TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 860 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 24/06/1979 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 22/02/1983 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via A. Veneziano n. 120, presso lo studio dell'avv. Riccardo Marretta, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/02/2024.
All'udienza del 3 dicembre 2024 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo, per le annotazioni conseguenti;
2) I figli minori e , rimangono affidati ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna;
il padre, sig. , conserva il diritto di Parte_1 incontrarli e tenerli con sé,come già avviene, senza alcuna limitazione, compatibilmente con gli orari collegati agli impegni di studio del più grande e con le esigenze di assistenza Per_1 costante del figlio, , in considerazione della sua tenera età. Per_2
3) salvo diverso accordo tra i coniugi, i figli minori trascorreranno presso l'abitazione paterna i fine settimana, a settimane alterne, e durante il periodo estivo un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, che provvederanno a concordare preventivamente i relativi poeriodi compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
Le festività religiose e laiche saranno trascorse dai figli minori alternativamente con il padre
e con la madre, secondo gli accordi tra i genitori;
4) La casa coniugale ubicata in Palermo nella via Al Convento di Baida n. 24, condotta in locazione, rimane affidata alla moglie, con gli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla con i figli;
5) Il marito, sig. , corrisponderà mensilmente l'importo di euro 300,00, a Parte_1 titolo di mantenimento dei figli minori e , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie, come indicate e determinate dal protocollo del Tribunale di Palermo del 2 luglio
2019;
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio ai fini turistici”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 11/07/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.80- P. II – serie A-Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 860 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 24/06/1979 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 22/02/1983 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via A. Veneziano n. 120, presso lo studio dell'avv. Riccardo Marretta, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/02/2024.
All'udienza del 3 dicembre 2024 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo, per le annotazioni conseguenti;
2) I figli minori e , rimangono affidati ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna;
il padre, sig. , conserva il diritto di Parte_1 incontrarli e tenerli con sé,come già avviene, senza alcuna limitazione, compatibilmente con gli orari collegati agli impegni di studio del più grande e con le esigenze di assistenza Per_1 costante del figlio, , in considerazione della sua tenera età. Per_2
3) salvo diverso accordo tra i coniugi, i figli minori trascorreranno presso l'abitazione paterna i fine settimana, a settimane alterne, e durante il periodo estivo un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, che provvederanno a concordare preventivamente i relativi poeriodi compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
Le festività religiose e laiche saranno trascorse dai figli minori alternativamente con il padre
e con la madre, secondo gli accordi tra i genitori;
4) La casa coniugale ubicata in Palermo nella via Al Convento di Baida n. 24, condotta in locazione, rimane affidata alla moglie, con gli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla con i figli;
5) Il marito, sig. , corrisponderà mensilmente l'importo di euro 300,00, a Parte_1 titolo di mantenimento dei figli minori e , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie, come indicate e determinate dal protocollo del Tribunale di Palermo del 2 luglio
2019;
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio ai fini turistici”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 11/07/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.80- P. II – serie A-Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini