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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.sas Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 872/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 24 febbraio 2025
DA
nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giuliano Iviani del foro di Trieste (codice fiscale;
C.F._2
fax: 040 2415764; pec: , elettivamente domiciliata Email_1 presso e nel suo studio a Trieste in via di Donota n. 1
-ricorrente - nei confronti di nato il [...] a [...], codice fiscale , CP_1 C.F._3
residente in [...]. rappresentato e difeso dall'avv. Elena Fusco (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, Via San C.F._4
Nicolò n. 19, telefax: p.e.c.: P.IVA_1 Email_2
resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: pagamento quota di TFR all'ex coniuge post divorzio
1 Causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 sulle seguenti comuni conclusioni delle parti
Conclusioni considerando le note pervenute dalla e dall' e il fatto che il saldo del Parte_2 CP_2
TFR verrà pagato dal 1° dicembre 2026, che dal totale lordo di euro 31.219,89, vanno detratti l'anticipo di euro lordi 15.334,51 ottenuto nel corso del rapporto ed eventuali rimodulazioni e riliquidazioni, precisano in via congiunta le seguenti conclusioni:
Il signor , riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a ottenere il 40% del TFR CP_1 spettate, rispetto all'importo lordo di 31.219,89, calcolato il relativo importo netto, detratti
i 5.000 euro già versati a titolo di acconto, si obbliga a pagare alla signora Parte_1 il residuo 40% del netto entro 15 giorni dal percepimento. Spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 12 bis Legge n. 898/70 la signora chiedeva al Parte_1
Tribunale di riconoscerle il diritto di ottenere la somma pari al 40% del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, , già dipendente della in CP_1 Parte_2 relazione al periodo in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio, ossia dal 7 giugno 2004 all'11 maggio 2016; a tale fine esponeva di essere titolare dell'assegno di divorzio stabilito in euro 100,00 e di non aver contratto nuovo matrimonio.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12 maggio 2025, CP_1 precisava di aver cessato il rapporto di lavoro con la il 30 aprile 2022 Parte_2
venendo collocato in quiescenza il 30 aprile 2022 e di aver percepito nel corso del rapporto una anticipazione del TFR e di non aver ancora ricevuto il saldo;
pur aderendo alla domanda, dunque, chiedeva al tribunale di precisare l'importo spettante all'ex coniuge al netto del carico fiscale.
3. Sentite le parti e disposta l'acquisizione di informazioni e dati sia da parte della che da parte dell' , le parti stesse giungevano a presentare conclusioni Pt_2 CP_2 condivise all'udienza del 23 ottobre 2025 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 4. Il Collegio osserva che secondo il disposto dell'art. 12 bis della L.898/1970 “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”; la giurisprudenza ha poi precisato che detta quota “….deve liquidarsi …al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale” (Cass. Civ. n. 24421/2013, conf.
Cass. Civ. Sez. I, 07/03/2023 n. 6811); peraltro, nel caso in esame il sistema di pensionamento cui ha aderito il sig comporta che l'erogazione del TFS possa aver CP_1 luogo decorsi 24 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva, in concreto dal 1° dicembre 2026.
Avendo ricevuto la signora un acconto di euro 5.000,00 in forza di un accordo Pt_1 tra le parti (vds verbali udienza del 12 giugno 2025), le parti si sono accordate di attendere l'erogazione effettiva del saldo del TFS dal cui netto detrarre l'acconto già ricevuto, nei termini di cui alle suestese conclusioni e hanno concordato altresì sulla compensazione delle spese del presente giudizio, accordo di cui questo Collegio non può che prender atto.
P..Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 872/2025 promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Così provvede: prende atto che le parti si sono accordate nei seguenti termini:
Il signor , riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a ottenere il 40% del CP_1
TFR spettategli, rispetto all'importo lordo di 31.219,89, calcolato il relativo importo
3 netto, detratti i 5.000 euro già versati a titolo di acconto, si obbliga a pagare versare alla signora il residuo 40% del netto entro 15 giorni dal percepimento. Parte_1
Spese compensate.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il giudice estensore la presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.sas Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 872/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 24 febbraio 2025
DA
nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giuliano Iviani del foro di Trieste (codice fiscale;
C.F._2
fax: 040 2415764; pec: , elettivamente domiciliata Email_1 presso e nel suo studio a Trieste in via di Donota n. 1
-ricorrente - nei confronti di nato il [...] a [...], codice fiscale , CP_1 C.F._3
residente in [...]. rappresentato e difeso dall'avv. Elena Fusco (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, Via San C.F._4
Nicolò n. 19, telefax: p.e.c.: P.IVA_1 Email_2
resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: pagamento quota di TFR all'ex coniuge post divorzio
1 Causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 sulle seguenti comuni conclusioni delle parti
Conclusioni considerando le note pervenute dalla e dall' e il fatto che il saldo del Parte_2 CP_2
TFR verrà pagato dal 1° dicembre 2026, che dal totale lordo di euro 31.219,89, vanno detratti l'anticipo di euro lordi 15.334,51 ottenuto nel corso del rapporto ed eventuali rimodulazioni e riliquidazioni, precisano in via congiunta le seguenti conclusioni:
Il signor , riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a ottenere il 40% del TFR CP_1 spettate, rispetto all'importo lordo di 31.219,89, calcolato il relativo importo netto, detratti
i 5.000 euro già versati a titolo di acconto, si obbliga a pagare alla signora Parte_1 il residuo 40% del netto entro 15 giorni dal percepimento. Spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 12 bis Legge n. 898/70 la signora chiedeva al Parte_1
Tribunale di riconoscerle il diritto di ottenere la somma pari al 40% del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, , già dipendente della in CP_1 Parte_2 relazione al periodo in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio, ossia dal 7 giugno 2004 all'11 maggio 2016; a tale fine esponeva di essere titolare dell'assegno di divorzio stabilito in euro 100,00 e di non aver contratto nuovo matrimonio.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12 maggio 2025, CP_1 precisava di aver cessato il rapporto di lavoro con la il 30 aprile 2022 Parte_2
venendo collocato in quiescenza il 30 aprile 2022 e di aver percepito nel corso del rapporto una anticipazione del TFR e di non aver ancora ricevuto il saldo;
pur aderendo alla domanda, dunque, chiedeva al tribunale di precisare l'importo spettante all'ex coniuge al netto del carico fiscale.
3. Sentite le parti e disposta l'acquisizione di informazioni e dati sia da parte della che da parte dell' , le parti stesse giungevano a presentare conclusioni Pt_2 CP_2 condivise all'udienza del 23 ottobre 2025 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 4. Il Collegio osserva che secondo il disposto dell'art. 12 bis della L.898/1970 “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”; la giurisprudenza ha poi precisato che detta quota “….deve liquidarsi …al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale” (Cass. Civ. n. 24421/2013, conf.
Cass. Civ. Sez. I, 07/03/2023 n. 6811); peraltro, nel caso in esame il sistema di pensionamento cui ha aderito il sig comporta che l'erogazione del TFS possa aver CP_1 luogo decorsi 24 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva, in concreto dal 1° dicembre 2026.
Avendo ricevuto la signora un acconto di euro 5.000,00 in forza di un accordo Pt_1 tra le parti (vds verbali udienza del 12 giugno 2025), le parti si sono accordate di attendere l'erogazione effettiva del saldo del TFS dal cui netto detrarre l'acconto già ricevuto, nei termini di cui alle suestese conclusioni e hanno concordato altresì sulla compensazione delle spese del presente giudizio, accordo di cui questo Collegio non può che prender atto.
P..Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 872/2025 promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Così provvede: prende atto che le parti si sono accordate nei seguenti termini:
Il signor , riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a ottenere il 40% del CP_1
TFR spettategli, rispetto all'importo lordo di 31.219,89, calcolato il relativo importo
3 netto, detratti i 5.000 euro già versati a titolo di acconto, si obbliga a pagare versare alla signora il residuo 40% del netto entro 15 giorni dal percepimento. Parte_1
Spese compensate.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il giudice estensore la presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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