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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/03/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13079/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13079/2023 r.g. promossa da:
RE ON (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
MESSA LUCA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
Controparte_2
(C.F./P.I. ),
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CIOPPA CARLO GUSTAVO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell' , in persona del Dirigente Scolastico e Controparte_3
Legale Rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, via Giovanni Enrico Pestalozzi n. 13, (C.F. pagina 1 di 18 ), e per esso del , in persona del P.IVA_3 Controparte_1
Ministro pro-tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. ), relativamente P.IVA_1 ai danni subiti dal minore ON RE, in seguito al sinistro del 19.11.2019, come meglio esposti in narrativa;
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'
[...]
, in persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro- Controparte_3 tempore, corrente in Milano, via Giovanni Enrico Pestalozzi n. 13, (C.F. ), e per esso il P.IVA_3
, in persona del Ministro pro-tempore, corrente in Controparte_1
Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. ), nonché -in forza della sezione Responsabilità P.IVA_1
Civile Terzi del contratto di polizza- la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in RO, Lungadige Cangrande n. 16 (C.F.
e P.IVA: ) al risarcimento di tutti danni derivati da tale sinistro in favore del minore P.IVA_2
ON RE, danni che allo stato si quantificano in Euro 72,363,42 (danno biologico con personalizzazione massima), ovvero in subordine in euro 53.071,50 al netto della personalizzazione massima, secondo la seguente tabella: Calcolo Danno Non Patrimoniale Tabella di riferimento:
Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 13 anni Percentuale di invalidità permanente 11% Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Invalidità permanente € 36.265,00 Incremento da sofferenza soggettiva interiore del 10% 3.626,50 Totale 40.191,50 Personalizzazione massima (max 48% del danno biologico) € 19.291,92 Con personalizzazione massima (max 48% del danno biologico) 59.483,42 Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00 Incremento da sofferenza soggettiva interiore del 40% 3.680,00 Totale 12.880,00 Totale generale: € 53.071,50 Totale con personalizzazione massima € 72.363,42 oltre all'importo di euro 1.825,30 (1.459,30 + 366,00) pari alle spese mediche riconosciute dal CTU oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo. 3) in alternativa ai punti 1) e 2), laddove non fossero ritenuti responsabili civilmente
i soggetti di cui sopra -in forza della sezione infortuni del contratto di polizza- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, corrente in RO, Lungadige Cangrande n. 16 (C.F. e P.IVA: ), al P.IVA_2 pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto pari ad euro 40.000,00 (cfr. docc. 12-15), o quell'altro importo maggiore o minore che risulterà di che verrà ritenuto equo e di giustizia, nonché al rimborso delle spese mediche e di cura pari ad euro 1.825,,30 come riconosciute dal CTU (1.459,30 +
366,00), oltre la diaria da ricovero (giorni 5 x euro 120,00 = 600,00), come previsto in polizza (art.
48, doc. 12).. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo. 4) in ogni caso, condannare l' Controparte_3
, in persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore,
[...] corrente in Milano, via Giovanni Enrico Pestalozzi n. 13, (C.F. ), e per esso il P.IVA_3
, in persona del Ministro pro-tempore, corrente in Controparte_1
Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. ), la P.IVA_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in RO, Lungadige Cangrande n.
[...]
16 (C. F. e P. IVA: , tutti al risarcimento del danno anche ai sensi di cui all'art. 4 D.L. P.IVA_2 n. 132/14, stante la mancata risposta all'invito di negoziazione assistita di cui sub. docc. 14, 14a) e 14b). Con rifusione delle spese, competenze professionali, oltre le spese generali (15%), la CP_5 pagina 2 di 18 Avv. ex art. 11 L. 546/80 e l'IVA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Luca Messa”
Per il convenuto: CP_1
“Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
1. nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è addebitabile all'Amministrazione convenuta per i fatti dedotti in causa e conseguentemente respingere integralmente le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e prescritte;
2. in subordine, nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione convenuta, diminuire la somma a titolo di risarcimento del danno, in virtù di quanto esposto in narrativa;
3. in subordine, nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione convenuta, condannare la iscritta presso il registro delle imprese di Controparte_4
RO , Numero R.E.A. VR-9962, con sede legale in Lungadige Cangrande n. 16, 37126, P.IVA_2
RO (Italia), C.F. e P. Iva , in persona del suo legale rappresentante in carica, a P.IVA_2 tenere indenne la convenuta dagli effetti di qualsiasi obbligazione alla stessa fosse imputata in dipendenza dei fatti di cui alla presente causa, condannandosi pertanto la predetta società al pagamento delle somme debite fino al limite del massimale di polizza, ed oltre per interessi e rivalutazione.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa” Co Per la Cattolica ssicurazione: CP_4
“IN VIA PRINCIPALE, e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, e comunque perché non provata, la domanda proposta nel presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore EA EL, hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il e la Controparte_1 [...]
al fine di: Controparte_4
- accertare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto per la caduta di CP_1
EA, occorsa in data 19.11.2019 alle ore 8,10 durante l'ingresso nella scuola secondaria di I grado sita in Milano e facente parte dell'istituto comprensivo Controparte_6 CP_3
pagina 3 di 18 - per l'effetto, condannare il , nonché la Controparte_1 [...]
, quest'ultima in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, al Controparte_4
risarcimento del danno in favore di EA EL;
- in via subordinata, e solo in caso del mancato accertamento di responsabilità del convenuto, CP_1 condannare la al pagamento dell'indennizzo previsto dalla Controparte_4
polizza assicurativa.
A fondamento della pretesa gli attori hanno dedotto:
- che, in data 19.11.2019, intorno alle ore 8.10 circa, EA EL, durante l'ingresso alla scuola secondaria di I grado a causa del pavimento bagnato, è caduto rovinosamente a terra;
CP_6
- che, a seguito della caduta, EA EL ha riportato la frattura scomposta del femore prossimale sinistro “con interessamento della fisi e della metafisi e dislocazione ad latus dei frammenti” per la quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico per “riduzione incruenta e stabilizzazione con vite percutanea”;
- che EA EL ha riportato, in conseguenza della caduta, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura del 12-13 %, e un'invalidità temporanea assoluta di 5 giorni, relativa al 75% di 40 giorni, al 50% di 60 giorni e al 25% di 90 giorni;
- di aver denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa la quale ha negato qualsiasi risarcimento, non ritendo “il sinistro indennizzabile in quanto… frattura patologica e non meta-traumatica”, nonostante il consulente di parte avesse escluso “il nesso causale tra la frattura e la pregressa coxite del minore”;
- che, in ogni caso, a prescindere dalla pregressa coxite, l'assicurazione convenuta, in virtù della polizza infortuni, è tenuta a corrispondere l'indennizzo previsto dal contratto, non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile;
- che gli attori, non riuscendo a raggiungere un componimento bonario della vertenza, sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1
, chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate e, in via
[...]
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, di ridurre il risarcimento del danno, tenuto conto del concorso di colpa del minore e di condannare la compagnia pagina 4 di 18 assicuratrice a tenere indenne e manlevare il di quanto sarà chiamato a corrispondere a parte CP_1
attrice in ragione del presente giudizio. In particolare, il convenuto, quanto alla responsabilità CP_1
extracontrattuale ex art. 2051 c.c. invocata da parte attrice, ha eccepito la mancata prova sia del nesso di causalità tra la caduta dell'alunno e la res in custodia, sia della condotta diligente del minore. Il convenuto ha eccepito l'insussistenza anche di qualsiasi responsabilità dell'istituto scolastico ai sensi dell'art. 1218 c.c., atteso che la repentinità della caduta ha reso impossibile qualsiasi intervento del personale scolastico. In ogni caso, il ha eccepito il concorso di Controparte_1
colpa di EA EL nella causazione del danno, atteso che, essendo in corso una giornata piovosa, il minore avrebbe dovuto tenere una condanna più diligente e prudente (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_4
passiva, atteso che, salvo nelle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione stradale (disciplinate dal codice assicurazioni private d. lgs. 209/2005), l'assicurazione può essere chiamata in causa solo dall'assicurato e non anche dal terzo danneggiato. Sempre in via preliminare, l'assicurazione ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda formulata dal nei suoi confronti per non aver CP_1 preventivamente “effettuato la chiamata in causa dell'assicuratore nelle forme e nei termini dell'art.
269 c.p.c.” e, in ogni caso, per non aver rispettato “le forme e i termini previsti dal codice di procedura civile” per la proposizione della domanda riconvenzionale. Nel merito, la compagnia assicuratrice convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, tenuto conto che al momento della caduta EA
EL stava già deambulando con le stampelle, sì che avrebbe dovuto prestare particolare diligenza negli spostamenti. L'assicurazione convenuta ha inoltre contestato anche il quantum della pretesa risarcitoria, chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, di ridurlo in maniera proporzionale all'accertato concorso di colpa del minore nella causazione del danno
(cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta).
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione di tre testimoni e tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_1
In data 10.2.2025 EA EL si è costituito personalmente, deducendo il raggiungimento della maggiore età.
pagina 5 di 18 La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.2.2025. Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, con riferimento alle eccezioni preliminari proposte da Controparte_4
si osserva quanto segue.
[...]
L'assicurazione convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo inammissibile la sua chiamata diretta in giudizio da parte dell'infortunato, non contraente della polizza assicurativa. Sul punto si osserva che l'istituto scolastico frequentato da EA CP_3
EL, ha stipulato con la la polizza “Prodotto Scuole, Controparte_4
contratto di assicurazione Infortuni, Malattia, Responsabilità civile, perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza”, comprensiva di una copertura sia per gli infortuni occorsi durante l'orario scolastico sia per la responsabilità civile. Dall'esame delle clausole assicurative, si reputa ammissibile la chiamata diretta in causa dell'assicurazione da parte del terzo beneficiario della copertura assicurativa, tanto nell'ipotesi in cui la voglia invocare per la responsabilità civile quanto laddove il danneggiato voglia avvalersi degli indennizzi previsti per l'infortunio. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interpretazione dei contratti non deve limitarsi al mero dato letterale, ma deve tener conto della comune intenzione dei contraenti nella sua stipulazione (cfr. art. 1362 c.c.). Orbene, nel caso di specie dalla polizza versata in atti risulta senza dubbio che il contraente, nonché assicurato, è l'Istituto
il quale, tuttavia, ha stipulato la copertura assicurativa proprio a favore degli Controparte_7
“alunni iscritti all'istituto scolastico” (cfr. artt. 2 e 3- polizza sezione infortuni); proprio questi ultimi, nell'ambito della responsabilità civile sono considerati come “assicurati aggiunti (cfr. art. 86 - sezione responsabilità civile: “l'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti”). Ebbene, dal tenore complessivo delle clausole contenute nella polizza, si reputa che la stessa possa essere interpretata a tutti gli effetti come un contratto a favore di terzo stipulato tra l'istituto scolastico e la compagnia assicurativa a copertura di eventuali sinistri occorsi agli alunni, sì che, in virtù del combinato disposto dell'art. 1411 c.c. e dell'art.
pagina 6 di 18 1362 c.c. e, più in generale, delle norme in materia di disciplina di interpretazione contrattuale, si reputa che EA EL sia legittimato ad esperire azione diretta verso la compagnia assicurativa.
Del resto, tale conclusione è conforme anche all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto”, sì che, se la polizza utilizza il termine “assicurato” anche con riferimento all'alunno, è possibile “ritenere l'assicurazione come stipulata per conto altrui” non ritenendosi indispensabile un'esplicita definizione in tal senso (cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n.
7062/2020). Alla luce di quanto esposto, l'eccezione della parte convenuta dev'essere disattesa.
Allo stesso modo non può che essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da parte del convenuto nei confronti della compagnia assicurativa per la formulazione di una CP_1
domanda di manleva senza il previo esperimento della chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. In proposito, giova richiamare il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, a cui si aderisce, in base al quale:
“il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 9441/2022). Nel caso di specie, il ha formulato la domanda di manleva nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta tempestivamente depositata nei termini di legge, reputandosi pertanto la predetta domanda proposta dal nei confronti dell'assicurazione come una domanda riconvenzionale CP_1
trasversale del tutto ammissibile.
Sempre in via preliminare, è opportuno rilevare che e hanno agito Parte_1 Parte_2
nel presente giudizio in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, non formulando domande di risarcimento per i danni da essi subiti, ma solo per quelli subiti dal figlio.
Tuttavia, nelle more del giudizio, EA EL è divenuto maggiorenne e, in data 10.2.2025, si è costituito personalmente nel presente procedimento, venendo di conseguenza meno la rappresentanza processuale dei genitori ex art. 77 c.p.c. e, di conseguenza, la loro legittimazione attiva.
Esaminate le questioni preliminari, occorre procedere ad un corretto inquadramento giuridico della domanda formulata nella presente vertenza.
pagina 7 di 18 Parte attrice fa valere, infatti, nei confronti del convenuto una concorrente responsabilità di CP_1
natura contrattuale ex art. 1218 c.c. per l'inadempimento dell'obbligo di vigilare sulla incolumità dell'alunno, ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la caduta occorsa all'alunno nell'atrio di ingresso della scuola a causa della pavimentazione bagnata.
Nel caso di specie, si reputa che la responsabilità debba essere ascritta al convenuto non a CP_1
titolo di responsabilità extracontrattuale, quanto più a titolo di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per inadempimento dell'obbligo di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni. In proposito si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, secondo cui
“nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso”
(cfr. per tutte Cass. civ., sezioni unite, n. 9346/2002).
Atteso che risulta incontestato tra le parti e in ogni caso provato che la caduta di EA EL sia avvenuta all'interno della struttura scolastica, precisamente nell'atrio di ingresso della scuola, sussiste una responsabilità di natura contrattuale dell'istituto scolastico, tenuto a vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo durante la sua permanenza all'interno dell'istituto stesso.
La sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale per i danni auto cagionati dall'allievo all'interno del complesso scolastico, esclude l'integrazione di una responsabilità di natura extracontrattuale;
infatti l'art. 2051 c.c., invocato da parte attrice, viene in rilievo in caso di sinistri che si verificano al di fuori dell'ambiente scolastico, mentre per quelli occorsi all'interno della struttura durante l'orario scolastico ricorrono gli obblighi di sorveglianza e tutela dell'istituto scolastico a titolo di responsabilità contrattuale per i danni auto-cagionati dall'allievo, o extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c. per i danni cagionati da terzi all'allievo (Cass. sez. III, sent. n. 19160/2012).
Orbene, dall'inquadramento contrattuale della fattispecie consegue l'applicabilità nei confronti dei convenuti del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sì che, mentre l'attore deve provare sia il fatto storico occorso, sia che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto pagina 8 di 18 negoziale, allegando l'inadempimento di obblighi assunti dal con la frequenza dell'alunno CP_1 all'attività scolastica, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Una volta assolto da parte attrice l'onere della prova su di lei incombente, il danno può considerarsi imputabile all'Istituto scolastico, se risulta che l'insegnante o chi di dovere non ha controllato gli alunni o che il controllo ha avuto carattere inadeguato in relazione all'età ed al grado di sviluppo degli allievi o, ancora, che l'attività nel cui contesto si è verificato il sinistro aveva carattere pericoloso con riferimento alla tipologia dell'attività o allo spazio nel quale si svolgeva (cfr. Cass. civ. n. 8849/ 2021).
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato che EA EL, iscritto alla Scuola Secondaria di I grado parte dell' di Milano, è caduto a causa del Controparte_6 Controparte_3 pavimento bagnato e scivoloso nell'atrio di ingresso della scuola, da cui è derivata “necrosi cefalica femorale in esiti di epifisiolisi anca sinistra” (cfr. atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria orale del presente giudizio risulta provata la prospettazione attorea dell'evento lesivo.
Infatti, i testi e , del tutto indifferenti rispetto all'esito della Testimone_1 Tes_2
presente vertenza, le cui dichiarazioni possono essere poste a fondamento della presente vertenza in quanto prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, hanno confermato la caduta dell'alunno e che in tale circostanza il pavimento fosse bagnato.
In particolare, i testi, entrambi collaboratori scolastici presenti al momento del sinistro, hanno riferito che il 19.11.2019 era in corso una precipitazione piovosa e il pavimento dell'atrio di ingresso della scuola era bagnato, tant'è che entrambi cercavano di adoperarsi per mantenerlo asciutto mediante l'utilizzo di stracci. A tal proposito, la teste ha riferito che “quel giorno forse pioveva, mi Tes_1 sembra che piovesse, piovigginasse… noi come bidelli, sia io che gli altri colleghi ci siamo sempre attivati per mettere il segnale giallo di pericolo con su scritto “attenzione pavimento bagnato” o scivoloso”; allo stesso modo il teste : “ricordo che piovesse e il pavimento era stato messo in Tes_2
sicurezza da noi con segnali di pericolo (di pavimento bagnato) e stracci per terra, per ovviare alla presenza di acqua perché i ragazzi entrando portano dentro l'acqua per forza…”, precisando che “gli ingressi erano scaglionati di qualche minuto e quando finiva l'ondata di passaggi asciugavamo e non li lasciavamo lì in mezzo perché qualcuno poteva cadere”.
pagina 9 di 18 Proprio in tali circostanze i testi hanno confermato di aver trovato EA EL a terra in prossimità dell'ingresso scolastico. Il teste ha riferito di aver visto l'alunno a terra “quasi Tes_2 immediatamente all'ingresso ... circa dove c'è un anti-atrio”, circostanza confermata anche dalla teste la quale ha precisato che “l'ingresso si compone di una prima entrata con porte che mi pare Tes_1 si aprano verso l'esterno, poi c'è una specie di ingresso- anticamera e dopo una seconda apertura con porta e il ragazzo è caduto lì, dopo la seconda porta”. ha infine confermato che in Tes_2
corrispondenza del punto in cui è stato ritrovato a terra EA EL, la pavimentazione era bagnata: “ADR: lei ha visto se in prossimità di questo ragazzo c'era bagnato? sì, per forza era
l'entrata, era l'acqua che hanno portato i ragazzi da fuori, ma che cercavamo invano di asciugare”
(cfr. per tutto verbale di udienza del 6.2.2024).
Orbene, alla luce dell'istruttoria orale, risulta quindi provato che EA EL sia caduto a causa del pavimento dell'atrio d'ingresso della scuola bagnato e, di conseguenza, scivoloso. Al contrario, dall'istruttoria non è emerso che l'istituto scolastico abbia posto in essere tutte le cautele necessarie per vigilare sulla sicurezza degli alunni e sulla loro incolumità. Dalle deposizioni orali risulta che, al momento dell'ingresso a scuola, erano presenti solo due collaboratori scolastici, appunto
[...]
e , i quali non solo dovevano controllare gli studenti mentre stavano Testimone_1 Parte_3
entrando a scuola, ma anche durante la salita ai piani superiori per raggiungere le aule scolastiche (cfr. verbale di udienza del 6.2.2024, teste : “eravamo in due in servizio e dovevamo dividerci la Tes_2 sorveglianza dell'ingresso e al primo e secondo piano ed un piano ammezzato dove i ragazzi recuperavano i materiali didattici. Ricordo che con la collega ci dividevamo la sorveglianza tra i vari piani per verificare se c'era la presenza dell'insegnante con i ragazzi”; teste “io ricordo che Tes_1
a novembre 2019 facevo l'assistenza all'ingresso ed entravano tutte le mattine 200-300 ragazzi e poi facevamo la sorveglianza sui piani dopo la loro salita”). I testi hanno quindi riferito l'ingresso giornaliero da parte di circa duecento-trecento ragazzi, sì che si ritiene che la presenza di soli due assistenti scolastici fosse del tutto inadeguata al controllo non solo dell'ingresso a scuola, ma anche dei piani superiori anche al fine di verificare che ai piani fossero già presenti gli insegnanti a cui affidare i ragazzi. Essi non potevano per le modalità organizzative adottate sorvegliare con la dovuta attenzione, né l'ingresso a scuola dei ragazzi, né la salita ai piani.
pagina 10 di 18 Si ritiene quindi che la scuola abbia omesso di predisporre misure di sicurezza adeguate a garantire l'incolumità degli studenti: è notorio, infatti, che, in presenza di un elevato numero di studenti, aumenta la possibilità di verificazione di incidenti a causa del cospicuo flusso di alunni. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dai testi in udienza è emerso altresì che gli stessi assistenti scolastici provvedevano ad asciugare l'acqua che si formava per terra utilizzando degli stracci, misura che non si reputa adeguata ad un contesto in cui transitano numerosi studenti e in presenza di copiose precipitazioni, atteso che la pulizia con gli stracci avrebbe dovuto essere pressoché costante per assicurare un pavimento sempre asciutto. Sarebbe stato senza dubbio più adeguato alle condizioni metereologiche e di accesso all'istituto provvedere con lo spargimento della segatura, o altro materiale analogo, nell'atrio di ingresso, sì da contenere la scivolosità del pavimento bagnato e ad evitare cadute a causa di pavimenti scivolosi.
Del resto, la mera apposizione di un cartello di segnalazione del pericolo derivante dal pavimento bagnato non solo poteva non essere notato dagli studenti, che, come noto, entrano in massa dalle porte dell'istituto scolastico, ma anche poteva per la loro età e conseguente maturità non avvisarli adeguatamente del pericolo.
Alla luce di tutti gli elementi sopraesposti, si reputa sussistente una responsabilità ex art. 1218 c.c. dell'istituto scolastico per non aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento lesivo.
Al contrario, deve escludersi un concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. di EA EL, non avendo il convenuto nemmeno specificamente e compiutamente allegato una condotta CP_1
negligente o imprudente dell'alunno.
Analoga eccezione è stata formulata dalla compagnia assicuratrice, che ha eccepito un concorso di colpa di EA EL, atteso che egli al momento del sinistro stava deambulando con l'ausilio delle stampelle. A tal proposito, si osserva che tale circostanza è stata confermata dall'attore in sede di operazioni peritali, ma in ogni caso non si reputa circostanza idonea ad integrare di per sé un concorso nella causazione del sinistro, non avendo nemmeno allegato specificamente quale condotta imprudente sia stata tenuta in specie da EA EL, non adempiendo di conseguenza all'onere probatorio su di lei incombente. Non può imputarsi all'alunno alcun contegno colposo per il mero fatto di aver avuto accesso all'istituto scolastico con le stampelle, in assenza della prova di uno specifico contegno peculiare o anomalo, tale da integrare il ragionamento inferenziale cui le convenute hanno fatto pagina 11 di 18 riferimento. Del resto, EA quella mattina ha fatto accesso alla cd. scuola dell'obbligo, presso cui non è inusuale incontrare alunni con le stampelle, sì che rientra negli obblighi di protezione dell'istituto scolastico predisporre tutte le cautele in grado di preservare l'incolumità anche degli utenti più fragili.
Ne consegue che, alla luce del compendio probatorio versato in atti, si ritiene che le parti convenute non abbiano assolto l'onere probatorio su di loro gravante, non avendo dimostrato che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile alla scuola, né che l'alunno con il suo comportamento abbia concorso a cagionare il danno, sì che il e la Controparte_1
devono essere condannate al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_4
parte attrice.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione del danno.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno
pagina 12 di 18 permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
pagina 13 di 18 Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1
della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “necrosi cefalica femorale in esiti di epifiolisi anca sinistra”, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 5 giorni, parziale al 75% di
40 giorni, di giorni 60 al 50% e di ulteriori 60 giorni al 25% con sofferenza elevata (4/5);
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 11% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di lievissimo;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 1.459,30, oltre a spese medico legali nella misura di euro 366,00 (cfr. per tutto ctu medico legale).
La valutazione medico legale merita di essere condivisa anche per la completa assenza di osservazioni critiche da parte delle parti o dei rispettivi consulenti.
In punto di sussistenza del nesso di causalità giuridica si reputa opportuno premette che EA
EL è affetto da epifisiolisi, condizione fisica che, come chiarito dal ctu, comporta “lo scivolamento dell'epifisi femorale prossimale che di solito si verifica nella prima adolescenza e colpisce soprattutto i ragazzi”. Tuttavia, a fronte di tale condizione, il dott. ha chiaramente Per_1
affermato che i postumi riportati da EA EL sono in completo nesso di causa con il sinistro:
“si ritiene che la caduta avvenuta nei locali della scuola abbia determinato il definitivo allontanamento della testa femorale dal collo, causando tutte le conseguenze sopra descritte nella sintesi della vicenda clinica e quindi che le lesioni riscontrate a carico del soggetto periziato e sopradescritte appaiono del tutto compatibili con l'evento per cui è causa e pertanto il nesso risulta confermato”, stimando proprio per tali postumi in nesso di causalità con il sinistro, postumi permanenti nella misura dell' 11% (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni da parte del dott. si reputa infatti che la “necrosi cefalica femorale Per_1 in esiti di epifisiolisi anca sinistra”, riportata dal danneggiato a seguito della caduta presso l'istituto scolastico e integrante postumi permanenti nella misura dell'11%, integri lesione del bene salute in piena compatibilità causale con l'evento per cui è causa.
pagina 14 di 18 Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (14 anni) e dell'entità di questi ultimi (11%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 48.493,00, di cui euro
35.693,00 per postumi permanenti e di cui euro 12.800,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 160,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
EA EL ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale tenuto conto della gravità dei postumi riportati dall'attore e delle continue visite e controlli specialistici a cui ha dovuto sottoporsi, nonché per la sofferenza fisica e psichica determinata dalle lesioni (cfr. atto di citazione).
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, nel caso di specie, si osserva che EA EL si è limitato ad allegare la sussistenza in maniera del tutto generica una sofferenza per i postumi riportati a seguito del sinistro, senza tuttavia dedurre o documentare la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico. Nessuna somma può quindi essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno.
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo è pari ad euro 48.493,00.
pagina 15 di 18 Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 19.11.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (19.11.2019) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 1.459,30 a cui dev'essere aggiunto l'importo di euro 366,00 sostenuto per la relazione medico legale (cfr. consulenza medico legale depositata).
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
1.825,30, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nulla può, invece, essere riconosciuto ad EA EL a titolo di indennizzo per la polizza infortuni atteso che la polizza assicurativa versata in atti, all'art. 10, esclude la cumulabilità del risarcimento della responsabilità civile e dell'indennizzo infortuni.
Ne consegue che, alla luce di quanto esposto, va condannato il al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore di parte attrice, come sopra quantificati, così come la
[...]
a corrispondergli i medesimi importi, oggetto di copertura assicurativa, di cui Controparte_4
l'attore ha diritto di beneficiare direttamente.
pagina 16 di 18 Non si può disporre alcuna condanna solidale delle parti convenute, in assenza della relativa domanda.
Dev'essere altresì accolta la domanda di manleva formulata dal Controparte_1
nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che l' ha stipulato una polizza assicurativa con copertura Parte_4
specifica per la responsabilità civile con la (cfr. allegato 1 e 2 del Controparte_4 convenuto ), in forza della quale l'assicurazione “si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di CP_1
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi” ( art. 74). deve quindi essere quindi condannata a tenere indenne e Controparte_4 manlevare quanto il sarà chiamato a corrispondere all'attore a titolo di capitale, interessi e CP_1
spese in ragione del presente giudizio.
Non si reputa di riconoscere in favore di parte attrice alcuna somma per la mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 4 Decreto-Legge 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che il Controparte_1
e la devono essere condannate a rifondere le spese
[...] Controparte_4
legali sostenute da EA EL.
Con riferimento alla domanda di manleva, tenuto conto dell'accoglimento della stessa, la
[...]
deve essere altresì condannata a rifondere le spese sostenute dal Controparte_4
convenuto nel presente giudizio. CP_1
La liquidazione delle spese di parte ricorrente avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022
(calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria secondo i valori medi di riferimento e decisoria secondo i valori medi ridotti della metà).
Nei compensi indicati in dispositivo in favore di parte attrice si è tenuto conto dei compensi di attivazione del procedimento di negoziazione assistita (valore medio rispetto ai procedimenti di valore sino ad euro 52.000,00).
pagina 17 di 18 Le spese per la ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva del nella causazione della Controparte_1
caduta per cui è causa occorsa ad EA EL in data 19.11.2019;
2. condanna il e la al Controparte_1 Controparte_4
risarcimento in favore di parte attrice EA EL dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 1.825,30 ed in euro 48.493,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare il Controparte_4 [...]
da ogni somma che quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla parte Controparte_1
attrice in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese;
4. condanna il e la a Controparte_1 Controparte_4
rifondere in favore di EA EL le spese di lite, che si liquidano in euro 6.700,00 per compensi, euro 545,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. condanna la a rifondere in favore del Controparte_4 [...]
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 6.164,00 Controparte_1
per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
6. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 22.3.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13079/2023 r.g. promossa da:
RE ON (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
MESSA LUCA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
Controparte_2
(C.F./P.I. ),
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CIOPPA CARLO GUSTAVO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell' , in persona del Dirigente Scolastico e Controparte_3
Legale Rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, via Giovanni Enrico Pestalozzi n. 13, (C.F. pagina 1 di 18 ), e per esso del , in persona del P.IVA_3 Controparte_1
Ministro pro-tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. ), relativamente P.IVA_1 ai danni subiti dal minore ON RE, in seguito al sinistro del 19.11.2019, come meglio esposti in narrativa;
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'
[...]
, in persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro- Controparte_3 tempore, corrente in Milano, via Giovanni Enrico Pestalozzi n. 13, (C.F. ), e per esso il P.IVA_3
, in persona del Ministro pro-tempore, corrente in Controparte_1
Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. ), nonché -in forza della sezione Responsabilità P.IVA_1
Civile Terzi del contratto di polizza- la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in RO, Lungadige Cangrande n. 16 (C.F.
e P.IVA: ) al risarcimento di tutti danni derivati da tale sinistro in favore del minore P.IVA_2
ON RE, danni che allo stato si quantificano in Euro 72,363,42 (danno biologico con personalizzazione massima), ovvero in subordine in euro 53.071,50 al netto della personalizzazione massima, secondo la seguente tabella: Calcolo Danno Non Patrimoniale Tabella di riferimento:
Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 13 anni Percentuale di invalidità permanente 11% Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Invalidità permanente € 36.265,00 Incremento da sofferenza soggettiva interiore del 10% 3.626,50 Totale 40.191,50 Personalizzazione massima (max 48% del danno biologico) € 19.291,92 Con personalizzazione massima (max 48% del danno biologico) 59.483,42 Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00 Incremento da sofferenza soggettiva interiore del 40% 3.680,00 Totale 12.880,00 Totale generale: € 53.071,50 Totale con personalizzazione massima € 72.363,42 oltre all'importo di euro 1.825,30 (1.459,30 + 366,00) pari alle spese mediche riconosciute dal CTU oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo. 3) in alternativa ai punti 1) e 2), laddove non fossero ritenuti responsabili civilmente
i soggetti di cui sopra -in forza della sezione infortuni del contratto di polizza- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, corrente in RO, Lungadige Cangrande n. 16 (C.F. e P.IVA: ), al P.IVA_2 pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto pari ad euro 40.000,00 (cfr. docc. 12-15), o quell'altro importo maggiore o minore che risulterà di che verrà ritenuto equo e di giustizia, nonché al rimborso delle spese mediche e di cura pari ad euro 1.825,,30 come riconosciute dal CTU (1.459,30 +
366,00), oltre la diaria da ricovero (giorni 5 x euro 120,00 = 600,00), come previsto in polizza (art.
48, doc. 12).. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo. 4) in ogni caso, condannare l' Controparte_3
, in persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore,
[...] corrente in Milano, via Giovanni Enrico Pestalozzi n. 13, (C.F. ), e per esso il P.IVA_3
, in persona del Ministro pro-tempore, corrente in Controparte_1
Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. ), la P.IVA_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in RO, Lungadige Cangrande n.
[...]
16 (C. F. e P. IVA: , tutti al risarcimento del danno anche ai sensi di cui all'art. 4 D.L. P.IVA_2 n. 132/14, stante la mancata risposta all'invito di negoziazione assistita di cui sub. docc. 14, 14a) e 14b). Con rifusione delle spese, competenze professionali, oltre le spese generali (15%), la CP_5 pagina 2 di 18 Avv. ex art. 11 L. 546/80 e l'IVA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Luca Messa”
Per il convenuto: CP_1
“Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
1. nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è addebitabile all'Amministrazione convenuta per i fatti dedotti in causa e conseguentemente respingere integralmente le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e prescritte;
2. in subordine, nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione convenuta, diminuire la somma a titolo di risarcimento del danno, in virtù di quanto esposto in narrativa;
3. in subordine, nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione convenuta, condannare la iscritta presso il registro delle imprese di Controparte_4
RO , Numero R.E.A. VR-9962, con sede legale in Lungadige Cangrande n. 16, 37126, P.IVA_2
RO (Italia), C.F. e P. Iva , in persona del suo legale rappresentante in carica, a P.IVA_2 tenere indenne la convenuta dagli effetti di qualsiasi obbligazione alla stessa fosse imputata in dipendenza dei fatti di cui alla presente causa, condannandosi pertanto la predetta società al pagamento delle somme debite fino al limite del massimale di polizza, ed oltre per interessi e rivalutazione.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa” Co Per la Cattolica ssicurazione: CP_4
“IN VIA PRINCIPALE, e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, e comunque perché non provata, la domanda proposta nel presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore EA EL, hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il e la Controparte_1 [...]
al fine di: Controparte_4
- accertare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto per la caduta di CP_1
EA, occorsa in data 19.11.2019 alle ore 8,10 durante l'ingresso nella scuola secondaria di I grado sita in Milano e facente parte dell'istituto comprensivo Controparte_6 CP_3
pagina 3 di 18 - per l'effetto, condannare il , nonché la Controparte_1 [...]
, quest'ultima in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, al Controparte_4
risarcimento del danno in favore di EA EL;
- in via subordinata, e solo in caso del mancato accertamento di responsabilità del convenuto, CP_1 condannare la al pagamento dell'indennizzo previsto dalla Controparte_4
polizza assicurativa.
A fondamento della pretesa gli attori hanno dedotto:
- che, in data 19.11.2019, intorno alle ore 8.10 circa, EA EL, durante l'ingresso alla scuola secondaria di I grado a causa del pavimento bagnato, è caduto rovinosamente a terra;
CP_6
- che, a seguito della caduta, EA EL ha riportato la frattura scomposta del femore prossimale sinistro “con interessamento della fisi e della metafisi e dislocazione ad latus dei frammenti” per la quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico per “riduzione incruenta e stabilizzazione con vite percutanea”;
- che EA EL ha riportato, in conseguenza della caduta, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura del 12-13 %, e un'invalidità temporanea assoluta di 5 giorni, relativa al 75% di 40 giorni, al 50% di 60 giorni e al 25% di 90 giorni;
- di aver denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa la quale ha negato qualsiasi risarcimento, non ritendo “il sinistro indennizzabile in quanto… frattura patologica e non meta-traumatica”, nonostante il consulente di parte avesse escluso “il nesso causale tra la frattura e la pregressa coxite del minore”;
- che, in ogni caso, a prescindere dalla pregressa coxite, l'assicurazione convenuta, in virtù della polizza infortuni, è tenuta a corrispondere l'indennizzo previsto dal contratto, non cumulabile con il risarcimento per la responsabilità civile;
- che gli attori, non riuscendo a raggiungere un componimento bonario della vertenza, sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1
, chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate e, in via
[...]
