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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9260/2024 R.G. avente ad oggetto indebito pensionistico
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, IN PROPRIO E N. Q. DI EREDE DI , deceduto in Catania il C.F._1 Persona_1
7.08.2020, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Allegra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Umberto n. 297 che la, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, d'intesa con l'avv. P.IVA_1
Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica
n.26, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato nel fascicolo telematico il 4.10.2024, in proprio Parte_1
e nella qualità di erede del defunto di lei marito ha impugnato: 1) il Persona_1
provvedimento del 29.04.2024, ricevuto il 16.05.2024 per “accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07102174 del sig. ”, periodo 1.1.2008 al Persona_1
31.3.2012; 2) il provvedimento del 29.04.2024, ricevuto il 16.05.2024 per “accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07102174 del sig. ”, Persona_1
periodo 1.1.2007 al 28.2.2011; 3) la delibera n. 2416111 del 11/09/2024 di rigetto del ricorso al comitato provinciale del 16.7.2024 CP_1
A fondamento dell'iniziativa de qua, in estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto:
- che né il de cuius né la stessa hanno mai ricevuto la notifica di alcun provvedimento di rettifica degli importi della pensione INVCIV percepita dal primo, avendo appreso solo con i provvedimenti opposti l'assunta corresponsione, da parte dell' , di prestazioni in misura CP_1
superiore a quelle spettanti;
- che, peraltro, nei predetti provvedimenti sono stati accavallati i periodi della pretesa restitutoria oggetto di causa essendo essi relativi dall'1.01.2008 al 31.03.2012 e dall'1.01.2007 al 28.02.2011;
- che, altresì, i provvedimenti opposti sono illegittimi in quanto privi di motivazione circa le ragioni della presunta corresponsione di somme superiori a quelle spettanti al defunto Per_2
non indicando neppure la specifica contabilità riferita a mese e anno con i relativi importi
- che, in ogni caso, in armonia con quanto disposto dall'art. 38 Cost., le somme oggetto di causa sono irripetibili non essendo imputabile al de cuius la corresponsione di esse e, in buona fede percepite da quest'ultimo, facendo affidamento sulla spettanza delle medesime, destinandole al soddisfacimento delle proprie esigenze alimentari e delle ulteriori essenziali esigenze di vita;
- che, in ogni caso, il presunto credito vantato dall' è prescritto. CP_1
Conseguentemente, la ricorrente ha testualmente chiesto di “1) … dichiarare illegittimi, nulli, erronei ed errati, carenti di motivazione, i provvedimenti impugnati ai nn. 1, 2, e 3, atti presupposti e conseguenziali, DICHIARERE in ogni caso irripetibili le somme di cui ai provvedimenti del 29.4.2024, ricevuti il 16.5.2024 per “accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07102174 del sig. ”, periodo 1.1.2008 al Persona_1
31.3.2012 e periodo 1.1.2007 al 28.2.2011; in ragione di quanto sopra, e conseguentemente, revocare/annullare/disattendere/dichiarare erronea la DELIBERA N. 2416111 del 11/09/2024 di rigetto del ricorso al comitato provinciale del 16.7.2024 con ogni statuizione CP_1
Pagina 2 conseguenziale; 2) Per tutte le ragioni sopra esposte DICHIARARE in ogni caso PRESCRITTE
E DUNQUE NON DOVUTE le somme portate dai provvedimenti del 29.4.2024, ricevuti il
16.5.2024 per “accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.
07102174 del sig. ”, periodo 1.1.2008 al 31.3.2012, e periodo 1.1.2007 al Persona_1
28.2.2011, cono ogni statuizione conseguenziale anche in merito alla revocare/annullamento/disattesa/erroneità della DELIBERA N. 2416111 del 11/09/2024 di rigetto del ricorso al comitato provinciale del 16.7.2024; 3) Liquidare spese e compensi CP_1 del presente giudizio, oltre oneri come per legge, in favore del … difensore e a carico dello
Stato …”.
In data 18.02.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente CP_1 memoria difensiva con la quale ha dedotto che “a) La pratica di indebito n. 3021922 origina da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 21/01/2011, eseguito sulla pensione INVCIV
n. 07102174, intestata al dante causa. Dalla predetta lavorazione è derivata la revoca della prestazione per il mese di giugno 2010, come emerge dal prospetto di liquidazione allegato, sulla base delle informazioni acquisite dalla sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. b) La pratica di indebito n. 5057883 origina da provvedimento centralizzato di ricostituzione dell'1/03/2012 eseguito sulla pensione INVCIV n. 07102174, intestata al dante causa. Dalla predetta lavorazione è derivata la revoca della prestazione per l'anno 2011, come emerge dal prospetto di liquidazione allegato, sulla base delle informazioni acquisite dalla sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati.
Dall'esame dei suddetti provvedimenti centralizzati di ricostituzione che hanno dato luogo agli indebiti contestati, è emerso che le rate di INVCIV n. 07102174, oggetto dell'indebito, riferite, come sopra esposto, al mese di giugno 2010 e all'intera annualità del 2011, non sono mai state riscosse dal de cuius. Infatti, a seguito di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, IO n. 15042963, in favore del dante causa, la pensione INVCIV n. 07102174 (fascia
34) è stata accantonata dall'ufficio, attesa l'incompatibilità dell'assegno ordinario di invalidità con la pensione di invalidità civile parziale. Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che il de cuius non ha mai riscosso le rate della pensione INVCIV n. 07102174 che formano oggetto degli indebiti contestati, l'ufficio ha ritenuto opportuno disporne l'abbandono, in quanto erroneamente acquisiti”.
In considerazione di quanto precede, l'ente previdenziale ha chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere. Spese come per legge”.
Pagina 3 La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione i documenti prodotti dalle parti;
quindi, all'udienza del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
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In via assorbente, va rilevato che l'ente resistente ha documentato di aver abbandonato il recupero delle somme oggetto di causa per le ragioni meglio spiegate nella relazione degli uffici amministrativi prodotta in atti ed altresì riportata nella memoria difensiva, sicché sono venute meno le ragioni di contrasto sussistenti tra le parti e, per l'effetto, la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dalla parte ricorrente.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittima, la declaratoria di cessazione della materia del contendere va adottata nel caso in cui “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785).
Pertanto, in considerazione di quanto precede, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali restano poste a carico della parte resistente, secondo il principio della causalità che informa quello della soccombenza. In concreto, la liquidazione dei compensi professionali resta effettuata nella misura di cui in dispositivo in favore dell'Erario essendo stata ammessa la parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e tenendo conto della natura e del valore effettivo del procedimento, del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria orale, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
Pagina 4 CONDANNA l' al pagamento delle se processuali sostenute dall'Erario nell'interesse CP_1
della parte ricorrente che liquida in euro 886,00, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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