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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3668 2023
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.3668/2023
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
TREVISO Controparte_2
Controparte_3
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. f), DL 18/2020, in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams” sono comparsi:
Per l'avv. PORTALE CARMELO Parte_1
Per l'avv. CARREA FRANCESCO Controparte_1
Per Controparte_4 nessuno
Per il , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore nessuno
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi. L'avv. Carrea si richiama alla memoria depositata il 20/11/24 sulla soggettività giuridica di
[...]
. Controparte_1 L'avv. Portale si richiama specificamente alle note del 7/10/24 insistendo nella condanna alle spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario. I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente. Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
La sentenza viene immediatamente depositata in telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da con l'avvocato PORTALE CARMELO Parte_1 C.F._1
CONTRO
Controparte_4
in qualità di articolazione territoriale di P.IVA_1 Controparte_1
[...]
con l'avvocato FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
CARREA
E CONTRO
, in persona del pro Controparte_3 CP_5 tempore (CF. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_3
di Venezia (CF. ADS94026160278)
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza dell'11/3/25 e che si ripercorrono
Per Voglia l'On Tribunale adito, in funzione di giudice di seconde cure, Parte_1
rejectis contrariis, in accoglimento del presente appello, e di tutte le domande ed eccezioni formulate e disattese in primo grado sollevate nei confronti della Controparte_1
, che si dichiara espressamente di riproporre, così provvedere:
[...]
1) Riformare la sentenza impugnata, disponendo la condanna dell' Controparte_1
alla rifusione, in favore del Sig. delle spese processuali,
[...] Parte_1
maturate in occasione del primo grado di giudizio;
2) Vinte le spese e i compensi. Per : Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni _6
contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'appello avversario e, accertato che la prescrizione del credito di cui alla cartella n. 1132008 0027631284 non è maturata, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in quanto infondata. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario limitatamente al presente grado di appello.
Per : chiede che il Tribunale adito Controparte_3 rigetti l'appello avversario in quanto manifestamente infondato. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 11320150016472571000, notificata in data 15.12.2021, limitatamente all'importo di €2.458,34 portato dalla sottesa cartella di pagamento n.
11320150016472571000, relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada, lamentandone la nullità per vizi di notifica e, comunque, la non debenza per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente ha radicato il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vicenza svolgendo la propria azione contro , e Controparte_4 Controparte_1
. Controparte_3
In quel giudizio si sono costituite e . Controparte_1 Controparte_3
La prima delle convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e ha confutato l'eccezione di prescrizione, sulla base dell'assunto per cui il credito dell'agente di riscossione sarebbe stato fatto valere con la notifica del 5/2/16 e del 27/12/2019.
La ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi l'estromissione dal giudizio, tenuto conto CP_3
che i verbali della Polizia Stradale di n. 70/9840775 e 70/9840774 del 12/6/14 erano stati CP_3
ritualmente notificati. Nel merito, ha comunque chiesto rigettarsi il ricorso e, in subordine, compensarsi le spese di lite, in caso di accoglimento dell'opposizione.
Il Giudice di Pace – sul presupposto della nullità della notifica della cartella di pagamento
11320150016472571000 relativa all'importo di €2.458,34 – ha annullato l'intimazione di pagamento in oggetto, compensando le spese di giudizio. Con atto di appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace n. 82/23 Parte_1
emessa il 4/7/23, assumendo che erroneamente il giudice avrebbe compensato le spese di lite, non sussistendone i relativi presupposti.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e, _6 in via incidentale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della cartella.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il , Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese. In particolare, l'appellata ha dichiarato che i verbali da cui aveva tratto origine la cartella impugnata erano stati validamente notificati nelle mani del e, pertanto, correttamente il Giudice di Pace aveva statuito la compensazione Parte_1 delle spese di lite, non potendo condannare la al relativo pagamento, stante l'assenza del CP_3
presupposto della soccombenza in capo alla stessa.
Nessuno si è costituito per . NT
Il giudice, in prima udienza, ha rilevato che l'atto di citazione era stato indirizzato a
[...]
, provincia di Messina invece che a , provincia di Controparte_1 Controparte_1
e, quindi, ha disposto il rinnovo della notifica nei confronti di quest'ultima. CP_4
All'udienza del 7/5/24 il giudice, rilevata la ritualità della notifica nei confronti di
[...]
, ha dichiarato la contumacia della convenuta Controparte_4
e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 350 bis cpc con termine per note autorizzate.
All'udienza dell'11/3/25, riepilogate le rispettive conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito va revocata la contumacia di NT
, trattandosi di mera articolazione territoriale della convenuta
[...] _6
, la cui costituzione si deve ritenere abbia assorbito quella dell'ente territoriale.
[...]
Preliminarmente va disaminato l'appello incidentale svolto da , in quanto lo Controparte_1
stesso è pregiudiziale all'esame dell'appello principale.
Orbene, correttamente ha rilevato che la cartella di pagamento n. Controparte_1
11320150016472571000 è stata ritualmente notificata ex art. 60 comma 1, lett. e) DPR 600/73, stante il fatto che l'assenza del all'indirizzo indicato, non era dovuta a “irreperibilità Parte_1 relativa”, bensì ad “irreperibilità assoluta”.
Ed, infatti, la relata dell'agente notificatore indica che “il destinatario risulta trasferito – ignorasi dove”. Ciò premesso, è stato depositato l'atto in Comune con tanto di affissione all'albo, come da documentazione in atti, da cui emerge appunto che l'avviso di deposito relativo all'atto
11320150016472571000 è stato affisso nella casa comunale dal 9/2/16 al 10/2/16. Risulta altresì
l'attestazione del 20/1/16, dalla quale si evince che il all'epoca era residente a [...]
Castellana 9 int. 10.
Ciò premesso, stante la ritualità di detta notifica, la cartella impugnata non risulta affatto prescritta, posto che, successivamente alla contestata notifica del febbraio del 2016, ha Controparte_1
notificato l'intimazione di pagamento il 27/12/19. In tale secondo caso, il ha ricevuto Parte_1
personalmente il plico postale.
Infine, in data 27/12/2021 è stata notifica intimazione di pagamento.
Pertanto, l'appello principale va disatteso, posto che in realtà il risulta soccombente in Parte_1
primo e secondo grado.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da Parte_1
ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Si stima equo liquidare per il primo grado di giudizio la somma di €852 (di cui €213 per fase di studio, €213 per quella introduttiva e €426 per quella decisionale)
Per il secondo grado, si stima quo liquidare €962 (di cui €268 per la fase di studio, €268 per quella introduttiva e €426 per quella decisionale). Ovviamente per tale seconda liquidazione sono applicabili i valori relativi ai giudizi pendenti dinanzi alla corte d'appello, posto che si tratta di un procedimento di secondo grado.
Sono compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio nei riguardi di Controparte_3
.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale svolto da e per l'effetto, _6
RIGETTANDO l'opposizione proposta in prime cure dal Sig. avverso la cartella Parte_1
di causa ACCERTA e DICHIARA che la stessa è valida ed efficace;
CONDANNA a corrispondere a le spese di Parte_1 _6
lite per i due gradi che si quantificano in €1.814,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Controparte_3
.
[...]
Vicenza, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Caparello
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.3668/2023
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
TREVISO Controparte_2
Controparte_3
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. f), DL 18/2020, in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams” sono comparsi:
Per l'avv. PORTALE CARMELO Parte_1
Per l'avv. CARREA FRANCESCO Controparte_1
Per Controparte_4 nessuno
Per il , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore nessuno
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi. L'avv. Carrea si richiama alla memoria depositata il 20/11/24 sulla soggettività giuridica di
[...]
. Controparte_1 L'avv. Portale si richiama specificamente alle note del 7/10/24 insistendo nella condanna alle spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario. I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente. Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
La sentenza viene immediatamente depositata in telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da con l'avvocato PORTALE CARMELO Parte_1 C.F._1
CONTRO
Controparte_4
in qualità di articolazione territoriale di P.IVA_1 Controparte_1
[...]
con l'avvocato FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
CARREA
E CONTRO
, in persona del pro Controparte_3 CP_5 tempore (CF. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_3
di Venezia (CF. ADS94026160278)
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza dell'11/3/25 e che si ripercorrono
Per Voglia l'On Tribunale adito, in funzione di giudice di seconde cure, Parte_1
rejectis contrariis, in accoglimento del presente appello, e di tutte le domande ed eccezioni formulate e disattese in primo grado sollevate nei confronti della Controparte_1
, che si dichiara espressamente di riproporre, così provvedere:
[...]
1) Riformare la sentenza impugnata, disponendo la condanna dell' Controparte_1
alla rifusione, in favore del Sig. delle spese processuali,
[...] Parte_1
maturate in occasione del primo grado di giudizio;
2) Vinte le spese e i compensi. Per : Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni _6
contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'appello avversario e, accertato che la prescrizione del credito di cui alla cartella n. 1132008 0027631284 non è maturata, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in quanto infondata. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario limitatamente al presente grado di appello.
Per : chiede che il Tribunale adito Controparte_3 rigetti l'appello avversario in quanto manifestamente infondato. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 11320150016472571000, notificata in data 15.12.2021, limitatamente all'importo di €2.458,34 portato dalla sottesa cartella di pagamento n.
11320150016472571000, relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada, lamentandone la nullità per vizi di notifica e, comunque, la non debenza per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente ha radicato il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vicenza svolgendo la propria azione contro , e Controparte_4 Controparte_1
. Controparte_3
In quel giudizio si sono costituite e . Controparte_1 Controparte_3
La prima delle convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e ha confutato l'eccezione di prescrizione, sulla base dell'assunto per cui il credito dell'agente di riscossione sarebbe stato fatto valere con la notifica del 5/2/16 e del 27/12/2019.
La ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi l'estromissione dal giudizio, tenuto conto CP_3
che i verbali della Polizia Stradale di n. 70/9840775 e 70/9840774 del 12/6/14 erano stati CP_3
ritualmente notificati. Nel merito, ha comunque chiesto rigettarsi il ricorso e, in subordine, compensarsi le spese di lite, in caso di accoglimento dell'opposizione.
Il Giudice di Pace – sul presupposto della nullità della notifica della cartella di pagamento
11320150016472571000 relativa all'importo di €2.458,34 – ha annullato l'intimazione di pagamento in oggetto, compensando le spese di giudizio. Con atto di appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace n. 82/23 Parte_1
emessa il 4/7/23, assumendo che erroneamente il giudice avrebbe compensato le spese di lite, non sussistendone i relativi presupposti.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e, _6 in via incidentale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della cartella.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il , Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese. In particolare, l'appellata ha dichiarato che i verbali da cui aveva tratto origine la cartella impugnata erano stati validamente notificati nelle mani del e, pertanto, correttamente il Giudice di Pace aveva statuito la compensazione Parte_1 delle spese di lite, non potendo condannare la al relativo pagamento, stante l'assenza del CP_3
presupposto della soccombenza in capo alla stessa.
Nessuno si è costituito per . NT
Il giudice, in prima udienza, ha rilevato che l'atto di citazione era stato indirizzato a
[...]
, provincia di Messina invece che a , provincia di Controparte_1 Controparte_1
e, quindi, ha disposto il rinnovo della notifica nei confronti di quest'ultima. CP_4
All'udienza del 7/5/24 il giudice, rilevata la ritualità della notifica nei confronti di
[...]
, ha dichiarato la contumacia della convenuta Controparte_4
e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 350 bis cpc con termine per note autorizzate.
All'udienza dell'11/3/25, riepilogate le rispettive conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito va revocata la contumacia di NT
, trattandosi di mera articolazione territoriale della convenuta
[...] _6
, la cui costituzione si deve ritenere abbia assorbito quella dell'ente territoriale.
[...]
Preliminarmente va disaminato l'appello incidentale svolto da , in quanto lo Controparte_1
stesso è pregiudiziale all'esame dell'appello principale.
Orbene, correttamente ha rilevato che la cartella di pagamento n. Controparte_1
11320150016472571000 è stata ritualmente notificata ex art. 60 comma 1, lett. e) DPR 600/73, stante il fatto che l'assenza del all'indirizzo indicato, non era dovuta a “irreperibilità Parte_1 relativa”, bensì ad “irreperibilità assoluta”.
Ed, infatti, la relata dell'agente notificatore indica che “il destinatario risulta trasferito – ignorasi dove”. Ciò premesso, è stato depositato l'atto in Comune con tanto di affissione all'albo, come da documentazione in atti, da cui emerge appunto che l'avviso di deposito relativo all'atto
11320150016472571000 è stato affisso nella casa comunale dal 9/2/16 al 10/2/16. Risulta altresì
l'attestazione del 20/1/16, dalla quale si evince che il all'epoca era residente a [...]
Castellana 9 int. 10.
Ciò premesso, stante la ritualità di detta notifica, la cartella impugnata non risulta affatto prescritta, posto che, successivamente alla contestata notifica del febbraio del 2016, ha Controparte_1
notificato l'intimazione di pagamento il 27/12/19. In tale secondo caso, il ha ricevuto Parte_1
personalmente il plico postale.
Infine, in data 27/12/2021 è stata notifica intimazione di pagamento.
Pertanto, l'appello principale va disatteso, posto che in realtà il risulta soccombente in Parte_1
primo e secondo grado.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da Parte_1
ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Si stima equo liquidare per il primo grado di giudizio la somma di €852 (di cui €213 per fase di studio, €213 per quella introduttiva e €426 per quella decisionale)
Per il secondo grado, si stima quo liquidare €962 (di cui €268 per la fase di studio, €268 per quella introduttiva e €426 per quella decisionale). Ovviamente per tale seconda liquidazione sono applicabili i valori relativi ai giudizi pendenti dinanzi alla corte d'appello, posto che si tratta di un procedimento di secondo grado.
Sono compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio nei riguardi di Controparte_3
.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale svolto da e per l'effetto, _6
RIGETTANDO l'opposizione proposta in prime cure dal Sig. avverso la cartella Parte_1
di causa ACCERTA e DICHIARA che la stessa è valida ed efficace;
CONDANNA a corrispondere a le spese di Parte_1 _6
lite per i due gradi che si quantificano in €1.814,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Controparte_3
.
[...]
Vicenza, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Caparello