Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2024, proposto da CO SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI IZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania del 26 gennaio 2024 numero 176, comunicata con nota del 13 febbraio 2024 prot 36943 a mezzo pec inviata il 13 febbraio 2024, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dalla procedura di stabilizzazione nel profilo di collaboratore tecnico professionale scienze motorie col mancato inserimento negli allegati elenchi;
nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, connesso o conseguenziale, ivi compreso ove occorra, dell''avviso dell''Azienda Sanitaria Provinciale di Catania del 18 luglio 2023 prot 155655 nella parte in cui “..la dichiarazione sostitutiva dell''atto di notorietà dovrà essere presentata in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica..” ed ancora “..è esclusa, senza ulteriore comunicazione, ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle manifestazioni di interesse”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e di LI IZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RE SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. CO SI ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania del 26 gennaio 2024 numero 176, comunicata con nota del 13 febbraio 2024 prot. 36943 a mezzo pec inviata in pari data (docc. 1 e 2 della produzione attorea), nella parte in cui risulta escluso dalla procedura di stabilizzazione nel profilo di collaboratore tecnico professionale per le scienze motorie, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e della l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, la quale ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e carenza d’interesse (pagg. 4-8 della memoria depositata il 15 aprile 2024).
Con atto notificato e depositato il 17 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio, instando per la compensazione delle spese di lite.
La predetta dichiarazione è sottoscritta personalmente dalla parte ed è stata notificata nel termine di cui all’art. 84 comma 3 cod. proc. amm.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Attesa la priorità logica della questione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015; nonché, quale precedente specifico, T.A.R. Lazio – Roma, sez. V bis, 20 ottobre 2025 n. 18041), il ricorso, prima ancora che estinto per rinuncia, dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, come da eccezione della parte controinteressata.
Giova ribadire in fatto che la procedura per cui è controversia era diretta alla stabilizzazione del personale ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e della l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Per costante giurisprudenza di Sezione -cui il collegio intende dare continuità- la suddetta procedura si concreta in “ un percorso assunzionale fondato sul mero riscontro dei presupposti indicati dal richiamato art. 1, comma 268, lett. b) della l. del 30 dicembre 2021, n. 234, senza l’espletamento di alcuna procedura neppure lato sensu selettiva o concorsuale ( T.A.R. Sicilia, Palermo, IV, 7 dicembre 2023, n. 3636) ”, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 13 ottobre 2025 n. 2903; 21 marzo 2025, nn. 1008 e 1006; nello stesso senso, ex multis , T.A.R. Campania - Salerno, sez. III, 22 agosto 2025, n. 1410; T.A.R. Sardegna sez. I, 11 agosto 2025, n. 691; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, 10 giugno 2025, n. 1038).
Con maggiore impegno esplicativo: la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. ex multis Cass., S.U. 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. S.U. 16 maggio 2008 n. 12378).
Poiché, dunque, la pretesa azionata si radica direttamente nella legge e non si confronta con una manifestazione di potere autoritativo, la controversia in esame si colloca fuori dal perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo per ricadere nella sfera di cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio è riproponibile nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm. (“ 2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”).
La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO IN, Presidente FF
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE SA | GO IN |
IL SEGRETARIO