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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/04/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8275/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], , elettivamente domiciliato in Firenze, Via F. Parte_1
Puccinotti 31, presso lo studio dell'avv. Iacopo Casetti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Roma, Via Tiburtina n. 1116, P.IVA P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni
Parte ricorrente: ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., accertato il grave inadempimento di
[...]
anche per la violazione dei principi di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. Controparte_1
1175 e 1375 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data
23.09.2023 e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento dei danni in favore del Sig.
quantificati in complessivi € 50.147,89, o alla diversa minore o maggiore somma Parte_1 ritenuta di giustizia, di cui € 30.147,89, per esborsi effettivi del ricorrente (danno patrimoniale) e penali di ritardo contrattualmente previste, e € 20.000,00, per gli ulteriori danni anche non patrimoniali patiti a seguito della gravità dell'inadempimento e dell'istruttoria, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di equità e giustizia. Il tutto oltre a rivalutazione e interessi e con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 13.7.24 ha citato in giudizio Parte_1 [...] premettendo di aver stipulato in data 23.09.2023 con la società un contratto di Controparte_1 appalto avete ad oggetto interventi di ristrutturazione presso l'unità immobiliare sita in Firenze, Via Capo di Mondo n.14, per complessivi € 26.944,84 oltre IVA. 1 Le opere oggetto del contratto avrebbero dovuto essere ultimate in data 12.2.24, ma i lavori erano stati protratti sino al 1.3.24 per effetto dello slittamento della data di inizio (all.1).
Successivamente alla stipulazione del contratto il per il tramite di quale mandataria, PT CP_1 aveva ordinato del materiale (piastrelle, porte, finestre e arredo bagno), regolarmente pagato come risultante dalle fatture n. 25925 del 09.11.2023 e n. 25691 del 06.11.2023 (doc. 3-4), per un importo di euro 13.604,88. Tale ordine e successivo acquisto erano stati raccomandati alla stessa al CP_1 fine di un ”miglior coordinamento tra i tempi di esecuzione delle opere edili e l'arrivo dei materiali necessari in cantiere”; ed aveva contratto finanziamento n. 101006080 del 09.10.2023 con Fiditalia s.p.a. dell'importo di € 14.820,00 (doc. n. 6).
I lavori erano iniziati solo in data 18.12.2023, appena prima della prevista sospensione in corrispondenza delle festività natalizie, e alla ripresa erano proseguiti a rilento. In data 17.1.2023 avevano subito nuovamente un'interruzione in quanto quale di addetta alla sicurezza del Parte_2 cantiere, aveva rilevato di non aver mai ricevuto la documentazione da parte di una delle imprese esecutrici dei lavori.
Nel mese di febbraio il era stato sollecitato dalla resistente a definire l'acquisto della PT cucina, al fine di completare le attività preliminari da eseguirsi per la predisposizione dell'impianto tecnico e idraulico. Così il acquistava una cucina marca Easy competa di elettrodomestici PT che, tuttavia, con pagamento di un importo complessivo di euro 10.553,28, come da fattura n. 1315 del 28.02.2024 (doc. n.5)
Il lavoro in data 1.3.24 non era terminato così il recatosi sul cantiere insieme all'archetto PT
, appurava che i lavori erano ancora allo stato iniziale avendo la ditta realizzato soltanto le Per_1 demolizioni e neppure asportate le macerie dall'appartamento. In pratica, rispetto ai primi di gennaio erano stati effettuati “solo interventi minimali dell'elettricista” (doc. 8).
In data 2.4.24 un funzionario di aveva inviato una comunicazione mail Controparte_1 proponendo un confronto presso il loro showroom con il responsabile, viste le difficoltà riscontrate sul cantiere;
in data 10 aprile 2024, inoltre, il aveva ricevuto una comunicazione nella quale PT si presentavano le scuse per i ritardi accumulati e si faceva cenno, genericamente, a difficoltà del settore dell'edilizia con ripercussioni sui cantieri gestiti (doc. n. 10). In data 11.04.2024 si svolgeva quindi l'incontro presso lo showroom, al quale erano presenti per l'architetto Controparte_1
nonché l'architetto , professionista incaricato dal il e la , Per_2 Per_1 PT PT Persona_3 moglie del incaricata di seguire l'andamento e lo svolgimento dei lavori per conto della PT committenza. Durante l'incontro, parte ricorrente apprendeva delle difficoltà finanziarie di
[...]
, dell'omesso pagamento delle ditte che operavano nel cantiere, che era fermo CP_1 nonostante il committente avesse regolarmente effettuato i pagamenti da lui dovuti.
Con mail del 23.04.2024 l'architetto , a seguito di una richiesta di rescissione del contratto da Per_2 parte del in data 14.4.24, gli comunicava che la cucina da lui pagata nel mese di febbraio PT non era mai stata ordinata da . Il allegava anche una bozza di accordo per Controparte_1 Per_2 la risoluzione consensuale del contratto di appalto, che la committenza si rifiutava di sottoscrivere essendo incompleto in quanto: i) non era prevista una sottoscrizione contestuale dell'accordo; ii) erano indicate tempistiche di pagamento non accettabili;
iii) non vi era alcun riferimento al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei materiali di cui alle fatture n. 25925 del 9.11.23 e 2 n. 25691 del 06.11.23 per complessivi € 13.604,88 (doc. n. 11); in particolare solo nella mail accompagnatoria e durante i colloqui in showroom, i funzionari di avevano Controparte_1 sostenuto che i materiali fossero giacenti presso i magazzini e pronti per la consegna.
Nella bozza di accordo richiamata, agli artt. 2-3, riconosceva di essere debitrice Controparte_1 nei confronti della committenza per la complessiva somma di € 14.270,71, oneri di legge inclusi, di cui € 3.717,43 oltre IVA, pari alla differenza tra l'acconto del 25% pagato dalla committenza (€ 6.736,21 oltre IVA) e le spese sostenute dall'appaltatore per la messa in opera del cantiere.
Con comunicazione pec inviata dai propri legali in data 07.05.2024 (doc. n. 12), il aveva PT quindi comunicato a la volontà di sciogliere il contratto di appalto Controparte_1 sottoscritto in data 23.09.2023. Stante il mancato riscontro, in data 23.05.2024 era stata inviata ulteriore PEC reclamando il pagamento della complessiva somma pari a € 30.147,88 vale a dire il rimborso delle somme versate in esecuzione del contratto di appalto, ivi compreso l'importo dovuto per le penali da ritardo nella consegna dei lavori, salvo il maggior danno da grave inadempimento.
In data 12.06.24 il ricorrente aveva infine ricevuto comunicazione di avvenuto avvio della procedura di concordato con continuità aziendale, in particolare in data 31.05.2024
[...]
aveva presentato domanda di pre-concordato, a tutela dei creditori (doc. n. 14). CP_1
La società resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di una istruttoria documentale la parte ricorrente all'udienza del 9.4.25 precisava le conclusioni, come riportate in epigrafe, ed all'esito della discussione orale la causa veniva riservata in decisione, ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., u.c.
******
Tanto premesso la domanda di risoluzione è fondata, e va dunque accolta per quanto di ragione.
È documentata l'esistenza e l'operatività tra il signor e la del contratto di PT Controparte_1 appalto sottoscritto in data 23.9.23, come descritto in epigrafe.
Prima dell'ultimazione dell'opera - come nel caso di specie - la disciplina applicabile è quella generale in tema di inadempimento, per cui opererà in tema di risoluzione la disciplina di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.. Invero l'operatività della speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone l'esistenza di un'opera eseguita, sicché ove l'opera non sia stata ultimata la disciplina applicabile è sempre quella generale in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale.
L'ultimazione dell'opera costituisce, dunque, il primo spartiacque circa l'operatività della garanzia per vizi e difetti delle opere (Cass. ord. n. 21656/2018).
Pertanto, secondo le ormai note regole di riparto dell'onere probatorio a far data da Cass. SU n.
13533 del 2001, a fronte dell'allegazione da parte della ricorrente dell'inadempimento incombeva sulla resistente l'onere di provare l'avvenuto adempimento. Prova che essa non ha fornito, essendo rimasta contumace.
3 Trattasi senza dubbio di inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., in relazione all'interesse del creditore, avendo la resistente soltanto iniziato i lavori oggetto dell'appalto, senza mai completarli.
Escluse, ormai (trattandosi di provvedimenti interinali destinati ad essere superati dalla decisione di merito, senza tener conto che le richieste interinati formulate erano in parte anche contraddittorie rispetto alle domande formulate nel merito), le richieste formulate ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., nel merito il ricorrente ha richiesto, in conseguenza della risoluzione, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In realtà scomponendo le singole voci richieste la parte ha richiesto, sia pure in modo mal esplicitato nelle conclusioni, da un lato innanzitutto la restituzione degli importi versati in relazione al contratto, ex art. 1458 c.c., e tale domanda è in parte fondata.
In particolare risultano i seguenti pagamenti effettuati dal - € 10.553,28 fattura n. 1665 del PT
26.02.2024 (cucina con elettrodomestici); - € 6.736,21 + iva 10% per acconto 25% del contratto di appalto;
- € 13.604,88 fatture n. 25925 del 09.11.2023 e n. 25691 del 06.11.2023 (fornitura materiali).
Quanto alle prime due voci è dovuta la complessiva somma di € 14.270,71, oneri di legge inclusi, la cui restituzione era stata del resto proposta dalla stessa resistente con la bozza di accordo per la risoluzione del contratto del 23.4.23. L'importo corrisponde, in particolare, alla prima delle voci sopra indicate ed a parte della seconda, per € 3.717,43 oltre IVA, pari alla differenza tra l'acconto del 25% pagato dalla committenza (€ 6.736,21 oltre IVA) e le opere parzialmente effettuate.
Parte delle opere, sia pure di entità non rilevante, è stata infatti eseguita dall'appaltatore, e ciò risulta del resto dalla contabilità di cantiere comunicata con mail del 23.4.2024, ed è ammesso dalla parte ricorrente stessa, per cui per tale parte la restituzione non è dovuta (come ammesso del resto dallo stesso nella comunicazione mail del 23.4.24, doc. 11, punto 2). PT
È inoltre dovuta la restituzione della somma di € 13.604,88 di cui alle fatture n. 25925 del
09.11.2023 e n. 25691 del 06.11.2023 (fornitura materiali). ha affermato Controparte_1
(doc. n. 11) che “tali ordini sono in logistica pronti per la consegna”, ma non ha provato di aver poi effettuato la consegna.
Il totale da restituire è dunque pari ad € 27.875,59, oltre interessi legali (trattandosi di debito di valuta) dalla data dei pagamenti sino alla restituzione.
Non si comprende poi, dalla confusa esposizione del ricorso introduttivo, se l'importo richiesto di euro 30.147,89 includa, e in che modo e per quali parti, le “penali di ritardo contrattualmente previste”, come parrebbe doversi evincere dalle conclusioni rassegnate. Infatti nel corpo del ricorso,
a parte una dissertazione in generale sul rapporto tra penale e risarcimento del danno, la citata somma di € 30.147,89 viene indicata come dovuta (soltanto) “a titolo di esborsi effettuati in favore dell'appaltatore in esecuzione del contratto e, quindi, quale danno patrimoniale”. In ogni caso, anche qualora la parte abbia inteso formulare una domanda in relazione alla penale, essa sarebbe irricevibile in quanto del tutto generica, priva come è di indicazioni dei fatti costitutivi della pretesa, della somma richiesta a tal titolo, dei criteri per calcolarla, etc.
4 Infine la parte ricorrente ha richiesto il risarcimento dell'ulteriore danno (patrimoniale) che sostiene di aver subito, parrebbe di capire, per aver dovuto dare incarico ad altre ditte per la prosecuzione delle opere, ma questo non è in realtà un danno, poiché si tratterebbe di somme che la parte avrebbe dovuto comunque pagare a , se questa avesse eseguito i lavori. Nelle conclusioni Controparte_1 si accenna in realtà anche ad un danno non patrimoniale, ma anche tale domanda è irricevibile in quanto del tutto generica, priva come è di qualsivoglia allegazione.
Vale la pena osservare che l'eventuale presentazione da parte della resistente di domanda di concordato preventivo non sarebbe di ostacolo alla pronuncia della presente sentenza, trattandosi di un giudizio di sola cognizione.
Stante l'accoglimento parziale delle domande, le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili nella misura di 1/3. Per la restante parte e spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della snellezza del procedimento, dell'assenza di una fase istruttoria e di una fase decisionale priva di memorie finali, e del fatto che trattasi di procedimento di non rilevante complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia della società resistente;
- pronuncia la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 23.09.2023, per inadempimento della società resistente;
- per l'effetto, in parziale accoglimento delle corrispondenti domande, condanna la società resistente alla restituzione in favore dell'istante della somma di euro € 27.875,59, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti sino alla restituzione;
- condanna al pagamento dei 2/3 delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.363,00 (di cui € 363,00 per esborsi), oltre IVA, RSG e CPA come per legge, dichiarando non ripetibile dal ricorrente la restante parte.
Firenze, il 25.4.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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