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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9567 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23646/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 23646/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
HI BERRA, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via Uberto Visconti di Modrone nr. 3; PARTE INTIMANTE-RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DO BIMBATO, del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio (secondario) del difensore sito in Fossano (CN) via San Giorgio nr. 9; PARTE INTIMATA-RESISTENTE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI: da p.v. della udienza in data 27.11.2025 (da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Il Giudice, rivisti i processi verbali della udienza in data 12.5.2025 - udienza di convalida nel corso della quale la parte intimante, contestato il contenuto della comparsa di controparte, chiesta la Convalida dello Sfratto per morosità è l'emissione del Decreto Ingiuntivo, non si opponeva ad un breve rinvio, onde consentire al difensore di parte intimata di verificare con il proprio assistito quale fosse la entità del debito nei confronti di controparte, tenuto conto dei bonifici postali eseguiti -; in data 17.6.2025 - nel corso della quale la difesa di parte intimata esibiva un prospetto dal quale risultava che il debito del suo assistito sarebbe stato pari ad Euro 44.600,00, mentre la difesa di parte intimante, tenuto conto del fatto che solo due pagamenti erano stati documentati, affermava essere la morosità di entità pari ad Euro 100.050,00 e, pertanto, chiedeva la convalida e l'emissione del provvedimento monitorio, mentre la parte intimante chiedeva la concessione dei un termine di grazia per sanare la morosità, a suo dire, dell'importo di Euro 44.600,00 e, in ogni caso, si opponeva alla convalida stante la incertezza del credito, tenuto conto del fatto che non gli aveva Controparte_2
ancora rilasciato la documentazione utile a ricostruire i pagamenti effettuati -; l'
Ordinanza riservata emessa in data 20.6.2025 - nella quale, tenuto conto del fatto che la proposta opposizione non consentiva di emettere né l' Ordinanza di Convalida, né il provvedimento monitorio, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza il
22.9.2025 per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., previa assegnazione di termini perentori sino al 21.7.2025 e sino al 20.9.2025 per il deposito di memorie integrative, assegnando altresì termine a parte intimante per promuovere la Mediazione
Obbligatoria, riferendone l'esito nel corso della sopra indicata udienza -; il p.v. della udienza in data 22.9.2025 - nel corso della quale, preso atto dell'esito negativo della esperita Mediazione, veniva discussa l'eccezione preliminare della difesa di parte intimante-ricorrente di tardività della costituzione della parte intimata-resistente, nonché pagina 2 di 8 l'istanza della medesima difesa di emissione della Ordinanza di pagamento della somma non contestata di Euro 44.000,00, riconosciuta come dovuta da nel corso CP_1
della udienza del 17.6.2025, e della emissione della Ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., mentre la difesa di parte intimata resistente evidenziava che, a causa del mancato ottenimento della documentazione richiesta a non era Controparte_2
possibile ricostruire con esattezza i pagamenti effettuati dal suo assistito, il quale, personalmente presente all' udienza, formulava la proposta di versare tutto il dovuto per l'anno 2025 entro e non oltre il 30.9.2025, tutto il dovuto per l'anno 2024 entro e non oltre il 31.12.2025 e tutto il dovuto per l'anno 2023 entro e non oltre il 31.12.2026, oltre a provvedere al puntuale pagamento dei cd. canoni correnti -; l' Ordinanza riservata emessa in data 7.10.2025 - con la quale, preso atto del fatto che la parte intimata-resistente non aveva contestato la debenza dello importo di Euro 44.600,00, veniva ordinato ex art. 186 bis C.P.C. a questa ultima di provvedere al pagamento di tale importo in favore della parte intimante-ricorrente; veniva rigettata l' Ordinanza provvisoria di rilascio, trattandosi di richiesta che doveva essere formulata nel corso della udienza di convalida;
veniva decise le istanze istruttorie delle parti, ordinando a la produzione in giudizio della documentazione bancaria attestante i Controparte_2
pagamenti che sarebbero stati effettuati dal Signor in favore della CP_1
Signora dal 10.6.2019 sino al 24.3.2025, ovvero sino alla data della Parte_1
intimazione dello sfratto per morosità -; il p.v. della udienza in data 6.11.2025 - nel corso della quale veniva assunta la prova testimoniale del teste di parte ricorrente,
Signor agente immobiliare che aveva gestito la locazione dell'appartamento Tes_1
oggetto del contendere;
si prendeva atto del fatto che non aveva Controparte_2
consegnato la documentazione bancaria, per vero richiesta dalla difesa di parte intimata- resistente solo il g. 4.11.2025; veniva fissata udienza per la discussione finale il g. pagina 3 di 8 27.11.2025 -; il p.v. della udienza in data 27.11.2025 - nel corso della quale: si apprendeva che (sede di Dogliani) già dal mese di Gennaio 2025 Controparte_2
non aveva rilasciato la documentazione richiesta, ad eccezione dello estratto conto del mese di Giugno 2019, invitando il Signor a fare uso della APP di CP_1 [...]
per accedere ai dati di interesse;
veniva discussa la istanza della difesa di parte CP_2
intimata-resistente di un nuovo rinvio, onde acquisire la documentazione mancante, istanza al cui accoglimento la difesa di parte intimata-resistente si opponeva, sottolineando come il Signor aveva avuto tutto il tempo, a partire dal mede si CP_1
Gennaio 2025, per potersi organizzare al fine di richiedere e produrre in giudizio tutta la documentazione bancaria o per scaricarla dalla APP di previo Controparte_2
rigetto della nuova istanza di rinvio della parte intimata-resistente, tenuto conto del fatto che questa ultima, quanto meno dalla data delle udienza di convalida (12.5.2025) aveva avuto la possibilità di attivarsi per acquisire la documentazione di interesse, il Giudice invitava i Procuratori delle Parti alla discussione finale, riservandosi, all'esito della discussione, di fissare l' udienza per la lettura della Sentenza -, premesso che: con atto di citazione regolarmente notificato per l' udienza del 12.5.2025 Parte_1
intimava a lo sfratto per morosità relativamente
[...] CP_1
all'immobile (appartamento) sito in Piazza Stuparich nr. 8 a Milano, al sesto piano - composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, un ripostiglio, un balcone;
contrassegnato dai seguenti dati catastali al N.C.E.U., Catasto Fabbricati, del
Comune di Milano: foglio nr. 257, particella nr. 143, subalterno nr. 704, ZC 2, Cat. A/2,
Vani 6 - condotto in locazione dalla parte intimata ad uso abitativo in forza di contratto di locazione sottoscritto in data 10.6.2019, registrato in data 21.6.2019 presso l' Agenzia delle Entrate territorialmente competente, avente durata iniziale 10.6.2019-9.6.2023
(primo quadriennio), tacitamente rinnovabile per un ulteriore quadriennio;
pagina 4 di 8 la locatrice (in estrema sintesi) allegava che il conduttore si era resa inadempiente all'obbligazione di pagamento del canone - stabilito in contratto nella misura annuale di
Euro 16.200,00, oltre ad Euro 4.800,00 per spese condominiali(salvo conguaglio) - e delle cd. utenze (luce, gas e tassa smaltimento rifiuti), in particolare maturando, alla data del 23.1.2025, un debito di complessivi Euro 85.200,00 per canoni e di complessivi
Euro 26.800,00 per oneri accessori;
che il conduttore neppure aveva pagato tutto quanto dovuto dopo i vari solleciti ricevuti, corrispondendo solo l'importo di Euro
5.250,00 all'inizio della locazione e quello di Euro 10.200,00 con bonifico del
30.6.2025, da lui imputato ai canoni maturati dal 1.1.2025 al 30.6.2025;
l'intimato si costituivano opponendosi alla convalida ed eccependo (in estrema sintesi) aver sempre corrisposto i canoni, senza che gli venisse rilasciata alcuna ricevuta, e, comunque, di aver effettuato versamenti, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, di Euro 10.500,00, in data 17.9.2020 di Euro 5.250,00, in data 7.7.2020 di
Euro 5.250,00, in data 21.1.2021 di Euro 5.250,00, versamenti a suo dire non conteggiati dalla parte locatrice, oltre a successivamente attuati “in corso di accertamento” presso gli istituti bancari ove erano stati effettuati i bonifici.
All'esito della trattazione della causa (nel corso della quale sono state svolte le attività sopra dettagliatamente riportate), la causa è stata discussa e poi decisa all'udienza odierna con la presente sentenza.
