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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2024, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr
Carolina Burrascano, all'udienza del 5.11.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2200/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente per oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
con sede legale in Siracusa, via Eschilo n. 4 Parte_1
(C.F. ), in persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Roberto Pasqua e Gabriele Pasqua elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Siracusa, viale Tica 22, giusta procura in atti
- opponente -
E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, corso Gelone n.17, elettivamente domiciliata in
Siracusa in via Sen. Giuseppe Maielli n. 12/A (studio dell'avv. Tancredi Antonuccio), rappresentate e difesa dall'avv. Filippo A. Bevilacqua del Foro di Enna, come da delibera autorizzativa e procura in atti
– opposta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 19/05/2023 ritualmente notificato,
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1
pagina 1 di 5 opposizione innanzi al Tribunale di Siracusa, ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la ordinanza ingiunzione notificatele via pec il 21.04.2023, emessa dall'
per l'importo complessivo di € 3.150,00, “per aver Controparte_1
attivato un laboratorio produzione pasti per gli ospiti della Comunità alloggio omettendo di presentare la prescritta DIA o SCIA alimentare alla competente Siracusa per la produzione CP_2
dei pasti da somministrare agli anziani ospiti nella struttura”.
Cont
La ricorrente esponeva che l'ordinanza-ingiunzione non numerata era stata emessa dall' di
Siracusa a seguito del verbale di sanzione amministrativa n. 2019/05 del 07/01/2019 redatto dal
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa – relativo all'ispezione igienico sanitaria effettuata in data 03.01.2019 presso la Comunità alloggio “Casa Famiglia Giuseppe
Corsari” con sede nel comune di Priolo Gargallo, in via Tagliamento n. 49.
Eccepiva preliminarmente l'inesistenza e/o inefficacia e/o nullità dell'ordinanza–ingiunzione notificata in quanto priva dell'indispensabile numero di emissione, di protocollo e di data.
Nel merito sosteneva l'errata applicazione del Regolamento CE n. 852/2004 e del D. Lgs 193/2007 essendo in possesso di tutte le autorizzazioni ai fini della somministrazione dei pasti agli ospiti della struttura ed in particolare dell'Autorizzazione Sanitaria n. 24 del 18.10.2010 rilasciata dal
Comune di Priolo Gargallo “per la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospiti in occasione di manifestazioni o convegni organizzati”, nonché di regolare D.I.A. del 13.8.2010.
L'opponente chiedeva quindi, in via preliminare, di dichiarare l'inesistenza e/o inefficacia e/o nullità dell'ordinanza–ingiunzione notificata in quanto priva dell'indispensabile numero di emissione, di protocollo e di data;
- nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- in subordine, di limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale, senza alcuna maggiorazione.
Si costituiva in giudizio con atto depositato telematicamente il 18.10.2023 l'Ente resistente, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza odierna, esaurita la discussione finale, è posta in decisione.
Tutto ciò premesso, va evidenziato preliminarmente che contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente l'ordinanza ingiunzione opposta reca tutti gli elementi essenziali dell'atto amministrativo è stata emessa in data 21.4.2023 e reca il seguente numero di protocollo “ASPSR - protocollo n. del 21/04/2023 (doc.1 della comparsa di CodiceFiscale_1
costituzione).
pagina 2 di 5 Nel merito si osserva che è infondato il motivo di opposizione riguardante la sussistenza di tutte le autorizzazioni in capo alla Comunità alloggio per anziani e ciò in quanto la violazione contestata all'opponente riguarda la produzione dei pasti da somministrare agli anziani ospiti nella struttura e non la loro somministrazione.
La contestazione di parte ricorrente investe inoltre il riconoscimento della qualità di operatore del settore alimentare che effettua la somministrazione di cibo e la conseguente applicabilità del regolamento CE N. 852/2004.
La ricorrente, invero, ritenendo la struttura di accoglienza a carattere residenziale e familiare e non un operatore di settore, ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di presentazione della DIA o SCIA per la somministrazione dei pasti da somministrare agli anziani ospiti della struttura.
Senonché, va precisato che il regolamento contestato esplicita che l'operatore del settore alimentare è “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo” (definizione contenuta nell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 178/2002, richiamato a fini definitori dall'art. 2 co. 2 regolamento 852/2004). Ai sensi dell'art. 1 del regolamento, esso “si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti”.
Si comprende, pertanto, che il regolamento riguarda chiunque eserciti qualunque attività relativa alla produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti, con le sole eccezioni di cui all'art. 1, co. 2, del medesimo regolamento, che riguardano: la produzione primaria per uso domestico privato;
la preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo domestico privato;
la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
Venendo al caso di specie, la preparazione e somministrazione di pasti nelle comunità alloggio non rientra tra tali ipotesi eccezionali: non nell'ultima, non trattandosi di un rapporto tra produttore e consumatore;
non nelle prime due, perché la produzione e conservazione dei pasti nella comunità alloggio non può considerarsi destinata al consumo domestico privato (cfr. in tal senso Corte
d'Appello di Catania 78/2018).
Sul punto, anche la Corte di Cassazione ha affermato che “devono perciò considerarsi operatori del settore alimentari, […], non soltanto le strutture di ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore indifferenziato, ma anche le strutture di ristorazione che sono pagina 3 di 5 destinate ad un consumatore finale identificabile, quali, come nella specie, le mense di comunità religiose, gli ospedali, le case di cura o di riposo per anziani”(C. 34039/2019)”.
Il fatto che nella casa famiglia o comunità alloggio i pasti siano materialmente preparati dagli ospiti stessi al fine di educarli alla gestione delle faccende domestiche non vale a distinguere tali strutture da quelle richiamate dalla
Corte ai fini dell'applicazione del regolamento, perché comunque l'attività di preparazione dei pasti è effettuata sotto il controllo del gerente la struttura e nei confronti di soggetti terzi in un contesto che non può definirsi “privato” per il semplice fatto che è disciplinata normativamente ed è pacificamente sottoposta ad autorizzazione assessoriale ed ha quindi una connotazione prettamente pubblicistica.
Peraltro, con specifico riferimento alla vicenda in esame, dal verbale redatto in sede di ispezione del 3.1.2019 emerge che vi erano degli operatori in turno addetti alla nella preparazione dei pasti, il che esclude che si trattasse di piena autogestione di carattere domestico, come del resto appare imposto dal fatto che si tratta di soggetti fragili i quali non potrebbero certamente autogestire una cucina con i rischi che ciò comporterebbe.
Del resto, e conclusivamente, le ipotesi di esclusione normativamente previste dal Regolamento
CE 852 del 2004 non sono lontanamente comparabili con l'esercitata attività di gerente una comunità-alloggio, la cui produzione e conservazione alimentare dei pasti non può certo dirsi destinata al consumo domestico privato né alla fornitura diretta di prodotti primari dal produttore al consumatore né a centri di raccolta di speciali materie prime.
L'attività di esercizio di una comunità di tipo familiare è destinata al ricovero e all'alloggio di soggetti deboli, non costituisce in alcun modo attività domestica privata e tanto basta per affermare il possesso della qualità di legge e l'applicabilità dell'obbligo di presentazione della DIA o SCIA.
Deve evidenziarsi inoltre che eventuale disposizione in contrasto con la normativa sovranazionale non potrebbero che essere disapplicate.
Ne consegue l'applicabilità del regolamento in esame e pertanto l'infondatezza nel merito del ricorso.
Infine va confermata la sanzione irrogata che appare congrua avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 11 della L. 689/81 secondo cui “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
pagina 4 di 5 Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di parte opponente, secondo il principio di soccombenza, al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte opposta, liquidati, come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi del vigente decreto ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al
R.G. n. 2200/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. del 21/04/2023 CodiceFiscale_1
emessa dall' ; Controparte_1
2) Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio di opposizione a favore
[...]
, che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre il 15% Controparte_1
per spese generali, IVA e CPA, se dovuti.
La presente sentenza è stata viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del
5.11.2024 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata.
Così deciso in Siracusa, il 5.11.2024
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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