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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 641 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ARMUZZI ROBERTA;
matrimonio celebrato in CERVIA il 22/04/2001 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e potranno eleggere le rispettive residenze ove riterranno più opportuno;
2) la casa familiare, sita in Cesenatico (FC), Via Padre Armando Vincenzi n. 11/C, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
affinché vi abiti unitamente ai figli e;
[...] CP_2 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
in ordine alla figlia si CP_2 rappresenta che la stessa è divenuta maggiorenne in data 01/04/2024 e che ad oggi convive con la madre e il fratello avendo ancora in atto il percorso di studi prescelto.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane continuative Per_1 al mese (e la madre avrà diritto a pari periodo), salvo che esigenze di scuola, studio e sport non rendano necessaria una diversa indicazione. Oltre ai periodi di visita così stabiliti, entrambi i genitori potranno comunque vedere il figlio minore ogni volta che vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e previo accordo con l'altro genitore, in modo da assicurare la frequentazione con entrambi. Durante le vacanze estive sia la madre che il padre potranno tenere con sé Per_1 per un periodo massimo (anche non continuativo) di 30 giorni, da concordare reciprocamente a seconda dei rispettivi periodi di ferie.
2) la casa familiare, sita in Cesenatico (FC), Via Padre Armando Vincenzi n. 11/C, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
affinché vi abiti unitamente ai figli e;
[...] CP_2 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
in ordine alla figlia si CP_2 rappresenta che la stessa è divenuta maggiorenne in data 01/04/2024 e che ad oggi convive con la madre e il fratello avendo ancora in atto il percorso di studi prescelto.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane continuative Per_1 al mese ( e la madre avrà diritto a pari periodo), salvo che esigenze di scuola, studio e sport non rendano necessaria una diversa indicazione. Oltre ai periodi di visita così stabiliti, entrambi i genitori potranno comunque vedere il figlio minore ogni volta che vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e previo accordo con l'altro genitore, in modo da assicurare la frequentazione con entrambi. Durante le vacanze estive sia la madre che il padre potranno tenere con sé Per_1 per un periodo massimo (anche non continuativo) di 30 giorni, da concordare reciprocamente a seconda dei rispettivi periodi di ferie. Per quanto attiene le principali festività, trascorrerà con uno dei genitori Per_1 almeno 7 giorni consecutivi nel periodo Natalizio e pari periodo con l'altro e 3 giorni consecutivi nel periodo Pasquale (con il giorno vero e proprio di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati ogni anno tra i due genitori).
5) In ossequio alle norme che regolano l'affidamento condiviso, i ricorrenti si impegnano a consultarsi sempre reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Per_1 scelte dei percorsi scolastici, partecipazione a stage o vacanze-studio, patentino stradale per la guida di motocicli, avviamento al mondo del lavoro, ecc…);
6) Nessuna somma sarà dovuta da un coniuge all'altro a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne (ma non ancora Per_1 autosufficiente) in considerazione del pari periodo di frequentazione con il CP_2 padre e con la madre.
7) I ricorrenti si impegnano inoltre al reciproco rimborso, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili documentate e affrontate nell'interesse della prole (secondo il protocollo del Tribunale di Forlì, allegato al presente ricorso ed accettato dai ricorrenti); le parti concordano che il conguaglio relativo alle spese straordinarie da loro rispettivamente sostenute tutte previamente concordate vengano comunicate all'altro genitore con cadenza mensile (personalmente o mediante invio a mezzo e-mail o messaggio whatsapp, con allegati i documenti giustificativi), in modo tale che entro il mese successivo sia possibile procedere con gli eventuali rimborsi;
8) la rata di mutuo relativa alla casa familiare, pari ad € 823 circa mensili, al momento della ripresa dello stesso a seguito dell'attuale periodo di sospensione,
3 verrà sostenuta per pari quota da entrambi i coniugi, che provvederanno a versare ciascuno la metà sul conto relativo;
9) i n. 2 mutui intestati alla Sig. contratti con l'Istituto BCC Ravennate Parte_1
Forlivese Imolese di Cervia per lo svolgimento della propria attività, continueranno dalla stessa ad essere onorati;
10) le bollette relative alle utenze della casa familiare e le spese, anche condominiali, saranno interamente a carico della Sig.ra che continuerà ad abitarvi;
la Parte_1 stessa si impegna a far confluire le stesse sul proprio conto corrente personale, già esistente presso la filiale di Cervia, anziché, Controparte_3 come oggi avviene, sul conto corrente cointestato ai coniugi. Quest'ultimo resterà infatti attivo solo per procedere al pagamento del mutuo della casa familiare ed entrambi i coniugi faranno confluire mensilmente sullo stesso la rata di loro competenza. Del pari anche il Sig. all'atto di trasferirsi presso una nuova CP_1 residenza, si impegna ad aprire un conto corrente personale, ove far confluire tutte le utenze e spese in genere a lui intestate.
11) nessun mantenimento sarà dovuto da un coniuge all'altro, in considerazione della indipendenza economica degli stessi;
12) i coniugi danno atto di avere precedentemente definito ogni altro loro rapporto, patrimoniale e non, con reciproca soddisfazione e con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa;
14) spese del presente procedimento e le spese legali interamente a carico del Sig.
CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVIA (atto n. 11 Parte II Serie A Anno 2001).
Forlì, 22/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione del 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ARMUZZI ROBERTA;
matrimonio celebrato in CERVIA il 22/04/2001 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e potranno eleggere le rispettive residenze ove riterranno più opportuno;
2) la casa familiare, sita in Cesenatico (FC), Via Padre Armando Vincenzi n. 11/C, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
affinché vi abiti unitamente ai figli e;
[...] CP_2 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
in ordine alla figlia si CP_2 rappresenta che la stessa è divenuta maggiorenne in data 01/04/2024 e che ad oggi convive con la madre e il fratello avendo ancora in atto il percorso di studi prescelto.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane continuative Per_1 al mese (e la madre avrà diritto a pari periodo), salvo che esigenze di scuola, studio e sport non rendano necessaria una diversa indicazione. Oltre ai periodi di visita così stabiliti, entrambi i genitori potranno comunque vedere il figlio minore ogni volta che vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e previo accordo con l'altro genitore, in modo da assicurare la frequentazione con entrambi. Durante le vacanze estive sia la madre che il padre potranno tenere con sé Per_1 per un periodo massimo (anche non continuativo) di 30 giorni, da concordare reciprocamente a seconda dei rispettivi periodi di ferie.
2) la casa familiare, sita in Cesenatico (FC), Via Padre Armando Vincenzi n. 11/C, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
affinché vi abiti unitamente ai figli e;
[...] CP_2 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
in ordine alla figlia si CP_2 rappresenta che la stessa è divenuta maggiorenne in data 01/04/2024 e che ad oggi convive con la madre e il fratello avendo ancora in atto il percorso di studi prescelto.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane continuative Per_1 al mese ( e la madre avrà diritto a pari periodo), salvo che esigenze di scuola, studio e sport non rendano necessaria una diversa indicazione. Oltre ai periodi di visita così stabiliti, entrambi i genitori potranno comunque vedere il figlio minore ogni volta che vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e previo accordo con l'altro genitore, in modo da assicurare la frequentazione con entrambi. Durante le vacanze estive sia la madre che il padre potranno tenere con sé Per_1 per un periodo massimo (anche non continuativo) di 30 giorni, da concordare reciprocamente a seconda dei rispettivi periodi di ferie. Per quanto attiene le principali festività, trascorrerà con uno dei genitori Per_1 almeno 7 giorni consecutivi nel periodo Natalizio e pari periodo con l'altro e 3 giorni consecutivi nel periodo Pasquale (con il giorno vero e proprio di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati ogni anno tra i due genitori).
5) In ossequio alle norme che regolano l'affidamento condiviso, i ricorrenti si impegnano a consultarsi sempre reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Per_1 scelte dei percorsi scolastici, partecipazione a stage o vacanze-studio, patentino stradale per la guida di motocicli, avviamento al mondo del lavoro, ecc…);
6) Nessuna somma sarà dovuta da un coniuge all'altro a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne (ma non ancora Per_1 autosufficiente) in considerazione del pari periodo di frequentazione con il CP_2 padre e con la madre.
7) I ricorrenti si impegnano inoltre al reciproco rimborso, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili documentate e affrontate nell'interesse della prole (secondo il protocollo del Tribunale di Forlì, allegato al presente ricorso ed accettato dai ricorrenti); le parti concordano che il conguaglio relativo alle spese straordinarie da loro rispettivamente sostenute tutte previamente concordate vengano comunicate all'altro genitore con cadenza mensile (personalmente o mediante invio a mezzo e-mail o messaggio whatsapp, con allegati i documenti giustificativi), in modo tale che entro il mese successivo sia possibile procedere con gli eventuali rimborsi;
8) la rata di mutuo relativa alla casa familiare, pari ad € 823 circa mensili, al momento della ripresa dello stesso a seguito dell'attuale periodo di sospensione,
3 verrà sostenuta per pari quota da entrambi i coniugi, che provvederanno a versare ciascuno la metà sul conto relativo;
9) i n. 2 mutui intestati alla Sig. contratti con l'Istituto BCC Ravennate Parte_1
Forlivese Imolese di Cervia per lo svolgimento della propria attività, continueranno dalla stessa ad essere onorati;
10) le bollette relative alle utenze della casa familiare e le spese, anche condominiali, saranno interamente a carico della Sig.ra che continuerà ad abitarvi;
la Parte_1 stessa si impegna a far confluire le stesse sul proprio conto corrente personale, già esistente presso la filiale di Cervia, anziché, Controparte_3 come oggi avviene, sul conto corrente cointestato ai coniugi. Quest'ultimo resterà infatti attivo solo per procedere al pagamento del mutuo della casa familiare ed entrambi i coniugi faranno confluire mensilmente sullo stesso la rata di loro competenza. Del pari anche il Sig. all'atto di trasferirsi presso una nuova CP_1 residenza, si impegna ad aprire un conto corrente personale, ove far confluire tutte le utenze e spese in genere a lui intestate.
11) nessun mantenimento sarà dovuto da un coniuge all'altro, in considerazione della indipendenza economica degli stessi;
12) i coniugi danno atto di avere precedentemente definito ogni altro loro rapporto, patrimoniale e non, con reciproca soddisfazione e con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa;
14) spese del presente procedimento e le spese legali interamente a carico del Sig.
CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVIA (atto n. 11 Parte II Serie A Anno 2001).
Forlì, 22/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione del 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
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