Ritenuto che: il rapporto locativo è documentato dalla scrittura in atti, regolarmente registrata
(contratto di locazione stipulato in data 10.6.2019, registrato il 21.6.2019 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – doc. 1, fasc. intimante); il canone veniva convenuto in € 16.200,00 annui da corrispondersi in rate anticipate semestrali da € 8.100,00 cad. con scadenza il g. 10 Giugno e il g. 10 Dicembre di ogni pagina 5 di 8 anno, oltre ad Euro 4.800,00 per oneri condominiali, da versarsi anticipatamente mediante rate semestrali da € 2.400,00= cad. alle medesime scadenze delle rate di canone;
la morosità della parte intimata persiste e si è aggravata, in quanto nelle more del processo non è stato effettuato nessun pagamento, nemmeno in ottemperanza alla
Ordinanza ex art. 186 bis C.P.C. emessa in data 7.10.2025 per il pagamento dello importo di Euro 44.600,00, riconosciuto come dovuto dalla parte intimata-resistente; il conduttore non hanno fornito alcuna prova a sostegno della sua eccezione di avvenuto pagamento del dovuto, posto che, ad eccezione dei bonifici datati 7.7.2020 di
Euro 5.250,00, 17.9.2020 di Euro 5.250,00 e 21.1.2021 di Euro 5.250,00, emessi in favore della parte locatrice e prodotti sub doc. da nr. 1 a nr. 3 in allegato alla comparsa datata 12.5.2025 - importi che la parte locatrice riconosce di aver ricevuto, oltre ad
Euro 10.000,00 in data 19.3.2025, come risulta dalla terza pagina della memoria integrativa datata 16.7.2025 -, nel corso del giudizio non ha fornito altra documentazione dimostrativa dell'adempimento della obbligazione di pagamento del canone, pur avendo richiesto ed ottenuto l' Ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C. nei confronti di con riferimento alla documentazione attestante i Controparte_2
pagamenti dei canoni di locazione che sarebbero stati effettuati dal 10.6.2019 al
24.3.2025 (data della intimazione di sfratto per morosità) o pur potendo, comunque, scaricare tali dati dalla APP di tale Società, così come suggeritogli da personale della stessa (cfr. quanto emerso nel corso della udienza del 27.11.2025); il contratto deve, quindi, essere dichiarato risolto per grave inadempimento della parte intimata-resistente stessa, con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile e al pagamento dei ratei di canone scaduti (e non ancora corrisposti) sino al mese di
Novembre 2025 per Euro 80.100,00 e degli oneri accessori dovuti (e non ancora pagina 6 di 8 corrisposti) per Euro 28.700,00, oltre a quanto dovuto per le cd. utenze non pagate, pari a complessivi Euro 2.459,56, oltre interessi, dalle date delle singole scadenze al saldo, e oltre, infine, ai ratei dei canoni a scadere sino alla data dello effettivo rilascio dell'immobile; considerata l'entità dei corrispettivi insoluti, l'inizio dell'esecuzione va fissato entro gg.
30 dalla data odierna.
Le spese di giudizio (sia del procedimento di convalida che della presente fase) vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento della parte intimata-resistente il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto dalle parti in data 10.6.2019, registrato in data 21.6.2019 presso l' Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'immobile (appartamento) sito in Piazza Stuparich nr. 8 a Milano, al sesto piano
- composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, un ripostiglio, un balcone;
contrassegnato dai seguenti dati catastali al N.C.E.U., Catasto
Fabbricati, del Comune di Milano: foglio nr. 257, particella nr. 143, subalterno nr. 704, ZC 2, Cat. A/2, Vani 6 -;
2) condanna a rilasciare l'immobile suddetto, libero da persone, CP_1
da animali e da cose, nella disponibilità di;
Parte_1
3) fissa per l'esecuzione la data del 10.1.2026;
pagina 7 di 8 4) condanna a pagare all'intimante-ricorrente i ratei di canone CP_1
scaduti (e non ancora corrisposti) sino al mese di Novembre 2025 per l'importo di Euro 80.100,00, oltre agli oneri accessori dovuti (e non ancora corrisposti) per
Euro 28.700,00, oltre a quanto dovuto per le cd. utenze non pagate, pari a complessivi Euro 2.459,56, oltre interessi, dalle date delle singole scadenze al saldo, e oltre, infine, ai ratei dei canoni a scadere sino alla dato dello effettivo rilascio dell'immobile;
5) condanna la parte intimata-resistente a rifondere alla parte intimante-ricorrente le spese di giudizio, liquidate in Euro 6.699,00 per compenso professionale, in
Euro 406,50 per spese ed in Euro 286,48 per spese di Mediazione, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., secondo le aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 23646/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
HI BERRA, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via Uberto Visconti di Modrone nr. 3; PARTE INTIMANTE-RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DO BIMBATO, del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio (secondario) del difensore sito in Fossano (CN) via San Giorgio nr. 9; PARTE INTIMATA-RESISTENTE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI: da p.v. della udienza in data 27.11.2025 (da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Il Giudice, rivisti i processi verbali della udienza in data 12.5.2025 - udienza di convalida nel corso della quale la parte intimante, contestato il contenuto della comparsa di controparte, chiesta la Convalida dello Sfratto per morosità è l'emissione del Decreto Ingiuntivo, non si opponeva ad un breve rinvio, onde consentire al difensore di parte intimata di verificare con il proprio assistito quale fosse la entità del debito nei confronti di controparte, tenuto conto dei bonifici postali eseguiti -; in data 17.6.2025 - nel corso della quale la difesa di parte intimata esibiva un prospetto dal quale risultava che il debito del suo assistito sarebbe stato pari ad Euro 44.600,00, mentre la difesa di parte intimante, tenuto conto del fatto che solo due pagamenti erano stati documentati, affermava essere la morosità di entità pari ad Euro 100.050,00 e, pertanto, chiedeva la convalida e l'emissione del provvedimento monitorio, mentre la parte intimante chiedeva la concessione dei un termine di grazia per sanare la morosità, a suo dire, dell'importo di Euro 44.600,00 e, in ogni caso, si opponeva alla convalida stante la incertezza del credito, tenuto conto del fatto che non gli aveva Controparte_2
ancora rilasciato la documentazione utile a ricostruire i pagamenti effettuati -; l'
Ordinanza riservata emessa in data 20.6.2025 - nella quale, tenuto conto del fatto che la proposta opposizione non consentiva di emettere né l' Ordinanza di Convalida, né il provvedimento monitorio, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza il
22.9.2025 per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., previa assegnazione di termini perentori sino al 21.7.2025 e sino al 20.9.2025 per il deposito di memorie integrative, assegnando altresì termine a parte intimante per promuovere la Mediazione
Obbligatoria, riferendone l'esito nel corso della sopra indicata udienza -; il p.v. della udienza in data 22.9.2025 - nel corso della quale, preso atto dell'esito negativo della esperita Mediazione, veniva discussa l'eccezione preliminare della difesa di parte intimante-ricorrente di tardività della costituzione della parte intimata-resistente, nonché pagina 2 di 8 l'istanza della medesima difesa di emissione della Ordinanza di pagamento della somma non contestata di Euro 44.000,00, riconosciuta come dovuta da nel corso CP_1
della udienza del 17.6.2025, e della emissione della Ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., mentre la difesa di parte intimata resistente evidenziava che, a causa del mancato ottenimento della documentazione richiesta a non era Controparte_2
possibile ricostruire con esattezza i pagamenti effettuati dal suo assistito, il quale, personalmente presente all' udienza, formulava la proposta di versare tutto il dovuto per l'anno 2025 entro e non oltre il 30.9.2025, tutto il dovuto per l'anno 2024 entro e non oltre il 31.12.2025 e tutto il dovuto per l'anno 2023 entro e non oltre il 31.12.2026, oltre a provvedere al puntuale pagamento dei cd. canoni correnti -; l' Ordinanza riservata emessa in data 7.10.2025 - con la quale, preso atto del fatto che la parte intimata-resistente non aveva contestato la debenza dello importo di Euro 44.600,00, veniva ordinato ex art. 186 bis C.P.C. a questa ultima di provvedere al pagamento di tale importo in favore della parte intimante-ricorrente; veniva rigettata l' Ordinanza provvisoria di rilascio, trattandosi di richiesta che doveva essere formulata nel corso della udienza di convalida;
veniva decise le istanze istruttorie delle parti, ordinando a la produzione in giudizio della documentazione bancaria attestante i Controparte_2
pagamenti che sarebbero stati effettuati dal Signor in favore della CP_1
Signora dal 10.6.2019 sino al 24.3.2025, ovvero sino alla data della Parte_1
intimazione dello sfratto per morosità -; il p.v. della udienza in data 6.11.2025 - nel corso della quale veniva assunta la prova testimoniale del teste di parte ricorrente,
Signor agente immobiliare che aveva gestito la locazione dell'appartamento Tes_1
oggetto del contendere;
si prendeva atto del fatto che non aveva Controparte_2
consegnato la documentazione bancaria, per vero richiesta dalla difesa di parte intimata- resistente solo il g. 4.11.2025; veniva fissata udienza per la discussione finale il g. pagina 3 di 8 27.11.2025 -; il p.v. della udienza in data 27.11.2025 - nel corso della quale: si apprendeva che (sede di Dogliani) già dal mese di Gennaio 2025 Controparte_2
non aveva rilasciato la documentazione richiesta, ad eccezione dello estratto conto del mese di Giugno 2019, invitando il Signor a fare uso della APP di CP_1 [...]
per accedere ai dati di interesse;
veniva discussa la istanza della difesa di parte CP_2
intimata-resistente di un nuovo rinvio, onde acquisire la documentazione mancante, istanza al cui accoglimento la difesa di parte intimata-resistente si opponeva, sottolineando come il Signor aveva avuto tutto il tempo, a partire dal mede si CP_1
Gennaio 2025, per potersi organizzare al fine di richiedere e produrre in giudizio tutta la documentazione bancaria o per scaricarla dalla APP di previo Controparte_2
rigetto della nuova istanza di rinvio della parte intimata-resistente, tenuto conto del fatto che questa ultima, quanto meno dalla data delle udienza di convalida (12.5.2025) aveva avuto la possibilità di attivarsi per acquisire la documentazione di interesse, il Giudice invitava i Procuratori delle Parti alla discussione finale, riservandosi, all'esito della discussione, di fissare l' udienza per la lettura della Sentenza -, premesso che: con atto di citazione regolarmente notificato per l' udienza del 12.5.2025 Parte_1
intimava a lo sfratto per morosità relativamente
[...] CP_1
all'immobile (appartamento) sito in Piazza Stuparich nr. 8 a Milano, al sesto piano - composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, un ripostiglio, un balcone;
contrassegnato dai seguenti dati catastali al N.C.E.U., Catasto Fabbricati, del
Comune di Milano: foglio nr. 257, particella nr. 143, subalterno nr. 704, ZC 2, Cat. A/2,
Vani 6 - condotto in locazione dalla parte intimata ad uso abitativo in forza di contratto di locazione sottoscritto in data 10.6.2019, registrato in data 21.6.2019 presso l' Agenzia delle Entrate territorialmente competente, avente durata iniziale 10.6.2019-9.6.2023
(primo quadriennio), tacitamente rinnovabile per un ulteriore quadriennio;
pagina 4 di 8 la locatrice (in estrema sintesi) allegava che il conduttore si era resa inadempiente all'obbligazione di pagamento del canone - stabilito in contratto nella misura annuale di
Euro 16.200,00, oltre ad Euro 4.800,00 per spese condominiali(salvo conguaglio) - e delle cd. utenze (luce, gas e tassa smaltimento rifiuti), in particolare maturando, alla data del 23.1.2025, un debito di complessivi Euro 85.200,00 per canoni e di complessivi
Euro 26.800,00 per oneri accessori;
che il conduttore neppure aveva pagato tutto quanto dovuto dopo i vari solleciti ricevuti, corrispondendo solo l'importo di Euro
5.250,00 all'inizio della locazione e quello di Euro 10.200,00 con bonifico del
30.6.2025, da lui imputato ai canoni maturati dal 1.1.2025 al 30.6.2025;
l'intimato si costituivano opponendosi alla convalida ed eccependo (in estrema sintesi) aver sempre corrisposto i canoni, senza che gli venisse rilasciata alcuna ricevuta, e, comunque, di aver effettuato versamenti, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, di Euro 10.500,00, in data 17.9.2020 di Euro 5.250,00, in data 7.7.2020 di
Euro 5.250,00, in data 21.1.2021 di Euro 5.250,00, versamenti a suo dire non conteggiati dalla parte locatrice, oltre a successivamente attuati “in corso di accertamento” presso gli istituti bancari ove erano stati effettuati i bonifici.
All'esito della trattazione della causa (nel corso della quale sono state svolte le attività sopra dettagliatamente riportate), la causa è stata discussa e poi decisa all'udienza odierna con la presente sentenza.
Ritenuto che: il rapporto locativo è documentato dalla scrittura in atti, regolarmente registrata
(contratto di locazione stipulato in data 10.6.2019, registrato il 21.6.2019 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – doc. 1, fasc. intimante); il canone veniva convenuto in € 16.200,00 annui da corrispondersi in rate anticipate semestrali da € 8.100,00 cad. con scadenza il g. 10 Giugno e il g. 10 Dicembre di ogni pagina 5 di 8 anno, oltre ad Euro 4.800,00 per oneri condominiali, da versarsi anticipatamente mediante rate semestrali da € 2.400,00= cad. alle medesime scadenze delle rate di canone;
la morosità della parte intimata persiste e si è aggravata, in quanto nelle more del processo non è stato effettuato nessun pagamento, nemmeno in ottemperanza alla
Ordinanza ex art. 186 bis C.P.C. emessa in data 7.10.2025 per il pagamento dello importo di Euro 44.600,00, riconosciuto come dovuto dalla parte intimata-resistente; il conduttore non hanno fornito alcuna prova a sostegno della sua eccezione di avvenuto pagamento del dovuto, posto che, ad eccezione dei bonifici datati 7.7.2020 di
Euro 5.250,00, 17.9.2020 di Euro 5.250,00 e 21.1.2021 di Euro 5.250,00, emessi in favore della parte locatrice e prodotti sub doc. da nr. 1 a nr. 3 in allegato alla comparsa datata 12.5.2025 - importi che la parte locatrice riconosce di aver ricevuto, oltre ad
Euro 10.000,00 in data 19.3.2025, come risulta dalla terza pagina della memoria integrativa datata 16.7.2025 -, nel corso del giudizio non ha fornito altra documentazione dimostrativa dell'adempimento della obbligazione di pagamento del canone, pur avendo richiesto ed ottenuto l' Ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C. nei confronti di con riferimento alla documentazione attestante i Controparte_2
pagamenti dei canoni di locazione che sarebbero stati effettuati dal 10.6.2019 al
24.3.2025 (data della intimazione di sfratto per morosità) o pur potendo, comunque, scaricare tali dati dalla APP di tale Società, così come suggeritogli da personale della stessa (cfr. quanto emerso nel corso della udienza del 27.11.2025); il contratto deve, quindi, essere dichiarato risolto per grave inadempimento della parte intimata-resistente stessa, con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile e al pagamento dei ratei di canone scaduti (e non ancora corrisposti) sino al mese di
Novembre 2025 per Euro 80.100,00 e degli oneri accessori dovuti (e non ancora pagina 6 di 8 corrisposti) per Euro 28.700,00, oltre a quanto dovuto per le cd. utenze non pagate, pari a complessivi Euro 2.459,56, oltre interessi, dalle date delle singole scadenze al saldo, e oltre, infine, ai ratei dei canoni a scadere sino alla data dello effettivo rilascio dell'immobile; considerata l'entità dei corrispettivi insoluti, l'inizio dell'esecuzione va fissato entro gg.
30 dalla data odierna.
Le spese di giudizio (sia del procedimento di convalida che della presente fase) vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento della parte intimata-resistente il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto dalle parti in data 10.6.2019, registrato in data 21.6.2019 presso l' Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'immobile (appartamento) sito in Piazza Stuparich nr. 8 a Milano, al sesto piano
- composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, un ripostiglio, un balcone;
contrassegnato dai seguenti dati catastali al N.C.E.U., Catasto
Fabbricati, del Comune di Milano: foglio nr. 257, particella nr. 143, subalterno nr. 704, ZC 2, Cat. A/2, Vani 6 -;
2) condanna a rilasciare l'immobile suddetto, libero da persone, CP_1
da animali e da cose, nella disponibilità di;
Parte_1
3) fissa per l'esecuzione la data del 10.1.2026;
pagina 7 di 8 4) condanna a pagare all'intimante-ricorrente i ratei di canone CP_1
scaduti (e non ancora corrisposti) sino al mese di Novembre 2025 per l'importo di Euro 80.100,00, oltre agli oneri accessori dovuti (e non ancora corrisposti) per
Euro 28.700,00, oltre a quanto dovuto per le cd. utenze non pagate, pari a complessivi Euro 2.459,56, oltre interessi, dalle date delle singole scadenze al saldo, e oltre, infine, ai ratei dei canoni a scadere sino alla dato dello effettivo rilascio dell'immobile;
5) condanna la parte intimata-resistente a rifondere alla parte intimante-ricorrente le spese di giudizio, liquidate in Euro 6.699,00 per compenso professionale, in
Euro 406,50 per spese ed in Euro 286,48 per spese di Mediazione, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., secondo le aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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