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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1810 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANDRE' DOMENICO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARO FRANCESCA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 185, parte 1;
- che dall'unione era nato il figlio , nato a [...] il [...]; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1-Residenza e consenso all'espatrio I coniugi potranno vivere separatamente e sin d'ora, con la sottoscrizione della presente, si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio. 2)
Rinuncia Assegno di mantenimento dei coniugi il Sig. e la Sig.ra Parte_1
reciprocamente rinunziano l'uno verso l'altra e viceversa alla Parte_2
corresponsione di un assegno di mantenimento mensile. 3) Obbligo di mantenimento Il sig.
si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento per il figlio la Parte_1 Per_1
somma di euro 150,00. 4) Richiesta della trascrizione allo stato civile della separazione Per
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla trascrizione dell'emananda ordinanza di omologa nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Messina”.
All'udienza del 03/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che il figlio maggiorenne continuerà a domiciliare presso la madre e che il padre si obbliga a corrispondere Per_1
per intero le spese straordinarie che si renderanno necessarie nei confronti del figlio maggiorenne finchè la sig.ra non troverà una stabile occupazione. Nel momento CP_1
in cui la sig.ra troverà un'occupazione lavorativa stabile le spese straordinarie nei CP_1
confronti del figlio maggiorenne non ancora autonomo economicamente saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti e precisate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse, così come precisate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 185, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1810 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANDRE' DOMENICO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARO FRANCESCA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 185, parte 1;
- che dall'unione era nato il figlio , nato a [...] il [...]; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1-Residenza e consenso all'espatrio I coniugi potranno vivere separatamente e sin d'ora, con la sottoscrizione della presente, si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio. 2)
Rinuncia Assegno di mantenimento dei coniugi il Sig. e la Sig.ra Parte_1
reciprocamente rinunziano l'uno verso l'altra e viceversa alla Parte_2
corresponsione di un assegno di mantenimento mensile. 3) Obbligo di mantenimento Il sig.
si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento per il figlio la Parte_1 Per_1
somma di euro 150,00. 4) Richiesta della trascrizione allo stato civile della separazione Per
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla trascrizione dell'emananda ordinanza di omologa nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Messina”.
All'udienza del 03/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che il figlio maggiorenne continuerà a domiciliare presso la madre e che il padre si obbliga a corrispondere Per_1
per intero le spese straordinarie che si renderanno necessarie nei confronti del figlio maggiorenne finchè la sig.ra non troverà una stabile occupazione. Nel momento CP_1
in cui la sig.ra troverà un'occupazione lavorativa stabile le spese straordinarie nei CP_1
confronti del figlio maggiorenne non ancora autonomo economicamente saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti e precisate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse, così come precisate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 185, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.