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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(VE), Via Calle dell'Ogio n. 9, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. SIMONE
FORTE (CF ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Milano, GALLERIA SAN BABILA N. 4/A, il quale difensore chiede di ricevere le comunicazioni al fax n.0287152806 ed all'indirizzo PEC Email_1
Parte appellante contro
(c.f. , ente subentrante a titolo Controparte_1 P.IVA_1
universale nei rapporti processuali delle società del per effetto dell'art. 1 del D.L. Controparte_2
193 del 22.10.2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1.12.2016 (c.f. e P. Iva ), P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per essa la Dott.ssa , con sede in CP_3
Roma, Via G. Grezar, 14 - appellata - rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dall'Asta (c.f.
) del Foro di Brescia, per mandato speciale in atti, (dichiarando di voler C.F._3
1 ricevere ogni comunicazione al numero di telefax 030.3391396 o all'indirizzo di posta elettronica
Email_2
Parte appellata nonché contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa Croce 929, rappresentato e CP_4
difeso dall'avv. Sergio Aprile (c.f. , fax 041-2702647, PEC: C.F._4
t), giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante Email_3
pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. 7131, in atti Persona_1
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 144/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, degli avvisi di addebito n.41920190002620669 e
n.41920190002620770, con conseguente cancellazione del titolo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica degli
avvisi di addebito n.41920180000415677, n.41920180002707020, n.41920190000649069,
n.41920190002411423, n.41920190002620669 e n.41920190002620770, conseguentemente
annullare il ruolo ed il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o
successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.11920229002538133, per la
mancanza del calcolo degli interessi;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con
distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata
ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto
gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle
2 deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_1
“La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, respinga l'impugnazione proposta dal Sig.
[...]
nei confronti dell'agente della riscossione , e confermi Pt_1 Controparte_1
la sentenza n. 144/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con ogni conseguenza di legge,
anche in ordine alle spese, di cui si chiede la rifusione integrale.”
Per parte appellata : CP_4
“Piaccia all'adito Tribunale, inammissibile o infondato l'appello, spese diritti ed onorari di causa
rifusi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , volte Pt_1
ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta (e dei 6 avvisi di addebito presupposti). Ha, altresì, condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. ha ricevuto intimazione di pagamento n. 11920229002538133 per € Pt_1
60.228,65 notificata il 6.7.2022, conseguente a sei avvisi di addebito (n. 41920180000415677, n.
41920180002707020, n. 41920190000649069, n. 41920190002411423, n. 41920190002620669, n.
41920190002620770), aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
Ritenendo infondate le suddette pretese creditorie, il sig. ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione alla predetta intimazione di pagamento.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del ricorrente.
Ha osservato che gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati a mezzo lettera raccomandata, come risulta dai documenti prodotti dall . Ha precisato che in tali documenti, CP_4
provenienti da , compare il numero dell'avviso di addebito sicché è certa la CP_5
riconducibilità di ogni documento al relativo avviso di addebito. Ha, quindi, ritenuto infondato il generico disconoscimento della predetta documentazione effettuato dal , richiamando Pt_1
giurisprudenza di legittimità al riguardo.
Circa le notificazioni a mezzo posta, perfezionatesi per compiuta giacenza, ha rilevato che non è applicabile l'art. 8 L. 890/1982 in quanto relativo in via esclusiva alla notifica eseguita
3 dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ha richiamato giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Ha dichiarato legittima la notifica dell'intimazione di pagamento, effettuata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto personalmente dal destinatario.
Ha osservato che il ricorrente non ha tempestivamente impugnato gli avvisi di addebito,
sicché gli stessi sono divenuti incontrovertibili.
Ha ritenuto infondata l'eccezione di “nullità” dell'intimazione di pagamento nella parte in cui chiede la corresponsione degli interessi senza indicare le modalità di calcolo. Sul punto ha precisato che l'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi moratori risulta già
soddisfatta dal richiamo, contenuto nella cartella di pagamento, all'art. 30 D.P.R. 602/1973 (cfr.
Cass. n. 4376/2017).
Circa l'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento a fronte dell'istanza di sospensione
ex L. 228/2012 inviata l'8.8.2022, ha rilevato che l'intimazione è antecedente a detta istanza e che comunque il ricorrente ha nel frattempo agito giudizialmente.
Ha pertanto rigettato il ricorso e ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di otto motivi Pt_1
di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per omessa, Pt_1
insufficiente, contraddittoria motivazione e contrarietà alle norme di legge con riguardo all'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
L'appellante ribadisce che l'intimazione di pagamento è divenuta inefficace ab origine, atteso che è decorso più di un anno dalla notifica della stessa (20.4.2022) senza che sia stata avviata l'esecuzione. Reitera, pertanto, la richiesta di annullamento della stessa ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
2.2. Con il secondo motivo di appello il sig. ribadisce che l Pt_1 Controparte_1
avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e non di un avvocato del libero
[...]
foro, trattandosi di lite concernente l'attività di riscossione, ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo
d'intesa tra l e l'Avvocatura Generale del 22.6.2017. Sostiene, quindi, l'inammissibilità della CP_1
costituzione dell per difetto di valida procura. CP_1
2.3. Con il terzo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per omessa, Pt_1
4 insufficiente, contraddittoria motivazione e contrarietà alle norme di legge con riguardo al disconoscimento della documentazione prodotta da controparte.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto valida la notifica degli atti opposti.
Osserva di aver impugnato e disconosciuto formalmente la documentazione depositata ex adverso,
sicché controparte avrebbe dovuto produrre gli originali al fine di provare l'avvenuta notifica.
L'appellante evidenzia che l'art. 36, comma 2 quater, L. 31/2008 ha modificato l'art. 7 L.
890/1989 prevedendo che, nelle notificazioni a mezzo posta, qualora il plico non sia consegnato direttamente al destinatario, l'agente postale è tenuto a darne comunicazione mediante lettera raccomandata (senza avviso di ricevimento), c.d. CAN o CAD. Rileva che controparte non ha depositato le cartoline di tale raccomandata informativa e quindi non ha adempiuto il proprio onere probatorio circa l'avvenuta notifica.
2.4. Con il quarto motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per omessa, Pt_1
insufficiente, contraddittoria motivazione e contrarietà alle norme di legge con riguardo alla mancata richiesta di verificazione.
L'appellante contesta che il primo giudice non ha considerato l'avvenuto disconoscimento e gli effetti dello stesso ai fini probatori. Afferma che, a fronte del formale disconoscimento ex artt. 214
e 215 c.p.c., controparte aveva l'onere di chiedere ex art. 216 c.p.c. la verificazione della scrittura disconosciuta per conferire al documento efficacia probatoria ex art. 2702 c.c..
2.5. Con il quinto motivo di appello il sig. ribadisce di aver espressamente e Pt_1
specificamente disconosciuto gli asseriti referti di notifica, prodotti sotto forma di mera copia fotostatica. Aggiunge che tali copie fotostatiche replicano esclusivamente una facciata dell'asserita raccomandata di notifica, sicché risultano slegate dall'atto notificato.
2.6. Con il sesto motivo di appello il sig. reitera l'eccezione di assoluta nullità del Pt_1
procedimento notificatorio circa le presunte notifiche perfezionatesi con compiuta giacenza. Osserva
che, in caso di irreperibilità relativa e/o assoluta, la notifica degli atti di pagamento per compiuta giacenza si può ritenere perfezionata soltanto se l'Agente della Riscossione e/o L'Ente impositore hanno rispettato tutte le garanzie di cui all'art. 140 c.p.c. e precisa che nel caso di specie non vi è
alcuna prova dell'invio della raccomandata informativa.
5 2.7. Con il settimo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza in quanto Pt_1
insufficiente, contraddittoria e contraria alle norme di legge con riguardo alla intervenuta decadenza dell dal potere di emettere alcuni avvisi di addebito. CP_4
L'appellante – ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 1, D.Lgs. 46/1999 e art. 38, comma 12, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 – reitera l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione per gli avvisi di addebito n. 41920190002620669000 e n. 41920190002620770000,
poiché gli stessi sono stati presuntivamente notificati il 4.12.2019 e sono relativi ai contributi rispettivamente dell'anno 2013 e dell'anno 2014.
2.8. Con l'ottavo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza in quanto Pt_1
insufficiente, contraddittoria e contraria alle norme di legge con riguardo alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
L'appellante ribadisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per non aver esplicitato il conteggio degli interessi posti a ruolo con aliquote, periodo e tassi applicati.
2.9. L'appellante ribadisce la contestazione nel merito della richiesta di pagamento, in quanto le controparti non hanno provato la corretta notifica degli atti presupposti e non hanno dimostrato i fatti costitutivi del credito preteso.
3. Si è costituita l contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
L afferma la validità del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, (v. Cass. S.U. CP_1
n. 30008/2019), trattandosi di giudizio per il quale l'Avvocatura dello Stato non ha il patrocinio esclusivo in forza del Protocollo d'intesa tra e Avvocatura. CP_1
L eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva circa la notificazione degli CP_1
avvisi di addebito;
sostiene che l'intimazione di pagamento è stata legittimamente notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (art. 26, comma 1, e art. 49, comma 2, D.P.R. 602/1973),
e richiama giurisprudenza di legittimità anche con riguardo alla natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento postale;
precisa che non è maturata alcuna prescrizione.
L'Agenzia ritiene che il primo giudice ha correttamente escluso l'efficacia del preteso disconoscimento, in quanto generico;
aggiunge che esso è anche tardivo e dunque inammissibile,
6 poiché non effettuato nella prima udienza;
richiama giurisprudenza di legittimità in materia, anche con riguardo al disconoscimento di copie fotostatiche.
L osserva che nessuna norma prevede un termine per la notificazione CP_1
dell'intimazione di pagamento a seguito dell'avviso di addebito, sicché non può prospettarsi alcuna decadenza;
ribadisce di aver tempestivamente notificato l'intimazione di pagamento e dunque non può ritenersi maturata alcuna decadenza (rectius prescrizione); precisa che controparte non ha tempestivamente impugnato gli avvisi di addebito nel termine di 40 giorni e quindi il credito contributivo non è più contestabile.
L sostiene che il primo giudice ha correttamente riconosciuto la legittimità CP_1
dell'operato dell'ente della riscossione circa l'istanza ex L. 228/2012.
L'Agenzia afferma che l'eccezione di omessa indicazione del calcolo degli interessi è
inammissibile, in quanto tardiva ex art. 617 c.p.c., e comunque infondata nel merito a fronte dell'espressa dicitura nell'atto impugnato che fa riferimento all'art. 30 D.P.R. 602/1973.
4. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_4
L ribadisce la validità della prova offerta in merito alla notifica degli avvisi di addebito CP_4
presupposti all'intimazione di pagamento mediante produzione delle copie fotoriprodotte, ex artt.
2712 e 2719 c.p.c., nonché l'inammissibilità del disconoscimento effettuato ex adverso
genericamente e preliminarmente rispetto alla stessa produzione;
aggiunge che, comunque,
l'eventuale disconoscimento non impedisce al giudice di valutare liberamente l'efficacia probatoria delle copie fotoriprodotte (Cass. n. 13519/2022).
L rileva l'inammissibilità e l'infondatezza della doglianza circa l'omessa specificazione CP_4
delle modalità di calcolo degli interessi, poiché è spirato il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi e comunque l'intimazione opposta soddisfa i requisiti di legge (cfr. Cass. S.U. 22281/2022).
L ribadisce che non è maturata alcuna prescrizione dei crediti contributivi pretesi, anche CP_4
in considerazione della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale durante il periodo pandemico.
