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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024 conc.semplif.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Vincenza Agnese - Giudice dott. Rosa Grippo - Giudice
nel procedimento di concordato semplificato n. 14/2024
promosso da
(C.F./P.Iva ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.Michele Iannotta (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso in Asti (AT), Corso alla Vittoria 48,
RICORRENTE
con intervento PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: inammissibilità concordato semplificato e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ Con ricorso ex artt. 44, 25 sexies CCII depositato il 18.11.2024 la società
[...] con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 19, ha Parte_1 proposto domanda di accesso al concordato semplificato con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale. Il lasso temporale concesso per l'approntamento del piano, con scadenza fissata dal Collegio al 7.1.2025, ha tenuto conto della previsione del comma 1 prima parte pagina1 di 6 dell'art. 25 sexies CCII, per cui la proposta di concordato semplificato va deposita entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto. Trattasi di termine che non contempla proroghe o eccezioni, sussistendo un palese nesso funzionale, cronologico e teleologico tra la negoziazione intervenuta con i creditori e lo strumento previsto in sede giurisdizionale. Depositata tempestivamente la documentazione, il Collegio ha proceduto alla valutazione preliminare della ritualità della proposta. Nell'esercizio di tale controllo di legittimità si è riscontrato il mancato rispetto delle condizioni di accessibilità dello strumento, non risultando la domanda allineata alla previsione di cui all'art.25-sexies CCII. È stata fissata, al fine di assicurare un adeguato contraddittorio, apposita udienza, oggetto peraltro di rinvii proprio nell'ottica di consentire alla ricorrente integrazioni e chiarimenti, e per assicurarle la possibilità di replicare in ordine all'istanza di liquidazione giudiziale proposta dal Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento. Medio tempore è anche stata acquisita la relazione finale dell'esperto. All'esito dell'istruzione documentale svolta, osserva il Collegio che l'art.25-sexies CCII riserva al Tribunale in primis un vaglio di ritualità della domanda, per cui occorre in questa sede riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma. Innanzi tutto, può affermarsi che il Tribunale di Milano è competente alla trattazione del procedimento, avendo la società debitrice sede in Milano, Piazza della Repubblica, 19. Va, tuttavia, subito riscontrato che manca, in primis, il presupposto di cui al comma 1 dell'art.25 sexies CCII, non potendo – alla stregua del piano in atti - qualificarsi il concordato “per cessione dei beni”, essendo nella specie prevista la prosecuzione delle attività per tre anni. Il concordato semplificato è concepito dal legislatore come extrema ratio, a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi, tanto contrattuali quanto concorsuali, annoverati dell'art.23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili. Se il risanamento - che in sede di composizione negoziata risultava, in prima battuta, ragionevolmente perseguibile - non è praticabile perché qualsiasi ipotesi di ristrutturazione sondata dall'imprenditore, con l'ausilio dell'esperto, è naufragata, ecco che a valle della composizione negoziata si aprono le porte del concordato semplificato. Non solo quindi è imprescindibile, per l'accesso allo strumento, che nella composizione negoziata siano state esplicitate e poste in campo le concrete prospettive di risanamento, ma altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. Quando il percorso intrapreso con questi presupposti non si conclude positivamente si apre la via per uno strumento concordatario, peraltro coattivo, ma di natura necessariamente liquidatoria, in quanto finalizzato a consentire all'imprenditore – nel pagina2 di 6 momento in cui l'unica alternativa possibile è ormai la liquidazione giudiziale – di imporre ai creditori un concordato imperniato sulla pronta cessione degli assets, che può essere prevista persino anticipata rispetto all'omologazione. La cessione dell'azienda in esercizio o quanto più aggregata dei beni, favorita dalla previsione dell'art.25-septies CCII, non è valorizzata dal legislatore in funzione della continuità d'impresa, ipotesi ormai esaurita nel contesto concreto, ma è funzionale alla maggior soddisfazione dei creditori, in linea con la previsione dell'art.214 comma 1 CCII. Parimenti nella liquidazione giudiziale non sarebbe immaginabile una prosecuzione delle attività in vista di una cessione aggregata dei cespiti se non nei limiti dell'esercizio dell'impresa consentito dall'art.211 CCII. Non è configurabile nel concordato semplificato il ricorso alla continuità diretta, ancorché genericamente funzionale alla successiva liquidazione. Lo strumento residuale concordatario è finalizzato (anche) ad evitare lo smembramento del going concern, ma solo nel quadro di una cessione immediata dell'attività, che non rende ipotizzabile la permanenza nella detenzione dell'azienda in capo ad un debitore che in premessa adduce la propria insolvenza. Il debitore, infatti, accede al concordato semplificato in quanto titolare, a quel punto, di un'impresa non risanabile, della quale proprio perciò invoca la liquidazione in un contesto concorsuale ed esdebitatorio alternativo, ma funzionalmente affine ed omologo alla liquidazione giudiziale, quindi implicante – al pari di quest'ultima –l'improcrastinabile, definitiva cessione dei beni. Nella specie, tra l'altro, la rappresentata continuità in vista di una futura liquidazione è delineata per un tempo molto significativo (fine 2027), senza alcun approfondimento adeguato circa i costi di gestione e il fondato rischio che gli stessi incidano sulle prospettive di soddisfazione per i creditori, quantomeno chirografari (per i quali è prospettata una soddisfazione dell'1% per mezzo di complessivi €35.000,00 versati in sede di adeguamento del piano a titolo di futuro aumento di capitale). In buona sostanza, il concordato semplificato esposto dal debitore, anziché prevedere – come pure è basilare sul piano della legittimità sostanziale della proposta – la liquidazione del patrimonio e dell'attività economica, pianifica una continuità aziendale triennale. In tal modo, la proposta travolge l'essenza stessa del meccanismo connaturato all'istituto, che è quella di favorire una cessione traslativa, mirata a liquidare i beni (possibilmente in forma aggregata) per destinarne immediatamente il ricavato al riparto fra i creditori, non al finanziamento di un persistente esercizio dell'attività economica da parte del debitore titolare dell'impresa non risanabile. Si aggiunga anche che le spese in prededuzione sono quantificate in €60.000,00 e l'importo è ictu oculi sottostimato, considerati i parametri di riferimento della procedura (attivo €3.751.811,00 e passivo per € 6.949.040,00) e la necessità di considerare in prededuzione, oltre all'ausiliario, al liquidatore e verosimilmente ad uno stimatore, anche i crediti sorti ex art.6 CCII. Questo dato è di per sé sufficiente a valutare azzerate, nel caso concreto, le prospettive di soddisfacimento dei creditori chirografari, in contrasto con la previsione del comma 5 dell'art.25-sexies per cui non solo la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ma deve assicurare agli stessi una qualche utilità. Si consideri, infine, che per l'indebitamento fiscale e contributivo la società prevede un soddisfo al 100% attraverso la compensazione con i crediti fiscali della Pt_1
pagina3 di 6 iscritti nel Cassetto Fiscale (per Euro 1.546.607,84), ex art. 155 CCII, senza Pt_1 tuttavia considerare la normativa di settore che esclude, nella prospettiva di una gestione più trasparente delle operazioni fiscali, la compensazione diretta e unilaterale da parte dell'imprenditore (v. Circolare 16/E del 28 giugno 2024 dell'Agenzia dell'Entrate), imponendo una interlocuzione con gli enti neppure prospettata in questa sede. La considerazione che precede non consente di superare il vaglio di ritualità della proposta e comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata. Può, conseguentemente, essere esaminata la domanda di liquidazione giudiziale proposta dal Pubblico Ministero. Sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia richiesta in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali nonché dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché l'imprenditore ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano, Piazza della Repubblica n. 19. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore commerciale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Il Collegio valuta di indicare come curatore l'avv. Controparte_1 iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso.
P.Q.M.
Visto l'art. 25- sexies CCII, Dichiara inammissibile la domanda di omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposta da con sede legale Parte_1 in Milano, Piazza della Repubblica n. 19; Visto l'art. 49 CCII, Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Parte_1 legale in Piazza della Repubblica, 19 - C.F./P.Iva , REA MI- P.IVA_1
2609895, in persona del legale rappresentante nato a Controparte_2
Desio (MI) il 23/04/1979 e residente a [...], codice fiscale C.F._2
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
pagina4 di 6 Nomina Curatore l'avv. Controparte_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 8.10.2025 ore 10:20; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt.
pagina5 di 6 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'Ufficio del Registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 03/04/2025
Il Presidente est.
Laura De Simone
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Vincenza Agnese - Giudice dott. Rosa Grippo - Giudice
nel procedimento di concordato semplificato n. 14/2024
promosso da
(C.F./P.Iva ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.Michele Iannotta (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso in Asti (AT), Corso alla Vittoria 48,
RICORRENTE
con intervento PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: inammissibilità concordato semplificato e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ Con ricorso ex artt. 44, 25 sexies CCII depositato il 18.11.2024 la società
[...] con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 19, ha Parte_1 proposto domanda di accesso al concordato semplificato con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale. Il lasso temporale concesso per l'approntamento del piano, con scadenza fissata dal Collegio al 7.1.2025, ha tenuto conto della previsione del comma 1 prima parte pagina1 di 6 dell'art. 25 sexies CCII, per cui la proposta di concordato semplificato va deposita entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto. Trattasi di termine che non contempla proroghe o eccezioni, sussistendo un palese nesso funzionale, cronologico e teleologico tra la negoziazione intervenuta con i creditori e lo strumento previsto in sede giurisdizionale. Depositata tempestivamente la documentazione, il Collegio ha proceduto alla valutazione preliminare della ritualità della proposta. Nell'esercizio di tale controllo di legittimità si è riscontrato il mancato rispetto delle condizioni di accessibilità dello strumento, non risultando la domanda allineata alla previsione di cui all'art.25-sexies CCII. È stata fissata, al fine di assicurare un adeguato contraddittorio, apposita udienza, oggetto peraltro di rinvii proprio nell'ottica di consentire alla ricorrente integrazioni e chiarimenti, e per assicurarle la possibilità di replicare in ordine all'istanza di liquidazione giudiziale proposta dal Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento. Medio tempore è anche stata acquisita la relazione finale dell'esperto. All'esito dell'istruzione documentale svolta, osserva il Collegio che l'art.25-sexies CCII riserva al Tribunale in primis un vaglio di ritualità della domanda, per cui occorre in questa sede riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma. Innanzi tutto, può affermarsi che il Tribunale di Milano è competente alla trattazione del procedimento, avendo la società debitrice sede in Milano, Piazza della Repubblica, 19. Va, tuttavia, subito riscontrato che manca, in primis, il presupposto di cui al comma 1 dell'art.25 sexies CCII, non potendo – alla stregua del piano in atti - qualificarsi il concordato “per cessione dei beni”, essendo nella specie prevista la prosecuzione delle attività per tre anni. Il concordato semplificato è concepito dal legislatore come extrema ratio, a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi, tanto contrattuali quanto concorsuali, annoverati dell'art.23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili. Se il risanamento - che in sede di composizione negoziata risultava, in prima battuta, ragionevolmente perseguibile - non è praticabile perché qualsiasi ipotesi di ristrutturazione sondata dall'imprenditore, con l'ausilio dell'esperto, è naufragata, ecco che a valle della composizione negoziata si aprono le porte del concordato semplificato. Non solo quindi è imprescindibile, per l'accesso allo strumento, che nella composizione negoziata siano state esplicitate e poste in campo le concrete prospettive di risanamento, ma altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. Quando il percorso intrapreso con questi presupposti non si conclude positivamente si apre la via per uno strumento concordatario, peraltro coattivo, ma di natura necessariamente liquidatoria, in quanto finalizzato a consentire all'imprenditore – nel pagina2 di 6 momento in cui l'unica alternativa possibile è ormai la liquidazione giudiziale – di imporre ai creditori un concordato imperniato sulla pronta cessione degli assets, che può essere prevista persino anticipata rispetto all'omologazione. La cessione dell'azienda in esercizio o quanto più aggregata dei beni, favorita dalla previsione dell'art.25-septies CCII, non è valorizzata dal legislatore in funzione della continuità d'impresa, ipotesi ormai esaurita nel contesto concreto, ma è funzionale alla maggior soddisfazione dei creditori, in linea con la previsione dell'art.214 comma 1 CCII. Parimenti nella liquidazione giudiziale non sarebbe immaginabile una prosecuzione delle attività in vista di una cessione aggregata dei cespiti se non nei limiti dell'esercizio dell'impresa consentito dall'art.211 CCII. Non è configurabile nel concordato semplificato il ricorso alla continuità diretta, ancorché genericamente funzionale alla successiva liquidazione. Lo strumento residuale concordatario è finalizzato (anche) ad evitare lo smembramento del going concern, ma solo nel quadro di una cessione immediata dell'attività, che non rende ipotizzabile la permanenza nella detenzione dell'azienda in capo ad un debitore che in premessa adduce la propria insolvenza. Il debitore, infatti, accede al concordato semplificato in quanto titolare, a quel punto, di un'impresa non risanabile, della quale proprio perciò invoca la liquidazione in un contesto concorsuale ed esdebitatorio alternativo, ma funzionalmente affine ed omologo alla liquidazione giudiziale, quindi implicante – al pari di quest'ultima –l'improcrastinabile, definitiva cessione dei beni. Nella specie, tra l'altro, la rappresentata continuità in vista di una futura liquidazione è delineata per un tempo molto significativo (fine 2027), senza alcun approfondimento adeguato circa i costi di gestione e il fondato rischio che gli stessi incidano sulle prospettive di soddisfazione per i creditori, quantomeno chirografari (per i quali è prospettata una soddisfazione dell'1% per mezzo di complessivi €35.000,00 versati in sede di adeguamento del piano a titolo di futuro aumento di capitale). In buona sostanza, il concordato semplificato esposto dal debitore, anziché prevedere – come pure è basilare sul piano della legittimità sostanziale della proposta – la liquidazione del patrimonio e dell'attività economica, pianifica una continuità aziendale triennale. In tal modo, la proposta travolge l'essenza stessa del meccanismo connaturato all'istituto, che è quella di favorire una cessione traslativa, mirata a liquidare i beni (possibilmente in forma aggregata) per destinarne immediatamente il ricavato al riparto fra i creditori, non al finanziamento di un persistente esercizio dell'attività economica da parte del debitore titolare dell'impresa non risanabile. Si aggiunga anche che le spese in prededuzione sono quantificate in €60.000,00 e l'importo è ictu oculi sottostimato, considerati i parametri di riferimento della procedura (attivo €3.751.811,00 e passivo per € 6.949.040,00) e la necessità di considerare in prededuzione, oltre all'ausiliario, al liquidatore e verosimilmente ad uno stimatore, anche i crediti sorti ex art.6 CCII. Questo dato è di per sé sufficiente a valutare azzerate, nel caso concreto, le prospettive di soddisfacimento dei creditori chirografari, in contrasto con la previsione del comma 5 dell'art.25-sexies per cui non solo la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ma deve assicurare agli stessi una qualche utilità. Si consideri, infine, che per l'indebitamento fiscale e contributivo la società prevede un soddisfo al 100% attraverso la compensazione con i crediti fiscali della Pt_1
pagina3 di 6 iscritti nel Cassetto Fiscale (per Euro 1.546.607,84), ex art. 155 CCII, senza Pt_1 tuttavia considerare la normativa di settore che esclude, nella prospettiva di una gestione più trasparente delle operazioni fiscali, la compensazione diretta e unilaterale da parte dell'imprenditore (v. Circolare 16/E del 28 giugno 2024 dell'Agenzia dell'Entrate), imponendo una interlocuzione con gli enti neppure prospettata in questa sede. La considerazione che precede non consente di superare il vaglio di ritualità della proposta e comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata. Può, conseguentemente, essere esaminata la domanda di liquidazione giudiziale proposta dal Pubblico Ministero. Sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia richiesta in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali nonché dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché l'imprenditore ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano, Piazza della Repubblica n. 19. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore commerciale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Il Collegio valuta di indicare come curatore l'avv. Controparte_1 iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso.
P.Q.M.
Visto l'art. 25- sexies CCII, Dichiara inammissibile la domanda di omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposta da con sede legale Parte_1 in Milano, Piazza della Repubblica n. 19; Visto l'art. 49 CCII, Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Parte_1 legale in Piazza della Repubblica, 19 - C.F./P.Iva , REA MI- P.IVA_1
2609895, in persona del legale rappresentante nato a Controparte_2
Desio (MI) il 23/04/1979 e residente a [...], codice fiscale C.F._2
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
pagina4 di 6 Nomina Curatore l'avv. Controparte_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 8.10.2025 ore 10:20; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt.
pagina5 di 6 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'Ufficio del Registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 03/04/2025
Il Presidente est.
Laura De Simone
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