Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15611/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile
Il Giudice Onorario dott. Antonino A. M. Milazzo ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
nata in [...] il [...] NCF. Parte_1 [...]
residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Adrano via Sagone 15, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Paolo Sgroi, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina 149 è ope P.IVA_2 legis domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E CONTRO
- 1 -
,
[...] Controparte_4 CP_4
e ;
[...] Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa che qui si intendono integralmente riprodotti.
All'udienza del 27.06.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16-25 ottobre 2019 la signora Parte_1 conveniva in giudizio presso codesto Tribunale il ,
[...] Controparte_6 la in Adrano, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e al fine di: Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
Riconoscere e dichiarare che la signora , per effetto del Parte_1 possesso ultra ventennale, pacifico e cum animo domino da lei esercitato, ha usucapito la piena proprietà, dei seguenti tratti di terreno tutti siti in tenere di
Adrano nella contrada Cugno, con annessi fabbricati rurali, distinti in catasto al foglio 60 e precisamente: -- catasto fabbricati particella 367 (ex particella 367 del catasto terreni, ex particella 195 F.R. di are 00.48) in ditta alla parte attrice quale livellaria e al Stato quale concedente;
catasto terreni particella 19 CP_6
F.R. are 00.29 in ditta a che era nato in [...] il [...], Persona_1 già deceduto, quale enfiteuta e al Demanio dello Stato quale concedente;
-- catasto terreni particella 196 Area Rurale di are 00.82 in ditta a Persona_2 che era nato in [...] il [...], deceduto il 23 marzo 1998 e Per_1 che era nato in [...] il [...] già deceduto, quali livellari e al
[...]
Demanio dello Stato quale concedente;
-- catasto terreni particella 165 seminativo irriguo 2^ are 12.90 RDE. 15,66 RAE. 5,00 in ditta alla parte attrice quale livellaria e alla Chiesa di in Adrano e al Demanio dello CP_2
Stato quali concedenti;
-- catasto terreni particella 167 seminativo irriguo 2^ are
20.80 RDE. 25,24 RAE. 8,06 in ditta alla parte attrice quale livellaria e alla
Chiesa di in Adrano e al Demanio dello Stato quali concedenti;
- CP_2
- catasto terreni particella 254 seminativo irriguo 2^ are 00.90 RDE. 1,09 RAE.
- 2 - 0,35 in ditta alla parte attrice quale livellaria e alla Chiesa di in CP_2
Adrano e al quali concedenti. Emettere, Controparte_6 conseguentemente, sentenza di avvenuta usucapione in favore della signora degli immobili sopra indicati. Ordinare al Conservatore dei Registri Pt_1
Immobiliari di Catania e al responsabile dell'Ufficio Tecnico Erariale di Catania di procedere rispettivamente alla trascrizione ed alla voltura catastale della emettenda sentenza, con esonero da ogni e qualsiasi loro responsabilità al riguardo.
Si costituiva in giudizio l' rappresentata dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato con comparsa di costituzione e risposta nella quale contestava la domanda attrice, sostenendo che trattavasi di beni demaniali non usucapibili e che non era provata l'interversione del possesso.
Nessuno si costituiva per i restanti convenuti che restavano contumaci.
All'udienza del 13 febbraio 2020 veniva chiesto rinvio ex art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza cartolare del 23 luglio 2020 parte attrice chiedeva l'ammissione della chiesta prova per testi.
Con provvedimento reso in udienza il G.I. ammetteva la prova per testi e rinviava all'udienza dell'11 marzo 2021.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 16 dicembre 2021 venivano escussi i testi ammessi.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 26 maggio 2022 il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 giugno 2024 la difesa attorea precisava le conclusioni e la causa veniva posa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Le domande attoree sono infondate e vanno per l'effetto rigettate per i motivi di cui in prosieguo.
Parte attrice, come ammesso dalla stessa, è livellaria dei terreni in oggetto.
Il livello è un istituto giuridico, con origini nel mondo romano, ma sviluppatosi nel periodo medievale, che consiste nella concessione di un terreno agricolo (o anche di un immobile urbano) a fronte del pagamento di un fitto.
Una definizione più completa può essere frutto solo di opportune semplificazioni ed è giustificata dalla necessità di evidenziare elementi comuni tra diverse fattispecie.
La Chiesa, un ente ecclesiastico, un nobile o un Comune, nella loro veste di proprietari (detti anche “livellanti” o “direttari”) concedevano (non è scorretto
- 3 - dire “vendevano”) il c.d. “dominio utile” (da intendersi come “possesso e godimento”) sul terreno, in perpetuo o “per un certo termine”, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo (detto appunto livello).
Il contratto prevedeva la costituzione di un diritto reale di godimento sul fondo, liberamente alienabile inter vivos o mortis causa. Il concedente conservava il dominio diretto e riacquisiva il dominio utile alla cessazione del rapporto o alla morte del livellario. Poiché il canone era davvero tenue e il concessionario viveva sulle terre ricevute, con pieni poteri di utilizzazione, il livellario spesso veniva considerato quale vero proprietario.
L'evoluzione dell'istituto ha comportato, specialmente nella legislazione pre- unitaria, che il livello, in alcuni casi, si trasformasse in un onere reale gravante sul fondo e, quindi, sul possessore, divenutone proprietario, il quale risultava solamente tenuto alla prestazione del canone.
Con l'entrata in vigore dei codici del 1865 e del 1942, i vari rapporti di tipo agrario, identificati quali “livelli”, “censi” ed “enfiteusi” hanno perso definitivamente la loro identità, sono stati accorpati e hanno ricevuto una disciplina unitaria, che ha finito per identificarli e confonderli con l'enfiteusi.
Tale fenomeno ha trovato conferma anche nella giurisprudenza, che, in certe occasioni, non ha mancato di sottolineare alcune differenze tra i vari istituti.
Ai sensi degli articoli 957 e ss., cod. civ., l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo, che rimane di proprietà del concedente (denominato anche direttario o titolare del dominio diretto). Anche in considerazione del fatto che tale diritto aveva per oggetto fondi di grande estensione, generalmente incolti o malsani, i contratti erano “in perpetuo” o per una durata non inferiore ai 20 anni. La previsione di un così lungo arco di tempo trovava giustificazione nella necessità di assicurare un congruo termine per realizzare le essenziali opere di miglioria, obbligazione a cui l'enfiteuta era tenuto unitamente a quella di pagare un canone periodico.
Molto spesso l'interesse del proprietario-concedente per la sorte dell'immobile si è così affievolito che l'enfiteuta ha iniziato ad agire uti dominus, interrompendo il pagamento del canone, la coltivazione del fondo e, in taluni casi, edificando la propria casa di abitazione.
Se il livellario, i suoi eredi o aventi causa abbiano continuato a possedere il fondo, senza, tuttavia, pagare il canone per più di 20 anni, il diritto del concedente di ricevere il livello non si prescrive, né si estingue per non uso, perché si tratta di una facoltà perpetua, inerente il diritto di proprietà. Più precisamente, occorre distinguere tra obbligazione delle singole annualità scadute e obbligazione del canone nel suo complesso. Mentre la prima, essendo
- 4 - personale, è soggetta alla prescrizione quinquennale (articolo 2948, n. 1, o n. 4, cod. civ.), la seconda è imprescrittibile, in quanto strettamente connessa con il diritto del concedente. Si tratta di un'obbligazione propter rem, che segue i trasferimenti del fondo, a prescindere da chi ne diventi proprietario.
Ciò comporta che il livellario non diventa proprietario per il solo fatto di non aver pagato il canone, per oltre 20 anni. Ciò è confermato anche dal disposto dell'articolo 972, cod. civ., che ricollega il diritto, per il concedente, di chiedere giudizialmente la devoluzione del fondo (una sorta di accertamento dell'estinzione dell'enfiteusi, per inadempimento, con condanna alla restituzione del fondo), senza che questa operi automaticamente.
Quindi, mentre è possibile (articolo 970, cod. civ.) la prescrizione per non uso ventennale del diritto del concessionario, il dominio diretto (la proprietà) è imprescrittibile (articolo 948, cod. civ.).
Venendo alla controversia in oggetto, occorre verificare se è possibile usucapire la proprietà, a seguito del pacifico possesso ultraventennale.
La risposta è negativa, ove il livello riguardi un bene demaniale o comunale indisponibile.
Negli altri casi, la risposta è positiva, ma il livellario/enfiteuta deve dimostrare, oltre al “possesso ad usucapionem” protratto per il termine di legge, anche l'avvenuta interversione del possesso.
Quest'ultimo requisito (richiesto dall'articolo 1164, cod. civ.) non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più fatti esterni apertamente e obiettivamente contrastanti con il possesso altrui, dai quali si possa inferire, in modo certo e inequivocabile, la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta. In altre parole, deve desumersi che il detentore nomine alieno abbia cessato di possedere in nome altrui e iniziato un possesso in nome e per conto proprio. Tale atteggiamento, pur potendo estrinsecarsi nel compimento di atti materiali che manifestino l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio, deve anche essere inequivocabilmente rivolto contro il possessore, ovvero contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui,
l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata
Orbene, nel caso in oggetto, pur avendo parte attrice dimostrato la circostanza del possesso continuato, non ha fornito adeguata e sufficiente dimostrazione dell'interversione del possesso, secondo gli indici sintomatici sopra evidenziati,
- 5 - come richesto anche dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, con sentenza n. 41114 del 2003).
Alla luce delle superiori considerazioni le domande attoree sono infondate e vanno per l'effetto rigettate.
La complessità della questione affrontata in diritto giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) COMPENSA per intero le spese tra le parti.
Catania, 12 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott. Antonino A. M. Milazzo
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