Articolo 62 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 61Articolo 63
Versione
30 dicembre 1975
>
Versione
3 marzo 1983
Art. 62. Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti
o psicotrope e per le farmacie

Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983