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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 335/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 335/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Scarpelli;
appellante
e
, in qualità di titolare dell'omonima ditta (P.I.: Controparte_1
); P.IVA_1
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 342/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 12.02.2018, avente ad oggetto azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Preliminarmente ci si riporta integralmente all'atto di appello ed a tutti gli scritti prodromici, ivi compresi i verbali di causa ovvero le note di trattazione scritta, nonché a tutta la produzione documentale;
si reitera la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (prova per testi e CTU) previa revoca dell'ordinanza dell'8.11.2022; in subordine, si precisano le conclusioni come in atti”.
1 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio la , chiedendo che venisse pronunciata la condanna Controparte_2 dell'impresa al risarcimento dei danni, in misura di €18.320,00, pari alle spese necessarie all'eliminazione dei vizi delle opere realizzate presso l'immobile che ospitava la ludoteca di sua proprietà.
A fondamento della domanda, deduceva che era proprietaria della ludoteca
“Jesus” sita in Castrolibero alla via Dell'Amicizia n. 26; che nel mese di dicembre
2004 aveva dato incarico alla ditta per l'esecuzione di lavori di Controparte_1
ristrutturazione consistenti nella realizzazione di pareti divisorie con mattoni forati, finitura ad intonaco liscio, realizzazione di bagni, creazione di sala reception, sala giochi, sala musica, sala attività ed altri servizi, come da DIA a firma dell'arch.
; che i predetti lavori erano stati eseguiti in maniera approssimativa e Persona_1 non a regola d'arte ed avevano determinato pericoli di instabilità e crollo della muratura;
che, pertanto, si rendeva necessario il ripristino dello stato dei luoghi, mediante l'esecuzione di opere atte a porre rimedio ai vizi descritti, per una spesa pari ad €18.320,00.
Si costituiva in giudizio la ditta che, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo che alcuna responsabilità fosse ravvisabile nei propri confronti, in quanto i lavori erano stati attuati sotto il controllo del tecnico incaricato dal che non aveva rilevato alcuna Controparte_3 irregolarità; che l'attività della ludoteca era stata svolta con continuità, sicchè mai si era verificato pericolo di cedimenti strutturali. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u..
Con sentenza n. 342/18 il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, sollevata dal convenuto, rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva che alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria espletata in giudizio, non era stata fornita adeguata prova dell'esistenza di vizi delle opere appaltate alla ditta , tali da Controparte_1
comportare pericoli di cedimenti e/o crolli dei locali in uso a . Parte_2
2 1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
19.02.2019, lamentando che la conclusione cui era pervenuto il Parte_2
Giudice di prime cure appariva oltremodo superficiale ed infondata atteso che, in corso di causa, era emersa in maniera incontrovertibile la fondatezza della pretesa attorea, avendo i testi escussi confermato tutte le circostanze, chiare e specifiche, di cui all'atto introduttivo;
che inoltre il Tribunale aveva omesso qualsivoglia ragionamento logico – argomentativo a supporto della propria adesione alle conclusioni così come rassegnate dal Ctu Ing. e tanto era doveroso attese le Per_2
notevoli divergenze rispetto alla consulenza di parte ed alla documentazione fotografica allegata in atti.
Tanto premesso, l'appellante, in riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva
“accertare e dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità del IG. CP_1
nella qualità di omonimo titolare della con sede in Cosenza
[...] CP_2 alla Via Popilia n. 252/S nella causazione dei danni subìti dall'odierna appellante
e, per l'effetto, condannare il IG. nella qualità di omonimo Controparte_1
titolare della con sede in Cosenza alla Via Popilia n. 252/S, al CP_2
pagamento della somma a titolo di risarcimento pari ad € 18.320,00, o in quella ritenuta equa in giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché condannare l'odierno appellato, al pagamento delle spese e competenze del presente grado giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenerlo opportuno, si chiede la riconvocazione dei testi escussi sulle medesime circostanze formulate in primo grado: Arch. residente in [...]
Resistenza n. 24 al fine di confermare la DIA allegata nel fascicolo di primo grado
a sua firma;
Ing. residente in [...]alla C/da Rusoli n. 11 Testimone_1
al fine di confermare la relazione peritale allegata nel fascicolo di primo grado a sua firma;
Si chiede, altresì, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenerlo opportuno,
l'ammissione di CTU, sulla base della documentazione in atti, al fine di valutare
l'entità dei danni subìti dall'odierna appellante a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta in maniera approssimativa e non a CP_1 regola d'arte”.
All'udienza di prima trattazione del 24.05.2019 la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, si riservava sulle istanze istruttorie dell'appellante.
3 Con ordinanza del 16.10.2019 rigettava dette istanze e rinviava al 27.09.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia fondato la propria pronunzia su una errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, nonchè su erronee conclusioni della disposta c.t.u., senza prendere in alcuna considerazione quanto asserito dal consulente di parte.
Con specifico riferimento alla dedotta violazione delle norme sulla valutazione delle prove, secondo l'appellante il teste di parte attrice avrebbe Persona_1
confermato le circostanze allegate a sostegno della domanda, peraltro facilmente desumibili anche dalla perizia di parte a firma dell'Ing. il quale, nel Testimone_1 proprio elaborato peritale asserisce:” ...i lavori venivano eseguiti in maniera del tutto approssimativa e non a regola d'arte, tanto da presentare pericoli di instabilità e successivo crollo della muratura e pertanto risulta necessaria la demolizione ed il ripristino dei luoghi…”, mentre sarebbe del tutto inattendibile la dichiarazione resa dal teste indicato da controparte – IG. - proprietario della struttura Testimone_2 locata alla IG.ra il quale, nel corso dell'escussione, non si era limitato a Pt_2
riferire quanto riportato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ma aveva aggiunto che vi era in corso uno sfratto per morosità posto a carico della IG.ra
, circostanza ininfluente per la vertenza in corso ma che palesava, comunque, Pt_2
una situazione di avversione con l'odierna attrice. Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto debitamente prendere in considerazione tale circostanza,
4 così come avrebbe dovuto considerare del tutto ininfluente ai fini del decidere la testimonianza resa dal teste poiché, lo stesso, aveva riferito di non Testimone_3 aver avuto modo di esaminare o quanto meno vedere i lavori eseguiti all'interno della ludoteca atteso che non si era mai recato all'interno della struttura.
La doglianza è infondata.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento tranne i casi in cui la loro efficacia
è predeterminata dalla legge. Egli, pertanto, può porre a fondamento della propria decisione anche valutazioni soggettive formulate all'esito dell'esame dei documenti raccolti in giudizio, col solo obbligo (costituente altresì un limite) di predicare le ragioni del proprio convincimento.
Si trova conferma di queste premesse anche nella più recente giurisprudenza. È stato infatti affermato che “il giudice ha il potere di valutare i documenti e i testimoni presentati, decidendo quali prove ritiene più attendibili per motivare la sua decisione. Non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le obiezioni difensive, ma deve indicare le ragioni del suo convincimento. Le sue valutazioni sono considerate valide anche se non menziona esplicitamente tutti gli argomenti contrari alla decisione adottata” (Cass. civ., sez. II, 5/3/2024, n. 5843).
Orbene, nel caso che qui ne occupa, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, seguendo un percorso motivazionale che non merita affatto censure.
In particolare, il Tribunale ha dato atto che “l'arch. ha confermato Persona_1
di avere redatto la relazione tecnica allegata alla DIA presentata al Comune di
Castrolibero, nella quale sono state indicate le caratteristiche dell'immobile in uso
a , sito in Castrolibero via Dell'Amicizia n. 26 e le opere da realizzare Parte_2
al fine di adibire lo stesso a ludoteca ed ha riferito di essersi limitato a verificare che i lavori e la suddivisione dei locali fossero conformi alla planimetria allegata alla DIA, senza compiere alcun controllo circa la corretta esecuzione degli stessi”
e che “gli altri due testi, – proprietario dell'immobile concesso in Testimone_2 locazione a – e – che ha riferito di abitare nello Parte_2 Testimone_3
stesso edificio in cui si trova la ludoteca – hanno confermato che, successivamente alla realizzazione dei lavori nel dicembre 2004 e fino al 2007, la ludoteca è rimasta sempre aperta ed in attività, ospitando i bambini anche per festeggiamenti di compleanni” (cfr. pag. 3 della sentenza).
5 Tali considerazioni appaiono del tutto aderenti al contenuto delle deposizioni testimoniali quali evincibili dai verbali del giudizio di primo grado, non rispondendo al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui l'arch. avrebbe confermato Per_1
le circostanze dedotte da parte attrice e riportate nella consulenza di parte. Quanto, poi, alla circostanza dello sfratto per morosità intimato dal alla , che Tes_3 Pt_2 ad avviso dell'appellante non sarebbe stata valorizzata dal giudice di prime cure, basta rilevare che essa non può di per sé sola valere a fondare un giudizio di inattendibilità del teste, in difetto di ulteriori elementi dai quali desumere la perdita di credibilità.
Con riferimento alla criticata adesione alle conclusioni del c.t.u., deve rimarcarsi che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, "qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione, se non quando – e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata” (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015, Cass. 25862/2011, Cass. 10688/08, Cass.
4797/07 e Cass. 10668/05).
Nel caso in esame l'attrice odierna appellante, nel giudizio di primo grado, si è limitata a contrapporre alle risultanze della c.t.u. quelle della propria consulenza di parte e neppure in questa sede ha allegato ed indicato reali errori tecnici di valutazione o errori di giudizio del Tribunale.
Risulta consolidato in giurisprudenza il principio che afferma come la critica rivolta alla sentenza che ha motivato riportandosi integralmente alle risultanze delle indagini tecniche ed alle argomentazioni tecniche svolte dall'ausiliario, non può limitarsi alla mera contrapposizione di conclusioni contrastanti nel merito, ma deve individuare i singoli passaggi dell'elaborato peritale ritenuti erronei e specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze tecniche, nell'espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta risposta ai quesiti
(tra le tante Cass. 11482/16; 4928/18), ciò che nella specie difetta completamente.
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, integralmente confermata.
6 § 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, non essendosi l'appellato costituito nel presente giudizio, nessuna statuizione va assunta in riferimento alle stesse.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
con citazione notificata il 19.02.2019, nei confronti di , avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 342/2018, pubblicata il 12.02.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola
Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 335/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Scarpelli;
appellante
e
, in qualità di titolare dell'omonima ditta (P.I.: Controparte_1
); P.IVA_1
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 342/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 12.02.2018, avente ad oggetto azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Preliminarmente ci si riporta integralmente all'atto di appello ed a tutti gli scritti prodromici, ivi compresi i verbali di causa ovvero le note di trattazione scritta, nonché a tutta la produzione documentale;
si reitera la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (prova per testi e CTU) previa revoca dell'ordinanza dell'8.11.2022; in subordine, si precisano le conclusioni come in atti”.
1 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio la , chiedendo che venisse pronunciata la condanna Controparte_2 dell'impresa al risarcimento dei danni, in misura di €18.320,00, pari alle spese necessarie all'eliminazione dei vizi delle opere realizzate presso l'immobile che ospitava la ludoteca di sua proprietà.
A fondamento della domanda, deduceva che era proprietaria della ludoteca
“Jesus” sita in Castrolibero alla via Dell'Amicizia n. 26; che nel mese di dicembre
2004 aveva dato incarico alla ditta per l'esecuzione di lavori di Controparte_1
ristrutturazione consistenti nella realizzazione di pareti divisorie con mattoni forati, finitura ad intonaco liscio, realizzazione di bagni, creazione di sala reception, sala giochi, sala musica, sala attività ed altri servizi, come da DIA a firma dell'arch.
; che i predetti lavori erano stati eseguiti in maniera approssimativa e Persona_1 non a regola d'arte ed avevano determinato pericoli di instabilità e crollo della muratura;
che, pertanto, si rendeva necessario il ripristino dello stato dei luoghi, mediante l'esecuzione di opere atte a porre rimedio ai vizi descritti, per una spesa pari ad €18.320,00.
Si costituiva in giudizio la ditta che, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo che alcuna responsabilità fosse ravvisabile nei propri confronti, in quanto i lavori erano stati attuati sotto il controllo del tecnico incaricato dal che non aveva rilevato alcuna Controparte_3 irregolarità; che l'attività della ludoteca era stata svolta con continuità, sicchè mai si era verificato pericolo di cedimenti strutturali. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u..
