Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa trattata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 87/2023 R.G.L., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA, giusta Pt_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GARGANO ANGELA Controparte_2
MARIA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
1. L'associazione in persona del l.r.p.t., ha proposto opposizione, CP_2
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, avverso l'avviso di addebito n. 394 2018 00026611 19 000 (notificato in data 1.10.2018) con cui l' ha intimato il pagamento dell'importo di € 8.251,19, a causa dell'omesso Pt_1
versamento di contributi per il periodo 02/2016 - 04/2017 relativi al rapporto di lavoro
b) che il durc rilasciato in data 18.4.18 ha illegittimamente attestato una situazione di irregolarità, che ha portato alla revoca delle agevolazioni contributive, in realtà inesistente, poiché ai sensi dell'art 3 co. 3 DM 30.1.15, solo le accertate irregolarità superiori ad € 150 sono ostative al rilascio del durc positivo, mentre quella accertata nel caso di specie nei confronti di Inail è pari ad € 143,88, (somma peraltro pagata in data 8.11.2018); c) che il Durc al momento della costituzione del rapporto di lavoro, e sino alla conclusione di esso, non ha mai presentato alcuna irregolarità, sicchè è illegittima la revoca di agevolazioni di un rapporto di lavoro oramai concluso per presunte violazione accertate successivamente allo scadere del rapporto lavorativo.
Si è regolarmente costituito in giudizio , chiedendo nel merito il rigetto Pt_1 dell'opposizione proposta atteso che l'avviso di addebito opposto faceva seguito all'emissione di note di rettifica per il recupero di agevolazioni contributive indebitamente usufruite dall'associazione, atteso che nel periodo in questione sono state commesse irregolarità contributive (nei confronti di Inail) da cui è derivata l'emissione, nel novembre 2018, di un durc interno nagativo, ostativo alla fruizione delle agevolazioni normative e contributive ai sensi dell'art. 1 comma 1975, della Legge n. 296/2006.)
2. Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione annullando l'avviso di addebito, motivando nei seguenti termini: “Le somme rivendicate dall' Pt_1 costituiscono l'ammontare dei benefici contributivi concessi e poi disconosciuti a mezzo delle note di rettifica per il periodo 2/2016 – 4/2017 a causa della certificata irregolarità del RC, datato 18.10.2018, in atti, nei confronti dell'I.N.A.I.L. Secondo l' Pt_1 quindi, dato che la fruizione dell'esonero contributivo di cui ha goduto l'associazione ricorrente nel periodo in questione con riferimento al suo unico dipendente era subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'art.1 co.1175 L. 296/2006, e quindi alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e dall'assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro che consentono il rilascio del RC, l'attestata irregolarità verso l'I.N.A.I.L. di cui si è detto avrebbe determinato la decadenza della dal diritto a godere dell'intero esonero CP_2 contributivo di cui si discute, pari, nel suo ammontare, all'importo di € 8.251,19 oggetto dell'avviso di addebito opposto. L'assunto non è condivisibile. In tal modo, infatti, non solo si finisce con l'attribuire efficacia retroattiva al RC (va di nuovo ripetuto, negativo solo in data 18.4.2018, e quindi un anno dopo la cessazione del rapporto di lavoro cui era correlato il godimento dei benefici contributivi oggetto di causa), ma addirittura si rende tale documento – operante in realtà solo per il futuro, e per consentire cioè di proseguire nel godimento dei benefici de quibus – efficacia costitutiva del diritto all'esonero contributivo. Trattasi di questione oggetto di contrastanti risoluzioni giudiziali, e che tuttavia ad opinione del giudicante va risolta “in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente” (Trib. Roma, sent. 1490/2019).
L'art. 1 co. 1175 L.296/2006 va quindi interpretato nel senso che impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del RC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata (in questo senso, cfr. anche Trib. Chieti, sent. 276/2020). Il RC cd. positivo non è infatti un requisito costitutivo del diritto a godere delle agevolazioni contributive, i cui presupposti sono disciplinati esclusivamente dalla legge, ma rappresenta una semplice autorizzazione amministrativa al godimento delle agevolazioni stesse quale mera attestazione di scienza e non atto autoritativo produttivo di effetti propri (cfr. Trib. Roma, sent. 1490/2019, cit.)”.
3. ha impugnato la sentenza sopra riassunta, lamentando la violazione e falsa Pt_1 applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 1175, della L. 27.12.2006, n. 296
e dell'art. 4 del D.L. 34/2014, convertito nella L. 16.5.2014, n. 70 nella parte in cui il giudice, pur avendo ritenuto corretta l'emissione di un Durc negativo da parte dell' Pt_1
ha escluso che l'ente potesse revocare le agevolazioni contributive sino al quel momento fruite dalla associazione, sul presupposto che il durc negativo operi solo per il futuro, come condizione ostativa alla ammissioni di eventuali e future agevolazioni contributive.
L'ente appellante ha quindi affermato il diritto al recupero di tutti gli sgravi fruiti per il passato, non avendo il contribuente ottemperato all'obbligo di una costante regolarità contributiva – attestata dall' emissione di durc interno negativo - necessaria per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive ai sensi dell'art. 1, della Legge n.
296/2006.
Si è costituita , nella qualità di l.r. dell'associazione, chiedendo Controparte_1
la reiezione della pretesa ex adverso formulata e la conferma della sentenza appellata.
4. Le ragioni dell'appello non possono essere accolte.
Per una maggiore chiarezza della questione è opportuno passare in rassegna la normativa vigente. L'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296, dispone:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L'art. 4 del d.l. 20.3.2014, n. 34, conv. in l. 78/2014, semplificando le procedure in materia di documento unico di regolarità contributiva (in precedenza previsto dall'art. 1, comma 1176, cit.
l. n. 296/2006) prevede che:
“
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' dell'INAIL e, per le imprese Pt_1 tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (RC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2”.
In esecuzione di tale disposizione di legge è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2015, rubricato
“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (RC)” il quale ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento approvato con D.M. 24 ottobre 2007.
L'art 3 del predetto DM stabilisce i requisiti di regolarità contributiva, (escludendo che abbiano rilevanza ai fini della verifica di regolarità i crediti rateizzati, i crediti oggetto di compensazione, i crediti in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario e i crediti la cui esigibilità è stata sospesa per disposizioni di legge). All'ultimo comma, il regolamento esclude che vi sia rilevanza se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate sia non grave e non si considera grave lo scostamento non superiore ad €150,00 (art. 3, comma 3, DM 30.1.2015).
L'art. 4 del DM. 30.1.2015 disciplina il caso della mancanza di regolarità contributiva:
“
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, Pt_1 all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
L'art 8 del medesimo DM prevede che ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi “sono ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A (…).
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A (,,,,)”
Sulla base di tale quadro normativo, ha avviato una attività di recupero contributivo Pt_1
avente ad oggetto benefici goduti dal datore di lavoro (odierno appellato) che, pur non avendo subito alcun formale provvedimento di diniego di rilascio del RC nel momento in cui ne ha beneficiato, è stato successivamente individuato come inadempiente per irregolarità formali.
Al fine di valutare la correttezza dell'agire di è significativa la circolare n.3/2017 Pt_1 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che chiarisce che “le violazioni di legge e/o di contratto
(che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.
Il principio che si rinviene dalle disposizioni in ultimo citate è che le riduzioni contributive relative ad un rapporto di lavoro non spettano soltanto in relazione alle omissioni ed irregolarità riguardanti quello specifico rapporto e limitatamente alla durata pari al periodo di inosservanza, principio peraltro rinvenibile nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n.
338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali (commi 9 e
10), avente portata generale, richiamato nella disciplina successiva di cui all'art. 2, comma 5,
D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”. Alla luce di quanto appena illustrato, appare dunque illegittima la pretesa di volta Pt_1
al recupero della contribuzione ordinaria non versata e ciò per ragioni ulteriori e diverse rispetto a quella della irretroattività dell'efficacia del durc negativo, sostenuta dal primo giudice.
Il collegio non disconosce l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra quanti sostengono che ha l'onere di verificare se vi sono i presupposti per la concessione dei Pt_1
benefici contributivi solo al momento della richiesta dei medesimi, verificando in quello specifico momento l'eventuale sussistenza di pregresse irregolarità ed in difetto, ove si accorga in seguito di eventuali “pregresse” irregolarità, potrà chiederne la regolarizzazione, ma non la restituzione dei benefici contributivi già concessi e quanti invece ritengono che la fruizione degli sgravi contributivo è subordinata alla necessaria e costante regolarità contributiva e l'eventuale ritardo di nei controlli non determina la inesigibilità delle differenze Pt_1
contributive rispetto agli sgravi né è sufficiente il solo dato formale di un originario durc positivo se al rilascio del documento non corrisponde una situazione di reale regolarità contributiva.
Nel caso di specie, però, appare superfluo ragionare su detta questione, poiché- per il principio della ragione più liquida – vi sono altre assorbenti ragioni che rendono illegittima la pretesa dell' Pt_1
In primis, ha errato nel disporre la revoca totale dei benefici, poiché una Pt_1 interpretazione del menzionato comma 1175, improntata ad una revoca “totale” dei benefici a seguito di violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo anche di lieve entità (come nel caso di specie), determina un meccanismo di penalizzazione più grave rispetto a quello delineato dalla normativa in vigore che circoscrive la perdita del beneficio al periodo di permanenza della irregolarità, oltre che essere tale metodo di recupero in contrasto con i principi di buona fede e tutela dell'affidamento, specie nei casi (come quello in esame) in cui il debito contributivo presupposto per cui poi procede al recupero è d'importo ridottissimo, a volte Pt_1
dipendente non da omissioni contributive ma da calcoli o compensazioni non effettuate correttamente con i DM10, mentre gli importi dei benefici recuperati sono di rilevante importo.
Va inoltre rilevato che non ha dato prova di avere invitato il contribuente a regolarizzare Pt_1 ed è verosimile ritenere che quest'ultimo, anzichè rinunciare ai benefici poi recuperati, avrebbe pagato il modesto importo del contributo che risultava omesso, in base al quale l' ha Pt_1
emesso RC interno negativo.
Anche sotto un altro profilo la pretesa di è infondata. L'istituto previdenziale pone Pt_1
a fondamento del durc negativo un debito nei confronti di Inail di € 167,00 ma non specifica null'altro, né la natura e la causale di tale debito, né il periodo di riferimento, impedendo quindi di verificare se trattasi di una violazione attinente a quello specifico rapporto di lavoro o di una rientrante in quelle contemplate nel DM 30 gennaio 2015, che determinano una irregolarità contributiva.
Anzi, dal documento prodotto da parte appellata (all. 8) si evince che il debito attiene a premi Inail e sanzioni 2016 e 2017 per complessivi € 150,26, (71.91+71,97 per regolazioni premio ed € 3,19+3,19 per sanzioni), da considerarsi ai sensi dell'art 3 DM 30.1.2015, scostamento non grave che non incide sulla regolarità contributiva e non legittima quindi l'emissione del durc negativo. Si ritiene infatti che si debbano considerare solo gli importi corrispondenti a tali voci (premi e sanzioni), dovendosi guardare alla differenza tra somme dovute e somme versate per la valutazione della gravità dello scostamento e non anche alle ulteriori somme per spese di notifica ed interessi di mora, ultronee rispetto alle omissioni accertate nel periodo di fruizione degli sgravi.
Ne consegue la conferma della sentenza appellata che ha annullato l'avviso di addebito opposto in primo grado.
La reiezione dell'appello comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 2906,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro in Pt_1 Controparte_1
qualità di l.r. della associazione , avverso la sentenza n. 2309/2022 del CP_2
28/12/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 2906,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)