Articolo 3 della Legge 7 dicembre 1984, n. 818
Articolo 2Articolo 4
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10 dicembre 1984
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18 aprile 1987
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14 febbraio 1989
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5 giugno 1991
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20 aprile 2006
Art. 3. null a osta provvisorio e' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attivita' medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.
L'adeguamento delle predette attivita' alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi e' realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sara' dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali. (4) (6)
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 , come sostituito dall' articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149 , deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell' articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 , come sostituito dall' articolo 4 del decreto- legge 27 febbraio 1987, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149 , concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali, sara' emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell' articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ". ------------ AGGIORNAMENTO (8)
La L. 7 dicembre 1984, n. 818 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera ll)) che il presente articolo rimane in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , secondo quanto in esse espressamente disposto.
Entrata in vigore il 20 aprile 2006
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