Art. 5.
La misura del contributo previsto dall' articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
La misura del contributo previsto dall' articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.