L afferma l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 24, comma 5, D.Lgs. CP_4
46/1999 e ribadisce la legittimità della notifica effettuata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 26
7 D.P.R. 602/1973.
5. All'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
7. Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello, con il quale – in sintesi – l'appellante chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 3, D.P.R. 602/1973.
Così recita tale norma ratione temporis vigente:
“1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del
quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.”
7.1. L'eccezione è nuova, in quanto non proposta in primo grado, né avrebbe potuto esserlo in quella sede: invero, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 20.4.2022 e il giudizio in primo grado è stato instaurato in data 11.8.2022 (prima di un anno dalla notifica dell'intimazione medesima).
8. Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di appello, relativo alla validità del mandato difensivo ad avvocato del libero foro da parte dell . Controparte_1
Questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state in questa sede formulate argomentazioni che inducano a discostarsene, al consolidato orientamento di legittimità
espresso da Cass. S.U. 30008/2019. Sicché deve ritenersi valido il mandato difensivo conferito dall ad avvocato del libero foro. CP_1
8 9. Il Collegio ritiene infondato il terzo motivo di appello, relativo al disconoscimento della documentazione prodotta ex adverso.
9.1. Il motivo è formulato in modo generico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata.
9.2. In ogni caso, il disconoscimento risulta tardivo (non essendo avvenuto nella prima udienza utile, in primo grado, dopo la produzione documentale, bensì nelle successive note difensive) ed è altresì – come correttamente rilevato dal primo giudice – “generico e generalizzato”
in quanto con il disconoscimento non sono stati evidenziati i possibili aspetti differenziali tra i documenti prodotti e quelli originali, sicché correttamente il primo giudice non ha disposto la produzione degli originali delle raccomandate di notifica.
10. Il quarto motivo e il quinto motivo di appello, relativi all'omessa verificazione della documentazione disconosciuta e alla validità probatoria di tale documentazione, risultano assorbiti dal rigetto del terzo motivo di appello.
11. Il Collegio ritiene infondato il sesto motivo di appello, relativo all'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
11.1. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che ha ritenuto non necessaria la raccomandata informativa nell'ipotesi di notifica diretta a mezzo posta.
11.2. In ogni caso, questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento di legittimità espresso da Cass. n. 10131/2020:
“In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione
senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea
assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio
dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di
giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando
applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il
regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica,
avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del
9 assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.,
ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva
dell'atto per causa a lui non imputabile)”.
Sicchè correttamente, nel caso di specie, il primo giudice non ha ritenuto necessario l'invio della raccomandata informativa.
12. Il Collegio ritiene infondato anche il settimo motivo di appello, relativo all'intervenuta decadenza dell'Ente dal potere di notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
A fronte della corretta notifica degli avvisi di addebito, il sig. avrebbe dovuto eccepire Pt_1
CP_ la decadenza dell dal diritto di procedere a riscossione degli asseriti contributi omessi mediante la tempestiva impugnazione dei predetti avvisi di addebito.
In assenza di detta impugnazione, gli avvisi di addebito sono divenuti incontrovertibili – come correttamente rilevato dal primo giudice – sicché è legittimamente seguita la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
13. Infine, il Collegio ritiene infondato l'ottavo motivo di appello, relativo all'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che ha ritenuto l'esigenza del debitore soddisfatta dal richiamo all'art. 30 D.P.R. 602/1973 contenuto nell'intimazione di pagamento. Ed
invero, correttamente tali interessi non sono calcolati nell'intimazione di pagamento, in quanto maturano solo in caso di successivo mancato pagamento;
l'indicazione della fonte normativa
(conoscibile anche dall'intimato) che, in ipotesi di mancato pagamento nei termini dell'importo indicato nell'intimazione di pagamento, ne disciplina le modalità di calcolo soddisfa le garanzie difensive dell'intimato medesimo.
14. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
15. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei
10 criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, e, quanto ad Agenzia delle Entrate Riscossione,
IVA e CPA come per legge.
16. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che liquida per ciascuna in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario e, quanto ad
Agenzia, anche IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque