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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/10/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7723/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7723/2023 promosso da
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'AVV. CARMELA DEBORA IOZZIA, C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati in via Kennedy n. 56 K, Acireale (CT); C.F._3
opponente contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. PAOLO
MAZZOTTA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via Oslavia n. 28, Roma;
C.F._4 opposta
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRA PAOLINI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in piazza Caduti sul Lavoro n. 1, Grosseto;
C.F._5 opposta avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale – escussione della garanzia dal Fondo pubblico di cui alla l. 662/96 – riscossione mediante ruolo.
All'udienza del 18.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti delle cartelle esattoriali n. 29320220058572005001 e n. 29320220058572005002, notificate dall' su incarico di Controparte_2 Parte_3
con cui è stato intimato agli stessi il pagamento di complessivi euro
[...]
59.259,32.
Gli attori-opponenti hanno esposto quanto segue: di aver ottenuto un finanziamento di euro
93.000,00 dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e
Medie Imprese attraverso (d'ora in poi, Controparte_1 CP_3
; che, a causa della loro insolvenza, la banca creditrice ha escusso la garanzia da
[...] Pt_4 per l'importo di euro 59.259,32; che, conseguentemente, l'istituto che gestisce il Fondo ha avviato la procedura di riscossione esattoriale per il pagamento della suddetta somma.
Gli attori hanno contestato il diritto di di procedere alla riscossione coattiva a mezzo Pt_4 iscrizione a ruolo in difetto di titolo esecutivo, come invece richiesto dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, e hanno dedotto in ordine alla legittimazione passiva di , perché Controparte_2
l'eccezione di inesistenza del titolo attiene alla fase di riscossione coattiva del ruolo.
I debitori hanno dedotto, infatti, che sulla base del combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d. lgs. 46/99 siano suscettibili di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche e non le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, le quali, per poter essere riscosse mediante tali strumenti, richiedono un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, mancante nel caso in esame.
Secondo gli attori, infatti, il credito azionato trova causa nel contratto di finanziamento tra la banca e il privato ed è garantito dal Fondo gestito da un ente che, in caso di escussione della garanzia, acquisisce diritto di surroga, così subentrando nella stessa posizione della banca che ha erogato il prestito;
non depone in senso contrario la circostanza per cui, secondo la normativa che regola il funzionamento del Fondo, il garante è titolare di un credito privilegiato ex lege per la finalità pubblica di sostegno perseguita, proprio perché il diritto azionato dal gestore del Fondo, in forza della surroga legale, è il medesimo della banca erogatrice, cioè un credito di natura privatistica che trova causa in un contratto di mutuo.
Da ultimo, gli attori hanno dedotto che la disciplina speciale del Fondo di garanzia, legittimando il gestore del Fondo ad avvalersi della riscossione esattoriale per recuperare il credito originariamente vantato dalla banca che ha erogato il finanziamento, poiché estende a un soggetto privato la disciplina della riscossione coattiva per un credito di natura privatistica, rientrerebbe nelle ipotesi di deroga normativa di cui all'art. 21 d.lgs. 46/99, che richiede la precostituzione di un titolo.
Gli opponenti hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale sospendere la cartella esattoriale n. 29320220058572005001 e la cartella esattoriale n. 29320220058572005002 concorrendo gravi che riguardano gli stessi presupposti sostanziali dell'atto stesso;
Contr 2. In via preliminare accertare e dichiarare inesistente il credito di e riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella esattoriale n. n. 29320220058572005001 e la cartella esattoriale
n. 29320220058572005002 per i motivi meglio esposti in atto”.
Si è costituita rappresentando Controparte_4 che il Fondo in questione è uno strumento pubblico che ha lo scopo di agevolare l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese mediante la garanzia, diretta e a prima richiesta, prestata in favore della banca finanziatrice. Il rapporto tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori è di natura privatistica, mentre quello tra quale gestore del Fondo, e CP_3
l'impresa debitrice e gli eventuali suoi fideiussori ha natura pubblicistica, perché fondato su una misura di intervento pubblico che prevede la surroga legale dell'ente finanziatore (art. 2 comma IV
D.M. 20.06.2005 n. 18456).
Conferma di tale impostazione, nella prospettazione della parte convenuta, si ritrova nell'art. 8bis del D.L. 3/2015, secondo cui il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario e dei terzi prestatori di garanzie delle somme costituisce credito privilegiato, al recupero del quale si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999, secondo quanto previsto anche dall'art. 9 comma V d.lgs 123/1998. Secondo la prospettazione di dalla normativa citata Pt_4 deriva che il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo;
anche qualora si ritenesse la natura privatistica del credito, sarebbe comunque legittima l'iscrizione a ruolo, posto che tale normativa speciale costituirebbero la deroga prevista dall'art. 21 del d.lgs. 46/ 1999 laddove, nel prevedere che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
La giurisprudenza citata da confermerebbe tale ricostruzione sotto diversi punti di Pt_4 vista: il termine finanziamento di cui all'art. 9 d.lgs. 123/1998, sopra citato, non va interpretato restrittivamente, non potendosi circoscrivere alla sola ipotesi dell'erogazione diretta di una somma di denaro al soggetto che deve restituirla;
il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 comma V
d.lgs. 123/1998 non attribuisce al garante una qualità di creditore più forte rispetto al creditore originario posto che quest'ultimo è comunque avvantaggiato dalla garanzia;
l'art. 9 d.lgs. 123/1998 si riferisce non solo alle patologie della fase genetica dell'erogazione pubblica ma anche a quelle successive di gestione ed esecuzione del rapporto negoziale e, dunque, anche all'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di restituzione del mutuo. In ogni caso, secondo la prospettazione di il riferimento univoco del dato normativo testuale al procedimento di Pt_4 esecuzione esattoriale mediante iscrizione a ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999, previsto per il recupero del credito restitutorio, al pari di quelli aventi a oggetto le entrate patrimoniali dello Stato di diritto pubblico, rende superflua ogni indagine sulla natura pubblica o privata di tale credito, essendo evidente che le richiamate disposizioni di legge costituiscono norme di carattere speciale che hanno a oggetto la disciplina delle modalità di intervento del Fondo di Garanzia. I crediti in questione devono considerarsi sul piano sistematico alla stregua di prelievi patrimoniali di natura pubblica, poiché rientrano nel sistema delle agevolazioni pubbliche alle imprese, per cui l'inadempimento da cui derivano deve essere considerato alla stregua degli altri casi di revoca delle agevolazioni per le quali la legge prevede il diritto del Fondo al recupero mediante la riscossione esattoriale di cui all'art. 17 del d.lgs. 46/99. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Pt_4
“In via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto della presente opposizione, stante l'assenza del fumus boni iuris, in considerazione dell'evidente infondatezza della proposta opposizione, oltre che della assoluta mancanza di elementi probatori circa la sussistenza del periculum in mora.
Nel Merito
Rigettare l'avversa opposizione e quindi tutte le domande ed eccezioni formulate dalla parte opponente siccome inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per
l'effetto, confermare la piena validità delle cartelle esattoriali impugnate, nonché la piena validità del credito di cui alle predette cartelle vantato da , quale gestore del Fondo di Garanzia CP_3 per le PMI, nei confronti degli opponenti, quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale del medesimo credito”.
Si è altresì costituita (d'ora in poi, eccependo, Controparte_2 CP_5 innanzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il concessionario è il soggetto incaricato dall'ente impositore di ricevere il pagamento dal debitore della somma oggetto dell'obbligazione di adempiere e, in caso di inadempimento, di procedere alla relativa riscossione;
esso risponde, dunque, solo per vizi inerenti la notifica o il contenuto formale della cartella e non per eventuali invalidità di atti o attività afferenti alla fase precedente.
Nel merito, ha eccepito che il titolo esecutivo si è formato in conformità con la disciplina CP_5 di riferimento ex art. 17 d. lgs. n. 46/99 e ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa, respingere
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando la piena correttezza giuridica dell'operato dell' che si è attenuto alle disposizioni di legge. Controparte_6
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_2 censure che riguardano attività di competenza dell'Ente Impositore.
Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”. Con la memoria integrativa ex art. 171ter, comma I n 1) c.p.c. gli opponenti hanno dedotto, a sostegno della natura privatistica del rapporto in questione, che dal raffronto tra gli artt. 17 e 21 d.lgs.
46/1999, emergerebbe l'esistenza di un duplice binario di riscossione mediante ruolo: quello delle entrate di natura pubblicistica, anche diverse dalle imposte sui redditi, di Stato, altri enti pubblici e enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un titolo esecutivo, e quello delle entrate previste dall'art. 17, facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica, ma aventi causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Di conseguenza, il mero riferimento alla possibilità di riscossione mediante ruolo non equivale sempre all'esonero della preventiva formazione di un titolo esecutivo: quando si tratti di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'ente pubblico creditore dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo. Gli opponenti hanno altresì precisato che gli artt. 9 comma V d.lgs. 123/1998 e 8bis
D.L. 3/2015 hanno la funzione di consentire a un soggetto privato (o comunque diverso da Stato e enti locali) di avvalersi della riscossione mediante ruolo, ma senza espressa deroga alla previsione di cui all'art. 21 d.lgs. 46/99: in quest'ultimo, infatti, l'inciso “salvo che sia disposto da particolari disposizioni di legge” farebbe riferimento all'art. 24 comma 32 l. 449/97, che presuppone un provvedimento di revoca, autonomamente impugnabile dagli interessati, che la stessa norma statuisce essere titolo per l'iscrizione a ruolo;
invece, nell'ipotesi di cui agli artt. 9 comma V d.lgs. 123/1998 e
8bis d.l. 3/2015 non vi è un provvedimento autonomamente impugnabile dagli interessati e, pertanto, in tali ipotesi il titolo esecutivo è sempre necessario.
Con provvedimento emesso in data 08.03.2024, è stata rigettata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.; all'udienza tenuta in data 06.011.2024 parte opponente ha depositato copia del decreto ingiuntivo n. 1578/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 06.04.2022.
Così ricostruiti i fatti, le domande, le eccezioni e il procedimento, l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito esposti.
2. L'inammissibilità della produzione del decreto ingiuntivo n. 1578/2022
Occorre, innanzitutto, premettere l'inammissibilità della produzione del decreto ingiuntivo n.
1578/2022, in quanto tardivamente operata dagli opponenti all'udienza del 06.11.2024, fissata per discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
In ogni caso, si osserva che trattasi di atto irrilevante ai fini della decisione.
Infatti, parte opponente ha prodotto la suddetta copia affermando che il decreto ingiuntivo sia richiamato agli atti, ma l'unico riferimento allo stesso si rinviene nel documento nominato
“Bonifico_1” della produzione degli attori, ove la causale del pagamento di euro 8.000,00, effettuato da in favore di viene individuata quale “versamento a saldo e stralcio Parte_5 CP_7 della posizione CDG 1942150 rif. decreto ingiuntivo n 1578/2022 Parte_6 rg 2783/2022 tribunale di Catania”; non è, dunque, possibile evincere alcuna attinenza del decreto con i fatti oggetto di giudizio, posto che nulla è stato dedotto al riguardo negli atti di causa.
Tale estraneità è confermata dalla circostanza per cui le somme ingiunte riguardano la complessiva esposizione debitoria di e nei confronti di Parte_2 Parte_1
relativa a tutti i rapporti intercorsi tra gli stessi e l'istituto di credito;
peraltro dallo stesso CP_7 documento si evince chiaramente che la somma ingiunta relativa al debito nascente dal rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio è stata quantificata al netto della garanzia prestata dal
Fondo e già escussa.
4. Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
Partendo dall'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP_5 occorre precisare che le doglianze di parte opponente riguardano proprio la fase esecutiva della riscossione, che sarebbe stata avviata pur in assenza di adeguato titolo esecutivo;
l'azione ha dunque natura di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.
Sul tema, secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione, l'agente o concessionario è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore.
Sul punto, nella recente giurisprudenza di legittimità, può richiamarsi Cass. civ., Sez. III,
12.02.2024, n. 3870, secondo cui in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n.
602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
Nella recente giurisprudenza di merito può altresì richiamarsi Tribunale Palermo, Sez. lav.,
19.12.2022, n. 4129, secondo cui, in termini diversi, nell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c. nei confronti di cartella esattoriale è legittimato passivo esclusivamente l'ente titolare della pretesa creditoria posta in riscossione, dovendo escludersi un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione;
la chiamata in causa di quest'ultimo ha il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere nota al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato.
Sulla base dei superiori motivi, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di va in CP_5 ogni caso rigettata.
3. Quadro normativo relativo all'applicabilità dell'esecuzione esattoriale da parte del
Fondo di garanzia
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione risulta infondata, non potendosi condividere la doglianza relativa alla mancanza di titolo esecutivo (conclusione in linea con l'orientamento fatto proprio da codesto Ufficio, ex multis, nelle sentenze emesse nei procedimenti iscritti ai nn. RG 5253/2023, 2043/2017, 2379/2023 e 10321/2023; nella più recente giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez.
III, ord. 17650/2025).
Giova premettere che nelle ipotesi, come quella in esame, di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di garanzia per le P.M.I. sussistono due distinti rapporti: quello di natura privatistica intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed eventuali fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento;
quello di natura pubblicistica intercorrente tra (quale Parte_7 gestore del Fondo), l'impresa beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato sulla garanzia prevista dalla l. 662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle P.M.I. per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale ex art. 1203 c.c. all'ente finanziatore prevista dall'art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005, che richiama l'art. 9 comma V d.lgs n.123/1998 e consente il recupero delle somme mediante l'iscrizione a ruolo delle medesime (con affidamento dell'incarico per il recupero all'agente della riscossione). La posizione di che quale garante si Parte_7 surroga nelle ragioni del creditore originario, non è perfettamente sovrapponibile a quella dell'istituto credito proprio perché il credito di si fonda non sul negozio di diritto privato Controparte_8
(il contratto di mutuo), bensì direttamente sulla legge, in ragione della peculiare causa che lo sorregge, connessa ad interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela.
In punto di disciplina applicabile deve osservarsi che, per un verso, ai sensi del richiamato art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione si applica la procedura di esecuzione esattoriale, ma al contempo, ai sensi degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999, le entrate non tributarie aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. Pur riconoscendosi l'esistenza di una ricostruzione giurisprudenziale discorde (fatta propria, ad esempio, da Tribunale Bergamo,
02.08.2022 e Tribunale Potenza, n. 564/2019), si ritiene a tale riguardo che il rinvio operato dall'art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005, per il recupero del credito per conto del Fondo di gestione, alla procedura esattoriale di cui all'art. 67 d.P.R. 43/1998 deve intendersi riferita alla procedura di riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette ai sensi di tale norma, come tale fondata sul ruolo.
In questo senso si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Trento con la sentenza n. 496 del
26.08.2020, che – con riferimento ai motivi di doglianza in quella sede esaminati – ha innanzitutto ricordato come in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15), sopra richiamato, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma come una previsione soltanto “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass. civ., Sez. I, n.
14915/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma V d.lgs. n. 123/1998, posto che le varie forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate dal suddetto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto normativo unitario, senza che emergano (in particolare in punto di privilegio) delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste (Cass. civ., nn. 30621/19 e 14915/19; l'art. 9 comma V d.lgs. n. 123/1998 è, per l'appunto, richiamato, con riguardo alle forme di recupero delle somme versate dal gestore del Fondo, dall'art. 4 del DM 20.6.2005 sopra citato).
Tali considerazioni conducono a ritenere che, attraverso l'iscrizione a ruolo delle somme pretese da non si verifica alcuna violazione dell'art. 21 Parte_8 del d.lgs. n. 46/1999, che dispone che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Ciò in quanto la Suprema
Corte ha ritenuto che “In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di 'revoca' e 'restituzione' previsto dalla norma dell'art. 9 .... si tratta comunque di assorbire, di 'recuperare' il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello 'sviluppo delle attività produttive” (Cass. civ., n. 21841/2017; nel medesimo senso Cass. civ., n. 2664/2019). In tutti i casi si tratta, infatti, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e future attività di sostegno allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma
VI del medesimo art. 9 (“le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”; si veda anche
Cass. civ, n. 4915/19).
In altri termini, tenuto conto delle finalità della prestazione di garanzia da parte del Fondo di garanzia per le P.M.I. gestito dall'istituto di credito opposto, del recupero delle somme versate e dell'impiego successivo degli importi effettivamente recuperati, deve ritenersi che il rapporto obbligatorio che sorge tra ed il soggetto beneficiato della garanzia (tenuto a restituire gli Pt_7 importi versati agli istituti di credito garantiti) non abbia natura privatistica o esclusivamente privastica, essendo sottese all'operazione di recupero finalità pubblicistiche di sostegno all'attività imprenditoriale di determinate categorie di imprese. Va inoltre considerato che la stessa Corte di
Cassazione (sentenza n. 2664/19) ha ritenuto giustificato il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123/98, in quanto lo stesso trova la propria radice nella concessione dell'intervento pubblico – quale misura di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive
(art. 1 d.lgs. n. 123/1998) – con la precisazione per cui la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di erogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio. Di conseguenza, deve ritenenersi che, mediante il richiamo che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15) fa al solo l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 (e non anche l'art. 21) e mediante il rimando, giova aggiungere, che l'art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005 opera all'art. 67
d.P.R. 43/1998, il legislatore abbia voluto stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga semplicemente mediante ruolo, senza necessità della previa formazione di un titolo esecutivo.
5. Statuizioni finali e sulle spese
Per tutti i superiori motivi – ritenuta legittimata – l'opposizione proposta da CP_5 Parte_1
e deve dunque essere rigettata, essendo legittimo l'operato di
[...] Parte_2 CP_3
che, per il recupero delle somme escusse al Fondo dalla banca erogante presso i beneficiari
[...] inadempienti, ha fatto ricorso al procedimento di riscossione a mezzo iscrizione a ruolo, in applicazione della disciplina sopra richiamata.
Le spese di lite sostenute da entrambi i convenuti, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte attrice-opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M.
55/2014 quale novellato dal D.M. 147/2022 per tutte le fasi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 7723/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti delle Parte_1 Parte_2 cartelle esattoriali nn. 29320220058572005001 e 29320220058572005002;
- condanna e , in solido, a corrispondere ad Parte_1 Parte_2 [...]
e a le spese di lite, Controparte_2 Parte_3 liquidate, per ciascuna parte, in euro 7.052,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 19/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7723/2023 promosso da
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'AVV. CARMELA DEBORA IOZZIA, C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati in via Kennedy n. 56 K, Acireale (CT); C.F._3
opponente contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. PAOLO
MAZZOTTA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via Oslavia n. 28, Roma;
C.F._4 opposta
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRA PAOLINI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in piazza Caduti sul Lavoro n. 1, Grosseto;
C.F._5 opposta avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale – escussione della garanzia dal Fondo pubblico di cui alla l. 662/96 – riscossione mediante ruolo.
All'udienza del 18.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti delle cartelle esattoriali n. 29320220058572005001 e n. 29320220058572005002, notificate dall' su incarico di Controparte_2 Parte_3
con cui è stato intimato agli stessi il pagamento di complessivi euro
[...]
59.259,32.
Gli attori-opponenti hanno esposto quanto segue: di aver ottenuto un finanziamento di euro
93.000,00 dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e
Medie Imprese attraverso (d'ora in poi, Controparte_1 CP_3
; che, a causa della loro insolvenza, la banca creditrice ha escusso la garanzia da
[...] Pt_4 per l'importo di euro 59.259,32; che, conseguentemente, l'istituto che gestisce il Fondo ha avviato la procedura di riscossione esattoriale per il pagamento della suddetta somma.
Gli attori hanno contestato il diritto di di procedere alla riscossione coattiva a mezzo Pt_4 iscrizione a ruolo in difetto di titolo esecutivo, come invece richiesto dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, e hanno dedotto in ordine alla legittimazione passiva di , perché Controparte_2
l'eccezione di inesistenza del titolo attiene alla fase di riscossione coattiva del ruolo.
I debitori hanno dedotto, infatti, che sulla base del combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d. lgs. 46/99 siano suscettibili di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche e non le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, le quali, per poter essere riscosse mediante tali strumenti, richiedono un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, mancante nel caso in esame.
Secondo gli attori, infatti, il credito azionato trova causa nel contratto di finanziamento tra la banca e il privato ed è garantito dal Fondo gestito da un ente che, in caso di escussione della garanzia, acquisisce diritto di surroga, così subentrando nella stessa posizione della banca che ha erogato il prestito;
non depone in senso contrario la circostanza per cui, secondo la normativa che regola il funzionamento del Fondo, il garante è titolare di un credito privilegiato ex lege per la finalità pubblica di sostegno perseguita, proprio perché il diritto azionato dal gestore del Fondo, in forza della surroga legale, è il medesimo della banca erogatrice, cioè un credito di natura privatistica che trova causa in un contratto di mutuo.
Da ultimo, gli attori hanno dedotto che la disciplina speciale del Fondo di garanzia, legittimando il gestore del Fondo ad avvalersi della riscossione esattoriale per recuperare il credito originariamente vantato dalla banca che ha erogato il finanziamento, poiché estende a un soggetto privato la disciplina della riscossione coattiva per un credito di natura privatistica, rientrerebbe nelle ipotesi di deroga normativa di cui all'art. 21 d.lgs. 46/99, che richiede la precostituzione di un titolo.
Gli opponenti hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale sospendere la cartella esattoriale n. 29320220058572005001 e la cartella esattoriale n. 29320220058572005002 concorrendo gravi che riguardano gli stessi presupposti sostanziali dell'atto stesso;
Contr 2. In via preliminare accertare e dichiarare inesistente il credito di e riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella esattoriale n. n. 29320220058572005001 e la cartella esattoriale
n. 29320220058572005002 per i motivi meglio esposti in atto”.
Si è costituita rappresentando Controparte_4 che il Fondo in questione è uno strumento pubblico che ha lo scopo di agevolare l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese mediante la garanzia, diretta e a prima richiesta, prestata in favore della banca finanziatrice. Il rapporto tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori è di natura privatistica, mentre quello tra quale gestore del Fondo, e CP_3
l'impresa debitrice e gli eventuali suoi fideiussori ha natura pubblicistica, perché fondato su una misura di intervento pubblico che prevede la surroga legale dell'ente finanziatore (art. 2 comma IV
D.M. 20.06.2005 n. 18456).
Conferma di tale impostazione, nella prospettazione della parte convenuta, si ritrova nell'art. 8bis del D.L. 3/2015, secondo cui il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario e dei terzi prestatori di garanzie delle somme costituisce credito privilegiato, al recupero del quale si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999, secondo quanto previsto anche dall'art. 9 comma V d.lgs 123/1998. Secondo la prospettazione di dalla normativa citata Pt_4 deriva che il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo;
anche qualora si ritenesse la natura privatistica del credito, sarebbe comunque legittima l'iscrizione a ruolo, posto che tale normativa speciale costituirebbero la deroga prevista dall'art. 21 del d.lgs. 46/ 1999 laddove, nel prevedere che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
La giurisprudenza citata da confermerebbe tale ricostruzione sotto diversi punti di Pt_4 vista: il termine finanziamento di cui all'art. 9 d.lgs. 123/1998, sopra citato, non va interpretato restrittivamente, non potendosi circoscrivere alla sola ipotesi dell'erogazione diretta di una somma di denaro al soggetto che deve restituirla;
il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 comma V
d.lgs. 123/1998 non attribuisce al garante una qualità di creditore più forte rispetto al creditore originario posto che quest'ultimo è comunque avvantaggiato dalla garanzia;
l'art. 9 d.lgs. 123/1998 si riferisce non solo alle patologie della fase genetica dell'erogazione pubblica ma anche a quelle successive di gestione ed esecuzione del rapporto negoziale e, dunque, anche all'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di restituzione del mutuo. In ogni caso, secondo la prospettazione di il riferimento univoco del dato normativo testuale al procedimento di Pt_4 esecuzione esattoriale mediante iscrizione a ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999, previsto per il recupero del credito restitutorio, al pari di quelli aventi a oggetto le entrate patrimoniali dello Stato di diritto pubblico, rende superflua ogni indagine sulla natura pubblica o privata di tale credito, essendo evidente che le richiamate disposizioni di legge costituiscono norme di carattere speciale che hanno a oggetto la disciplina delle modalità di intervento del Fondo di Garanzia. I crediti in questione devono considerarsi sul piano sistematico alla stregua di prelievi patrimoniali di natura pubblica, poiché rientrano nel sistema delle agevolazioni pubbliche alle imprese, per cui l'inadempimento da cui derivano deve essere considerato alla stregua degli altri casi di revoca delle agevolazioni per le quali la legge prevede il diritto del Fondo al recupero mediante la riscossione esattoriale di cui all'art. 17 del d.lgs. 46/99. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Pt_4
“In via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto della presente opposizione, stante l'assenza del fumus boni iuris, in considerazione dell'evidente infondatezza della proposta opposizione, oltre che della assoluta mancanza di elementi probatori circa la sussistenza del periculum in mora.
Nel Merito
Rigettare l'avversa opposizione e quindi tutte le domande ed eccezioni formulate dalla parte opponente siccome inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per
l'effetto, confermare la piena validità delle cartelle esattoriali impugnate, nonché la piena validità del credito di cui alle predette cartelle vantato da , quale gestore del Fondo di Garanzia CP_3 per le PMI, nei confronti degli opponenti, quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale del medesimo credito”.
Si è altresì costituita (d'ora in poi, eccependo, Controparte_2 CP_5 innanzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il concessionario è il soggetto incaricato dall'ente impositore di ricevere il pagamento dal debitore della somma oggetto dell'obbligazione di adempiere e, in caso di inadempimento, di procedere alla relativa riscossione;
esso risponde, dunque, solo per vizi inerenti la notifica o il contenuto formale della cartella e non per eventuali invalidità di atti o attività afferenti alla fase precedente.
Nel merito, ha eccepito che il titolo esecutivo si è formato in conformità con la disciplina CP_5 di riferimento ex art. 17 d. lgs. n. 46/99 e ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa, respingere
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando la piena correttezza giuridica dell'operato dell' che si è attenuto alle disposizioni di legge. Controparte_6
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_2 censure che riguardano attività di competenza dell'Ente Impositore.
Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”. Con la memoria integrativa ex art. 171ter, comma I n 1) c.p.c. gli opponenti hanno dedotto, a sostegno della natura privatistica del rapporto in questione, che dal raffronto tra gli artt. 17 e 21 d.lgs.
46/1999, emergerebbe l'esistenza di un duplice binario di riscossione mediante ruolo: quello delle entrate di natura pubblicistica, anche diverse dalle imposte sui redditi, di Stato, altri enti pubblici e enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un titolo esecutivo, e quello delle entrate previste dall'art. 17, facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica, ma aventi causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Di conseguenza, il mero riferimento alla possibilità di riscossione mediante ruolo non equivale sempre all'esonero della preventiva formazione di un titolo esecutivo: quando si tratti di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'ente pubblico creditore dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo. Gli opponenti hanno altresì precisato che gli artt. 9 comma V d.lgs. 123/1998 e 8bis
D.L. 3/2015 hanno la funzione di consentire a un soggetto privato (o comunque diverso da Stato e enti locali) di avvalersi della riscossione mediante ruolo, ma senza espressa deroga alla previsione di cui all'art. 21 d.lgs. 46/99: in quest'ultimo, infatti, l'inciso “salvo che sia disposto da particolari disposizioni di legge” farebbe riferimento all'art. 24 comma 32 l. 449/97, che presuppone un provvedimento di revoca, autonomamente impugnabile dagli interessati, che la stessa norma statuisce essere titolo per l'iscrizione a ruolo;
invece, nell'ipotesi di cui agli artt. 9 comma V d.lgs. 123/1998 e
8bis d.l. 3/2015 non vi è un provvedimento autonomamente impugnabile dagli interessati e, pertanto, in tali ipotesi il titolo esecutivo è sempre necessario.
Con provvedimento emesso in data 08.03.2024, è stata rigettata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.; all'udienza tenuta in data 06.011.2024 parte opponente ha depositato copia del decreto ingiuntivo n. 1578/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 06.04.2022.
Così ricostruiti i fatti, le domande, le eccezioni e il procedimento, l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito esposti.
2. L'inammissibilità della produzione del decreto ingiuntivo n. 1578/2022
Occorre, innanzitutto, premettere l'inammissibilità della produzione del decreto ingiuntivo n.
1578/2022, in quanto tardivamente operata dagli opponenti all'udienza del 06.11.2024, fissata per discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
In ogni caso, si osserva che trattasi di atto irrilevante ai fini della decisione.
Infatti, parte opponente ha prodotto la suddetta copia affermando che il decreto ingiuntivo sia richiamato agli atti, ma l'unico riferimento allo stesso si rinviene nel documento nominato
“Bonifico_1” della produzione degli attori, ove la causale del pagamento di euro 8.000,00, effettuato da in favore di viene individuata quale “versamento a saldo e stralcio Parte_5 CP_7 della posizione CDG 1942150 rif. decreto ingiuntivo n 1578/2022 Parte_6 rg 2783/2022 tribunale di Catania”; non è, dunque, possibile evincere alcuna attinenza del decreto con i fatti oggetto di giudizio, posto che nulla è stato dedotto al riguardo negli atti di causa.
Tale estraneità è confermata dalla circostanza per cui le somme ingiunte riguardano la complessiva esposizione debitoria di e nei confronti di Parte_2 Parte_1
relativa a tutti i rapporti intercorsi tra gli stessi e l'istituto di credito;
peraltro dallo stesso CP_7 documento si evince chiaramente che la somma ingiunta relativa al debito nascente dal rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio è stata quantificata al netto della garanzia prestata dal
Fondo e già escussa.
4. Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
Partendo dall'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP_5 occorre precisare che le doglianze di parte opponente riguardano proprio la fase esecutiva della riscossione, che sarebbe stata avviata pur in assenza di adeguato titolo esecutivo;
l'azione ha dunque natura di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.
Sul tema, secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione, l'agente o concessionario è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore.
Sul punto, nella recente giurisprudenza di legittimità, può richiamarsi Cass. civ., Sez. III,
12.02.2024, n. 3870, secondo cui in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n.
602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
Nella recente giurisprudenza di merito può altresì richiamarsi Tribunale Palermo, Sez. lav.,
19.12.2022, n. 4129, secondo cui, in termini diversi, nell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c. nei confronti di cartella esattoriale è legittimato passivo esclusivamente l'ente titolare della pretesa creditoria posta in riscossione, dovendo escludersi un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione;
la chiamata in causa di quest'ultimo ha il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere nota al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato.
Sulla base dei superiori motivi, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di va in CP_5 ogni caso rigettata.
3. Quadro normativo relativo all'applicabilità dell'esecuzione esattoriale da parte del
Fondo di garanzia
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione risulta infondata, non potendosi condividere la doglianza relativa alla mancanza di titolo esecutivo (conclusione in linea con l'orientamento fatto proprio da codesto Ufficio, ex multis, nelle sentenze emesse nei procedimenti iscritti ai nn. RG 5253/2023, 2043/2017, 2379/2023 e 10321/2023; nella più recente giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez.
III, ord. 17650/2025).
Giova premettere che nelle ipotesi, come quella in esame, di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di garanzia per le P.M.I. sussistono due distinti rapporti: quello di natura privatistica intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed eventuali fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento;
quello di natura pubblicistica intercorrente tra (quale Parte_7 gestore del Fondo), l'impresa beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato sulla garanzia prevista dalla l. 662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle P.M.I. per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale ex art. 1203 c.c. all'ente finanziatore prevista dall'art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005, che richiama l'art. 9 comma V d.lgs n.123/1998 e consente il recupero delle somme mediante l'iscrizione a ruolo delle medesime (con affidamento dell'incarico per il recupero all'agente della riscossione). La posizione di che quale garante si Parte_7 surroga nelle ragioni del creditore originario, non è perfettamente sovrapponibile a quella dell'istituto credito proprio perché il credito di si fonda non sul negozio di diritto privato Controparte_8
(il contratto di mutuo), bensì direttamente sulla legge, in ragione della peculiare causa che lo sorregge, connessa ad interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela.
In punto di disciplina applicabile deve osservarsi che, per un verso, ai sensi del richiamato art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione si applica la procedura di esecuzione esattoriale, ma al contempo, ai sensi degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999, le entrate non tributarie aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. Pur riconoscendosi l'esistenza di una ricostruzione giurisprudenziale discorde (fatta propria, ad esempio, da Tribunale Bergamo,
02.08.2022 e Tribunale Potenza, n. 564/2019), si ritiene a tale riguardo che il rinvio operato dall'art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005, per il recupero del credito per conto del Fondo di gestione, alla procedura esattoriale di cui all'art. 67 d.P.R. 43/1998 deve intendersi riferita alla procedura di riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette ai sensi di tale norma, come tale fondata sul ruolo.
In questo senso si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Trento con la sentenza n. 496 del
26.08.2020, che – con riferimento ai motivi di doglianza in quella sede esaminati – ha innanzitutto ricordato come in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15), sopra richiamato, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma come una previsione soltanto “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass. civ., Sez. I, n.
14915/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma V d.lgs. n. 123/1998, posto che le varie forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate dal suddetto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto normativo unitario, senza che emergano (in particolare in punto di privilegio) delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste (Cass. civ., nn. 30621/19 e 14915/19; l'art. 9 comma V d.lgs. n. 123/1998 è, per l'appunto, richiamato, con riguardo alle forme di recupero delle somme versate dal gestore del Fondo, dall'art. 4 del DM 20.6.2005 sopra citato).
Tali considerazioni conducono a ritenere che, attraverso l'iscrizione a ruolo delle somme pretese da non si verifica alcuna violazione dell'art. 21 Parte_8 del d.lgs. n. 46/1999, che dispone che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Ciò in quanto la Suprema
Corte ha ritenuto che “In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di 'revoca' e 'restituzione' previsto dalla norma dell'art. 9 .... si tratta comunque di assorbire, di 'recuperare' il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello 'sviluppo delle attività produttive” (Cass. civ., n. 21841/2017; nel medesimo senso Cass. civ., n. 2664/2019). In tutti i casi si tratta, infatti, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e future attività di sostegno allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma
VI del medesimo art. 9 (“le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”; si veda anche
Cass. civ, n. 4915/19).
In altri termini, tenuto conto delle finalità della prestazione di garanzia da parte del Fondo di garanzia per le P.M.I. gestito dall'istituto di credito opposto, del recupero delle somme versate e dell'impiego successivo degli importi effettivamente recuperati, deve ritenersi che il rapporto obbligatorio che sorge tra ed il soggetto beneficiato della garanzia (tenuto a restituire gli Pt_7 importi versati agli istituti di credito garantiti) non abbia natura privatistica o esclusivamente privastica, essendo sottese all'operazione di recupero finalità pubblicistiche di sostegno all'attività imprenditoriale di determinate categorie di imprese. Va inoltre considerato che la stessa Corte di
Cassazione (sentenza n. 2664/19) ha ritenuto giustificato il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123/98, in quanto lo stesso trova la propria radice nella concessione dell'intervento pubblico – quale misura di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive
(art. 1 d.lgs. n. 123/1998) – con la precisazione per cui la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di erogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio. Di conseguenza, deve ritenenersi che, mediante il richiamo che l'art. 8bis del d.l. 3/2015
(convertito con mod. dalla l. 33/15) fa al solo l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 (e non anche l'art. 21) e mediante il rimando, giova aggiungere, che l'art. 2 comma IV D.M. 20.06.2005 opera all'art. 67
d.P.R. 43/1998, il legislatore abbia voluto stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga semplicemente mediante ruolo, senza necessità della previa formazione di un titolo esecutivo.
5. Statuizioni finali e sulle spese
Per tutti i superiori motivi – ritenuta legittimata – l'opposizione proposta da CP_5 Parte_1
e deve dunque essere rigettata, essendo legittimo l'operato di
[...] Parte_2 CP_3
che, per il recupero delle somme escusse al Fondo dalla banca erogante presso i beneficiari
[...] inadempienti, ha fatto ricorso al procedimento di riscossione a mezzo iscrizione a ruolo, in applicazione della disciplina sopra richiamata.
Le spese di lite sostenute da entrambi i convenuti, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte attrice-opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M.
55/2014 quale novellato dal D.M. 147/2022 per tutte le fasi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 7723/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti delle Parte_1 Parte_2 cartelle esattoriali nn. 29320220058572005001 e 29320220058572005002;
- condanna e , in solido, a corrispondere ad Parte_1 Parte_2 [...]
e a le spese di lite, Controparte_2 Parte_3 liquidate, per ciascuna parte, in euro 7.052,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 19/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone