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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/12/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 406/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Dario Battista
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi
[...] anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/05/1975 in Gioia UR
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1975) e che dall'unione sono nate le figlie (20/12/1975) e Per_1 Per_2
(6/03/1978) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, una casa popolare sita in Gioia UR in via Trinacria n.
21, sarà assegnata alla signora , con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_1
3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 88/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle medesime predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 18/05/1975 in Gioia UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1975) e che dall'unione sono nate le figlie (20/12/1975) e Per_1
(6/03/1978) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il Tribunale Per_2 di Palmi con sentenza n. 88/2025 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
18/05/1975 in Gioia UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1975), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, una casa popolare sita in Gioia UR in via Trinacria n.
21, sarà assegnata alla signora , con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_1
3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Dario Battista
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi
[...] anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/05/1975 in Gioia UR
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1975) e che dall'unione sono nate le figlie (20/12/1975) e Per_1 Per_2
(6/03/1978) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, una casa popolare sita in Gioia UR in via Trinacria n.
21, sarà assegnata alla signora , con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_1
3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 88/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle medesime predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 18/05/1975 in Gioia UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1975) e che dall'unione sono nate le figlie (20/12/1975) e Per_1
(6/03/1978) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il Tribunale Per_2 di Palmi con sentenza n. 88/2025 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
18/05/1975 in Gioia UR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1975), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, una casa popolare sita in Gioia UR in via Trinacria n.
21, sarà assegnata alla signora , con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_1
3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola