istanza di condono denegato dal Comune con provvedimento n. 772 del 20/12/2007 basato, fra l’altro, sulla mancanza del nulla osta della Soprintendenza; 7) che una terza istanza di condono veniva presentata da un nuovo acquirente dell’immobile e seguiva la stessa sorte delle precedenti; 8) che nondimeno sull’immobile, nel corso delle sopra descritte vicende, venivano realizzati ulteriori abusi; 9) che il comune disponeva la demolizione di tutte le opere abusive con ordinanza in data 29/10/2014; 10) che successivamente l’immobile era oggetto di una procedura esecutiva nel corso della quale il CTU nominato dal Tribunale (Arch. Cinquini), falliti gli ulteriori tentativi di sanare le opere abusive, intraprendeva le iniziative necessarie per dare esecuzione all’ordine di ripristino e, al tal fine, presentava alla Soprintendenza un progetto di demolizione selettiva che riceveva l’assenso con atto del 13/11/2017; 11) che essa ricorrente, dopo essersi aggiudicata l’immobile, ha presentato al comune di RE una quarta istanza di condono avvalendosi dell’art. 40 della L. 47 del 1985; 12) che il Comune con provvedimento n. 1305 del 18/10/2023/2023 (rimasto inoppugnato) negava l’istanza di condono per una parte delle opere abusive ritenendole realizzate dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge; 13) che per le restanti opere il Comune chiedeva la presentazione del nulla osta della Soprintendenza; 14) che con atto in data 15/03/2024 tale organo, pronunciandosi sulla istanza di riesame del condono ai sensi dell’art. 39 della L. 724/1994 presentata della ricorrente, confermava sia i propri precedenti pareri negativi sia il progetto di ripristino già approvato con la nota del 13/11/2017; 15) che con mail del 8/05/2024 essa chiedeva di rettificare la domanda di condono emendando la tavola rappresentante lo stato legittimo dell’immobile; 16) che l’istanza veniva reiterata il 16/96/2024 con allegazione di una relazione tecnica tendente a dimostrare che lo stato legittimo dell’immobile non avrebbe dovuto essere considerato quello di cui all’ordinanza di demolizione del 2014 ma quello del c.d. “progetto Cinquini” approvato dalla Soprintendenza il 13/11/2017; 17) che per le medesime ragioni veniva chiesta al comune di RE la rettifica della ordinanza di demolizione del 29/10/2014; 18) che con provvedimento del 20/11/2024 il comune di RE respingeva l’istanza di condono per difetto di nulla osta della Soprintendenza.
Tutto ciò premesso, la Sig.ra TT impugna il provvedimento di diniego per i motivi di cui appresso, chiedendo, altresì, che venga dichiarato il silenzio inadempimento del comune di RE sulla sua istanza di rettifica della domanda di condono.
DIRITTO
Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune attesa l’infondatezza del ricorso.
La ricorrente lamenta che l’Amministrazione Comunale avrebbe travisato lo stato legittimo dell’immobile, non apprezzando l’efficacia sanante delle ammende asseritamente comminate dalla Soprintendenza nel 1992 e non tenendo conto del progetto di demolizione selettiva approvato dallo stesso organo nel 2017 su istanza dell’Arch. Cinquini.
Prima di esaminare la censura occorre chiarire, al fine di dare conto delle obiezioni mosse dal comune alla impostazione dell’intero gravame, che sebbene risponda al vero che la determinazione del cd. stato legittimo dell’immobile può ricavarsi solo dai pregressi titoli edilizi e non dalle determinazioni del Ministero dei beni culturali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate con il vincolo paesaggistico o monumentale, nel caso di specie, la motivazione del diniego opposto alla istanza di condono della Sig.ra TT si basa sulla mancanza del nulla osta soprintendentizio, nulla osta, che secondo la ricorrente non sarebbe stato necessario in relazione alle opere per le quali la Soprintendenza aveva già irrogato la sanzione pecuniaria sostitutiva e per le opere non comprese nelle parti da demolire dal cd. progetto Cinquini.
Chiariti in tal modo i termini della prospettazione operata dalla ricorrente, la stessa risulta essere priva di fondamento.
Con riguardo alla irrogazione della sanzione pecuniaria che avrebbe, in tesi, l’effetto di sanare dal punto di vista del vincolo monumentale le opere abusive che erano stato oggetto della prima domanda di condono del 1986, il Collegio deve osservare che non risulta essere stato prodotto agli atti alcun provvedimento recante la predetta sanzione.
Ciò che la ricorrente ha allegato sono mere note interne con cui la Soprintendenza ha proposto al Ministero la applicazione di una sanzione pecuniaria ed ha poi provveduto ad operarne una quantificazione; si tratta all’evidenza di atti privi di rilevanza esterna non idonei a produrre né l’effetto di sostituire la sanzione reale con quella monetaria, né quello di legittimare le opere dal punto di vista della loro compatibilità con il vincolo monumentale.
Peraltro, la stessa Soprintendenza negli atti successivamente adottati (approvazione del progetto di demolizione selettiva del 13/11/2017 e diniego di nulla osta del 15/03/2024, entrambi rimasti inoppugnati) non ha mai considerato legittimate o escluse dall’obbligo di rimozione le opere di cui alla istanza di condono del 1986.
Con riguardo, invece, alla discrasia fra lo stato legittimo dell’immobile così come rappresentato nella ordinanza di demolizione in data 29/10/2014 e il progetto di demolizione approvato con atto del 13/11/2017, si tratta di una circostanza che è del tutto ininfluente rispetto all’esito della istanza di condono.
Nell’approvare il cd. progetto Cinquini la Soprintendenza ha non ha agito nell’esercizio del potere di autorizzazione postuma degli interventi abusivi, che implica una valutazione della loro compatibilità con i valori protetti dal vincolo, ma nell’esercizio del diverso potere di determinare le modalità di ripristino dello stato originario dell’immobile vincolato il quale, anche nel caso in cui l’Ente statale (per ragioni di sicurezza statica o di presidio delle parti legittime del bene) ritenga opportuno non rimuovere tutte le superfetazioni abusivamente apposte, giammai comporta un effetto legittimante o sanante.
Sicchè, le opere non comprese nel quadro ripristinatorio del progetto Cinquini in alcun modo possono ritenersi sanate dal punto di vista del vincolo monumentale e non necessitanti, quindi, del nulla osta richiesto dal Comune di RE ai fini della domanda di condono.
Quanto alla domanda diretta a sanzionare la mancata risposta del Comune di RE alla istanza di rettifica della domanda di condono per le ragioni anzidette risulta palese che non sussistevano i presupposti per il suo accoglimento e, comunque, deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente rigettata con il provvedimento finale che è stato reso all’esito di una istruttoria in cui la ricorrente ha avuto modo di esporre e documentare le sua ragioni.
Per quanto riguarda invece la domanda di accertamento dell’inadempimento del comune di RE rispetto all’esame della istanza di annullamento in autotutela della ordinanza di demolizione del 2014 la stessa è inammissibile per difetto di interesse.
Il Comune nel provvedimento impugnato ha infatti dichiarato di non voler dare alcun seguito alla predetta ordinanza in ragione del fatto che, trattandosi di immobile tutelato ai sensi della parte II del d.gs n. 42/2004, il soggetto competente all’adozione dei provvedimenti ripristinatori/sanzionatori ai sensi degli artt. 33 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 è la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di RE.
Il ricorso deve, quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO