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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Rezzonico Roberto Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 42/2020
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe
Panepinto (C.F. ), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Corso C.F._2
Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio del predetto difensore;
Appellato e riassumente in sede di rinvio
contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Fussone (C.F.
), elettivamente domiciliata in San Cataldo, via San Giovanni Bosco, n. C.F._3
41, presso lo studio del predetto difensore;
1 Appellante
Conclusioni delle parti
Per l'appellato: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
confermare le statuizioni civili della sentenza n. 657/2013 del Tribunale di Caltanissetta, in
composizione monocratica, dott.ssa Giuseppina Figliola, emessa all'udienza del 22.03.2016,
nella parte in cui ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile, già confermata sia dalla Corte di Appello Penale di Caltanissetta che dalla Suprema
Corte di Cassazione.
Conseguentemente condannare l'imputata al risarcimento dei rilevanti danni morali,
materiali e patrimoniali causati dall'istante, costituitosi parte civile, quantificati in via
equitativa complessivamente in euro 20.000,00 a titolo di danno morale, materiale e
patrimoniale, e comunque nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta equa e/o provata
nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo
soddisfo.
Condannare, altresì, l'imputata al pagamento di una provvisionale ex art. 539 II comma
c.p.p. ed in ogni caso nei limiti del danno per cui si sarà raggiunta la prova, ed ancora al
pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e mezzo istruttorio occorrente da chiedere
nelle forme e termini di rito, in esito alla costituzione della convenuta.
In via istruttoria si chiede ammettere le produzioni documentali allegate.
Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellante: “conclude chiedendo, in via preliminare dichiarare e ritenere la nullità
dell'atto di citazione per mancanza o insufficienza dei fatti e degli elementi su cui si fonda la
domanda e per l'assoluta genericità delle richieste risarcitorie, come meglio specificate. Nel
merito rigettare la domanda avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti
i motivi esposti, o con qualsivoglia altra statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2 In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere
l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile in capo al sig. , riconducibile causalmente Pt_1
alla condotta della convenuta, si chiede che lo stesso voglia liquidare il quantum per il danno
lamentato dall'attore nel giusto e provato ed in ossequio alla graduazione delle colpe.
Compensare le spese”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 255/2016 del 22.06.2016, il Tribunale di Caltanissetta, sezione penale,
dichiarava l'imputata, , colpevole del reato, a lei Controparte_1
ascritto, di cui all'art. 388 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eludeva l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale civile di Caltanissetta del
17.05.2007 che concerneva l'affidamento della figlia minore Persona_1
omettendo, in più occasioni, di consegnare la predetta minore al padre, Parte_1
, condannandola, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena,
[...]
condizionalmente sospesa, di mesi 2 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, rimettendone la concreta determinazione al giudice civile.
Avverso la suddetta sentenza l'imputata proponeva appello chiedendo, in via principale,
l'assoluzione per insussistenza del fatto ed invocando;
in subordine, una riduzione della pena inflitta, dolendosi altresì della condanna al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese processuali.
Con sentenza n. 631/2018 del 03.08.2018, la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputata , in ordine al reato a lei CP_1
ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza gravata.
La proponeva, dunque, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, che con CP_1
sentenza n. 855/2019, dichiarava infondato il primo motivo di ricorso, concernente la richiesta di piena assoluzione avendo la Corte territoriale compiutamente indicato le ragioni
3 per le quali aveva ritenuto non emergesse con evidenza la prova dell'innocenza dell'imputata.
Accoglieva, invece, il secondo motivo di ricorso, inerente alla conferma delle statuizioni civili, stante la mancata indicazione, da parte della Corte di Appello di Caltanissetta, delle ragioni per le quali riteneva sussistente la responsabilità dell'imputata ai fini delle dette statuizioni.
La Corte di Legittimità annullava, dunque, la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinviava, a norma dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Con atto di citazione ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., provvedeva Parte_1
alla riassunzione della causa dinanzi a questa Corte a seguito del rinvio operato con la sentenza di annullamento sopra menzionata.
Rappresentava che la condotta dolosa posta in essere dall'ex coniuge , Controparte_1
ormai definitivamente accertata in sede penale, aveva determinato una compromissione dell'esercizio del suo diritto visita, in qualità di padre, cagionandogli un danno irreparabile,
di cui chiedeva, dunque, l'integrale risarcimento, determinato nell'importo di euro 20.000,00
o nella somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di danni morali, materiali e patrimoniali.
Richiamava, in proposito, l'accertamento compiuto in sede penale idoneo a supportare,
sotto il profilo probatorio, non solo la sussistenza di un significativo pregiudizio ma anche la riconducibilità causale dello stesso alla condotta illecita dell'imputata.
, costituitasi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_1
risposta del 19.05.2020, contestava l'atto di appello avverso, rilevandone l'infondatezza in fatto e in diritto e invocandone il rigetto.
In via preliminare eccepiva la nullità dell'edictio actionis, per la genericità della
4 domanda attorea, posto che lo non aveva indicato i criteri di calcolo posti alla base del Pt_1
ristoro invocato.
Nel merito, deduceva, poi, la violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo adeguatamente dimostrato di aver subìto un danno.
Ed ancora, in subordine, rilevava come eccessiva doveva considerarsi la quantificazione del risarcimento operata da parte avversa.
La causa, all'udienza del 30.11.2023, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio scaturisce dall'atto di riassunzione effettuato dalla parte appellata ai sensi dell'art. 622 c.p.p. a seguito della sentenza n. 855/2019 della Corte di
Cassazione con cui è stato disposto l'annullamento della pronuncia della Corte d'appello limitatamente alle statuizioni civili, atteso che la Corte territoriale, nel dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, aveva adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento, omettendo tuttavia di indicare le ragioni poste a fondamento della responsabilità dell'imputata ai fini delle statuizioni civili.
Ed invero, per pacifico orientamento della Corte di Cassazione “Deve essere annullata
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai soli fini civilistici,
la sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni
di condanna al risarcimento e/o alla restituzione in favore della parte civile non motivando
adeguatamente in ordine alla affermata insussistenza della prova dell'innocenza
dell'imputato, posto che il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sarebbe comunque
precluso dalla intervenuta causa estintiva” (cfr. Cass. civ. n. 17100/2011).
Ne consegue che oggetto della presente causa è l'accertamento in ordine alla sussistenza di un danno suscettibile di ristoro in favore di che risulti causalmente Parte_1
5 riconducibile alla condotta illecita di . Controparte_1
Ritiene questa Corte che il capo della sentenza di primo grado con cui è stata dichiarata la responsabilità civile dell'imputata per i danni che, con la sua condotta, ha cagionato allo
, meriti piena conferma, con conseguente diritto di quest'ultimo ad un congruo ristoro Pt_1
secondo la quantificazione di cui si dirà più diffusamente in seguito.
In ordine all'an della pretesa risarcitoria, è di tutto rilievo evidenziare come risulti giudizialmente accertato che, a seguito della disgregazione del nucleo familiare, si era tra le parti determinato un clima di accesa conflittualità; la bambina nasce nell'Ottobre del 2004
allorquando la coppia era già separata in via di fatto ed era stato avviato il giudizio di separazione giudiziale nel corso del quale intervengono due ordinanze (la prima del 2005 e la seconda nel 2007) con cui viene disposta la regolamentazione del regime di incontri tra la minore, ancora in tenera età e il padre, quale genitore non collocatario.
Durante i primi tre anni di vita della bambina il padre, fatta eccezioni per limitatissimi incontri subito dopo la nascita, non ha frequentato la figlia, lamentando in proposito che gli incontri da effettuarsi, secondo la prima ordinanza, presso l'abitazione del coniuge, si svolgevano in un clima di grande tensione che lo metteva in forte disagio.
Dal 2007 in poi, a seguito della successiva ordinanza che ha autorizzato il padre a vedere la figlia autonomamente prelevandola in giorni ed orari prestabiliti, gli incontri, sebbene nel limitato periodo intercorso tra Settembre e Dicembre, si sono svolti abbastanza regolarmente, per poi cessare del tutto.
Dal compendio documentale in atti, emerge invero che nel corso del 2009 diversi sono stati i tentativi posti in essere dallo per rivedere la figlia: telegrammi, lettere Pt_1
raccomandate, comunicazioni a mezzo mail fino a giungere alla denuncia - querela del dicembre 2009 da cui è scaturito il processo penale posto a fondamento della presente causa ed all'episodio del 2011, allorquando si è rivolto anche ai CC di San Cataldo per il rifiuto opposto ancora una volta dall'ex coniuge nell'incontrare la bambina.
6 Dal complessivo compendio istruttorio, costituito dalle ampie prove documentali e dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale di
Caltanissetta ha dunque accertato che la ha assunto atteggiamenti di netta CP_1
chiusura agli incontri di mediazione familiare, mostrando rancore e risentimento nei confronti dell'ex coniuge e ponendo in essere una condotta preordinata ad ostacolare i rapporti tra la figlia ed il padre.
La connotazione soggettiva del comportamento tenuto dall'imputata in termini di dolo è
stata poi dal giudice di primo grado ricavata dall'avere la stessa dichiarato di aver agito nell'interesse della figlia che si rifiutava di vedere il padre, senza aver mai messo in atto alcun comportamento fattivo volto ad incentivare il rapporto tra la minore e la figura genitoriale paterna, così disattendendo un ordine del giudice.
Analogamente, la Corte d'Appello, adita dall'imputata, pur prendendo atto dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione che ha condotto alla declaratoria di estinzione del reato,
ha comunque riconosciuto l'insussistenza delle condizioni per emettere una più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito atteso che dalle risultanze processuali non è emerso un sicuro riscontro all'innocenza dell'imputata.
Ciò posto in ordine alla responsabilità penale della , oggetto di accertamento CP_1
ormai definitivo, deve in questa sede verificarsi se dalla condotta illecita della stessa sia derivato per , un danno suscettibile di ristoro. Parte_1
In linea generale, deve osservarsi come la condotta ostruzionista di un genitore tesa ad ostacolare lo svolgimento dei rapporti della prole con l'altro genitore violi il diritto alla genitorialità.
E' dunque illecito e fonte di responsabilità civile il comportamento di quel genitore che attiva una sorta di programmatico allontanamento dei figli da e contro l'altro genitore, anche con il pieno coinvolgimento in tal senso dei figli stessi, che inconsapevolmente rifiutano il genitore “alienato”, diventando vittime di un meccanismo fonte di deprivazione affettiva nei
7 confronti della prole e del genitore vittima di tale condotta.
E' principio ormai noto e consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti
dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del
figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai
fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare
la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici
e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere
dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto
conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la
continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla
bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cass. civ. n. 6919/2016 e, più di recente, Cass. civ. n. 9691/2022).
Nel caso di specie, si ritiene che la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice da parte della che, in più occasioni, ha deliberatamente frapposto degli CP_1
ostacoli allo svolgimento degli incontri tra lo e la figlia minore Pt_1 Persona_2
abbia determinato un significativo danno non patrimoniale in capo al padre.
Il quadro probatorio in atti dà conto invero dell'invio, da parte dello , di plurimi Pt_1
messaggi, a mezzo telegrammi, raccomandate e comunicazione mail, con cui chiedeva di vedere la figlia, nonché di situazioni di profondo disagio vissute dal padre nei pochi incontri tenutisi dopo la nascita della bambina (cfr. dichiarazioni parte civile fascicolo di primo grado), dell'atteggiamento di netta chiusura mostrato dalla rispetto alla CP_1
possibilità di far vedere con regolarità la bambina al padre (cfr. dichiarazioni teste Tes_1
fascicolo di primo grado) ed infine del ricorso alle forze dell'ordine, nel corso del 2011
(ovvero ancora a due anni distanza dalla querela che ha dato avvio al presente procedimento)
per far sì che l'incontro con la figlia potesse finalmente svolgersi.
8 La stessa imputata, in occasione del suo esame svoltosi dinanzi al Tribunale, ha dichiarato che la bambina ha visto il padre solo all'età di tre anni e di non averlo più visto in seguito,
ammettendo, con specifico riferimento all'iscrizione della minore presso un “baby asilo” di non averlo mai comunicato allo (cfr. esame , fascicolo di primo grado). Pt_1 CP_1
Tali elementi, inseriti peraltro in un contesto di elevata conflittualità tra le parti (cfr.
sentenza di primo grado e dichiarazioni assistente sociale ) idonea ad esacerbare Tes_1
tutti i momenti degli incontri, integrano con evidenza una condotta marcatamente violativa del diritto all'espletamento della funzione genitoriale da parte dello . Pt_1
A nulla vale obiettare, come ha fatto la , che sia stata la figlia a non voler più CP_1
incontrare il padre atteso che, per pacifico indirizzo della Suprema Corte, “In tema di
mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma
secondo, cod. pen., il consenso dei figli minorenni alla condotta di un genitore che
impedisca all'altro l'esercizio del diritto di visita non esclude la sussistenza del reato” (cfr.
Cass. pen. 29672 del 14/09/2020), considerato altresì che, nel caso di specie, all'epoca dei fatti, era ancora una bambina in tenera età e che non è emerso agli atti di causa alcun Per_2
riscontro rispetto ad una fattiva collaborazione della madre per la costruzione di un sereno rapporto della figlia con la figura genitoriale paterna, indispensabile onde garantire il benessere psico – fisico e un armonico sviluppo della personalità della bambina.
Il pregiudizio causalmente ascrivibile alla condotta illecita della consiste CP_1
dunque nella lesione del diritto personale del padre alla genitorialità, diritto garantito e tutelato dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, la cui privazione è fonte, a sua volta, di grande nocumento e di sofferenza per la vittima, sia per non aver potuto assolvere – per causa imputabile alla condotta illecita dell'ex coniuge – ai doveri connessi alla responsabilità
genitoriale, sia per non aver potuto gioire della presenza e dell'affetto della figlia.
L'annullamento della funzione genitoriale ha dunque cagionato al padre un apprezzabile danno morale, impedendogli di assolvere ai propri doveri nei confronti della prole,
9 bisognosa, specie in tenera età, di cura, affetto, istruzione ed educazione da parte di entrambi i genitori, così ostacolando una fondamentale attività realizzatrice della persona umana e determinando una gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre verso la figlia,
con conseguente lesione del diritto costituzionalmente garantito alla genitorialità.
Venendo alla determinazione del concreto quantum, va rilevato come la liquidazione di un simile pregiudizio, sebbene necessariamente ancorata ad un apprezzamento di tipo equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., deve comunque essere sorretta dall'intellegibile indicazione dei criteri adottati a base del procedimento valutativo (Cass. civ. n.
n.6790/2016).
Nel caso di specie occorre tener conto:
- della gravità dei fatti, atteso che la condotta illecita della ha, nella sostanza, CP_1
determinato la sostanziale emarginazione della figura paterna e la privazione, per lo , Pt_1
del fondamentale rapporto affettivo con la figlia;
- del protarsi di tale condotta per un significativo lasso temporale, da individuarsi nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, in quanto da Settembre a Dicembre 2007 gli incontri si sono più o meno regolarmente svolti, come confermato dallo stesso in sede di Pt_1
audizione testimoniale, per interrompersi definitivamente negli anni a seguire,
contraddistinti infatti dalle plurime richieste del padre (cfr. telegramma, raccomandate e dichiarazioni testimoniali) di poter incontrare la figlia. Vero è che tali richieste risultano particolarmente accorate e intense solo sino al 2011, allorquando lo ha persino Pt_1
invocato l'intervento delle Forze dell'Ordine di San Cataldo, ma dal compendio probatorio in atti si ricava che ancora nell'aprile del 2014 (allorquando aveva quasi dieci anni) Per_2
in occasione dell'udienza di escussione testimoniale del padre, lo stesso ha riferito non solo di non vedere ancora la figlia , ma di non avere alcuna notizia della sua vita (andamento scolastico, condizioni di salute etcc..). Risultano inoltre allegate agli atti tutte le raccomandate di “accompagnamento” alla corresponsione dell'assegno mensile di
10 mantenimento in favore della figlia (l'ultima delle quali datata 5.9.2015) con cui lo , Pt_1
ancora un volta, chiedeva notizie di;
Per_2
- dei rapporti tra le parti, connotati da accesa conflittualità e dalla totale mancanza di collaborazione al fine di costruire un sereno rapporto tra il genitore non collocatario e la figlia, nata allorquando il nucleo familiare era già disgregato e, per questo, ancor più
bisognevole delle cure morali e materiali di entrambi i genitori;
- del periodo di distacco volontario del padre, specie nei primi anni di vita della bambina
(2004-2007), dallo stesso riconosciuto e ascritto alla situazione di disagio che viveva nel dover svolgere gli incontri in presenza della madre e dei nonni materni che manifestavano il desiderio di veder ricostituito il nucleo familiare, scelta certamente condizionata dal clima di tensione tra i coniugi e con i rispettivi familiari, ma comunque idonea a riflettersi sul benessere psico- fisico della bambina che, infatti, a tre anni non conosceva ancora il padre.
Alla luce di un necessario contemperamento di tutti gli elementi sopra richiamati, si reputa equo liquidare il risarcimento in favore di in Euro 8.512,41 Parte_1
all'attualità, importo già devalutato alla data di convenzionale cessazione della condotta illecita (ovvero 5.9.2015 corrispondente all'ultima richiesta in atti del padre di avere notizie della figlia) e comprensivo di interessi e rivalutazione sul capitale devalutato anno per anno,
cui dovranno aggiungersi gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese processuali, in applicazione del principio per cui “Nell'ipotesi di
cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex
art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando
il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore
della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia
risultata vincitrice all'esito del rinvio” (cfr. Cass. civ. n. 1570/2023), si provvede nei seguenti termini:
11 - per le spese di lite afferenti il primo grado di giudizio si conferma il relativo capo della sentenza impugnata;
- le spese di lite afferenti il secondo grado di giudizio si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 e succ. mod., in complessivi € 1.350,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- le spese del giudizio di legittimità si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod.,
in complessivi € 3.166,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- le spese del presente giudizio di rinvio si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e succ.
mod., in complessivi € 3.966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente statuendo nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 42/2020 R.G.:
- conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale penale di Caltanissetta n.
255/2016 del 22.3.2016 nel capo relativo alle statuizioni civili e alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 8.512,41, oltre interessi al tasso legale dalla data della Parte_1
presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- condanna , alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di secondo grado pari ad € 1.350,00, nonché Parte_1
alle spese di lite del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione pari ad € 3.166,00
ed infine delle spese del presente giudizio di rinvio pari ad € 3.966,00, il tutto oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 13.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
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