TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
II SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella proc.n.2029/2024 rgaca avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio vertente tra n. Massa di Somma 20.8.1991 rapp.tata e difesa da avv. R.Miranda Parte_1
………………………………………………………………………ricorrente
E
ER armando n. San Giuseppe V.no 21.5.1990 rapp.tato e difeso da avv. L.Manna
.……………………………………………………………………….resistente
Nonché
PM in sede …………………….………………………….interventore ex lege;
CONCLUSIONI
Ricorrente : come ad atto introduttivo Resistente: l'affidamento congiunto della minore , con collocamento Persona_1
della stessa presso la madre e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura e alla crescita della stessa;
rigettare la domanda di erogazione di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in quanto non dovuto e determinare, ancora secondo giustizia e tenendo in considerazione delle spese che è costretto già a sostenere il resistente, il mantenimento della minore;
condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 premesso che di aver avuto Parte_1
dal 2018 ha avuto una relazione sentimentale, a cui è seguita convivenza more uxorio
, durante la quale è nata la minore il 19.10.2019; la convivenza è cassata nel Per_1
gennaio 2024; ma secondo quanto dedotto dalla ricorrente in data 6.1.2020 a seguito di un grave episodio di violenza, a dire della ricorrente , a suo danno , infertole dal resistente , la , sporta denuncia , si allontanava dalla casa familiare;
la Pt_1
convivenza veniva ripresa ma sempre costellata da aspri episodi di condotte violente ed aggressive da parte del sig ER secondo quanto dedotto dalla ricorrente . La ricorrente dunque chiedeva disporsi affidamento esclusivo della minore Persona_1
alla madre con collocazione presso la medesima;
disporre, a carico Parte_1
del sig. la corresponsione di un as-segno di mantenimento in favore Controparte_1
della figlia dell'importo mensile di euro 600,00# assegno che sarà Persona_1
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%; disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno a favore della Controparte_1
ricorrente dell'importo di €300,00# per consentire alla medesima di Parte_1
sostenere le spese di loca-zione di un appartamento dove stabilire la propria residenza unitamente alla minore, ovvero assegnare alla medesima la casa familiare in TE al Corso De Nicola n.178; condannare il sig. ER al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge. Alla udienza del 3.7.2024 in cui comparivano entrambe le parti ed il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
veniva richiesta acquisizione di informative SS complete di . Quindi con ordinanza 9.7.2024 il Persona_2
presidente relatore rigettava la prova testimoniale così come articolata da parte ricorrente;
ammetteva CT con rinvio a successiva udienza ex art. 473 bis 28 cpc
La causa veniva poi rimessa al collegio per la decisione
Dalle risultanze di causa in particolare dalle relazioni dei SS competenti , dalle relazioni valutative e soprattutto dalla CT dr che per correttezza Persona_3
scientifica , completezza e rigore è posta a base della presente decisione emerge in primo luogo che la minore n. 19.10.2019 è inserita nel nucleo familiare materno Per_1
di cui fanno altresì parte la ricorrente e la di lei genitrice.
La piccola è stata caratterizzata dal CT si presenta allo studio ben curata Per_1
nell'aspetto, propensa alla relazione interpersonale. Dal punto di vista emotivo- comportamentale, è apparsa come una bimba con caratteristiche adultomorfe. Per_1
In merito alle dinamiche genitori-figlia il CT ha svolto le seguenti considerazioni: nella minore, al momento, non sarebbero evidenti particolari alleanze genitoriali. Ella sta con piacere con il papà e non sembra mostrare disagi particolari tranne in alcune situazioni riportate dalla madre in cui, nel rientro a casa dopo essere stata con il padre, presenterebbe agitazione ed enuresi notturna. Secondo il CT la minore sembra aver interiorizzato il contesto separativo , pur se vive con difficoltà la separazione dalla madre per quanto riguarda un eventuale pernottamento. Secondo il CT la minore non riesce a metabolizzare la questione separativa ed il nuovo legame affettivo Per_1
del padre : in tal senso il CT prospetta la necessità di un supporto psicoterapeutico che le dia la possibilità di definire il proprio ruolo filiale nella ristrutturazione familiare.
A riguardo la CT sottolinea la necessità che la famiglia separata – ovvero le presenti parti in causa - ricostruisca un clima di serenità e comunicazione, oltre che implementi le capacità empatiche verso la bambina e i suoi bisogni (andando oltre i personali bisogni dell'adulto) .
Il CT ha evidenziato un riferito della madre in merito a giochi dai contenuti sessualizzati fatti dalla bambina in ambito domestico e presumibilmente riconducibili
– come avrebbe riferito la minore alla madre - a scene di contesto a cui assistito a casa del padre (gioco degli asciugamani nella doccia, bambole posizionate in una simulazione di rapporto sessuale) .
Quanto ai rapporti della minore con ciascuna figura genitoriale il il CT ha evidenziato che il legame madre/figlia è solido e significativo;
il legame padre/figlia risulta esistente ma sebbene la qualità dell'interazione tra il padre e la minore è di sufficiente qualità, tuttavia risulta poco efficace nel tenere presente le istanze della minore che sembra essere poco vista come “bambina”. Non c'è utilizzo della regola e dello scambio per raggiungere un obiettivo comune, quanto più una modalità individuale di portare avanti l'attività con pochi spazi di interazione finalizzata.
Quanto alle attitudini genitoriali la CT evidenzia che la signora mostra Pt_1
competenze accuditive di sufficiente qualità che sono da sostenere e direzionare;
all'osservazione condotta, sembra conoscere bene abitudini e gusti della minore, ma tende ad interpretarne soggettivamente i bisogni e a proiettare i propri su di lei;
l'aspetto di protezione verso la minore è attutito dalla tendenza alla triangolazione nei confronti della minore che spesso ha un contegno adultomorfo , conseguenzialmente;
la minore riconosce la figura materna come datore di cura.
Il signor ER mostra competenze accuditive che sono però da rinforzare e da guidare: ha adeguata capacità normativa e di supporto , ma scarsa capacità di protezione ed empatia affettiva ( il ctu annovera la insistenza del ER a far pernottare la minore , annovera l'episodio in cui per telefono il ER ha minacciato la minore che se l'indomani non fosse andata da lui avrebbe chiamato i carabinieri) ; all'osservazione condotta dal CT , sembra conoscere abitudini e gusti della minore e sembra volere rispettare i suoi tempi e bisogni, ma questo avviene con difficoltà a riconoscere e ad accedere alla complessità dei bisogni e delle attese della piccola Per_1
lì dove divergono dalle proprie aspettative. Mostra volontà di poter concorrere alla crescita della figlia, tuttavia l'atteggiamento poco flessibile, al momento, non consente
, a parere del ctu , l'avvio di una rielaborazione della rappresentazione di sé stesso calata nella specificità dell'area genitoriale, se non sostenuto da figure esperte di supporto e guida;
la minore - ad oggi - riconosce la figura paterna come datore di cura. Per quanto riguarda il signor ER il CT ha valutato come condizionanti e distorsivi gli atteggiamenti di cura della minore che riguardano la delega alla sua attuale compagna e la frequentazione della minore della casa paterna, nonché ex casa coniugale, dove attualmente il padre risiede con la nuova compagna e i figli di lei a pochi mesi dalla separazione.
Risulta evidente che questo contegno nel contesto appena evidenziato risulta essere gravemente distorsivo e fonte di malessere e disagio per la minore .
Ebbene a parere del Tribunale dalle complessive risultanze in atti emerge una certa immaturità ed che inadeguatezza del sig ER a correlarsi alle esigenze e bisogni della minore , in modo concreto e funzionale, con una marcata propensione all'atteggiamento poco risponsivo ai tempi emotivi della minore , imponendo le di lui scelte con specifico riferimento alla nuova compagna a cui intende delegare compiti di accudimento della minore che non riesce a cogliere e capire il ruolo della compagna
, madre a sua volta di due minori di tenera età . Tuttavia anche la genitrice presenta aspetti di criticità in una condotta non sempre protettiva in quanto triangolante
Il CT quindi evidenzia due componenti fondamentali nell'ambito della valutazione per il regime da statuire:
a) l'aspetto altamente conflittuale, ma soprattutto di disistima reciproca dei coniugi che porta entrambi a condotte che si allineano più a bisogni personali che ai bisogni della minore, esponendola ad un rischio psico-evolutivo importante quale quello della “scissione” nel vano tentativo di allinearsi ai divergenti bisogni genitoriali.
b) la modalità di gestione della vicenda separativa da parte del signor ER e la conseguente decisione di convivere con una nuova compagna nell'abitazione familiare a pochissima distanza di tempo dalla separazione, introducendo totalmente la figlia in quel contesto e scegliendo di non dare priorità alla relazione duale con lei. Le modalità descritte non sembrano garantire a le Per_1
giuste e necessarie misure protettive tali da assicurarle supporto in questa delicata fase della vita.
Il CT evidenzia che poiché il signor ER mostra solo una parziale consapevolezza di quanto le conseguenze della propria scelta e di gestione personale delle modalità di esercizio del diritto di visita siano di nocumento per la salute di , si rende necessario, a parere del CT guidare il signor ER in Per_1
un processo di presa di coscienza e consapevolezza degli aspetti di protezione e cura necessari all'esercizio della responsabilità genitoriale. Allo stesso tempo, per la signora è necessario consapevolizzare quanto la proiezione dei propri Pt_1
vissuti abbandonici su possa generare un comportamento adultizzato nella Per_1
piccola e conseguenti vissuti pericolosi per un sano sviluppo psichico.
Il CT ha avviato anche un percorso sperimentale di regimentazione di contatti telefonici padre/ minore , cercando di far sospendere le richieste di pernotto di dal padre : nonostante le chiare direttive del CT (che avrebbero dovuto Per_1
lasciare poco spazio ad interpretazioni soggettive) , il CT ha evidenziato che sono sorte incomprensioni e dissapori, fraintendimenti ed inutili dissertazioni tra i due ex compagni , tali da ricadere sulla salute psichica della piccola che continua a Per_1
riportare agitazione ed enuresi notturna, quali sintomi di una condizione psichica non sana, così come rilevato dalla valutazione dei test ad ella somministrati.
Si rileva quindi la presenza di uno stile parentale non sempre sufficientemente comprensivo e responsivo e quindi – al di là di una valutazione prognostica positiva delle capacità accuditive – le parti come genitori vanno sostenute, guidate nella loro evoluzione e rinforzate nel tempo .
Da tutto quanto emerso, la Ctu ha ritenuto necessario l'avvio presso strutture pubbliche o un professionista privato, scelto dalla coppia genitoriale, di un percorso finalizzato a sostenere la coppia genitoriale nella riorganizzazione pratica e nell'individuazione di modalità relazionali efficaci e collaborative tra i genitori.
Contemporaneamente l'avvio di un percorso familiare al fine di aiutare il nucleo ad elaborare i vissuti collegati alla separazione e a promuovere un “fare” consapevole
. Per quanto riguarda la piccola si riterrebbe utile una terapia Per_1
neuropsicomotoria (picomotricità).
Alla luce delle complessive considerazioni svolte e preso atto delle deduzioni conclusive rese dal CT , il Tribunale ritiene che sia attuabile l'affido condiviso in ragione dell'atteggiamento di cura ed affettività verso la minore che ciascun genitore manifesta sia pur con modalità e misura diverse.
Invero al Tribunale non sfugge la esistenza di un certo legame affettivo della minore con il padre tanto è vero che la minore auspica di incontrarlo , di averne maggiore contatto fisico , risultando gratificata dai pochi momenti che ER è riuscito a dedicarle fuori dal contesto della sua nuova famiglia di cui la piccola non si sente di fare parte . La minore è ben seguita ed amata dalla madre. Per_1
I due genitori quindi risultano rivolti verso il bene della figlia , ma la bigenitorialità allo stato va, in effetti, costruita .
La minore va collocata presso la madre in modo prevalente con cui a tutt'oggi vive e ad cui è accudita in modo pregnante come centrale riferimento
In merito alla richiesta di affido esclusivo svolta da parte ricorrente il Tribunale ritiene che vada rigettata in quanto l'affido esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo della prole. L'affidamento esclusivo deve essere inoltre particolarmente motivato in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato alla prole minore da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Va altresì evidenziato che l'affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che peraltro spesso connota i procedimenti di separazione: ciò in primo luogo perché, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto, ed anche perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, salvo quando tale regime ponga in serio pericolo l'equilibrio dei figli, la loro educazione e lo sviluppo psico-fisico, a causa della comprovata inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr Corte di Cassazione, Sez.
I, Ord., (ud. 29/11/2019) 28-02-2020, n. 5604, ; Cassazione civile, sez. I,
03/01/2017, n. 27 ; Tribunale Tivoli, 08/02/2010, n. 209 ; Tribunale Reggio Emilia,
27/02/2010; Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008 ; Tribunale ER, sez.
I, 31/10/2014, n. 5138; Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario il CT consiglia che sia esercitato in assenza della compagna del signor ER e dei di lei figli minori in 1 pomeriggio a settimana e 1 sabato o 1 domenica alternati, senza pernottamento, avendo egli cura di ritagliarsi una relazione duale con la bambina e favorendone l'accesso alla nonna e/o agli zii e cuginetti.
Tale soluzione è reputata congrua ed opportuna
Il CT ha ritenuto indispensabile data l'alta conflittualità della coppia che venga attivata – parallelamente ai percorsi suggeriti per il nucleo – una supervisione da parte dei servizi sociali territorialmente competenti . Quindi il Servizio dovrà prendere in carico il nucleo per i supporti indicati e monitorare l'andamento delle visite paterne Quanto all'aspetto economico dalle risultanze in atti emerge che la ricorrente svolge attività di collaboratrice domestica , vive con la di lei genitrice;
il resistente svolge attività di consulente del lavoro , vive con la nuova compagna ed i di lei figli nella ex casa familiare .
Sulla base di tali dati il Tribunale ritiene equo determinare in euro 400,00 il contributo al mantenimento della minore a carico del resistente.
Non è normativamente previsto il contributo al mantenimento della ricorrente in quanto non risulta formalizzata la unione matrimoniale : la domanda in tal senso di parte ricorrente va rigettata.
Per la assegnazione della casa familiare in TE , il Tribunale ritiene che detta richiesta vada rigettata: invero il provv.to di assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole minore è giustificato dalla circostanza che la prole minore continui a vivere nell'habitat domestico ove è sempre vissuta . Nel caso in esame, per pacifica ammissione della stessa ricorrente , costei con la minore da tempo ha lasciato la casa familiare stabilendosi altrove
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto delle complessive risultanze , comprese quelle di ctu liquidate con separato decreto
pqm
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro sentito il PM così provvede Pt_1 Controparte_1
- dispone affido condiviso della minore da collocare presso la madre e Per_1
diritto di vista paterno come riportato in parte motiva
- determina in complessivi euro 400,00 il contributo mensile per il mantenimento della minore da porre a carico del resistente da versare Controparte_1
alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale Istat , con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia
( mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) secondo le linee guida del protocollo COA /Trib Nola 20.5.2021 - dispone che le parti seguano i percorsi consigliati dal CT come indicato in parte motiva .
- dispone che sia trasmesso copia del presente decreto al GT in sede per vigilanza ex art. 337 cc
- Spese compensate
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Nola, 26.3.2025
Il presidente est dott. Vincenza Barbalucca