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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13579/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocato Maria Antonietta Martano
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocato Dario Donnaloia
Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato in data 14/12/2022 ha proposto Parte_1 opposizione contro il Decreto Ingiuntivo N.994/2022 emesso dal Giudice del
Lavoro di Lecce in data 5/10/2022, Decreto con il quale è stato ingiunto a Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della
[...] somma di Euro 10.995,45 in favore di a titolo di “accantonamento CP_1 operai”, “contributi cassa”, indennità integrativa e fondo pensione per il periodo da Giugno 2021 a Luglio 2022.
A tal fine parte opponente eccepisce difetto di legittimazione passiva, affermando di aver ricevuto la notificazione del ricorso in data 4/11/2022 e di aver cessato dalla carica di amministratore e legale rappresentante della società sin Pt_2 dal 19/10/2022 e chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e per l'effetto, preliminarmente, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato nei confronti del Sig. per carenza di legittimazione Parte_1 passiva, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'odierno opponente dovesse essere considerato legittimato passivamente alla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la notifica nulla in quanto effettuata in violazione dell'art. 145 cpc.
3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituita in giudizio con Controparte_1 memoria nella quale contesta la opposizione, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, e ne chiede il rigetto, con conferma del
Decreto opposto e con condanna dell'opponente al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese.
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del
29/11/2023- 15/1/2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del Decreto opposto, il ricorso in opposizione è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Va infatti rilevato che dalla visura camerale allegata al ricorso risulta che il nuovo Amministratore e legale rappresentante della società , Pt_2 Per_1
è stato nominato in data 20/10/2022.
[...]
Tuttavia, si deve osservare che dalla documentazione allegata alla memoria di risulta che il Decreto Ingiuntivo opposto è Controparte_1 stato notificato a ai sensi dell'art.140 c.p.c. con raccomandata Parte_1 ritirata del medesimo opponente in data 18/10/2022.
Si deve pertanto ritenere che fosse ancora il legale rappresentante Parte_1 della impresa alla data in cui ha ricevuto la notificazione del Decreto Pt_2
Ingiuntivo opposto.
Alla data del 14/12/2022 in cui è stato depositato il presente ricorso in opposizione, invece, era ormai cessato dalla carica di legale Parte_1 rappresentante della impresa e quindi non aveva la legittimazione per proporre l'opposizione.
2 Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del Decreto
Ingiuntivo opposto.
Il ricorrente deve essere inoltre condannato al risarcimento da lite temeraria ai sensi dell'art.96, primo comma, c.p.c. che recita: “””””””””””””””””””””””””””””””
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.”
Dagli atti di causa è emerso, infatti, che era a conoscenza di aver Parte_1 ricevuto il Decreto Ingiuntivo nella sua qualità di legale rappresentante della impresa e, ciononostante, ha proposto l'opposizione e ha proseguito Pt_2 nella stessa anche dopo che ha documentato in allegato alla CP_1 memoria di costituzione la regolare notificazione del Decreto Ingiuntivo al sig. come legale rappresentante della società ingiunta. Pt_1
L'opponente ha pertanto dimostrato di aver agito in mala fede.
Inoltre, l'opponente ha cagionato alla un danno patrimoniale consistito, CP_1 come si legge nelle note depositate dall'Avvocato Donnaloia il 7/11/2025, nella circostanza che la medesima non ha rivenuto beni della società aggredibili CP_1 dopo aver ottenuto la autorizzazione alla provvisoria esecuzione del Decreto opposto.
Vero è che la procuratrice di parte opponente nelle note depositate l'11/11/2024
e nelle note depositate l'11/11/2025 afferma di non aver mai notificato il presente ricorso alla controparte e che pertanto ritiene di aver così manifestato
“in modo inequivocabile la mancanza di interesse a proseguire il giudizio nei confronti di ”. Controparte_1
Tuttavia, si deve rilevare che parte opponente, una volta instauratosi il contraddittorio tra le parti, non ha rinunciato al giudizio e che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede che sia accertato che l'interesse della parte attrice sia stato soddisfatto o sia venuto meno, laddove, nella presente fattispecie, l'interesse della (attrice sostanziale) al CP_1 pagamento della somma ingiunta non è cessato.
Si ritiene di dover quantificare il danno nella misura di un quinto della somma ingiunta pari ad € 2.199,09 (10.995,45:5=2.199,09).
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto.
3 Condanna al pagamento della somma di € 2.199,09 in favore della Parte_1
a titolo di risarcimento da lite temeraria ex art.96, primo comma, CP_1
c.p.c..
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
2.150,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 12 Novembre 2025 - 10 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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