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, di ridurre il risarcimento del danno, tenuto conto del concorso di colpa del minore e di condannare la compagnia pagina 4 di 18 assicuratrice a tenere indenne e manlevare il di quanto sarà chiamato a corrispondere a parte CP_1
attrice in ragione del presente giudizio. In particolare, il convenuto, quanto alla responsabilità CP_1
extracontrattuale ex art. 2051 c.c. invocata da parte attrice, ha eccepito la mancata prova sia del nesso di causalità tra la caduta dell'alunno e la res in custodia, sia della condotta diligente del minore. Il convenuto ha eccepito l'insussistenza anche di qualsiasi responsabilità dell'istituto scolastico ai sensi dell'art. 1218 c.c., atteso che la repentinità della caduta ha reso impossibile qualsiasi intervento del personale scolastico. In ogni caso, il ha eccepito il concorso di Controparte_1
colpa di EA EL nella causazione del danno, atteso che, essendo in corso una giornata piovosa, il minore avrebbe dovuto tenere una condanna più diligente e prudente (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_4
passiva, atteso che, salvo nelle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione stradale (disciplinate dal codice assicurazioni private d. lgs. 209/2005), l'assicurazione può essere chiamata in causa solo dall'assicurato e non anche dal terzo danneggiato. Sempre in via preliminare, l'assicurazione ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda formulata dal nei suoi confronti per non aver CP_1 preventivamente “effettuato la chiamata in causa dell'assicuratore nelle forme e nei termini dell'art.
269 c.p.c.” e, in ogni caso, per non aver rispettato “le forme e i termini previsti dal codice di procedura civile” per la proposizione della domanda riconvenzionale. Nel merito, la compagnia assicuratrice convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, tenuto conto che al momento della caduta EA
EL stava già deambulando con le stampelle, sì che avrebbe dovuto prestare particolare diligenza negli spostamenti. L'assicurazione convenuta ha inoltre contestato anche il quantum della pretesa risarcitoria, chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, di ridurlo in maniera proporzionale all'accertato concorso di colpa del minore nella causazione del danno
(cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta).
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione di tre testimoni e tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_1
In data 10.2.2025 EA EL si è costituito personalmente, deducendo il raggiungimento della maggiore età.
pagina 5 di 18 La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.2.2025. Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, con riferimento alle eccezioni preliminari proposte da Controparte_4
si osserva quanto segue.
[...]
L'assicurazione convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo inammissibile la sua chiamata diretta in giudizio da parte dell'infortunato, non contraente della polizza assicurativa. Sul punto si osserva che l'istituto scolastico frequentato da EA CP_3
EL, ha stipulato con la la polizza “Prodotto Scuole, Controparte_4
contratto di assicurazione Infortuni, Malattia, Responsabilità civile, perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza”, comprensiva di una copertura sia per gli infortuni occorsi durante l'orario scolastico sia per la responsabilità civile. Dall'esame delle clausole assicurative, si reputa ammissibile la chiamata diretta in causa dell'assicurazione da parte del terzo beneficiario della copertura assicurativa, tanto nell'ipotesi in cui la voglia invocare per la responsabilità civile quanto laddove il danneggiato voglia avvalersi degli indennizzi previsti per l'infortunio. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interpretazione dei contratti non deve limitarsi al mero dato letterale, ma deve tener conto della comune intenzione dei contraenti nella sua stipulazione (cfr. art. 1362 c.c.). Orbene, nel caso di specie dalla polizza versata in atti risulta senza dubbio che il contraente, nonché assicurato, è l'Istituto
il quale, tuttavia, ha stipulato la copertura assicurativa proprio a favore degli Controparte_7
“alunni iscritti all'istituto scolastico” (cfr. artt. 2 e 3- polizza sezione infortuni); proprio questi ultimi, nell'ambito della responsabilità civile sono considerati come “assicurati aggiunti (cfr. art. 86 - sezione responsabilità civile: “l'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti”). Ebbene, dal tenore complessivo delle clausole contenute nella polizza, si reputa che la stessa possa essere interpretata a tutti gli effetti come un contratto a favore di terzo stipulato tra l'istituto scolastico e la compagnia assicurativa a copertura di eventuali sinistri occorsi agli alunni, sì che, in virtù del combinato disposto dell'art. 1411 c.c. e dell'art.
pagina 6 di 18 1362 c.c. e, più in generale, delle norme in materia di disciplina di interpretazione contrattuale, si reputa che EA EL sia legittimato ad esperire azione diretta verso la compagnia assicurativa.
Del resto, tale conclusione è conforme anche all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto”, sì che, se la polizza utilizza il termine “assicurato” anche con riferimento all'alunno, è possibile “ritenere l'assicurazione come stipulata per conto altrui” non ritenendosi indispensabile un'esplicita definizione in tal senso (cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n.
7062/2020). Alla luce di quanto esposto, l'eccezione della parte convenuta dev'essere disattesa.
Allo stesso modo non può che essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da parte del convenuto nei confronti della compagnia assicurativa per la formulazione di una CP_1
domanda di manleva senza il previo esperimento della chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. In proposito, giova richiamare il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, a cui si aderisce, in base al quale:
“il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 9441/2022). Nel caso di specie, il ha formulato la domanda di manleva nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta tempestivamente depositata nei termini di legge, reputandosi pertanto la predetta domanda proposta dal nei confronti dell'assicurazione come una domanda riconvenzionale CP_1
trasversale del tutto ammissibile.
Sempre in via preliminare, è opportuno rilevare che e hanno agito Parte_1 Parte_2
nel presente giudizio in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, non formulando domande di risarcimento per i danni da essi subiti, ma solo per quelli subiti dal figlio.
Tuttavia, nelle more del giudizio, EA EL è divenuto maggiorenne e, in data 10.2.2025, si è costituito personalmente nel presente procedimento, venendo di conseguenza meno la rappresentanza processuale dei genitori ex art. 77 c.p.c. e, di conseguenza, la loro legittimazione attiva.
Esaminate le questioni preliminari, occorre procedere ad un corretto inquadramento giuridico della domanda formulata nella presente vertenza.
pagina 7 di 18 Parte attrice fa valere, infatti, nei confronti del convenuto una concorrente responsabilità di CP_1
natura contrattuale ex art. 1218 c.c. per l'inadempimento dell'obbligo di vigilare sulla incolumità dell'alunno, ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la caduta occorsa all'alunno nell'atrio di ingresso della scuola a causa della pavimentazione bagnata.
Nel caso di specie, si reputa che la responsabilità debba essere ascritta al convenuto non a CP_1
titolo di responsabilità extracontrattuale, quanto più a titolo di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per inadempimento dell'obbligo di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni. In proposito si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, secondo cui
“nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso”
(cfr. per tutte Cass. civ., sezioni unite, n. 9346/2002).
Atteso che risulta incontestato tra le parti e in ogni caso provato che la caduta di EA EL sia avvenuta all'interno della struttura scolastica, precisamente nell'atrio di ingresso della scuola, sussiste una responsabilità di natura contrattuale dell'istituto scolastico, tenuto a vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo durante la sua permanenza all'interno dell'istituto stesso.
La sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale per i danni auto cagionati dall'allievo all'interno del complesso scolastico, esclude l'integrazione di una responsabilità di natura extracontrattuale;
infatti l'art. 2051 c.c., invocato da parte attrice, viene in rilievo in caso di sinistri che si verificano al di fuori dell'ambiente scolastico, mentre per quelli occorsi all'interno della struttura durante l'orario scolastico ricorrono gli obblighi di sorveglianza e tutela dell'istituto scolastico a titolo di responsabilità contrattuale per i danni auto-cagionati dall'allievo, o extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c. per i danni cagionati da terzi all'allievo (Cass. sez. III, sent. n. 19160/2012).
Orbene, dall'inquadramento contrattuale della fattispecie consegue l'applicabilità nei confronti dei convenuti del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sì che, mentre l'attore deve provare sia il fatto storico occorso, sia che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto pagina 8 di 18 negoziale, allegando l'inadempimento di obblighi assunti dal con la frequenza dell'alunno CP_1 all'attività scolastica, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Una volta assolto da parte attrice l'onere della prova su di lei incombente, il danno può considerarsi imputabile all'Istituto scolastico, se risulta che l'insegnante o chi di dovere non ha controllato gli alunni o che il controllo ha avuto carattere inadeguato in relazione all'età ed al grado di sviluppo degli allievi o, ancora, che l'attività nel cui contesto si è verificato il sinistro aveva carattere pericoloso con riferimento alla tipologia dell'attività o allo spazio nel quale si svolgeva (cfr. Cass. civ. n. 8849/ 2021).
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato che EA EL, iscritto alla Scuola Secondaria di I grado parte dell' di Milano, è caduto a causa del Controparte_6 Controparte_3 pavimento bagnato e scivoloso nell'atrio di ingresso della scuola, da cui è derivata “necrosi cefalica femorale in esiti di epifisiolisi anca sinistra” (cfr. atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria orale del presente giudizio risulta provata la prospettazione attorea dell'evento lesivo.
Infatti, i testi e , del tutto indifferenti rispetto all'esito della Testimone_1 Tes_2
presente vertenza, le cui dichiarazioni possono essere poste a fondamento della presente vertenza in quanto prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, hanno confermato la caduta dell'alunno e che in tale circostanza il pavimento fosse bagnato.
In particolare, i testi, entrambi collaboratori scolastici presenti al momento del sinistro, hanno riferito che il 19.11.2019 era in corso una precipitazione piovosa e il pavimento dell'atrio di ingresso della scuola era bagnato, tant'è che entrambi cercavano di adoperarsi per mantenerlo asciutto mediante l'utilizzo di stracci. A tal proposito, la teste ha riferito che “quel giorno forse pioveva, mi Tes_1 sembra che piovesse, piovigginasse… noi come bidelli, sia io che gli altri colleghi ci siamo sempre attivati per mettere il segnale giallo di pericolo con su scritto “attenzione pavimento bagnato” o scivoloso”; allo stesso modo il teste : “ricordo che piovesse e il pavimento era stato messo in Tes_2
sicurezza da noi con segnali di pericolo (di pavimento bagnato) e stracci per terra, per ovviare alla presenza di acqua perché i ragazzi entrando portano dentro l'acqua per forza…”, precisando che “gli ingressi erano scaglionati di qualche minuto e quando finiva l'ondata di passaggi asciugavamo e non li lasciavamo lì in mezzo perché qualcuno poteva cadere”.
pagina 9 di 18 Proprio in tali circostanze i testi hanno confermato di aver trovato EA EL a terra in prossimità dell'ingresso scolastico. Il teste ha riferito di aver visto l'alunno a terra “quasi Tes_2 immediatamente all'ingresso ... circa dove c'è un anti-atrio”, circostanza confermata anche dalla teste la quale ha precisato che “l'ingresso si compone di una prima entrata con porte che mi pare Tes_1 si aprano verso l'esterno, poi c'è una specie di ingresso- anticamera e dopo una seconda apertura con porta e il ragazzo è caduto lì, dopo la seconda porta”. ha infine confermato che in Tes_2
corrispondenza del punto in cui è stato ritrovato a terra EA EL, la pavimentazione era bagnata: “ADR: lei ha visto se in prossimità di questo ragazzo c'era bagnato? sì, per forza era
l'entrata, era l'acqua che hanno portato i ragazzi da fuori, ma che cercavamo invano di asciugare”
(cfr. per tutto verbale di udienza del 6.2.2024).
Orbene, alla luce dell'istruttoria orale, risulta quindi provato che EA EL sia caduto a causa del pavimento dell'atrio d'ingresso della scuola bagnato e, di conseguenza, scivoloso. Al contrario, dall'istruttoria non è emerso che l'istituto scolastico abbia posto in essere tutte le cautele necessarie per vigilare sulla sicurezza degli alunni e sulla loro incolumità. Dalle deposizioni orali risulta che, al momento dell'ingresso a scuola, erano presenti solo due collaboratori scolastici, appunto
[...]
e , i quali non solo dovevano controllare gli studenti mentre stavano Testimone_1 Parte_3
entrando a scuola, ma anche durante la salita ai piani superiori per raggiungere le aule scolastiche (cfr. verbale di udienza del 6.2.2024, teste : “eravamo in due in servizio e dovevamo dividerci la Tes_2 sorveglianza dell'ingresso e al primo e secondo piano ed un piano ammezzato dove i ragazzi recuperavano i materiali didattici. Ricordo che con la collega ci dividevamo la sorveglianza tra i vari piani per verificare se c'era la presenza dell'insegnante con i ragazzi”; teste “io ricordo che Tes_1
a novembre 2019 facevo l'assistenza all'ingresso ed entravano tutte le mattine 200-300 ragazzi e poi facevamo la sorveglianza sui piani dopo la loro salita”). I testi hanno quindi riferito l'ingresso giornaliero da parte di circa duecento-trecento ragazzi, sì che si ritiene che la presenza di soli due assistenti scolastici fosse del tutto inadeguata al controllo non solo dell'ingresso a scuola, ma anche dei piani superiori anche al fine di verificare che ai piani fossero già presenti gli insegnanti a cui affidare i ragazzi. Essi non potevano per le modalità organizzative adottate sorvegliare con la dovuta attenzione, né l'ingresso a scuola dei ragazzi, né la salita ai piani.
pagina 10 di 18 Si ritiene quindi che la scuola abbia omesso di predisporre misure di sicurezza adeguate a garantire l'incolumità degli studenti: è notorio, infatti, che, in presenza di un elevato numero di studenti, aumenta la possibilità di verificazione di incidenti a causa del cospicuo flusso di alunni. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dai testi in udienza è emerso altresì che gli stessi assistenti scolastici provvedevano ad asciugare l'acqua che si formava per terra utilizzando degli stracci, misura che non si reputa adeguata ad un contesto in cui transitano numerosi studenti e in presenza di copiose precipitazioni, atteso che la pulizia con gli stracci avrebbe dovuto essere pressoché costante per assicurare un pavimento sempre asciutto. Sarebbe stato senza dubbio più adeguato alle condizioni metereologiche e di accesso all'istituto provvedere con lo spargimento della segatura, o altro materiale analogo, nell'atrio di ingresso, sì da contenere la scivolosità del pavimento bagnato e ad evitare cadute a causa di pavimenti scivolosi.
Del resto, la mera apposizione di un cartello di segnalazione del pericolo derivante dal pavimento bagnato non solo poteva non essere notato dagli studenti, che, come noto, entrano in massa dalle porte dell'istituto scolastico, ma anche poteva per la loro età e conseguente maturità non avvisarli adeguatamente del pericolo.
Alla luce di tutti gli elementi sopraesposti, si reputa sussistente una responsabilità ex art. 1218 c.c. dell'istituto scolastico per non aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento lesivo.
Al contrario, deve escludersi un concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. di EA EL, non avendo il convenuto nemmeno specificamente e compiutamente allegato una condotta CP_1
negligente o imprudente dell'alunno.
Analoga eccezione è stata formulata dalla compagnia assicuratrice, che ha eccepito un concorso di colpa di EA EL, atteso che egli al momento del sinistro stava deambulando con l'ausilio delle stampelle. A tal proposito, si osserva che tale circostanza è stata confermata dall'attore in sede di operazioni peritali, ma in ogni caso non si reputa circostanza idonea ad integrare di per sé un concorso nella causazione del sinistro, non avendo nemmeno allegato specificamente quale condotta imprudente sia stata tenuta in specie da EA EL, non adempiendo di conseguenza all'onere probatorio su di lei incombente. Non può imputarsi all'alunno alcun contegno colposo per il mero fatto di aver avuto accesso all'istituto scolastico con le stampelle, in assenza della prova di uno specifico contegno peculiare o anomalo, tale da integrare il ragionamento inferenziale cui le convenute hanno fatto pagina 11 di 18 riferimento. Del resto, EA quella mattina ha fatto accesso alla cd. scuola dell'obbligo, presso cui non è inusuale incontrare alunni con le stampelle, sì che rientra negli obblighi di protezione dell'istituto scolastico predisporre tutte le cautele in grado di preservare l'incolumità anche degli utenti più fragili.
Ne consegue che, alla luce del compendio probatorio versato in atti, si ritiene che le parti convenute non abbiano assolto l'onere probatorio su di loro gravante, non avendo dimostrato che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile alla scuola, né che l'alunno con il suo comportamento abbia concorso a cagionare il danno, sì che il e la Controparte_1
devono essere condannate al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_4
parte attrice.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione del danno.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno
pagina 12 di 18 permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
pagina 13 di 18 Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1
della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “necrosi cefalica femorale in esiti di epifiolisi anca sinistra”, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 5 giorni, parziale al 75% di
40 giorni, di giorni 60 al 50% e di ulteriori 60 giorni al 25% con sofferenza elevata (4/5);
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 11% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di lievissimo;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 1.459,30, oltre a spese medico legali nella misura di euro 366,00 (cfr. per tutto ctu medico legale).
La valutazione medico legale merita di essere condivisa anche per la completa assenza di osservazioni critiche da parte delle parti o dei rispettivi consulenti.
In punto di sussistenza del nesso di causalità giuridica si reputa opportuno premette che EA
EL è affetto da epifisiolisi, condizione fisica che, come chiarito dal ctu, comporta “lo scivolamento dell'epifisi femorale prossimale che di solito si verifica nella prima adolescenza e colpisce soprattutto i ragazzi”. Tuttavia, a fronte di tale condizione, il dott. ha chiaramente Per_1
affermato che i postumi riportati da EA EL sono in completo nesso di causa con il sinistro:
“si ritiene che la caduta avvenuta nei locali della scuola abbia determinato il definitivo allontanamento della testa femorale dal collo, causando tutte le conseguenze sopra descritte nella sintesi della vicenda clinica e quindi che le lesioni riscontrate a carico del soggetto periziato e sopradescritte appaiono del tutto compatibili con l'evento per cui è causa e pertanto il nesso risulta confermato”, stimando proprio per tali postumi in nesso di causalità con il sinistro, postumi permanenti nella misura dell' 11% (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni da parte del dott. si reputa infatti che la “necrosi cefalica femorale Per_1 in esiti di epifisiolisi anca sinistra”, riportata dal danneggiato a seguito della caduta presso l'istituto scolastico e integrante postumi permanenti nella misura dell'11%, integri lesione del bene salute in piena compatibilità causale con l'evento per cui è causa.
pagina 14 di 18 Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (14 anni) e dell'entità di questi ultimi (11%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 48.493,00, di cui euro
35.693,00 per postumi permanenti e di cui euro 12.800,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 160,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
EA EL ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale tenuto conto della gravità dei postumi riportati dall'attore e delle continue visite e controlli specialistici a cui ha dovuto sottoporsi, nonché per la sofferenza fisica e psichica determinata dalle lesioni (cfr. atto di citazione).
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, nel caso di specie, si osserva che EA EL si è limitato ad allegare la sussistenza in maniera del tutto generica una sofferenza per i postumi riportati a seguito del sinistro, senza tuttavia dedurre o documentare la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico. Nessuna somma può quindi essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno.
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo è pari ad euro 48.493,00.
pagina 15 di 18 Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 19.11.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (19.11.2019) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 1.459,30 a cui dev'essere aggiunto l'importo di euro 366,00 sostenuto per la relazione medico legale (cfr. consulenza medico legale depositata).
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
1.825,30, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nulla può, invece, essere riconosciuto ad EA EL a titolo di indennizzo per la polizza infortuni atteso che la polizza assicurativa versata in atti, all'art. 10, esclude la cumulabilità del risarcimento della responsabilità civile e dell'indennizzo infortuni.
Ne consegue che, alla luce di quanto esposto, va condannato il al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore di parte attrice, come sopra quantificati, così come la
[...]
a corrispondergli i medesimi importi, oggetto di copertura assicurativa, di cui Controparte_4
l'attore ha diritto di beneficiare direttamente.
pagina 16 di 18 Non si può disporre alcuna condanna solidale delle parti convenute, in assenza della relativa domanda.
Dev'essere altresì accolta la domanda di manleva formulata dal Controparte_1
nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che l' ha stipulato una polizza assicurativa con copertura Parte_4
specifica per la responsabilità civile con la (cfr. allegato 1 e 2 del Controparte_4 convenuto ), in forza della quale l'assicurazione “si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di CP_1
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi” ( art. 74). deve quindi essere quindi condannata a tenere indenne e Controparte_4 manlevare quanto il sarà chiamato a corrispondere all'attore a titolo di capitale, interessi e CP_1
spese in ragione del presente giudizio.
Non si reputa di riconoscere in favore di parte attrice alcuna somma per la mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 4 Decreto-Legge 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che il Controparte_1
e la devono essere condannate a rifondere le spese
[...] Controparte_4
legali sostenute da EA EL.
Con riferimento alla domanda di manleva, tenuto conto dell'accoglimento della stessa, la
[...]
deve essere altresì condannata a rifondere le spese sostenute dal Controparte_4
convenuto nel presente giudizio. CP_1
La liquidazione delle spese di parte ricorrente avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022
(calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria secondo i valori medi di riferimento e decisoria secondo i valori medi ridotti della metà).
Nei compensi indicati in dispositivo in favore di parte attrice si è tenuto conto dei compensi di attivazione del procedimento di negoziazione assistita (valore medio rispetto ai procedimenti di valore sino ad euro 52.000,00).
pagina 17 di 18 Le spese per la ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva del nella causazione della Controparte_1
caduta per cui è causa occorsa ad EA EL in data 19.11.2019;
2. condanna il e la al Controparte_1 Controparte_4
risarcimento in favore di parte attrice EA EL dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 1.825,30 ed in euro 48.493,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare il Controparte_4 [...]
da ogni somma che quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla parte Controparte_1
attrice in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese;
4. condanna il e la a Controparte_1 Controparte_4
rifondere in favore di EA EL le spese di lite, che si liquidano in euro 6.700,00 per compensi, euro 545,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. condanna la a rifondere in favore del Controparte_4 [...]
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 6.164,00 Controparte_1
per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
6. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 22.3.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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