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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6989/2022 V.G.
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 6989/2024 Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato il seguente
DECRETO
a seguito di ricorso presentato in data 21.12.2022 da:
, (C.F.: ) rappresenta e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dagli avv.ti Pasquale Trigiante, Alessandra Casamassima e Anna Maria Loverro,
-RICORRENTE- nei confronti di
, (C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta mandato in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Sonia Mascia Cavalera,
-RESISTENTE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE- FATTO I.- Con ricorso depositato in data 21.12.2022, coniuge divorziata del Parte_1 resistente , ha domandato la modifica delle condizioni del divorzio1 con CP_1 particolare riferimento al collocamento del figlio minore il quale, dal 6 aprile 2022 si Per_1 sarebbe trasferito presso l'abitazione materna. Alla luce di questi cambiamenti, la ha Pt_1 chiesto il mutamento del collocamento del figlio minore presso di sé e Per_1 conseguentemente di disporre che nessun contributo per il mantenimento dei figli minori sia dovuto reciprocamente da parte dei genitori, stante il collocamento “paritario” dei figli. II.- Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di costituzione del 15.05.2023, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e CP_1 avanzando in via riconvenzionale la domanda di affidamento esclusivo di entrambi i figli minori a se o in subordine l'affido esclusivo del solo minore in via gradata ha Per_2 domandato la conferma dell'attuale regime di affidamento della prole e del contributo al mantenimento dei due figli minori attualmente posto a carico della madre con condanna della ricorrente: al pagamento di una somma di denaro “per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Giudice”, al pagamento di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende, nonché al risarcimento dei danni in suo favore da stabilirsi in via equitativa e, infine, al pagamento delle spese del presente giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, il ha evidenziato le ragioni che avrebbero portato il CP_1
Tribunale di Bari a collocare prevalentemente i minori presso di se, sì come emerse nel corso della fase istruttoria del giudizio divorzile e consistenti fondamentalmente, da un lato, nella maggiore idoneità della figura paterna a garantire ai figli un ambiente sereno ed equilibrato per la loro crescita e per il loro benessere psicofisico e dall'altro nell'impossibilità di una serena convivenza dei minori presso la madre a causa della presenza nell'abitazione materna del nuovo compagno della con cui i minori avevano un rapporto conflittuale. Tale Pt_1 valutazione sarebbe stata confermata da plurimi episodi documentati durante il procedimento, tra cui comportamenti aggressivi del compagno della madre, manifestatisi attraverso violenze verbali e atti distruttivi, come la rottura del telefono di uno dei minori e il lancio della bicicletta dell'altro dal balcone. Il ha inoltre dedotto una brusca interruzione del suo CP_1 rapporto col figlio minore a seguito del suo arbitrario trasferimento presso la madre, Per_1 la cui causa sarebbe da rinvenire nell'atteggiamento ostativo e manipolatorio della Pt_1 che avrebbe allontanato il figlio dal padre, dal fratello e dalla famiglia paterna. Ha Per_1 concluso, infine, richiedendo in via istruttoria, ove ritenuto opportuno, una nuova indagine peritale finalizzata ad accertare l'influenza e il condizionamento esercitati dalla sul Pt_1 minore e le relative ripercussioni sul piano relazionale, educativo e affettivo. Per_1
III.- La causa è stata istruita mediante CTU psicologica svolta a mezzo dell'ausiliaria dott.ssa il cui elaborato peritale è stato depositato in atti in data 16.02.2025. Persona_3 IV.- All'udienza collegiale del 20.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione. V.- Il P.M. ha concluso in data 21.03.2025, rimettendosi alla decisione del Collegio. DIRITTO
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni del divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definiti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I.- Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di un unico e rilevante elemento di novità, asseritamente tale da incidere sull'equilibrio delle condizioni, personali ed economiche, stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e consistente nel trasferimento del figlio minore di anni dodici, presso la sua abitazione. Per tale Per_1 ragione, ha concluso domandando il mutamento del collocamento del figlio minore Per_1 presso di sé, chiedendo al Collegio di formalizzare una situazione fattuale, già in essere dall'aprile 2022.
Di contro, parte resistente, nella memoria di costituzione, si opponeva alla richiesta della argomentando che il mutamento di collocamento del minore presso la madre Pt_1 Per_1 non solo avrebbe superato le motivazioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma avrebbe legittimato il comportamento ostruzionistico della nei Pt_1 confronti della figura paterna. Orbene, all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla dott.ssa
è emerso che il minore gode di una serena e stabile collocazione Persona_3 Per_1 abitativa presso l'abitazione materna sita in Bitetto. La relazione peritale ha altresì evidenziato Pers un solido e positivo legame affettivo tra il minore e la sorellina nata dalla Per_1 relazione della col compagno;
si è accertato che il convivente della madre, Pt_1 precedentemente oggetto di valutazione nell'ambito della dinamica familiare, non risulta più coabitante e che tale circostanza ha determinato il superamento delle pregresse criticità e la risoluzione delle problematiche che in passato potevano arrecare pregiudizio al benessere psicofisico del minore. Inoltre, come dichiarato dall'ausiliaria nella sua relazione tecnica:
dimostra un buon livello di maturità e capacità di discernimento. Non sembra subire Per_1 influenze ma esprime una volontà chiara di rimanere con la madre, mostrando consapevolezza delle sue esigenze”, “L'abitazione della madre è adeguata ad accogliere
. La situazione attuale di , che vive con la madre, è ritenuta favorevole per il Per_1 Per_1 suo sviluppo psico-fisico. Si rammenti che quando era collocato presso il padre, nei Per_1 fatti viveva con la nonna paterna, non aveva una sua stanza ma dormiva con la nonna, e doveva percorrere ogni giorno la strada Modugno – Bitetto per raggiungere la scuola e tutte le sue attività”. Alla luce di quanto sopra, la situazione attuale si palesa priva di elementi pregiudizievoli per la crescita equilibrata e lo sviluppo sereno del minore, sicché il Tribunale ritiene opportuno collocare prevalentemente presso l'abitazione della madre ricorrente e rigettare la domanda Per_1 riconvenzionale avanzata dal resistente, volta ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio o in subordine il suo collocamento preferenziale, in quanto infondata. Difatti, Per_1 dall'istruttoria è emerso che non sussistono elementi gravi o circostanze eccezionali tali da giustificare l'adozione di un provvedimento così drastico e derogatorio rispetto al principio generale dell'affidamento condiviso, il quale rimane la regola nell'ordinamento giuridico italiano, rispondendo al superiore interesse del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, né sono state provate condotte della madre tali da compromettere gravemente l'equilibrio psicofisico del figlio o la sua capacità genitoriale. Al contrario, il quadro probatorio ha confermato la sostanziale adeguatezza della madre nel ruolo genitoriale e la sua capacità di provvedere alle esigenze primarie e affettive del figlio.
Quanto alla disciplina delle visite, il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di entrambi i genitori che, soprattutto, di quelle di vita del minore stesso;
in caso di disaccordo tra le parti, potrà essere applicato il regime ordinario di cui al dispositivo, nell'osservare il quale, peraltro, le parti dovranno dimostrare il massimo della flessibilità.
Si invita, inoltre, la madre collocataria a promuovere e agevolare, con spirito di leale collaborazione, il mantenimento e lo sviluppo di un costruttivo rapporto affettivo tra il figlio minore e il genitore non collocatario. Tale condotta, lungi dal rappresentare una mera Per_1 facoltà, si configura quale dovere primario strumentale al superiore interesse del minore, volto a garantirgli il diritto fondamentale a una relazione significativa e continuativa con entrambi i genitori, essenziale per il suo equilibrato sviluppo psicofisico e identitario.
Al collocamento preferenziale del figlio minore presso la madre, consegue: la Per_1 revoca del contributo materno al suo mantenimento, la quale sopporterà gli oneri di mantenimento diretto del medesimo e conseguentemente, l'accoglimento della richiesta a contenuto patrimoniale avanzata dalla ricorrente di porre a carico del un contributo al CP_1 mantenimento del figlio comune.
Relativamente al quantum dell'assegno perequativo periodico da porre a carico del padre, si rileva che secondo quanto dedotto e provato documentalmente da parte della la stessa allo stato, risulta essere priva di reddito;
di contro, il padre, odierna parte Pt_1 resistente, risulta invece percettore di reddito da attività lavorativa dipendente, come emerge dalla documentazione in atti, segnatamente (modelli 730 relativi ai redditi percepiti negli anni
2019 –2020 –2021); la sua capacità economica, pertanto, gli consente di contribuire al sostentamento del figlio minore.
Per tali ragioni, si stima opportuno porre a carico del resistente, un contributo paterno al mantenimento del figlio nell'importo di € 200,00 mensili complessivi, da adeguarsi secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa siglato con il locale C.O.A., a decorrere dal mese successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo ed entro il 15 di ogni mese, per tutte le mensilità successive a quella di gennaio 2023. L'assegno unico e universale, spettante ex lege per il figlio va attribuito, per Per_1 intero, al genitore collocatario prevalente del minore, id est alla madre ricorrente, Parte_1
, la quale potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore, senza
[...] previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, il dovrà consegnare alla madre collocataria del minore il CP_1 Per_1 libretto del deposito bancario, intestato al minore, ove attualmente converge il sussidio economico scolastico spettante al minore. II.- Devono essere revocate le previsioni concernenti l'affidamento e il collocamento del figlio (27.04.2007), ancora minore all'epoca dell'introduzione del presente Per_2 giudizio, per essere lo stesso nelle more divenuto maggiorenne.
Si rileva in tal sede che in sede istruttoria è emerso che il figlio maggiorenne, non Per_2 economicamente autosufficiente, non risiederebbe più in maniera stabile presso il padre a
Cassano, come originariamente stabilito nelle condizioni di divorzio, bensì dimorerebbe, come da lui dichiarato presso l'abitazione della nonna paterna sita in Modugno, ossia la città ove il ragazzo frequenta la scuola, la palestra e ove risiedono i suoi amici. Lo stesso ha Per_2 dichiarato alla dott.ssa : “Io vorrei stare a Modugno, perché è là che sto sempre … a Per_3 Cassano vado ogni tanto da papà e quindi la abbiamo un'altra casa, nuova, però alla fine io sto a Modugno sostanzialmente”, “Il fatto è che faccio tutto là, se fossi andato a scuola a Bitetto la situazione sarebbe stata diversa, infatti io per questo non sto mai a Cassano, perché poi mi devo spostare ogni volta, lo stesso se stavo a Bitetto (casa materna)”.
Alla luce di tali emergenze, considerato che il suddetto figlio appena maggiorenne non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica e al fine di garantire l'effettiva destinazione delle somme al suo diretto sostentamento e alle sue esigenze personali, si ritiene opportuno disporre la corresponsione diretta del contributo al mantenimento in favore del medesimo da parte di entrambi i genitori così da assicurarne la piena disponibilità e autonomia Per_2 nella gestione delle risorse a lui destinate. In ossequio al principio di proporzionalità e in relazione alle accertate capacità contributive di ciascun genitore, la madre è onerata del versamento della somma di € 50,00 (cinquanta/00 euro) mensili, mentre il padre è onerato del versamento della somma di € 80,00 (ottanta/00 euro) mensili da versarsi direttamente in favore del figlio a decorrere dal mese successivo a Per_2 quello del deposito del presente decreto ed entro il giorno 15 di ogni mese.
Si specifica che il figlio maggiorenne, avrà la facoltà di richiedere e percepire Per_2 direttamente l'Assegno Unico Universale a lui spettante, ai sensi della normativa vigente, fino al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sussistano i requisiti previsti per il mantenimento di tale beneficio economico.
In relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dal resistente relativa all'adozione dei provvedimenti ex art. 709 -ter c.p.c. ed in particolare, la condanna della ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ammontare ritenuto di giustizia a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento dei danni subiti dallo stesso a causa del comportamento tenuto dalla predetta, il Collegio osserva che dette domande sono soggette ad un rito diverso rispetto a quello della modifica delle condizioni di divorzio e non sono pertanto cumulabili in questo giudizio;
tanto in considerazione del fatto che «trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre 2014, n. 18870).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale dello scaglione di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,01 e con le riduzioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 6989/2022 proposto con ricorso del 21.12.2022 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1 l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 1319/2022 del 07.04.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 9808/2016, così provvede:
1. DISPONE che il figlio minore della coppia (17.06.2012), già affidato in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, venga collocato prevalentemente presso la residenza materna;
2. DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita del minore stesso, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) tre giorni infrasettimanali dalle 17,00 alle 21,00; b) a settimane alterne dalle
15,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,00 del 27/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 3/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giorno di Pasqua alle 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
f) ad anni alterni, compleanno con un genitore ed onomastico con l'altro; g) ad anni alterni, compleanno del figlio con l'uno e poi con l'altro genitore;
h) ogni anno, festa del papà con il padre e festa della mamma con la madre indipendentemente dal regolamento suddetto;
3. DA atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e il minore;
4. REVOCA, quindi, con effetto a partire dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo (gennaio 2023) l'assegno periodico di € 170,00 mensili, oggi dovuto dalla ridetta madre ricorrente in favore di , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del minore Per_1
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore versando alla ricorrente, a partire dal mese successivo al deposito del Per_1 ricorso introduttivo, la somma complessiva di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A; il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, per la mensilità corrente (maggio 2025) e per gli arretrati (cioè per le mensilità pregresse dovute a partire del mese di gennaio 2023, quale mese successivo a quello di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo), ed entro il 15 di ogni mese, relativamente a tutte le mensilità successive a quella in corso;
• DISPONE che l'assegno unico e universale dovrà essere corrisposto per intero al genitore collocatario prevalente del minore, id est alla madre che potrà richiederne Parte_1 il pagamento diretto all'ente erogatore senza acquisire previamente il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
• REVOCA le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento residenziale del figlio (27.04.2007), per aver lo stesso raggiunto la maggiore età, nelle more della definizione del Per_2 presente procedimento contenzioso;
• PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente versando direttamente al medesimo, a Per_2 partire dal mese successivo al deposito del presente provvedimento ed entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 80,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A; • PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente versando direttamente al medesimo, a Per_2 partire dal mese successivo al deposito del presente provvedimento ed entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 50,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-
Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A;
• DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
• PONE, integralmente, a carico del resistente, le spese di lite, in ragione della sua soccombenza, da liquidarsi in complessive € 1.776,95 per compensi professionali al difensore costituito, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 6989/2024 Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato il seguente
DECRETO
a seguito di ricorso presentato in data 21.12.2022 da:
, (C.F.: ) rappresenta e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dagli avv.ti Pasquale Trigiante, Alessandra Casamassima e Anna Maria Loverro,
-RICORRENTE- nei confronti di
, (C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta mandato in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Sonia Mascia Cavalera,
-RESISTENTE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE- FATTO I.- Con ricorso depositato in data 21.12.2022, coniuge divorziata del Parte_1 resistente , ha domandato la modifica delle condizioni del divorzio1 con CP_1 particolare riferimento al collocamento del figlio minore il quale, dal 6 aprile 2022 si Per_1 sarebbe trasferito presso l'abitazione materna. Alla luce di questi cambiamenti, la ha Pt_1 chiesto il mutamento del collocamento del figlio minore presso di sé e Per_1 conseguentemente di disporre che nessun contributo per il mantenimento dei figli minori sia dovuto reciprocamente da parte dei genitori, stante il collocamento “paritario” dei figli. II.- Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di costituzione del 15.05.2023, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e CP_1 avanzando in via riconvenzionale la domanda di affidamento esclusivo di entrambi i figli minori a se o in subordine l'affido esclusivo del solo minore in via gradata ha Per_2 domandato la conferma dell'attuale regime di affidamento della prole e del contributo al mantenimento dei due figli minori attualmente posto a carico della madre con condanna della ricorrente: al pagamento di una somma di denaro “per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Giudice”, al pagamento di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende, nonché al risarcimento dei danni in suo favore da stabilirsi in via equitativa e, infine, al pagamento delle spese del presente giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, il ha evidenziato le ragioni che avrebbero portato il CP_1
Tribunale di Bari a collocare prevalentemente i minori presso di se, sì come emerse nel corso della fase istruttoria del giudizio divorzile e consistenti fondamentalmente, da un lato, nella maggiore idoneità della figura paterna a garantire ai figli un ambiente sereno ed equilibrato per la loro crescita e per il loro benessere psicofisico e dall'altro nell'impossibilità di una serena convivenza dei minori presso la madre a causa della presenza nell'abitazione materna del nuovo compagno della con cui i minori avevano un rapporto conflittuale. Tale Pt_1 valutazione sarebbe stata confermata da plurimi episodi documentati durante il procedimento, tra cui comportamenti aggressivi del compagno della madre, manifestatisi attraverso violenze verbali e atti distruttivi, come la rottura del telefono di uno dei minori e il lancio della bicicletta dell'altro dal balcone. Il ha inoltre dedotto una brusca interruzione del suo CP_1 rapporto col figlio minore a seguito del suo arbitrario trasferimento presso la madre, Per_1 la cui causa sarebbe da rinvenire nell'atteggiamento ostativo e manipolatorio della Pt_1 che avrebbe allontanato il figlio dal padre, dal fratello e dalla famiglia paterna. Ha Per_1 concluso, infine, richiedendo in via istruttoria, ove ritenuto opportuno, una nuova indagine peritale finalizzata ad accertare l'influenza e il condizionamento esercitati dalla sul Pt_1 minore e le relative ripercussioni sul piano relazionale, educativo e affettivo. Per_1
III.- La causa è stata istruita mediante CTU psicologica svolta a mezzo dell'ausiliaria dott.ssa il cui elaborato peritale è stato depositato in atti in data 16.02.2025. Persona_3 IV.- All'udienza collegiale del 20.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione. V.- Il P.M. ha concluso in data 21.03.2025, rimettendosi alla decisione del Collegio. DIRITTO
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni del divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definiti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I.- Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di un unico e rilevante elemento di novità, asseritamente tale da incidere sull'equilibrio delle condizioni, personali ed economiche, stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e consistente nel trasferimento del figlio minore di anni dodici, presso la sua abitazione. Per tale Per_1 ragione, ha concluso domandando il mutamento del collocamento del figlio minore Per_1 presso di sé, chiedendo al Collegio di formalizzare una situazione fattuale, già in essere dall'aprile 2022.
Di contro, parte resistente, nella memoria di costituzione, si opponeva alla richiesta della argomentando che il mutamento di collocamento del minore presso la madre Pt_1 Per_1 non solo avrebbe superato le motivazioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma avrebbe legittimato il comportamento ostruzionistico della nei Pt_1 confronti della figura paterna. Orbene, all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla dott.ssa
è emerso che il minore gode di una serena e stabile collocazione Persona_3 Per_1 abitativa presso l'abitazione materna sita in Bitetto. La relazione peritale ha altresì evidenziato Pers un solido e positivo legame affettivo tra il minore e la sorellina nata dalla Per_1 relazione della col compagno;
si è accertato che il convivente della madre, Pt_1 precedentemente oggetto di valutazione nell'ambito della dinamica familiare, non risulta più coabitante e che tale circostanza ha determinato il superamento delle pregresse criticità e la risoluzione delle problematiche che in passato potevano arrecare pregiudizio al benessere psicofisico del minore. Inoltre, come dichiarato dall'ausiliaria nella sua relazione tecnica:
dimostra un buon livello di maturità e capacità di discernimento. Non sembra subire Per_1 influenze ma esprime una volontà chiara di rimanere con la madre, mostrando consapevolezza delle sue esigenze”, “L'abitazione della madre è adeguata ad accogliere
. La situazione attuale di , che vive con la madre, è ritenuta favorevole per il Per_1 Per_1 suo sviluppo psico-fisico. Si rammenti che quando era collocato presso il padre, nei Per_1 fatti viveva con la nonna paterna, non aveva una sua stanza ma dormiva con la nonna, e doveva percorrere ogni giorno la strada Modugno – Bitetto per raggiungere la scuola e tutte le sue attività”. Alla luce di quanto sopra, la situazione attuale si palesa priva di elementi pregiudizievoli per la crescita equilibrata e lo sviluppo sereno del minore, sicché il Tribunale ritiene opportuno collocare prevalentemente presso l'abitazione della madre ricorrente e rigettare la domanda Per_1 riconvenzionale avanzata dal resistente, volta ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio o in subordine il suo collocamento preferenziale, in quanto infondata. Difatti, Per_1 dall'istruttoria è emerso che non sussistono elementi gravi o circostanze eccezionali tali da giustificare l'adozione di un provvedimento così drastico e derogatorio rispetto al principio generale dell'affidamento condiviso, il quale rimane la regola nell'ordinamento giuridico italiano, rispondendo al superiore interesse del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, né sono state provate condotte della madre tali da compromettere gravemente l'equilibrio psicofisico del figlio o la sua capacità genitoriale. Al contrario, il quadro probatorio ha confermato la sostanziale adeguatezza della madre nel ruolo genitoriale e la sua capacità di provvedere alle esigenze primarie e affettive del figlio.
Quanto alla disciplina delle visite, il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di entrambi i genitori che, soprattutto, di quelle di vita del minore stesso;
in caso di disaccordo tra le parti, potrà essere applicato il regime ordinario di cui al dispositivo, nell'osservare il quale, peraltro, le parti dovranno dimostrare il massimo della flessibilità.
Si invita, inoltre, la madre collocataria a promuovere e agevolare, con spirito di leale collaborazione, il mantenimento e lo sviluppo di un costruttivo rapporto affettivo tra il figlio minore e il genitore non collocatario. Tale condotta, lungi dal rappresentare una mera Per_1 facoltà, si configura quale dovere primario strumentale al superiore interesse del minore, volto a garantirgli il diritto fondamentale a una relazione significativa e continuativa con entrambi i genitori, essenziale per il suo equilibrato sviluppo psicofisico e identitario.
Al collocamento preferenziale del figlio minore presso la madre, consegue: la Per_1 revoca del contributo materno al suo mantenimento, la quale sopporterà gli oneri di mantenimento diretto del medesimo e conseguentemente, l'accoglimento della richiesta a contenuto patrimoniale avanzata dalla ricorrente di porre a carico del un contributo al CP_1 mantenimento del figlio comune.
Relativamente al quantum dell'assegno perequativo periodico da porre a carico del padre, si rileva che secondo quanto dedotto e provato documentalmente da parte della la stessa allo stato, risulta essere priva di reddito;
di contro, il padre, odierna parte Pt_1 resistente, risulta invece percettore di reddito da attività lavorativa dipendente, come emerge dalla documentazione in atti, segnatamente (modelli 730 relativi ai redditi percepiti negli anni
2019 –2020 –2021); la sua capacità economica, pertanto, gli consente di contribuire al sostentamento del figlio minore.
Per tali ragioni, si stima opportuno porre a carico del resistente, un contributo paterno al mantenimento del figlio nell'importo di € 200,00 mensili complessivi, da adeguarsi secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa siglato con il locale C.O.A., a decorrere dal mese successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo ed entro il 15 di ogni mese, per tutte le mensilità successive a quella di gennaio 2023. L'assegno unico e universale, spettante ex lege per il figlio va attribuito, per Per_1 intero, al genitore collocatario prevalente del minore, id est alla madre ricorrente, Parte_1
, la quale potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore, senza
[...] previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, il dovrà consegnare alla madre collocataria del minore il CP_1 Per_1 libretto del deposito bancario, intestato al minore, ove attualmente converge il sussidio economico scolastico spettante al minore. II.- Devono essere revocate le previsioni concernenti l'affidamento e il collocamento del figlio (27.04.2007), ancora minore all'epoca dell'introduzione del presente Per_2 giudizio, per essere lo stesso nelle more divenuto maggiorenne.
Si rileva in tal sede che in sede istruttoria è emerso che il figlio maggiorenne, non Per_2 economicamente autosufficiente, non risiederebbe più in maniera stabile presso il padre a
Cassano, come originariamente stabilito nelle condizioni di divorzio, bensì dimorerebbe, come da lui dichiarato presso l'abitazione della nonna paterna sita in Modugno, ossia la città ove il ragazzo frequenta la scuola, la palestra e ove risiedono i suoi amici. Lo stesso ha Per_2 dichiarato alla dott.ssa : “Io vorrei stare a Modugno, perché è là che sto sempre … a Per_3 Cassano vado ogni tanto da papà e quindi la abbiamo un'altra casa, nuova, però alla fine io sto a Modugno sostanzialmente”, “Il fatto è che faccio tutto là, se fossi andato a scuola a Bitetto la situazione sarebbe stata diversa, infatti io per questo non sto mai a Cassano, perché poi mi devo spostare ogni volta, lo stesso se stavo a Bitetto (casa materna)”.
Alla luce di tali emergenze, considerato che il suddetto figlio appena maggiorenne non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica e al fine di garantire l'effettiva destinazione delle somme al suo diretto sostentamento e alle sue esigenze personali, si ritiene opportuno disporre la corresponsione diretta del contributo al mantenimento in favore del medesimo da parte di entrambi i genitori così da assicurarne la piena disponibilità e autonomia Per_2 nella gestione delle risorse a lui destinate. In ossequio al principio di proporzionalità e in relazione alle accertate capacità contributive di ciascun genitore, la madre è onerata del versamento della somma di € 50,00 (cinquanta/00 euro) mensili, mentre il padre è onerato del versamento della somma di € 80,00 (ottanta/00 euro) mensili da versarsi direttamente in favore del figlio a decorrere dal mese successivo a Per_2 quello del deposito del presente decreto ed entro il giorno 15 di ogni mese.
Si specifica che il figlio maggiorenne, avrà la facoltà di richiedere e percepire Per_2 direttamente l'Assegno Unico Universale a lui spettante, ai sensi della normativa vigente, fino al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sussistano i requisiti previsti per il mantenimento di tale beneficio economico.
In relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dal resistente relativa all'adozione dei provvedimenti ex art. 709 -ter c.p.c. ed in particolare, la condanna della ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ammontare ritenuto di giustizia a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento dei danni subiti dallo stesso a causa del comportamento tenuto dalla predetta, il Collegio osserva che dette domande sono soggette ad un rito diverso rispetto a quello della modifica delle condizioni di divorzio e non sono pertanto cumulabili in questo giudizio;
tanto in considerazione del fatto che «trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre 2014, n. 18870).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale dello scaglione di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,01 e con le riduzioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 6989/2022 proposto con ricorso del 21.12.2022 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1 l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 1319/2022 del 07.04.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 9808/2016, così provvede:
1. DISPONE che il figlio minore della coppia (17.06.2012), già affidato in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, venga collocato prevalentemente presso la residenza materna;
2. DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita del minore stesso, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) tre giorni infrasettimanali dalle 17,00 alle 21,00; b) a settimane alterne dalle
15,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,00 del 27/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 3/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giorno di Pasqua alle 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
f) ad anni alterni, compleanno con un genitore ed onomastico con l'altro; g) ad anni alterni, compleanno del figlio con l'uno e poi con l'altro genitore;
h) ogni anno, festa del papà con il padre e festa della mamma con la madre indipendentemente dal regolamento suddetto;
3. DA atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e il minore;
4. REVOCA, quindi, con effetto a partire dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo (gennaio 2023) l'assegno periodico di € 170,00 mensili, oggi dovuto dalla ridetta madre ricorrente in favore di , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del minore Per_1
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore versando alla ricorrente, a partire dal mese successivo al deposito del Per_1 ricorso introduttivo, la somma complessiva di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A; il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, per la mensilità corrente (maggio 2025) e per gli arretrati (cioè per le mensilità pregresse dovute a partire del mese di gennaio 2023, quale mese successivo a quello di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo), ed entro il 15 di ogni mese, relativamente a tutte le mensilità successive a quella in corso;
• DISPONE che l'assegno unico e universale dovrà essere corrisposto per intero al genitore collocatario prevalente del minore, id est alla madre che potrà richiederne Parte_1 il pagamento diretto all'ente erogatore senza acquisire previamente il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
• REVOCA le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento residenziale del figlio (27.04.2007), per aver lo stesso raggiunto la maggiore età, nelle more della definizione del Per_2 presente procedimento contenzioso;
• PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente versando direttamente al medesimo, a Per_2 partire dal mese successivo al deposito del presente provvedimento ed entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 80,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A; • PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente versando direttamente al medesimo, a Per_2 partire dal mese successivo al deposito del presente provvedimento ed entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 50,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-
Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A;
• DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
• PONE, integralmente, a carico del resistente, le spese di lite, in ragione della sua soccombenza, da liquidarsi in complessive € 1.776,95 per compensi professionali al difensore costituito, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato