Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1337/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
Bonanni Caione, Fabrizio D'Onofrio, Giulio De Luca, Giulio Borrelli e Andrea Paciotti,
-appellante- contro
(C.F./P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Galleria Passarella, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Falasca ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio di Milano, via della Posta, 17,
-appellata-
Oggetto: patto di non concorrenza post contrattuale – nullità – restituzione del corrispettivo.
CONCLUSIONI per parte appellante:
“in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello riformare parzialmente la sentenza del
Tribunale del lavoro di Milano n. 2951/2024, dott. Giorgio Mariani, non notificata e, per l'effetto: i) condannare a restituire alla Dott. le somme pagate da quest'ultima alla CP_1 Pt_1
controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 7.216,12; ii) accogliere le conclusioni anche istruttorie presentate da parte appellante in primo grado, che di seguito si ritrascrivono:
pagina 1 di 7
2021 è nullo per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, accertata altresì – per tutti i motivi sopra esposti – la natura retributiva delle somme corrisposte al Dott. a titolo di compenso del patto Pt_1
di non concorrenza, dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. in favore di a Pt_1 CP_1
titolo di restituzione degli importi percepiti quale compenso del patto;
per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Dott. dell'importo pari a CP_1 Pt_1
Euro 18.698,89 al lordo delle ritenute di legge, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia o che dovesse emergere all'esito del giudizio, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accertare la nullità del patto di non concorrenza ma non dovesse accogliere la tesi sulla natura retributiva del compenso del patto, si chiede di limitare la condanna alla restituzione del corrispettivo
e, quindi, al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di Euro 11.100,00; per l'effetto si chiede di condannare la Società, previa rettifica della busta paga del mese di aprile 2023 o comunque della situazione contabile di dare/avere, al pagamento in favore del Dott. della somma che Pt_1
eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere valido il patto di non concorrenza e ne dovesse accertare la violazione da parte del
Dott. , si chiede di ridurre in via equitativa la penale applicata ex art. 1384 cc.; per l'effetto Pt_1
si chiede di condannare la Società, previa rettifica della busta paga del mese di aprile 2023 o comunque della situazione contabile di dare/avere, al pagamento in favore del Dott. della Pt_1
somma che eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria: istanze formulate in primo grado.”; per parte appellata:
“A. Rigettare il ricorso in appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2951/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, in data 10 giugno 2024 e condannare il Dott. alla Pt_1
pagina 2 di 7 restituzione a della somma di Euro 11.100,01 Controparte_1
(undicimilacento/01) corrispondente ad un netto di Euro 7.216,12 (settemiladuecentosedici/12).
B. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: istanze formulate in primo grado.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2951/2024 il Tribunale di Milano, pronunciandosi sulle domande proposte da Pt_1
con ricorso ex art. 414 c.p.c. e su quelle avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta
[...] nella memoria di costituzione, ha così statuito: “1) accerta e Controparte_1
dichiara che il patto di non concorrenza stipulato il 1° dicembre 2021 è nullo;
2) condanna al pagamento in favore del Dott. Controparte_1
dell'importo pari a Euro 18.698,89 al lordo delle ritenute di legge, oltre al versamento degli Pt_1
oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) accerta e dichiara il diritto di a trattenere le Controparte_1
somme versate al ricorrente a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, con conseguente condanna di alla restituzione della somma netta di € 7.216,12; Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado.
Il ricorrente, assunto da già Controparte_1 Controparte_3
in data 4.11.2019, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica professionale di
[...] impiegato, ruolo di “Consulente nella ricerca, formazione e selezione del personale” e inquadramento al liv. 1° del CCNL Terziario, a seguito di promozione, a decorrere dal 1° dicembre 2021, a “
[...]
, sottoscriveva con la datrice di lavoro un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. Parte_2
In forza di tale patto l'odierno appellante si impegnava a non svolgere, per la durata di sei mesi dalla cessazione del rapporto, alcuna attività, anche solo occasionale o gratuita, in concorrenza, ovvero a favore di soggetti che operassero in concorrenza con quella svolta dalla Società, nel campo della mediazione tra domanda e offerta di lavoro e della ricerca e selezione del personale. Il patto era valido su tutto il territorio della Repubblica Italiana, di Città di San Marino e del Vaticano.
Il patto prevedeva un compenso di € 4.000,00 lordi su base annua, da versare in 12 tranches mensili di importo pari a € 333,33 lordi, con clausola di minimo garantito in forza della quale l'importo lordo totale dei compensi a tale titolo percepiti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sarebbe mai stato inferiore al 30% della retribuzione annua lorda da ultimo percepita. A garanzia di tali pagina 3 di 7 impegni veniva prevista in favore della Società una penale non riducibile pari al doppio del corrispettivo erogato a titolo di patto di non concorrenza.
, rassegnate le proprie dimissioni con decorrenza dal 27 febbraio, in data 8.3.2023 Parte_1
rendeva noto a l'inizio di un rapporto di lavoro con con attività in CP_1 Controparte_4
settori di mercato non coincidenti con quelli riferibili alle mansioni già svolte alle dipendenze della
Società ex datrice di lavoro.
ritenendo, invece, violato il patto di non concorrenza, tratteneva Controparte_1
dal cedolino di aprile 2023 relativo alle spettanze di fine rapporto la totalità del loro ammontare, pari alla somma di € 18.698,89, compensando sino a concorrenza la penale e in giudizio, con domanda riconvenzionale, richiedeva il pagamento a tale titolo dell'ulteriore importo di € 8.813,04.
Il giudice di primo grado, con la sentenza oggetto di gravame, da un lato, in parziale accoglimento del ricorso dichiarava nullo il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c, presentando lo stesso un oggetto ed un'estensione territoriale di ampiezza eccessiva nonché un corrispettivo non proporzionato e congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e, per l'effetto, condannava la Società al pagamento della somma lorda di € 18.698,89 a titolo di competenze di fine rapporto di cui alla busta paga di aprile 2023, mentre, dall'altro, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata dalla convenuta, condannava il ricorrente alla restituzione della somma netta di € 7.216,12 percepita nel corso del rapporto di lavoro a titolo di corrispettivo del predetto patto.
Con ricorso depositato in data 21.5.2024, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
limitatamente al capo n. 3) del dispositivo, con il quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Società convenuta in via subordinata al capo 3) delle conclusioni, il
Tribunale lo ha condannato alla restituzione delle somme nette percepite in esecuzione del patto di non concorrenza nullo, pari a € 7.216,12.
A sostegno dell'appello è stato formulato un unico motivo, titolato “vizio di erronea motivazione in relazione al capo della sentenza che afferma l'insussistenza della natura retributiva del compenso del patto”.
L'appellante, con tale articolata censura, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura non retributiva del compenso del patto e la conseguente ripetibilità di quanto percepito a tale titolo e, a supporto della stessa, ribadisce la tesi, già prospettata in primo grado a fondamento dell'eccezione d'irripetibilità dei corrispettivi percepiti mensilmente nel corso del rapporto, della loro natura sostanzialmente retributiva e non compensativa del patto di non concorrenza, sostenendo, con richiami alla giurisprudenza del Tribunale di Milano, che -dipendendo la concreta misura del loro complessivo ammontare dalla durata del rapporto- detti emolumenti andrebbero considerati una sorta di pagina 4 di 7 superpremio, volto a disincentivare la risoluzione del rapporto, quasi alla stregua di un premio di fedeltà e, quindi, quali componenti dell'ordinaria retribuzione mensile.
La natura retributiva dei corrispettivi corrisposti in virtù dei patti di non concorrenza si evincerebbe, inoltre, dal comportamento fraudolento della Società, che continuerebbe ad imporre unilateralmente al personale tali patti di non concorrenza, pur consapevole della loro nullità, allo scopo di precostituirsi una sorta di penale, da riscuotere alla cessazione del rapporto, a prescindere dalla loro effettiva violazione da parte dei lavoratori.
Nell'ottica dell'appello, in sostanza, con la sciente introduzione di patti di non concorrenza nulli, la datrice di lavoro avrebbe fraudolentemente perseguito l'intento di sanzionare (mediante la richiesta di restituzione dell'erogato) impegni di non concorrenza non coercibili, in quanto invalidi.
L'appellante chiede, quindi, che il giudice di secondo grado dichiari la natura retributiva delle somme corrisposte dall'appellata solo formalmente a titolo di patto di non concorrenza e, per il caso di accoglimento dell'appello, di condannare la Società alla restituzione della somma di netti € 7.216,12 trattenuti dalla maggior somma dalla stessa dovuta a titolo di competenze di fine rapporto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con atto di costituzione, depositato il 13.2.2025, l'appellata si oppone alle tesi difensive di controparte circa la natura retributiva dei corrispettivi versati in esecuzione del patto di non concorrenza
(concordato con i propri dipendenti e non imposto unilateralmente, come sostenuto dall'appellante), in quanto asseritamente fumose e suggestive e chiede la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese, richiamando, a supporto della natura –non retributiva - delle somme corrisposte a titolo di compenso per gli obblighi di non concorrenza, la giurisprudenza di questa Corte d'Appello, più volte chiamata a pronunciarsi sui patti di non concorrenza sottoscritti tra le società del CP_5
ed i suoi dipendenti.
All'odierna udienza del 25.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello – per ragioni già esposte da questa Corte nelle sentenze pronunciate in casi analoghi sulla questione (si vedano, tra quelli più recenti, le sent. nn. 342/2024, 427/2024, 426/2024, 755/2024,
841/2024, 890/2024)- è infondato.
Va premesso che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato la nullità dei patti di non concorrenza è passata in giudicato. La sentenza è stata, infatti, impugnata dall'appellante limitatamente alle sole statuizioni circa la ripetibilità delle somme corrisposte all'odierno appellante nel corso del rapporto quale corrispettivo del patto e, segnatamente, alla sua condanna alla loro restituzione.
pagina 5 di 7 Secondo il ricorrente, infatti, tali somme, in quanto erogate nel corso del rapporto, andrebbero ad integrare la retribuzione e, pertanto, sarebbero irripetibili (ciò anche in considerazione della finalità fraudolenta, in assunto perseguita dalla datrice di lavoro, di precostituirsi una penale erogando nel corso del rapporto somme a titolo di corrispettivo di patti di non concorrenza già accertati come nulli per poi ripeterle alla cessazione del rapporto, ottenendo, così, di sanzionare impegni di non concorrenza invalidamente assunti).
Tali argomentazioni, tuttavia, sono infondate, come già statuito da questa Corte con le sentenze n.
342/2024 (Pres.-est. Mantovani) e n. 841/2024 (Pres. est. Sommariva), nelle quali è stata Tes_1 esaminata anche l'allegazione relativa alla condotta fraudolenta della Società.
Non vi sono, infatti, elementi oggettivi per attribuire natura retributiva alle somme erogate all'appellante in esecuzione del patto di non concorrenza, non potendo desumersi tale natura dalla mera previsione della loro erogazione in via anticipata nel corso del rapporto, in quanto si tratta di una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo, che non ne muta il tiolo di erogazione. Peraltro, se
è vero che tale modalità di pagamento potrebbe assolvere anche una funzione di fidelizzazione del personale, contribuendo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo, ciò non esclude che la causa principale del versamento di tali somme resta, comunque, quella remunerare l'obbligo di non concorrenza assunto dal dipendente.
Quanto agli argomenti relativi all'intento fraudolento della datrice di lavoro, gli stessi sono destituiti di pregio. Il Collegio, al riguardo, nulla ha da aggiungere alle motivazioni sviluppate nella sentenza n.
841/2024 (Pres. Vitali, rel. Sommariva), qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.: “Né può, poi, condividersi l'assunto della lavoratrice secondo cui l'erogazione di tale corrispettivo nasconderebbe un negozio in frode alla legge, non sussistendo alcun argomento di prova che lo supporti” (così sent. n. 342/2024 e, in senso conforme, anche le precedenti nn. 923/17, 1054/17,
1900/17, 743/18, 1883/18 e successive nn. 427 e 428/2024).
Avuto riguardo a quest'ultima tesi difensiva, sostiene l'appellante che, essendo il CP_5
“perfettamente cosciente che i patti unilateralmente proposti ai propri dipendenti sono affetti dal vizio della nullità e come tali incapaci di produrre alcun effetto giuridico”, il corrispettivo erogato in virtù degli stessi non si porrebbe quale contropartita al rispetto degli obblighi di non concorrenza, ma sarebbe finalizzato a precostituire alla datrice di lavoro una sorta di penale, non riducibile ed esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche nell'ipotesi in cui il patto non fosse effettivamente violato. Da ciò si desumerebbe il carattere fraudolento della pattuizione, in assunto rimediabile solamente riconoscendo la natura retributiva del corrispettivo e la conseguente irripetibilità delle somme.
pagina 6 di 7 Tali argomentazioni, pur suggestive, tuttavia non sono affatto idonee a dimostrare la natura retributiva dei corrispettivi, qui invocata non dal punto di vista ontologico, ma quale rimedio atipico al prospettato comportamento abusivo, senza alcun riferimento normativo di supporto.
Né simili prospettazioni valgono ad escludere la ripetibilità delle somme, considerato che l'azione di ripetizione ha quale presupposto fondante proprio la nullità del negozio giuridico dal quale
l'obbligazione trae origine sia essa per contrarietà a norme imperative o per frode alla legge, frode, peraltro, indimostrata, non essendo stata fornita alcuna prova che le esaminate pattuizioni contrattuali siano state utilizzate quale mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (neppure specificate).”.
In conclusione, l'appello dev'essere rigettato, risultando ogni altra questione assorbita dalle considerazioni che precedono circa l'infondatezza dei motivi di gravame.
Le spese processuali del grado si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro rifusione in favore dell'appellata.
La liquidazione segue nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della causa e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
1. rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2951/2024;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2
DM 55/2014 ed agli oneri di legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 25.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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