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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12846/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ARMANINI FEDERICO e ON RG, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ROSSI GIANPAOLO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 08/07/2024, con cui e ON Parte_1
RG, unitisi in matrimonio a RT GO-BS in data 28.5.2022 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RT GO-BS al numero 2, parte I, dell'anno 2022), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 12-14.12.24, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 9.7.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 26.10.2023;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile – divorzio celebrato in RT GO (Bs) in data 28.5.2022 con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di RT GO (Bs) in pari data (atto di matrimonio n. 2, parte I del 2022 e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RT GO (Bs) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
2) Dare atto che i coniugi continueranno ad impegnarsi alle vicendevoli comunicazioni di eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio venti giorni prima del trasferimento, posto che con reciproco consenso dei coniugi fin dalla data del deposito del ricorso per la separazione il Sig è rimasto nella casa familiare, mentre la Sig.ra IR Parte_1
RA si è trasferita con il loro figlio minorenne (n.19.12.2019 a Esine) in abitazione situata a Darfo Boario Per_1
Terme (Bs) in Via S. Martino 93, ove ha spostato la residenza propria e quella del piccolo Per_1
2) Dare atto che il figlio continua ad essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, la quale abiterà insieme a nell'immobile di Via S. Martino 93 a Darfo Boario Per_1
Terme (Bs).
3) Dare atto che il Sig si obbliga a trasferire la proprietà del 50% dell'appartamento, box e cantina che Parte_1 fu casa familiare di Via Leopardi 153 a RT GO (Bs) al figlio entro i tre mesi successivi al raggiungimento Per_1 della maggiore età del figlio o, in alternativa, qualora alla maggiore età dello stesso l'appartamento e le pertinenze Per_1 sopra indicate fossero gravate da pesi e/o vincoli, ovvero egli decidesse di non donarlo più al figlio, si obbliga a versare al figlio entro lo stesso termine di tre mesi dal compimento della maggiore età del ragazzo, la somma di € 60.000, Per_1 oltre rivalutazione ISTAT calcolata dalla data del deposito del decreto di omologa della separazione, avvenuta il 28/10/2023.
4) Dare atto che il papà potrà vedere liberamente, previa comunicazione tra i genitori;
potrà e dovrà comunque Per_1 tenerlo con sé a fine settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì alle 20.30 della domenica, una settimana durante le vacanze di Natale, con la giornata solenne del Natale e il Capodanno ad anni alternati, tre giorni durante le vacanze di Pasqua con Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati, quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, salvo diversi e migliori accordi, anche verbali, intervenuti tra le parti, in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, quali turni notturni o lavorazioni che richiedano la presenza sul luogo di lavoro nei fine settimana, o per motivi personali.
5) Dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui nessun assegno verrà versato per il loro mantenimento.
6) Dare atto che il padre, continuerà a versare alla madre, IR RA, quale contributo Parte_1 di mantenimento per il figlio fino a quando il figlio diverrà maggiorenne e economicamente indipendente, senza Per_1 bisogno di ulteriori formalità al raggiungimento di quella condizione per la sua cessazione, la somma complessiva di € 350,00 al mese, che si considera esplicitamente già comprensiva della quota parte per il costo della mensa scolastica, con rivalutazione ISTAT annuale automatica a partire da giugno 2024, purché l'indice sia positivo, mentre “l'assegno unico” continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre. Le detrazioni per i figli, che eventualmente matureranno al venir meno del percepimento dell'assegno unico, andranno a favore dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7) Dare atto che tutte le altre spese straordinarie saranno divise al 50% secondo i criteri di computo e rendicontazione previste nella descrizione di seguito esposta e recepita dalle parti, frutto di accordo stipulato presso il Tribunale di Brescia 14/07/2016, che si fa propria in questo ricorso condividendone l'esaustività: “spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non
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richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze”.
8) Dare atto che gli istanti dichiarano di aver risolto ogni tipo di altra questione patrimoniale immobiliare o mobiliare, anche afferente risparmi, titoli, investimenti, conti correnti o libretti, depositi, ecc., prima del deposito del ricorso introduttivo della presente procedura e dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in tal senso.
9) Dare atto che i ricorrenti si concedono reciprocamente, per quanto occorrer possa, autorizzazione all'espatrio anche separatamente, ovvero separatamente in compagnia del figlio minore ma si impegnano a comunicarsi Per_1 reciprocamente con un preavviso di almeno quindici giorni se avessero intenzione di espatriare con il piccolo per più Per_1 di una giornata.
10) Dare atto che le spese legali e della presente procedura sono compensate tra le parti.
11) Dare atto che le parti rinunciano alla comparizione personale delle parti all'udienza, autorizzando i loro difensori e procuratori a depositare note scritte ex lege sostitutive afferenti il ricorso e rinunciano ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza
12) ordinare alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere la sentenza di divorzio all'Ufficio anagrafe del Comune di RT GO (Bs)»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
ON RG Parte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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