TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 1453/2024 R. G.
FRA
Pt_1 Parte_2
[...] Pt_2
Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5
CONTRO
Controparte_1
Oggi 5.3.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno;
Per parte opposta, nessuno;
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,12
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1453/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , , C.F. Parte_6 CodiceFiscale_1 Parte_2
, , C.F. CodiceFiscale_2 Parte_7 C.F._3
, , C.F. , tutti
[...] Parte_8 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Turco, presso il cui studio in Arese - Via Monte
Grappa, 9/B - elettivamente domiciliano, giusta procura in calce all'Atto di citazione in opposizione a precetto;
OPPONENTI
CONTRO
C. F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 protempore, rappresentata, giusta procura speciale rilasciata dall'A.U. Dott.ssa CP_2
, a rogito notaio 5.7.2022, rep. n. 18599/9027, da
[...] Persona_1 [...]
C. F. , in persona del Dott. in forza di CP_3 P.IVA_2 Controparte_4 procura a rogito notaio 19.7.2023, rep. n. 20872, racc. 10216, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Giovanni Battista Balbi, elettivamente domiciliata presso la casella PEC
nonché presso il suo studio in Milano - Via Email_1
Perugino, 9 - giusta procura allegata all'atto di precetto notificato;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare
- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli sussistendo gravi motivi come espresso nel presente atto in opposizione all'atto di precetto. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta
[...]
e per l'effetto dichiarare che la società stessa non ha diritto a procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti degli opponenti
Nel merito
In via principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti l'assenza della qualità fondiaria dei mutui oggetto dell'atto di precetto oggetto di opposizione e quindi l'assenza della previa notifica del titolo come prescritto dalla legge e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto stesso
In via subordinata
- Accertare e chiarare, per i motivi dedotti in atti, il mancato rispetto del limite di finanziabilità dei contratti di mutuo e pertanto la loro qualifica di mutui ipotecari e quindi l'assenza della previa notifica del titolo come prescritto dalla legge e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto stesso.
In ogni caso
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed ogni successiva occorrenda.
Salvo ogni altro diritto.
In via istruttoria
Con riserva di indicare mezzi di prova, formulare capitoli di prova e fornire produzioni documentali nei termini di cui alle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c..
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto parte opponente adduceva che:
- il 20.3.2024 aveva loro notificato un atto di precetto per l'importo di € Controparte_1
589.622,72, asseritamente dovuto in forza di due distinti mutui fondiari - il primo stipulato il 29.11.2006 a rogito del notaio , rep. 119288 - racc. 39267, con l'allora Banca Per_2
Popolare di Novara S.p.A., ed il secondo stipulato il 20.10.2009, rogato dal notaio , Per_3 rep. 1038 - racc. 869, con la Banca Popolare di Lodi S.p.A.;
- l'intimante si era dichiarata titolare dei descritti rapporti e, quindi, dell'asserito credito, qualificando, erroneamente, i contratti di mutuo come fondiari, nonostante l'intervenuta rinegoziazione, con conseguente nullità dell'atto di precetto, per i di seguito specificati motivi di diritto, quali:
- la carenza di legittimazione attiva di posto che l'intimante aveva Controparte_1 dichiarato di essere succeduta nei rapporti giuridici attivi e passivi di titolarità della cedente n forza di un contratto di cessione di crediti, con efficacia giuridica dal Controparte_5
16.6.2022, ex artt. 4 e 7 della L. n. 130/1999, asserendo di aver espletato gli adempimenti pubblicitari prescritti dal TUB, senza, tuttavia, effettiva indicazione del credito in causa tra quelli ceduti, come diversamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione dei crediti in blocco;
- l'assenza della natura di mutuo fondiario dei contratti richiamati nell'atto di precetto, atteso che detti erano stati oggetto di specifiche rinegoziazioni dirette a qualificare gli stessi come mutui ipotecari, tanto che proprio il carattere fondiario non veniva più citato o riportato, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 41, I co., TUB, che esclude la necessità di notificare il titolo esecutivo;
- la violazione del limite di finanziabilità connesso ai descritti mutui, posto che con il mutuo stipulato il 20.10.2009, rep. 1038 - racc. 869, era stato concesso l'importo di € 117.644,80 con garanzia ipotecaria sugli immobili siti in Gambolò, Via Lomellina, categoria A/3 e C/6, ancorché, come da valutazione storica, l'immobile categoria A/3 presentasse il valore di €
109.000,00 e l'immobile categoria C/6 il valore di € 8.000,00, con totale quindi di €
117.000,00, mentre con il mutuo stipulato il 29.11.2006, rep. 119288 - racc. 39267, era stato concesso l'importo di € 550.000,00, con garanzia ipotecaria sugli immobili siti in
Gambolò, V.le Industria n. 62 categoria D/8, fg. 6, mapp. 758 e fg. 6, mapp. 757, per il valore complessivo di € 345.000,00, sicché i mutui dovevano essere, comunque, qualificati come ipotecari e, pertanto, l'atto di precetto nullo, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
Per l'effetto, svolta l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, gli opponenti concludevano affinchè, in via preliminare, fosse accertata la carenza di legittimazione attiva di nel merito affinchè fosse accertata e dichiarata l'assenza della Controparte_1 qualità fondiaria dei mutui oggetto dell'atto di precetto opposto e, quindi, la nullità del precetto impugnato, stante l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo, oltre al mancato rispetto del limite di finanziabilità dei contratti di mutuo.
Si costituiva la parte opposta, preliminarmente, producendo le copie conformi dei titoli esecutivi oggetto di causa, costituiti, come detto dai contratti di mutuo fondiario, ex art. 38
D. Lgs. 385/1993, rispettivamente del 29.11.2006, rogato dal notaio , rep. n. 119.288 Per_2
- racc. 39.267, munito di formula esecutiva il 15.1.2007, con relativa nota di iscrizione ipotecaria, e del 20.10.2009, rogato dal notaio , Notaio, n. 1038 - racc. 869, munito Per_3 di formula esecutiva il 3.12.2009, con relativa nota di iscrizione ipotecaria.
Passando alle eccezioni della parte opponente, la creditrice osservava, quanto al primo motivo di doglianza, inerente l'asserita carenza di legittimazione attiva dell'intimante, i principi di diritto definiti con le sentenza della Corte di Cassazione n. 31188/2017 e n.
17110/2019, e la più recente sentenza 20.7.2023, producendo, oltre alla copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB, del 14.6.2022, Parte II n. 68, con tutte le specifiche per l'identificazione dei rapporti ceduti, anche la dichiarazione rilasciata dalla cedente Banca BPM con indicazione dei rapporti ceduti riguardanti la posizione specifica degli opponenti.
Quanto al secondo motivo di doglianza, inerente l'asserita assenza della natura di mutuo fondiario dei contratti oggetto dell'atto di precetto, stante l'intervenuta rinegoziazione, parte opposta dava atto che negli 'atti integrativi' prodotti da controparte, era ben riportata la clausola di 'Esclusione di ogni volontà novativa e conferma delle garanzie', in cui le parti avevano confermano come validi ed immutati tutti i patti, clausole e condizioni previsti nei contratti di mutuo 'confermandosi altresì il carattere accessorio delle modifiche sopra apportate ed esclusa espressamente ogni volontà di novazione del rapporto', dal che la conseguenza che le parti non avevano voluto far venire meno la natura fondiaria dei mutui ed, indi, l'infondatezza delle argomentazioni delle parti opponenti.
Di seguito, con riferimento al terzo motivo di doglianza, inerente la pretesa violazione del limite di finanziabilità connesso al mutuo, l'opposta eccepiva che la controparte era giunta a detta conclusione sulla scorta di una 'valutazione storica', di parte ed eseguita ex post, degli immobili concessi in garanzia, ritenuta, comunque, non opponile alla creditrice, mentre, al momento della cessione dei crediti in blocco, la Banca cedente aveva consegnato alla cessionaria le perizie immobiliari eseguite nella fase istruttoria dell'erogazione dei due mutui, dalle quali si evinceva che i due capannoni industriali, sub particelle 757 e 758, erano stati complessivamente valutati in € 1.138.929,88, mentre l'appartamento era stato quantificato in € 172.000,00 ed il box in € 11.000,00, così, quindi, complessivi €
183.000,00, con conseguente rispetto del limite di finanziabilità.
Ritenuta superflua ulteriore considerazione ed insussistenti i presupposti per la richiesta concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opposta concludeva affinchè, fossero respinte le domande degli opponenti, in quanto inammissibili, improponibili, infondate e comunque non provate.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di sospensiva del titolo esecutivo, carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ed, indi, la causa veniva rinviata per discussione orale.
All'odierna udienza, le parti hanno richiamato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note conclusive depositate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che parte opponente ha preliminarmente dedotto la carenza di legittimazione attiva della parte intimante asserendo che, nonostante l'avvenuto espletamento degli adempimenti pubblicitari prescritti dal TUB, non vi sarebbe stata effettiva indicazione del credito in causa tra quelli ceduti, come diversamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione dei crediti in blocco.
L'assunto si è rivelato infondato, come ben risulta dalla circostanza che, unitamente al deposito della comparsa di costituzione, la parte opposta ha prodotto non solo la copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB, del 14.6.2022, Parte II n. 68, così come indicato nelle premesse dell'atto di precetto, ove è specificato che i rapporti ceduti sono quelli 'risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”). Tale lista (x) verrà depositata presso il Dott. , notaio in Milano con studio in Persona_4 via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/, anche per conto del Cedente fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, bensì ha rilevato che, entrando nel sito internet indicato, era possibile accede alle cessioni ' e da queste al link https://www.gardant.eu/wp- CP_1 content/uploads/2022/09/ ove era possibile Email_2 scaricare l'elenco delle posizioni.
Inoltre, ad ulteriore suffragio della propria legittimazione attiva, la parte opposta ha prodotto le copie conformi dei titoli esecutivi oggetto di causa, costituiti, come detto dai contratti di mutuo fondiario, ex art. 38 D. Lgs. 385/1993, rispettivamente del 29.11.2006, rogato dal notaio , rep. n. 119.288 - racc. 39.267, munito di formula esecutiva il Per_2
15.1.2007, con relativa nota di iscrizione ipotecaria, e del 20.10.2009, rogato dal notaio
, Notaio, n. 1038 - racc. 869, munito di formula esecutiva il 3.12.2009, con relativa Per_3 nota di iscrizione ipotecaria (docc. 1 e 2) ed, altresì, la dichiarazione della Banca cedente
15.4.2024, (doc. 5) a conferma dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa.
Per l'effetto, ritiene questo giudice che debba essere dato ingresso al principio di diritto anche recentemente espresso dal Giudice di Legittimità, con Ord. Sez. I, 8.11.2024, n.
28790, in forza del quale: 'in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così,
Cass., n. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.', dando atto che l'opposta ha integrato detto principio di diritto, fornendo, altresì, la prova, ancor più liquida, della produzione delle copie conformi dei titoli esecutivi oggetto di causa e della dichiarazione della Banca cedente 15.4.2024, neppure trascurandosi che, all'esito del deposito della descritta documentazione, gli opponenti nulla hanno più argomentato in contestazione, come anche si evince nelle note conclusive depositate telematicamente il 20.2.2025.
Passandosi, quindi, al secondo argomento di contestazione svolto dagli opponenti in merito all'asserita assenza della natura di mutuo fondiario dei contratti richiamati nell'atto di precetto, atteso che detti erano stati oggetto di specifiche rinegoziazioni dirette a qualificare gli stessi come mutui ipotecari, tanto che proprio il carattere fondiario non veniva più citato o riportato, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 41, I co., TUB, che esclude la necessità di notificare il titolo esecutivo, deve osservarsi che, al di là del nomen iuris che si evince negli atti integrativi di rinegoziazione prodotti della parte opponente (doc. 2), in essi è espressamente indicato, all'art. 6, l'esclusione di volontà novativa del rapporto originario nonché il mantenimento delle garanzie ai sensi dell'art. 1232 c.c..
Parimenti per quanto attiene all'art. 5 dell'Accordo di rinegoziazione (doc. 2).
Conseguentemente, questo giudice ritiene di aderire ai precedenti giurisprudenziali già espressi nel merito e sul punto specifico da altri Tribunali ed, in particolare, dalle recenti sentenze del Tribunale di Padova del 13.7.2018 e del Tribunale di Spoleto del 17.1.2023, che conformemente hanno statuito che 'le modifiche sono attinenti sostanzialmente al numero delle rate, le stesse incidono sull'ammontare delle singole rate e quindi sul piano di ammortamento, ma il contratto di finanziamento iniziale rimane idoneo a giustificare la pretesa esecutiva della banca, che comunque ha diritto di pretendere il pagamento delle somme erogate in base a quel mutuo ed alle condizioni ivi previste. Il numero di rate e la connessa questione della durata della fase di preammortamento sono questioni accessorie giacché non incidono sul capitale da restituire o sulla percentuale degli interessi pattuiti: incidono solo sulla definitiva quantificazione degli interessi, allungandosi il periodo di preammortamento, nonché sulla quantificazione del credito bancario ad una determinata data, giacché evidentemente il piano di ammortamento contestuale alla pattuizione è diverso da quello disceso dalla modifica. Ma queste differenze attengono al quantum della pretesa, che può essere rivista in sede distributiva, ma non pregiudicano l'astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo'.
Per l'effetto anche tale motivo di opposizione deve ritenersi privo di pregio.
Da ultimo, con riferimento al terzo motivo di contestazione eccepito dagli opponenti, inerente il preteso superamento del limite di finanziabilità, argomentato sulla scorta della produzione di cd. 'valutazioni storiche' degli immobili oggetto di garanzia reale, deve prendersi atto che dall'esame di detti documenti, apparentemente non sottoscritti da alcun tecnico, si evince che detti risultano anche essere privi di data della redazione nonché di ogni parametro o criterio relativo alla valutazione indicata circa il valore degli immobili, dal che neppure si evince se detta si riferisca al dato attuale od a quello di stipula dei contratti di mutuo dedotti in controversia.
Inoltre, deve prendersi atto che a fronte della produzione, ad opera della parte creditrice, delle perizie immobiliari redatte per la stipula dei contratti di mutuo, gli opponenti nulla di specifico hanno dedotto a contestazione o confutazione dei - ben diversi - valori ivi indicati, circostanza da valutarsi anche alla luce dei principi di cui all'art. 115 c.p.c..
Alla luce delle motivazioni che precedono, dunque, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore della parte opposta nei minimi per la decisionale, essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 5.3.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 1453/2024 R. G.
FRA
Pt_1 Parte_2
[...] Pt_2
Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5
CONTRO
Controparte_1
Oggi 5.3.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno;
Per parte opposta, nessuno;
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,12
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1453/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , , C.F. Parte_6 CodiceFiscale_1 Parte_2
, , C.F. CodiceFiscale_2 Parte_7 C.F._3
, , C.F. , tutti
[...] Parte_8 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Turco, presso il cui studio in Arese - Via Monte
Grappa, 9/B - elettivamente domiciliano, giusta procura in calce all'Atto di citazione in opposizione a precetto;
OPPONENTI
CONTRO
C. F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 protempore, rappresentata, giusta procura speciale rilasciata dall'A.U. Dott.ssa CP_2
, a rogito notaio 5.7.2022, rep. n. 18599/9027, da
[...] Persona_1 [...]
C. F. , in persona del Dott. in forza di CP_3 P.IVA_2 Controparte_4 procura a rogito notaio 19.7.2023, rep. n. 20872, racc. 10216, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Giovanni Battista Balbi, elettivamente domiciliata presso la casella PEC
nonché presso il suo studio in Milano - Via Email_1
Perugino, 9 - giusta procura allegata all'atto di precetto notificato;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare
- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli sussistendo gravi motivi come espresso nel presente atto in opposizione all'atto di precetto. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta
[...]
e per l'effetto dichiarare che la società stessa non ha diritto a procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti degli opponenti
Nel merito
In via principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti l'assenza della qualità fondiaria dei mutui oggetto dell'atto di precetto oggetto di opposizione e quindi l'assenza della previa notifica del titolo come prescritto dalla legge e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto stesso
In via subordinata
- Accertare e chiarare, per i motivi dedotti in atti, il mancato rispetto del limite di finanziabilità dei contratti di mutuo e pertanto la loro qualifica di mutui ipotecari e quindi l'assenza della previa notifica del titolo come prescritto dalla legge e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto stesso.
In ogni caso
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed ogni successiva occorrenda.
Salvo ogni altro diritto.
In via istruttoria
Con riserva di indicare mezzi di prova, formulare capitoli di prova e fornire produzioni documentali nei termini di cui alle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c..
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto parte opponente adduceva che:
- il 20.3.2024 aveva loro notificato un atto di precetto per l'importo di € Controparte_1
589.622,72, asseritamente dovuto in forza di due distinti mutui fondiari - il primo stipulato il 29.11.2006 a rogito del notaio , rep. 119288 - racc. 39267, con l'allora Banca Per_2
Popolare di Novara S.p.A., ed il secondo stipulato il 20.10.2009, rogato dal notaio , Per_3 rep. 1038 - racc. 869, con la Banca Popolare di Lodi S.p.A.;
- l'intimante si era dichiarata titolare dei descritti rapporti e, quindi, dell'asserito credito, qualificando, erroneamente, i contratti di mutuo come fondiari, nonostante l'intervenuta rinegoziazione, con conseguente nullità dell'atto di precetto, per i di seguito specificati motivi di diritto, quali:
- la carenza di legittimazione attiva di posto che l'intimante aveva Controparte_1 dichiarato di essere succeduta nei rapporti giuridici attivi e passivi di titolarità della cedente n forza di un contratto di cessione di crediti, con efficacia giuridica dal Controparte_5
16.6.2022, ex artt. 4 e 7 della L. n. 130/1999, asserendo di aver espletato gli adempimenti pubblicitari prescritti dal TUB, senza, tuttavia, effettiva indicazione del credito in causa tra quelli ceduti, come diversamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione dei crediti in blocco;
- l'assenza della natura di mutuo fondiario dei contratti richiamati nell'atto di precetto, atteso che detti erano stati oggetto di specifiche rinegoziazioni dirette a qualificare gli stessi come mutui ipotecari, tanto che proprio il carattere fondiario non veniva più citato o riportato, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 41, I co., TUB, che esclude la necessità di notificare il titolo esecutivo;
- la violazione del limite di finanziabilità connesso ai descritti mutui, posto che con il mutuo stipulato il 20.10.2009, rep. 1038 - racc. 869, era stato concesso l'importo di € 117.644,80 con garanzia ipotecaria sugli immobili siti in Gambolò, Via Lomellina, categoria A/3 e C/6, ancorché, come da valutazione storica, l'immobile categoria A/3 presentasse il valore di €
109.000,00 e l'immobile categoria C/6 il valore di € 8.000,00, con totale quindi di €
117.000,00, mentre con il mutuo stipulato il 29.11.2006, rep. 119288 - racc. 39267, era stato concesso l'importo di € 550.000,00, con garanzia ipotecaria sugli immobili siti in
Gambolò, V.le Industria n. 62 categoria D/8, fg. 6, mapp. 758 e fg. 6, mapp. 757, per il valore complessivo di € 345.000,00, sicché i mutui dovevano essere, comunque, qualificati come ipotecari e, pertanto, l'atto di precetto nullo, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
Per l'effetto, svolta l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, gli opponenti concludevano affinchè, in via preliminare, fosse accertata la carenza di legittimazione attiva di nel merito affinchè fosse accertata e dichiarata l'assenza della Controparte_1 qualità fondiaria dei mutui oggetto dell'atto di precetto opposto e, quindi, la nullità del precetto impugnato, stante l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo, oltre al mancato rispetto del limite di finanziabilità dei contratti di mutuo.
Si costituiva la parte opposta, preliminarmente, producendo le copie conformi dei titoli esecutivi oggetto di causa, costituiti, come detto dai contratti di mutuo fondiario, ex art. 38
D. Lgs. 385/1993, rispettivamente del 29.11.2006, rogato dal notaio , rep. n. 119.288 Per_2
- racc. 39.267, munito di formula esecutiva il 15.1.2007, con relativa nota di iscrizione ipotecaria, e del 20.10.2009, rogato dal notaio , Notaio, n. 1038 - racc. 869, munito Per_3 di formula esecutiva il 3.12.2009, con relativa nota di iscrizione ipotecaria.
Passando alle eccezioni della parte opponente, la creditrice osservava, quanto al primo motivo di doglianza, inerente l'asserita carenza di legittimazione attiva dell'intimante, i principi di diritto definiti con le sentenza della Corte di Cassazione n. 31188/2017 e n.
17110/2019, e la più recente sentenza 20.7.2023, producendo, oltre alla copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB, del 14.6.2022, Parte II n. 68, con tutte le specifiche per l'identificazione dei rapporti ceduti, anche la dichiarazione rilasciata dalla cedente Banca BPM con indicazione dei rapporti ceduti riguardanti la posizione specifica degli opponenti.
Quanto al secondo motivo di doglianza, inerente l'asserita assenza della natura di mutuo fondiario dei contratti oggetto dell'atto di precetto, stante l'intervenuta rinegoziazione, parte opposta dava atto che negli 'atti integrativi' prodotti da controparte, era ben riportata la clausola di 'Esclusione di ogni volontà novativa e conferma delle garanzie', in cui le parti avevano confermano come validi ed immutati tutti i patti, clausole e condizioni previsti nei contratti di mutuo 'confermandosi altresì il carattere accessorio delle modifiche sopra apportate ed esclusa espressamente ogni volontà di novazione del rapporto', dal che la conseguenza che le parti non avevano voluto far venire meno la natura fondiaria dei mutui ed, indi, l'infondatezza delle argomentazioni delle parti opponenti.
Di seguito, con riferimento al terzo motivo di doglianza, inerente la pretesa violazione del limite di finanziabilità connesso al mutuo, l'opposta eccepiva che la controparte era giunta a detta conclusione sulla scorta di una 'valutazione storica', di parte ed eseguita ex post, degli immobili concessi in garanzia, ritenuta, comunque, non opponile alla creditrice, mentre, al momento della cessione dei crediti in blocco, la Banca cedente aveva consegnato alla cessionaria le perizie immobiliari eseguite nella fase istruttoria dell'erogazione dei due mutui, dalle quali si evinceva che i due capannoni industriali, sub particelle 757 e 758, erano stati complessivamente valutati in € 1.138.929,88, mentre l'appartamento era stato quantificato in € 172.000,00 ed il box in € 11.000,00, così, quindi, complessivi €
183.000,00, con conseguente rispetto del limite di finanziabilità.
Ritenuta superflua ulteriore considerazione ed insussistenti i presupposti per la richiesta concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opposta concludeva affinchè, fossero respinte le domande degli opponenti, in quanto inammissibili, improponibili, infondate e comunque non provate.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di sospensiva del titolo esecutivo, carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ed, indi, la causa veniva rinviata per discussione orale.
All'odierna udienza, le parti hanno richiamato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note conclusive depositate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che parte opponente ha preliminarmente dedotto la carenza di legittimazione attiva della parte intimante asserendo che, nonostante l'avvenuto espletamento degli adempimenti pubblicitari prescritti dal TUB, non vi sarebbe stata effettiva indicazione del credito in causa tra quelli ceduti, come diversamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione dei crediti in blocco.
L'assunto si è rivelato infondato, come ben risulta dalla circostanza che, unitamente al deposito della comparsa di costituzione, la parte opposta ha prodotto non solo la copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB, del 14.6.2022, Parte II n. 68, così come indicato nelle premesse dell'atto di precetto, ove è specificato che i rapporti ceduti sono quelli 'risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”). Tale lista (x) verrà depositata presso il Dott. , notaio in Milano con studio in Persona_4 via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/, anche per conto del Cedente fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, bensì ha rilevato che, entrando nel sito internet indicato, era possibile accede alle cessioni ' e da queste al link https://www.gardant.eu/wp- CP_1 content/uploads/2022/09/ ove era possibile Email_2 scaricare l'elenco delle posizioni.
Inoltre, ad ulteriore suffragio della propria legittimazione attiva, la parte opposta ha prodotto le copie conformi dei titoli esecutivi oggetto di causa, costituiti, come detto dai contratti di mutuo fondiario, ex art. 38 D. Lgs. 385/1993, rispettivamente del 29.11.2006, rogato dal notaio , rep. n. 119.288 - racc. 39.267, munito di formula esecutiva il Per_2
15.1.2007, con relativa nota di iscrizione ipotecaria, e del 20.10.2009, rogato dal notaio
, Notaio, n. 1038 - racc. 869, munito di formula esecutiva il 3.12.2009, con relativa Per_3 nota di iscrizione ipotecaria (docc. 1 e 2) ed, altresì, la dichiarazione della Banca cedente
15.4.2024, (doc. 5) a conferma dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa.
Per l'effetto, ritiene questo giudice che debba essere dato ingresso al principio di diritto anche recentemente espresso dal Giudice di Legittimità, con Ord. Sez. I, 8.11.2024, n.
28790, in forza del quale: 'in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così,
Cass., n. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.', dando atto che l'opposta ha integrato detto principio di diritto, fornendo, altresì, la prova, ancor più liquida, della produzione delle copie conformi dei titoli esecutivi oggetto di causa e della dichiarazione della Banca cedente 15.4.2024, neppure trascurandosi che, all'esito del deposito della descritta documentazione, gli opponenti nulla hanno più argomentato in contestazione, come anche si evince nelle note conclusive depositate telematicamente il 20.2.2025.
Passandosi, quindi, al secondo argomento di contestazione svolto dagli opponenti in merito all'asserita assenza della natura di mutuo fondiario dei contratti richiamati nell'atto di precetto, atteso che detti erano stati oggetto di specifiche rinegoziazioni dirette a qualificare gli stessi come mutui ipotecari, tanto che proprio il carattere fondiario non veniva più citato o riportato, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 41, I co., TUB, che esclude la necessità di notificare il titolo esecutivo, deve osservarsi che, al di là del nomen iuris che si evince negli atti integrativi di rinegoziazione prodotti della parte opponente (doc. 2), in essi è espressamente indicato, all'art. 6, l'esclusione di volontà novativa del rapporto originario nonché il mantenimento delle garanzie ai sensi dell'art. 1232 c.c..
Parimenti per quanto attiene all'art. 5 dell'Accordo di rinegoziazione (doc. 2).
Conseguentemente, questo giudice ritiene di aderire ai precedenti giurisprudenziali già espressi nel merito e sul punto specifico da altri Tribunali ed, in particolare, dalle recenti sentenze del Tribunale di Padova del 13.7.2018 e del Tribunale di Spoleto del 17.1.2023, che conformemente hanno statuito che 'le modifiche sono attinenti sostanzialmente al numero delle rate, le stesse incidono sull'ammontare delle singole rate e quindi sul piano di ammortamento, ma il contratto di finanziamento iniziale rimane idoneo a giustificare la pretesa esecutiva della banca, che comunque ha diritto di pretendere il pagamento delle somme erogate in base a quel mutuo ed alle condizioni ivi previste. Il numero di rate e la connessa questione della durata della fase di preammortamento sono questioni accessorie giacché non incidono sul capitale da restituire o sulla percentuale degli interessi pattuiti: incidono solo sulla definitiva quantificazione degli interessi, allungandosi il periodo di preammortamento, nonché sulla quantificazione del credito bancario ad una determinata data, giacché evidentemente il piano di ammortamento contestuale alla pattuizione è diverso da quello disceso dalla modifica. Ma queste differenze attengono al quantum della pretesa, che può essere rivista in sede distributiva, ma non pregiudicano l'astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo'.
Per l'effetto anche tale motivo di opposizione deve ritenersi privo di pregio.
Da ultimo, con riferimento al terzo motivo di contestazione eccepito dagli opponenti, inerente il preteso superamento del limite di finanziabilità, argomentato sulla scorta della produzione di cd. 'valutazioni storiche' degli immobili oggetto di garanzia reale, deve prendersi atto che dall'esame di detti documenti, apparentemente non sottoscritti da alcun tecnico, si evince che detti risultano anche essere privi di data della redazione nonché di ogni parametro o criterio relativo alla valutazione indicata circa il valore degli immobili, dal che neppure si evince se detta si riferisca al dato attuale od a quello di stipula dei contratti di mutuo dedotti in controversia.
Inoltre, deve prendersi atto che a fronte della produzione, ad opera della parte creditrice, delle perizie immobiliari redatte per la stipula dei contratti di mutuo, gli opponenti nulla di specifico hanno dedotto a contestazione o confutazione dei - ben diversi - valori ivi indicati, circostanza da valutarsi anche alla luce dei principi di cui all'art. 115 c.p.c..
Alla luce delle motivazioni che precedono, dunque, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore della parte opposta nei minimi per la decisionale, essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 5.3.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo