Art. 23. Licenza di navigazione 1. La licenza di navigazione per le ((navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali,)) e' redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ((ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,)) , il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, ((il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario)) , il nome dell'unita' se richiesto, ((...)) il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati ((allo Sportello telematico del diportista (STED) )) su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione ((dallo Sportello telematico del diportista (STED) )) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ((ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,)) , il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, ((il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario)) , il nome dell'unita' se richiesto, ((...)) il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati ((allo Sportello telematico del diportista (STED) )) su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione ((dallo Sportello telematico del diportista (STED) )) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.