Con sentenza n. 342/18 il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, sollevata dal convenuto, rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva che alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria espletata in giudizio, non era stata fornita adeguata prova dell'esistenza di vizi delle opere appaltate alla ditta , tali da Controparte_1
comportare pericoli di cedimenti e/o crolli dei locali in uso a . Parte_2
2 1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
19.02.2019, lamentando che la conclusione cui era pervenuto il Parte_2
Giudice di prime cure appariva oltremodo superficiale ed infondata atteso che, in corso di causa, era emersa in maniera incontrovertibile la fondatezza della pretesa attorea, avendo i testi escussi confermato tutte le circostanze, chiare e specifiche, di cui all'atto introduttivo;
che inoltre il Tribunale aveva omesso qualsivoglia ragionamento logico – argomentativo a supporto della propria adesione alle conclusioni così come rassegnate dal Ctu Ing. e tanto era doveroso attese le Per_2
notevoli divergenze rispetto alla consulenza di parte ed alla documentazione fotografica allegata in atti.
Tanto premesso, l'appellante, in riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva
“accertare e dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità del IG. CP_1
nella qualità di omonimo titolare della con sede in Cosenza
[...] CP_2 alla Via Popilia n. 252/S nella causazione dei danni subìti dall'odierna appellante
e, per l'effetto, condannare il IG. nella qualità di omonimo Controparte_1
titolare della con sede in Cosenza alla Via Popilia n. 252/S, al CP_2
pagamento della somma a titolo di risarcimento pari ad € 18.320,00, o in quella ritenuta equa in giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché condannare l'odierno appellato, al pagamento delle spese e competenze del presente grado giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenerlo opportuno, si chiede la riconvocazione dei testi escussi sulle medesime circostanze formulate in primo grado: Arch. residente in [...]
Resistenza n. 24 al fine di confermare la DIA allegata nel fascicolo di primo grado
a sua firma;
Ing. residente in [...]alla C/da Rusoli n. 11 Testimone_1
al fine di confermare la relazione peritale allegata nel fascicolo di primo grado a sua firma;
Si chiede, altresì, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenerlo opportuno,
l'ammissione di CTU, sulla base della documentazione in atti, al fine di valutare
l'entità dei danni subìti dall'odierna appellante a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta in maniera approssimativa e non a CP_1 regola d'arte”.
All'udienza di prima trattazione del 24.05.2019 la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, si riservava sulle istanze istruttorie dell'appellante.
3 Con ordinanza del 16.10.2019 rigettava dette istanze e rinviava al 27.09.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia fondato la propria pronunzia su una errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, nonchè su erronee conclusioni della disposta c.t.u., senza prendere in alcuna considerazione quanto asserito dal consulente di parte.
Con specifico riferimento alla dedotta violazione delle norme sulla valutazione delle prove, secondo l'appellante il teste di parte attrice avrebbe Persona_1
confermato le circostanze allegate a sostegno della domanda, peraltro facilmente desumibili anche dalla perizia di parte a firma dell'Ing. il quale, nel Testimone_1 proprio elaborato peritale asserisce:” ...i lavori venivano eseguiti in maniera del tutto approssimativa e non a regola d'arte, tanto da presentare pericoli di instabilità e successivo crollo della muratura e pertanto risulta necessaria la demolizione ed il ripristino dei luoghi…”, mentre sarebbe del tutto inattendibile la dichiarazione resa dal teste indicato da controparte – IG. - proprietario della struttura Testimone_2 locata alla IG.ra il quale, nel corso dell'escussione, non si era limitato a Pt_2
riferire quanto riportato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ma aveva aggiunto che vi era in corso uno sfratto per morosità posto a carico della IG.ra
, circostanza ininfluente per la vertenza in corso ma che palesava, comunque, Pt_2
una situazione di avversione con l'odierna attrice. Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto debitamente prendere in considerazione tale circostanza,
4 così come avrebbe dovuto considerare del tutto ininfluente ai fini del decidere la testimonianza resa dal teste poiché, lo stesso, aveva riferito di non Testimone_3 aver avuto modo di esaminare o quanto meno vedere i lavori eseguiti all'interno della ludoteca atteso che non si era mai recato all'interno della struttura.
La doglianza è infondata.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento tranne i casi in cui la loro efficacia
è predeterminata dalla legge. Egli, pertanto, può porre a fondamento della propria decisione anche valutazioni soggettive formulate all'esito dell'esame dei documenti raccolti in giudizio, col solo obbligo (costituente altresì un limite) di predicare le ragioni del proprio convincimento.
Si trova conferma di queste premesse anche nella più recente giurisprudenza. È stato infatti affermato che “il giudice ha il potere di valutare i documenti e i testimoni presentati, decidendo quali prove ritiene più attendibili per motivare la sua decisione. Non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le obiezioni difensive, ma deve indicare le ragioni del suo convincimento. Le sue valutazioni sono considerate valide anche se non menziona esplicitamente tutti gli argomenti contrari alla decisione adottata” (Cass. civ., sez. II, 5/3/2024, n. 5843).
Orbene, nel caso che qui ne occupa, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, seguendo un percorso motivazionale che non merita affatto censure.
In particolare, il Tribunale ha dato atto che “l'arch. ha confermato Persona_1
di avere redatto la relazione tecnica allegata alla DIA presentata al Comune di
Castrolibero, nella quale sono state indicate le caratteristiche dell'immobile in uso
a , sito in Castrolibero via Dell'Amicizia n. 26 e le opere da realizzare Parte_2
al fine di adibire lo stesso a ludoteca ed ha riferito di essersi limitato a verificare che i lavori e la suddivisione dei locali fossero conformi alla planimetria allegata alla DIA, senza compiere alcun controllo circa la corretta esecuzione degli stessi”
e che “gli altri due testi, – proprietario dell'immobile concesso in Testimone_2 locazione a – e – che ha riferito di abitare nello Parte_2 Testimone_3
stesso edificio in cui si trova la ludoteca – hanno confermato che, successivamente alla realizzazione dei lavori nel dicembre 2004 e fino al 2007, la ludoteca è rimasta sempre aperta ed in attività, ospitando i bambini anche per festeggiamenti di compleanni” (cfr. pag. 3 della sentenza).
5 Tali considerazioni appaiono del tutto aderenti al contenuto delle deposizioni testimoniali quali evincibili dai verbali del giudizio di primo grado, non rispondendo al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui l'arch. avrebbe confermato Per_1
le circostanze dedotte da parte attrice e riportate nella consulenza di parte. Quanto, poi, alla circostanza dello sfratto per morosità intimato dal alla , che Tes_3 Pt_2 ad avviso dell'appellante non sarebbe stata valorizzata dal giudice di prime cure, basta rilevare che essa non può di per sé sola valere a fondare un giudizio di inattendibilità del teste, in difetto di ulteriori elementi dai quali desumere la perdita di credibilità.
Con riferimento alla criticata adesione alle conclusioni del c.t.u., deve rimarcarsi che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, "qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione, se non quando – e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata” (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015, Cass. 25862/2011, Cass. 10688/08, Cass.
4797/07 e Cass. 10668/05).
Nel caso in esame l'attrice odierna appellante, nel giudizio di primo grado, si è limitata a contrapporre alle risultanze della c.t.u. quelle della propria consulenza di parte e neppure in questa sede ha allegato ed indicato reali errori tecnici di valutazione o errori di giudizio del Tribunale.
Risulta consolidato in giurisprudenza il principio che afferma come la critica rivolta alla sentenza che ha motivato riportandosi integralmente alle risultanze delle indagini tecniche ed alle argomentazioni tecniche svolte dall'ausiliario, non può limitarsi alla mera contrapposizione di conclusioni contrastanti nel merito, ma deve individuare i singoli passaggi dell'elaborato peritale ritenuti erronei e specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze tecniche, nell'espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta risposta ai quesiti
(tra le tante Cass. 11482/16; 4928/18), ciò che nella specie difetta completamente.
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, integralmente confermata.
6 § 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, non essendosi l'appellato costituito nel presente giudizio, nessuna statuizione va assunta in riferimento alle stesse.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
con citazione notificata il 19.02.2019, nei confronti di , avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 342/2018, pubblicata il 12.02.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola
Filardo
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