Sentenza 16 luglio 2018
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- 1. Art. 192 - Valutazione della provahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Valutazione della prova (art. 192) Prova diretta In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello sia che riformi la decisione di condanna di primo grado, sia che riformi una decisione assolutoria, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Si è, infatti, osservato che, in tali fattispecie, la motivazione della sentenza di appello si caratterizza per un obbligo peculiare e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2018, n. 32497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32497 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GA IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/6/2015 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Piccolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/6/2015, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 10/1/2011 dal locale Tribunale, con la quale IO GA era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 5, 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di nove mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione lo GA, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., 63, 64, 65 cod. proc. Pen., 20, d. Igs. n. 74 del 2000. La condanna del ricorrente si fonderebbe esclusivamente sul processo verbale di constatazione dell'8/5/2008, e su acquisizioni documentali - e dichiarative - ottenute in violazione delle norme appena richiamate. In particolare, sebbene gli operanti della Guardia di Finanza si fossero accorti delle implicazioni penali della vicenda (tanto da chiedere al pubblico ministero l'autorizzazione per accedere presso l'abitazione del ricorrente), non sarebbero state osservate le prescrizioni di cui sopra, specie con riguardo all'invito all'indagato a nominare un difensore, all'avvertimento della facoltà di non rispondere ed alla contestazione in forma chiara e precisa del fatto attribuito. Ne conseguirebbe l'inutilizzabilità del processo verbale medesimo, quantomeno per la parte successiva alla richiesta, già citata, alla competente Procura della Repubblica;
- violazione dell'art. 192, commi 1-2, cod. proc. pen. La condanna si fonderebbe esclusivamente su presunzioni tributarie che, per indirizzo costante, potrebbero giustificare una condanna solo se gravi, precise e concordanti;
isolatamente, invece, varrebbero solo come indizio, dovendo quindi trovare conferma in distinti elementi di prova. Orbene, nel caso di specie si verterebbe di certo in questa seconda ipotesi e la Corte di appello, pur investita della questione, non avrebbe steso sul punto alcuna idonea motivazione;
le presunzioni tributarie, infatti, sarebbero state impiegate in modo massivo, pur contra legem, ed anzi il superamento della soglia di punibilità di 77.468,00 euro - quanto all'IVA per gli anni 2002 e 2003 - sarebbe stato dimostrato soltanto in forza di questa insufficiente fonte indiziaria, risultando assenti altri elementi probatori e/o presuntivi. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato;
con la premessa, peraltro, che lo stesso non attiene affatto all'an della responsabilità, che non viene contestato in modo espresso, limitandosi le censure a profili di carattere processuale, peraltro già sollevati innanzi alla Corte di appello e risolti con argomento del tutto congruo e non manifestamente illogico. Con riguardo, innanzitutto, alla prima doglianza, rileva il Collegio che la stessa risulta all'evidenza generica, non emergendo quale concreta lesione - nelle prerogative difensive - il ricorrente avrebbe patito. Lo GA, infatti, lamenta che, successivamente alla richiesta - da parte degli operanti della Guardia di Finanza - dell'autorizzazione ad accedere presso la sua abitazione, sarebbe emersa evidente la natura penale dell'accertamento, sì da far "scattare" le garanzie di cui agli artt. 63, 64 e 65 cod. proc. pen.; la stessa doglianza, tuttavia, non specifica se ed in quale momento il ricorrente sarebbe stato in effetti sentito, e cosa eventualmente avrebbe dichiarato alla polizia giudiziaria, sì da non permettere di comprendere se ed in quale misura una lesione delle proprie prerogative si sarebbe concretamente verificata. Quel che, con argomento adeguato, è stato affermato anche dalla Corte di appello, la quale - investita della medesima eccezione - ha sottolineato che "nessuna delle prescrizioni processuali a garanzia dell'imputato risulta nel caso di specie violata", atteso che le prove raccolte erano state assunte prima su iniziativa della polizia giudiziaria, quindi su direzione del pubblico ministero, nel rispetto delle esigenze di difesa dell'imputato. Quel che il ricorrente stesso nega, ma con affermazioni - si ribadisce - generiche ed astratte, che denunciano una patita lesione, ma non anche l'oggetto della stessa;
al pari, poi, dell'altro "versante" della censura medesima, in tema di art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (a mente del quale "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice"), non specificandosi affatto quali fonti di prova sarebbero state raccolte successivamente alla presunta emersione di indizi di reato. La prima censura, pertanto, deve esser dichiarata inammissibile.
4. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte in ordine alla seconda, in punto di utilizzo di presunzioni tributarie. Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 30890 del 23/6/2015, Cappllini, Rv. 264251. Negli stessi termini, in materia di misure cautelari, questo Giudice ha affermato che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d. Igs. n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il "fumus commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale. Sul punto, Sez. 3, n. 2006 del 2/10/2014, Scatena, Rv. 261928).
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi, sottolineando che il materiale probatorio a disposizione del Giudice di prime cure (gli accertamenti della Guardia di Finanza) era assai rilevante, e "pienamente idoneo a fondare la declaratoria di responsabilità". In particolare, a) gli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti intestati all'imputato, b) l'assenza di qualsivoglia giustificazione fornita dallo stesso quanto alle incongruenze ed alle mancanze rilevate nella contabilità della ditta, d) la irregolare - ed a volte del tutto carente - tenuta dei libri contabili obbligatori, e) l'assoluta assenza di giustificazione circa le voci portate a debito sui conti correnti;
ebbene, tutto ciò - ha affermato la Corte di appello - fornisce un coacervo di elementi di gravità, precisione e concordanza, a carico del ricorrente, tale da giustificare ampiamente la pronuncia di condanna già sostenuta in primo grado. Un'affermazione congrua e corroborata da plurime (e non contestate) emergenze istruttorie, quindi, non già le sole presunzioni tributarie che - a dire del ricorrente - fonderebbero la decisione in oggetto;
emergenze sulle quali, peraltro, lo stesso non ha inteso spendere alcuna considerazione, tamquam non essent, e che costituiscono un adeguato tessuto probatorio sul quale la Corte di merito, come già il primo Giudice, ha riconosciuto la validità dei calcoli compiuti dagli operanti secondo un metodo induttivo. Ciò, in particolare, come nel caso di specie, in assenza di registri o scritture contabili obbligatorie, ovvero laddove questi presentino omissioni od inesattezze tali da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore d