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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT1ALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria Sezione civile N. 86/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott. Natalino Sapone – Presidente Dott. ssa Federica Rende – Consigliera Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 86/2019 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del suo Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Rag. con sede in via Italia n. 62, 89014 PP IN, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Papalia (C.F. ) ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi, Piazza Cavour n° 1, come da procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n° 1676/2016 r.g. Tribunale di Palmi, Tel - Fax. , p.e.c.: P.IVA_2 Email_1 appellante CONTRO
, nata il [...] ad [...] Controparte_1
(C.F. : ) e , nato l'[...] ad CodiceFiscale_2 CP_2
PP IN (C.F. : ), entrambi residenti in [...]
62, 89014 PP IN (RC), rappresentati e difesi, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Antonino Freno (pec C.F.: ), via Email_2 CodiceFiscale_4
Foggia n° 15, PP IN (RC), e presso questi elettivamente domiciliati appellati - contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 631/2018, pubblicata il 27.6.2018.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello ritualmente notificato nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo, il suddetto appellante impugnava la sentenza in oggetto. Designato il relatore, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 23.5.2019, poi rinviata d'ufficio fino al 1°.
7.2019. A questa udienza, cui presenziava solo parte appellante, rilevato il mancato pervenimento del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.6.2020, successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 11.4.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, rilevata l'insufficiente documentazione della notifica dell'atto di citazione in appello a parte appellata, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.7.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., onerando l'appellante a documentare, mediante deposito dei relativi files, la rituale notifica dell'atto di appello.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.7.2024, la Corte, preso atto della rituale notifica dell'atto di appello e della mancata costituzione di parte appellata, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.12.2024 sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa veniva differita all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna delle parti ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone come da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., a mente del quale, in tale evenienza, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti costituite. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ne consegue che, nel caso di specie, risultando integrate, le suddette condizioni, deve provvedersi in conformità disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarando l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità
pag. 2/3 dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 3/3
Corte d'appello di Reggio Calabria Sezione civile N. 86/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott. Natalino Sapone – Presidente Dott. ssa Federica Rende – Consigliera Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 86/2019 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del suo Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Rag. con sede in via Italia n. 62, 89014 PP IN, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Papalia (C.F. ) ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi, Piazza Cavour n° 1, come da procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n° 1676/2016 r.g. Tribunale di Palmi, Tel - Fax. , p.e.c.: P.IVA_2 Email_1 appellante CONTRO
, nata il [...] ad [...] Controparte_1
(C.F. : ) e , nato l'[...] ad CodiceFiscale_2 CP_2
PP IN (C.F. : ), entrambi residenti in [...]
62, 89014 PP IN (RC), rappresentati e difesi, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Antonino Freno (pec C.F.: ), via Email_2 CodiceFiscale_4
Foggia n° 15, PP IN (RC), e presso questi elettivamente domiciliati appellati - contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 631/2018, pubblicata il 27.6.2018.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello ritualmente notificato nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo, il suddetto appellante impugnava la sentenza in oggetto. Designato il relatore, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 23.5.2019, poi rinviata d'ufficio fino al 1°.
7.2019. A questa udienza, cui presenziava solo parte appellante, rilevato il mancato pervenimento del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.6.2020, successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 11.4.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, rilevata l'insufficiente documentazione della notifica dell'atto di citazione in appello a parte appellata, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.7.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., onerando l'appellante a documentare, mediante deposito dei relativi files, la rituale notifica dell'atto di appello.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.7.2024, la Corte, preso atto della rituale notifica dell'atto di appello e della mancata costituzione di parte appellata, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.12.2024 sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa veniva differita all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna delle parti ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone come da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., a mente del quale, in tale evenienza, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti costituite. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ne consegue che, nel caso di specie, risultando integrate, le suddette condizioni, deve provvedersi in conformità disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarando l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità
pag. 2/3 dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
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