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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG. 88/2013
TRA
in persona del rappresentante legale rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Maria Santarsiero e Avv. Pietro Luigi Martoccia.
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv Vincenzo Savino
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha impugnato la sentenza n. 39/2012 del Giudice di Pace Parte_1
di , con la quale è stata respinta l'opposizione da essa proposta contro CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 61 emessa dal Sindaco del Comune di . CP_1
In particolare con la predetta ordinanza è stata comminata la sanzione di euro
3.098,74 nei confronti della società appellante per la violazione degli artt. 41 e
42 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 1954 poiché, da un Contr esame documentale dell' è stato accertato lo spostamento di 14 bovini dalla stalla di sosta del Comune di ad alcuni terreni privati in agro di CP_1
. CP_1
A fondamento dell'appello ha proposto i seguenti motivi: Parte_1
pagina 1 di 7 1) la violazione e del principio di legalità previsto dall'art. 1 comma 2 della L.
689/81;
2) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione della L.241/1990 essendo stato omesso il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
3) la errata determinazione della sanzione dovendo applicarsi nel caso di specie quella stabilita dall'art. 6 della L. n. 218/1988 e non già la sanzione pecuniaria prevista dall'art 358 del dlgs 196/1999.
La società appellante ha, pertanto, chiesto che in accoglimento dell'appello e dell'opposizione proposta, venisse disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e in subordine la rideterminazione della sanzione pecuniaria, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il il quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello perché proposto tardivamente in quanto la sentenza non è stata notificata ed è stata depositata il 28.05.2012 mentre l'appello è stato proposto l'8.01.2023, dunque oltre il termine di sei mesi previsto dall'art 327 cpc;
nel merito ha contestato le argomentazioni di controparte, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese.
Tanto premesso, l'appello è tempestivo e, pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal è infondata. Controparte_1
In primo luogo occorre rilevare che l'appello è stato correttamente promosso con atto di citazione e non con ricorso in quanto ratione temporis non è applicabile nel caso di specie l'art 6 del d.lgs. n. 150/2011.
Il giudizio di primo grado è stato, infatti, instaurato in epoca antecedente alla data di entrata in vigore ( il 6.10.2011) del d.lgs. n. 150/2011, che ha previsto per le controversie come quella in oggetto l'applicazione del rito del lavoro al giudizio di appello avverso le sentenze di primo grado e, quindi, con la forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., (cfr. Cass.
1020/2017; 19298/2017; 9847/2020; 186/2020).
Inoltre, va rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le ordinanze nn. 23285/2010; 23286/2010 e 23594/2010 ha stabilito che pagina 2 di 7 giudizio d'appello contro le sentenze in materia di sanzioni amministrative vanno osservate, in quanto applicabili, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al tribunale, come dispone
l'art. 359 c.p.c.>>.
La suprema Corte ha, quindi, profilato ( riferendosi alle ipotesi come quella in esame sottratte ratione temporis alla disciplina del dlgs n.150/2011)
l'applicabilità delle norme previste dal capo I del titolo III del codice di procedura civile e non già delle disposizioni del rito speciale di cui alla legge
689/1981, in considerazione anche della complessità del giudizio di gravame per cui esso deve svolgersi dinanzi al Tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica e che si armonizzano con la disciplina dettata in materia di appello dal capo II del titolo III del codice di procedura civile.
Ciò posto in ordine all'atto introduttivo del gravame, occorre verificare la tempestività dell'appello.
Nel caso di specie risulta che la sentenza è stata pubblicata il 28.5.2012, mentre l'appello, introdotto con citazione, è stato passato per la notifica il
5.1.2013 e, quindi, entro il termine semestrale previsto dall'art 327 cpc. tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
A tale ultimo proposito l'art. 1 della legge 742 del 1969 dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. L'art. 3 della
Legge citata prevede che “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario
30 gennaio 1941, n. 12, nonche' alle controversie previste dagli articoli 429 e
459 del codice di procedura civile” e l'appello in questione non rientra tra queste materie sottratte alla operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale.
pagina 3 di 7 Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c., la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015.
Ne consegue che nel caso di specie dovendosi applicare ratione temporis il periodo di sospensione feriale di 46 giorni, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato entro il termine di impugnazione di sei mesi ( attesa l'introduzione del giudizio di primo grado in data successiva al 04.07.2009, giorno di entrata in vigore della legge n. 69/2009) dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di prime cure tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: la sentenza è stata pubblicata il 28.5.2012 e l'atto di citazione in appello è stato passato per la notifica in data 5.1.2013 mentre il termine di sei mesi sarebbe scaduto il 14.1.13.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata deve essere respinta.
Passando all'esame del merito si ritiene che il primo motivo di appello sia inammissibile trattandosi di questione proposta per la prima volta in sede di gravame non risultando che la ricorrente nel giudizio di primo grado abbia posto a fondamento della opposizione la questione relativa alla violazione del principio di legalità sancito dall'art 1 della l.689/81.
Infondato è, inoltre, il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la eccepita nullità dell'ordinanza per la mancata indicazione dl nominativo del responsabile del procedimento amministrativo ex art 8 L 241/1990.
A tale riguardo, come stabilito anche dalla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la legge n. 241/1990 e la legge n.
689/1981 operino su piani distinti e non siano tra loro conciliabili in quanto l'una riguarda i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli pagina 4 di 7 finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.
Le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno (v. tra le altre, Cass n. 18114/2003; n. 27681/2005).
Con particolare riferimento alla norma di cui all'art. 8 l. n. 241 del 1990, che impone, tra l'altro, la indicazione espressa, nel provvedimento amministrativo, del responsabile del relativo procedimento, si ritiene che la stessa risponda a esigenze diverse da quelle tutelate dall'art. 14 l. n. 689 del 1981. Ne deriva che la eventuale omissione, nell'atto di contestazione di una infrazione amministrativa, delle predette indicazioni non ne determina la nullità (Cass.n.
21058/2006; n. 389/2006; Cass. SU n. 9591/2006) con la conseguenza che il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di gravame la società appellante ha dedotto la erronea determinazione della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti sostenendo che l'amministrazione ha applicato la sanzione prevista dall'art
358 del dlgvo 196/1999 anzichè quella, di importo inferiore, stabilita dall'art
6, ultimo comma, della L n. 218/1988.
Il motivo è fondato.
La sanzione per i contravventori - originariamente prevista dal combinato disposto degli artt. 163 d.P.R. n. 320 del 1954 e 358 comma 2 R.D. n. 1265 del
1034 - deve, infatti, attualmente e comunque nel caso di specie, essere determinata sulla base dell'art. 6 comma 3 L. 2 giugno 1988 n. 218 dove è inequivocabilmente stabilito che i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con il d.P.R. n. 320 del 1954, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire
2.500.000.
Non si applica, infatti, la norma sanzionatoria di cui all'art. 358 T.U.L.S .atteso che l'art. 6 comma 3 pL n.218/1988, alla luce del suo inequivocabile e generale tenore letterale, ha implicitamente abrogato (art. 15 ultima parte) con pagina 5 di 7 riguardo alle sanzioni per le violazioni al regolamento di polizia veterinaria, la precedente disposizione sanzionatoria risultante dal combinato disposto degli artt. 163 d.P.R. n. 320 del 1954 e 358 comma 2 R.D. n. 1265 del 1934; la quale, peraltro, resta in vigore ad altri fini (v.Cass n. 6455/1996).
Nel caso di specie per la violazione contestata alla società appellante l'amministrazione ha erroneamente irrogato al trasgressore la sanzione pecuniaria prevista dall'art 358 del dlvo n. 196/1999 anzichè quella prevista dall'art. 6 comma 3 L. 2 giugno 1988 n. 218, da euro 258,23 ad euro lire
1291,14.
E' quest'ultima sanzione che, dunque, deve essere applicata nel caso che ci occupa.
Per la determinazione dell'importo occorre richiamare l'art 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 secondo il quale “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione”.
Il doppio del minimo è pari ad euro 516,45 mentre la terza parte del massimo è pari ad euro 430,38 ne consegue che quest'ultimo è l'importo più favorevole che deve essere applicato nei confronti della società appellante.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata la sanzione amministrativa deve essere rideterminata in euro 430,38.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del , sono liquidate al minimo dei parametri previsti CP_1 CP_1
dal DM 55/20124 in considerazione della non complessità della causa e in proporzione al suo valore.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina la sanzione amministrativa nell'importo di euro 430,38.
Condanna il in persona del sindaco p.t. al pagamento in Controparte_1
favore della società appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 77,00 per spese ed euro 213,00 per onorario, e per il giudizio di appello in euro 146,33 per spese ed euro
426,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 1 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 7 di 7
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG. 88/2013
TRA
in persona del rappresentante legale rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Maria Santarsiero e Avv. Pietro Luigi Martoccia.
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv Vincenzo Savino
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha impugnato la sentenza n. 39/2012 del Giudice di Pace Parte_1
di , con la quale è stata respinta l'opposizione da essa proposta contro CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 61 emessa dal Sindaco del Comune di . CP_1
In particolare con la predetta ordinanza è stata comminata la sanzione di euro
3.098,74 nei confronti della società appellante per la violazione degli artt. 41 e
42 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 1954 poiché, da un Contr esame documentale dell' è stato accertato lo spostamento di 14 bovini dalla stalla di sosta del Comune di ad alcuni terreni privati in agro di CP_1
. CP_1
A fondamento dell'appello ha proposto i seguenti motivi: Parte_1
pagina 1 di 7 1) la violazione e del principio di legalità previsto dall'art. 1 comma 2 della L.
689/81;
2) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione della L.241/1990 essendo stato omesso il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
3) la errata determinazione della sanzione dovendo applicarsi nel caso di specie quella stabilita dall'art. 6 della L. n. 218/1988 e non già la sanzione pecuniaria prevista dall'art 358 del dlgs 196/1999.
La società appellante ha, pertanto, chiesto che in accoglimento dell'appello e dell'opposizione proposta, venisse disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e in subordine la rideterminazione della sanzione pecuniaria, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il il quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello perché proposto tardivamente in quanto la sentenza non è stata notificata ed è stata depositata il 28.05.2012 mentre l'appello è stato proposto l'8.01.2023, dunque oltre il termine di sei mesi previsto dall'art 327 cpc;
nel merito ha contestato le argomentazioni di controparte, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese.
Tanto premesso, l'appello è tempestivo e, pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal è infondata. Controparte_1
In primo luogo occorre rilevare che l'appello è stato correttamente promosso con atto di citazione e non con ricorso in quanto ratione temporis non è applicabile nel caso di specie l'art 6 del d.lgs. n. 150/2011.
Il giudizio di primo grado è stato, infatti, instaurato in epoca antecedente alla data di entrata in vigore ( il 6.10.2011) del d.lgs. n. 150/2011, che ha previsto per le controversie come quella in oggetto l'applicazione del rito del lavoro al giudizio di appello avverso le sentenze di primo grado e, quindi, con la forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., (cfr. Cass.
1020/2017; 19298/2017; 9847/2020; 186/2020).
Inoltre, va rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le ordinanze nn. 23285/2010; 23286/2010 e 23594/2010 ha stabilito che pagina 2 di 7 giudizio d'appello contro le sentenze in materia di sanzioni amministrative vanno osservate, in quanto applicabili, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al tribunale, come dispone
l'art. 359 c.p.c.>>.
La suprema Corte ha, quindi, profilato ( riferendosi alle ipotesi come quella in esame sottratte ratione temporis alla disciplina del dlgs n.150/2011)
l'applicabilità delle norme previste dal capo I del titolo III del codice di procedura civile e non già delle disposizioni del rito speciale di cui alla legge
689/1981, in considerazione anche della complessità del giudizio di gravame per cui esso deve svolgersi dinanzi al Tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica e che si armonizzano con la disciplina dettata in materia di appello dal capo II del titolo III del codice di procedura civile.
Ciò posto in ordine all'atto introduttivo del gravame, occorre verificare la tempestività dell'appello.
Nel caso di specie risulta che la sentenza è stata pubblicata il 28.5.2012, mentre l'appello, introdotto con citazione, è stato passato per la notifica il
5.1.2013 e, quindi, entro il termine semestrale previsto dall'art 327 cpc. tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
A tale ultimo proposito l'art. 1 della legge 742 del 1969 dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. L'art. 3 della
Legge citata prevede che “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario
30 gennaio 1941, n. 12, nonche' alle controversie previste dagli articoli 429 e
459 del codice di procedura civile” e l'appello in questione non rientra tra queste materie sottratte alla operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale.
pagina 3 di 7 Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c., la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015.
Ne consegue che nel caso di specie dovendosi applicare ratione temporis il periodo di sospensione feriale di 46 giorni, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato entro il termine di impugnazione di sei mesi ( attesa l'introduzione del giudizio di primo grado in data successiva al 04.07.2009, giorno di entrata in vigore della legge n. 69/2009) dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di prime cure tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: la sentenza è stata pubblicata il 28.5.2012 e l'atto di citazione in appello è stato passato per la notifica in data 5.1.2013 mentre il termine di sei mesi sarebbe scaduto il 14.1.13.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata deve essere respinta.
Passando all'esame del merito si ritiene che il primo motivo di appello sia inammissibile trattandosi di questione proposta per la prima volta in sede di gravame non risultando che la ricorrente nel giudizio di primo grado abbia posto a fondamento della opposizione la questione relativa alla violazione del principio di legalità sancito dall'art 1 della l.689/81.
Infondato è, inoltre, il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la eccepita nullità dell'ordinanza per la mancata indicazione dl nominativo del responsabile del procedimento amministrativo ex art 8 L 241/1990.
A tale riguardo, come stabilito anche dalla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la legge n. 241/1990 e la legge n.
689/1981 operino su piani distinti e non siano tra loro conciliabili in quanto l'una riguarda i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli pagina 4 di 7 finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.
Le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno (v. tra le altre, Cass n. 18114/2003; n. 27681/2005).
Con particolare riferimento alla norma di cui all'art. 8 l. n. 241 del 1990, che impone, tra l'altro, la indicazione espressa, nel provvedimento amministrativo, del responsabile del relativo procedimento, si ritiene che la stessa risponda a esigenze diverse da quelle tutelate dall'art. 14 l. n. 689 del 1981. Ne deriva che la eventuale omissione, nell'atto di contestazione di una infrazione amministrativa, delle predette indicazioni non ne determina la nullità (Cass.n.
21058/2006; n. 389/2006; Cass. SU n. 9591/2006) con la conseguenza che il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di gravame la società appellante ha dedotto la erronea determinazione della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti sostenendo che l'amministrazione ha applicato la sanzione prevista dall'art
358 del dlgvo 196/1999 anzichè quella, di importo inferiore, stabilita dall'art
6, ultimo comma, della L n. 218/1988.
Il motivo è fondato.
La sanzione per i contravventori - originariamente prevista dal combinato disposto degli artt. 163 d.P.R. n. 320 del 1954 e 358 comma 2 R.D. n. 1265 del
1034 - deve, infatti, attualmente e comunque nel caso di specie, essere determinata sulla base dell'art. 6 comma 3 L. 2 giugno 1988 n. 218 dove è inequivocabilmente stabilito che i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con il d.P.R. n. 320 del 1954, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire
2.500.000.
Non si applica, infatti, la norma sanzionatoria di cui all'art. 358 T.U.L.S .atteso che l'art. 6 comma 3 pL n.218/1988, alla luce del suo inequivocabile e generale tenore letterale, ha implicitamente abrogato (art. 15 ultima parte) con pagina 5 di 7 riguardo alle sanzioni per le violazioni al regolamento di polizia veterinaria, la precedente disposizione sanzionatoria risultante dal combinato disposto degli artt. 163 d.P.R. n. 320 del 1954 e 358 comma 2 R.D. n. 1265 del 1934; la quale, peraltro, resta in vigore ad altri fini (v.Cass n. 6455/1996).
Nel caso di specie per la violazione contestata alla società appellante l'amministrazione ha erroneamente irrogato al trasgressore la sanzione pecuniaria prevista dall'art 358 del dlvo n. 196/1999 anzichè quella prevista dall'art. 6 comma 3 L. 2 giugno 1988 n. 218, da euro 258,23 ad euro lire
1291,14.
E' quest'ultima sanzione che, dunque, deve essere applicata nel caso che ci occupa.
Per la determinazione dell'importo occorre richiamare l'art 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 secondo il quale “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione”.
Il doppio del minimo è pari ad euro 516,45 mentre la terza parte del massimo è pari ad euro 430,38 ne consegue che quest'ultimo è l'importo più favorevole che deve essere applicato nei confronti della società appellante.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata la sanzione amministrativa deve essere rideterminata in euro 430,38.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del , sono liquidate al minimo dei parametri previsti CP_1 CP_1
dal DM 55/20124 in considerazione della non complessità della causa e in proporzione al suo valore.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina la sanzione amministrativa nell'importo di euro 430,38.
Condanna il in persona del sindaco p.t. al pagamento in Controparte_1
favore della società appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 77,00 per spese ed euro 213,00 per onorario, e per il giudizio di appello in euro 146,33 per spese ed euro
426,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 1 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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