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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 814/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da :
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 814/2022 promossa da:
(C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentata Parte_2
e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv.ti Angelo Paone,
Tommaso Capurro, Federico Zanardi Landi e Paolo Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio quest'ultimo in Bologna, Via Rubbiani 2.
- ATTRICE
Contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 Controparte_2
c.p.c. dagli Avv.ti Mariagrazia Callori ed Enrico Giovanni Luzzato ed elettivamente domiciliata in Milano, Galleria San Babila 4/d presso lo studio legale dei difensori.
- CONVENUTA
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 febbraio 2025. Così nel merito:
Per parte attrice:
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuta registrazione in malafede delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , n.302012902086544 Parte_3 per “ , n.302012902086545 per ” e Pt_4 Parte_5 n.302012902086546 per “ ” dichiarandone la relativa nullità Parte_6 per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la trasmissione di copia della sentenza all' , affinché la CP_3 dichiarazione di nullità venga annotata nell'attestato originale di registrazione;
2.Accertare e dichiarare l'avvenuta registrazione in violazione dell'art. 8 C.P.I delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , Parte_3 n.302012902086544 per “ , n.302012902086545 per “ Pt_4 [...]
e n.302012902086546 per “ Parte_5 Parte_6 dichiarandone la relativa nullità per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la trasmissione di copia della sentenza all' , affinché la dichiarazione di nullità venga annotata CP_3 nell'attestato originale di registrazione;
3.Accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di locazione del primo gennaio 2013 da parte della convenuta con l'avvenuta registrazione delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , Parte_3 n.302012902086544 per “ , n.302012902086545 per “ Pt_4 [...]
” e n.302012902086546 per ” per i motivi Parte_5 Parte_6 tutti di cui in narrativa;
4. Inibire alla convenuta l'utilizzo delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , n. 302012902086544 per “ Pt_3 Parte_3 [...]
, n. 302012902086545 per “ e n. Pt_4 Parte_5 302012902086546 per “ , disponendo una penale Parte_6 dell'importo di Euro 1500,00 per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
5. Condannare la convenuta a risarcire all'attrice i danni subiti in dipendenza della accertanda condotta illecita, danni da liquidarsi in corso di causa se del caso anche in via equitativa;
6. Ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura dell'attrice e a spese della convenuta su due quotidiani a tiratura nazionale e su due riviste di settore per estratto, a caratteri doppi del normale.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare: 1) Respingere le domande formulate da nei Parte_7 confronti di in quanto infondate in fatto e diritto e non provate per CP_1 le ragioni esposte in narrativa;
2) Condannare alla rifusione a favore di Parte_7 Parte_7 di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con CP_1 riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, e produrre.”
2 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
Parte (breviter ) conveniva innanzi a questo Tribunale la società
[...]
chiedendo di accertare la nullità dei marchi di cui in epigrafe, CP_1
poiché registrati in malafede ai sensi dell'art. 19 co.2 CPI e comunque in violazione dell'art.8 co.3 CPI.
Esponeva di essere la prima società delle guide costituitasi in Italia con lo scopo di far conoscere le montagne e l'alpinismo nel mondo e di godere di grande rilievo e prestigio in tale ambito, sia a livello nazionale che internazionale.
Aggiungeva che la propria celebrità si accompagna all'importanza di uno storico locale adibito a ritrovo dalle stesse guide;
infatti, affermava di essere proprietaria da tempo di alcuni locali adibiti al servizio di bar e ristorazione, siti in Parte_7
in Viale Monte Bianco n.
2. Si tratta del “Caffè delle Guide” conosciuto anche come
“Cafè des Guides”, storico locale di Parte_7
Esponeva che sin dal 1954 esso è stato ininterrottamente aperto al pubblico come esercizio di attività di somministrazione di bevande e alimenti e che il marchio
è lì esposto ed utilizzato, tanto che personalità Controparte_4
di spicco nel panorama nazionale ne riconoscono il valore e prestigio storico (suoi doc.
4-4bis).
Parte Dal 1954 la ha gestito tale ritrovo, dandolo in affitto e gestione a professionisti del settore.
Dal 1998 la convenuta è subentrata nella conduzione dei locali, in virtù CP_1
di un contratto di acquisto dell'azienda dal precedente gestore, che deteneva i locali dal 1° gennaio 1995. In particolare, dopo aver acquistato in data CP_1
5.05.1998 dalla “LA di PI RO e C. s.a.s.” (breviter LA) il complesso aziendale relativo all'esercizio commerciale del Bar sito in sotto Parte_7
l'insegna “Caffè delle Guide”, è subentrata nel contratto di locazione tra la cedente società LA e la Società e Portatori di Courmayeur” (oggi Pt_4 [...]
, proprietaria dell'intero immobile dove si trova il bar. Parte_7
3 Nel 2001 tra l'attrice e la convenuta veniva sottoscritto un contratto di locazione per la durata di sei anni, decorrenti dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e rinnovabile per ulteriori sei anni. Un nuovo contratto di locazione veniva stipulato in data 1/1/2013, fino al 31/12/2018, rinnovabile per ulteriori sei anni e quindi vigente fino al
31/12/2024.
Il contratto di locazione aveva ad oggetto l'immobile dove dagli anni '50 è sito il celebre Caffè delle guide.
Parte
affermava che la convenuta, pur consapevole che ogni diritto di privativa
Parte industriale relativo ai nomi e marchi della fosse di titolarità di quest'ultima, avrebbe registrato taluni marchi alla stessa riconducibili, senza renderla in alcun modo edotta ed anzi riconoscendo espressamente nel contratto del 2013 i diritti
Parte della su tali marchi all'art.1 del contratto di locazione. Nonostante ciò, aveva registrato (tutti con domande del 25.9.2012 e tutti concessi il 9.5.2013) i seguenti marchi denominativi per contraddistinguere servizi di ristorazione in classe 43: marchio n.302012902086543 per , n.302012902086544 Parte_3 per , n.302012902086545 per e Pt_4 Parte_5
n.302012902086546 per . Parte_6
avrebbe taciuto all'attrice l'avvenuta registrazione di questi ultimi, fino CP_1
al momento in cui aveva diffidato una società terza, Skyway Monte Bianco s.p.a.
Parte che era stata autorizzata dalla ad aprire un bar col nome “Cafè des Guides”, e la circostanza era quindi stata resa nota all'attrice.
Da “tweet” del 7/12/2021 l'attrice veniva poi a conoscenza del fatto che avrebbe inaugurato un nuovo “Caffè delle Guide” a Bormio e CP_1
Per_ successivamente ad .
In data 1/12/2021 l'attrice diffidava la convenuta, intimando l'interruzione della condotta illecita in esame nonché il ritiro dei marchi per cui è causa, ma la convenuta non ottemperava a tale diffida. Aggiungeva che era già stato adito il
Tribunale di Aosta (in via riconvenzionale a seguito di contrapposte pretese di inerenti il rapporto locatizio) per accertare la risoluzione del contratto CP_1
4 di locazione per inadempimento da parte di anche in relazione agli CP_1
illeciti qui dedotti . Parte Secondo , le condotte tenute dalla convenuta lederebbero i propri diritti di titolarità di marchio di fatto sui segni “CAFÈ DES GUIDES”, “LE , Pt_4
“CAFFÈ DELLE GUIDE” e ”. Parte_6
L'art. 1 del contratto di locazione del 2013 prevedeva, infatti, l'impegno di a “mantenere l'insegna di esclusiva proprietà della locatrice così CP_1 individuata di con evidenziazione del marchio come Parte_6 Parte_7 individuato nella carta intestata”.
L'attrice affermava di aver utilizzato i quattro marchi come marchi di fatto sin dal
1954 e per l'effetto di essere titolare di un corrispondente diritto di preuso e di marchio di fatto su tali segni. Tale diritto di preuso sarebbe stato ignorato in malafede da che avrebbe proceduto a registrare a proprio nome i segni CP_1
di cui è causa.
In ragione di ciò, chiedeva di dichiarare nulle le registrazioni dei marchi alla luce del combinato disposto degli artt. 19 co.2 e 25 CPI poiché registrate in palese malafede, in quanto la convenuta: I) sarebbe stata consapevole della legittima
Parte aspettativa che poteva vantare sui marchi alla luce del contratto di locazione in essere tra le parti;
II) avrebbe abusato del rapporto di collaborazione e fiducia intercorrente tra le parti e dato dall'esistenza di una relazione contrattuale qualificata.
Affermava, inoltre, che l'art. 8 CPI co. 3 riconosce che i segni notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto o col consenso di questi, essendo la ratio dell'articolo quello di non ritenere conforme alle regole del buon funzionamento del mercato il trarre vantaggio dallo sfruttamento parassitario della notorietà altrui. Infatti, la registrazione dei marchi contenenti la celebre denominazione “delle Guide” effettuata da creerebbe una immediata CP_1
Parte associazione con la nota di L'attrice chiedeva, pertanto, di Parte_7
dichiarare la nullità anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 3, 19 comma 2 e 25 CPI.
5 Lamentava poi l'inadempimento contrattuale ai sensi del già citato art. 1, affermando che nel contratto di compravendita dell'azienda del maggio 1998 tra
LA ed fosse espressamente pattuito all'art. 3 che la cedente sostituisce CP_1
a sé stessa la cessionaria nel contratto di locazione e che nell'inventario allegato sub B al contratto di cessione di azienda, avrebbe riconosciuto che CP_1
Parte l'insegna “Caffè delle Guide” è di proprietà di , proprietaria dei locali e non del cedente LA.
Chiedeva, infine, il risarcimento dei danni, invocando i criteri stabiliti dall'art. 125
CPI.
2. Si costituiva resistendo alle domande avversarie, ed CP_1
esponendo che con contratto stipulato il 5 maggio 1998, essa acquistava dalla società LA il complesso aziendale denominato “Caffè delle Guide” e adibito a Parte
in nell'immobile di proprietà della , subentrando in Parte_9 Parte_7
tutti i contratti attivi e passivi in essere con il cedente e nel contratto di locazione in
Parte essere tra LA e;
infatti, quest'ultima avrebbe sempre concesso in locazione i locali posti al piano terreno dell'immobile di sua proprietà a terzi, i quali lo avrebbero adibito a bar.
Affermava che nel contratto con cui ha acquistato il complesso CP_1
Parte aziendale, non vi era alcun cenno ai diritti spettanti su tale segno a , menzionata solo in veste di proprietaria dei locali e quindi del contratto di locazione, nel quale non viene indicato il nome del bar. Neppure nel contratto stipulato tra le parti in data 1° gennaio 2001 vi era alcun riferimento allo stesso;
solo nell'ultimo contratto di locazione, stipulato in data 1° gennaio 2013, si faceva riferimento ad una non
Parte precisata titolarità di sull'insegna “ di , mai Parte_6 Parte_7
utilizzata prima di allora per identificare il bar in questione.
Sosteneva che al momento dell'acquisto dell'azienda non vi era alcun diritto sui segni di quest'ultima da parte dell'attrice e che neppure esistevano elementi che avrebbe potuto portare la convenuta a ritenere il contrario. Infatti, CP_1
aveva acquistato da un terzo un'azienda denominata “Caffè delle Guide”- senza
6 alcun riferimento ai diritti della pure le licenze a nome ” Pt_8 Parte_6
erano da sempre state concesse dal Comune a terzi soggetti diversi. La convenuta avrebbe sempre in buona fede utilizzato i marchi per identificare il bar in questione e, sempre in buona fede, nel settembre 2012 avrebbe registrato i marchi da lei
Parte legittimamente utilizzati;
dunque, la avrebbe tollerato per anni che utilizzasse tali marchi ed anche che li registrasse. CP_1
Parte La prima diffida da parte della era infatti avvenuta solo in seguito alla contestazione da parte della convenuta alla società Skyway Montebianco relativa all'indebito utilizzo da parte di quest'ultima dei marchi “Caffè delle Guide” e “Cafè des Guides”.
Argomentava che l'attrice aveva sempre e solo concesso in locazione i locali oggetto di causa a terzi professionisti del settore ristorazione per esercitare l'attività di bar.
Sosteneva che: I) dare in locazione a terzi la proprietà per l'esercizio di qualsivoglia attività non comporta l'acquisto della titolarità dell'attività medesima;
II) il fatto di utilizzare i segni distintivi dal 1954 non era provato, perché i contratti di locazione prodotti da parte attrice non contengono menzione dei marchi, essendoci solo nel contratto del 2013 un riferimento all'insegna del bar, che mai è stata però utilizzata ed è diversa dai marchi per cui è causa.
Cont Asseriva che l'art. 19 co. 2 nvocato da parte attrice opera quale correttivo alla disciplina generale, in cui gioca un fondamentale ruolo la preventiva registrazione del marchio ed il preuso del segno, assumendo rilievo la norma allorché il terzo sia a conoscenza dell'altrui scelta di operare la registrazione. Sarebbe onere della parte che chiede di far valere la nullità quella di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata e, in particolare, la malafede della convenuta.
Parte
avrebbe invece solo richiamato un generico abuso del rapporto di fiducia da parte della convenuta, derivante dalla mera esistenza di una relazione contrattuale qualificata.
Aggiungeva che tra le parti non vi è un rapporto di concorrenza suscettibile di consentire ad di approfittare in malafede delle informazioni acquisite CP_1
7 in virtù di tale rapporto. Nel caso di specie, infatti, non si usano segni simili o confondibili per prodotti o servizi identici o simili e mancherebbero dunque tutti presupposti applicativi per la citata norma: preuso, rapporto di concorrenza, intenzione di operare nello stesso settore.
Cont In merito alla asserita violazione dell'art. 8 co. 3 affermava che l'unico segno su cui l'attrice può vantare diritti è il proprio nome, vale a dire le denominazioni delle Guide di e di , del Pt_7 Parte_7 Parte_7 Parte_7
tutto differenti da quelli per cui è causa.
Nel caso di specie vi sarebbe inoltre differenza tra gli elementi distintivi e figurativi dei marchi.
Invocava poi l'art. 28 CPI sulla convalidazione dei marchi successivamente registrati a seguito della tolleranza dell'uso altrui da parte del titolare del preuso per cinque anni consecutivi e quindi l'impossibilità di domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore.
Sull'asserito inadempimento contrattuale, affermava che la clausola cui si riferisce parte attrice era mal formulata e di difficile interpretazione;
infatti, non sarebbe mai esistita un'insegna di , da sempre conosciuto come Parte_6 Parte_7
Part delle Guide” con le relative licenze concesse dalla preposta autorità. Inoltre, la clausola contrattuale fa riferimento al marchio “come individuato nella carta intestata”, nella quale è presente solo il marchio figurativo Parte_10
Parte
di titolarità di . si era sempre astenuta
[...] CP_1 dall'utilizzare tale marchio, utilizzando solo ”. Parte_6
Secondo la convenuta, il riferimento contrattuale sarebbe solo all'insegna di cui all'inventario allegato sub B del contratto di cessione d'azienda tra LA ed ma si tratterebbe di un mero oggetto recante l'incisione “Cafè des CP_1
Guides”- non di - da sempre affisso sulla facciata Parte_6 Parte_7
esterna del locale in questione.
Infine, sosteneva che mancherebbe la prova sia dell'an che del quantum del risarcimento richiesto.
8 3. Dopo la prima udienza del 9 giugno 2022 in modalità cartolare, le parti scambiavano le memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Parte attrice allegava sub doc. 18 la dichiarazione da parte del Comune di che accerterebbe come a partire dal 1975 il segno Parte_7 [...]
sia stato utilizzato in licenza da vari conduttori del locale Parte_11
omonimo. Affermava che l'art. 1 del contratto del 2013 costituisce la licenza contrattuale con la quale l'attrice avrebbe concesso in uso espressamente ad il diritto di usare segno e marchio delle Guide, essendo il contratto di CP_1
licenza atipico e libero nelle forme.
Allegava poi il verbale della prova testimoniale nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Aosta, in cui la presidente di SK Monte Bianco avrebbe la titolarità dei marchi in capo alle Guide e la dichiarazione della sindaca di allo stesso fine. Infine, documentava che aveva nelle more Parte_7 CP_1
registrato altro marchio denominativo e anche figurativo (doc. 19) “CAFÈ DES
GUIDES”, sovrastato da tre monti stilizzati.
Solo documentalmente istruita, in data 27.2.2025 la Causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, nei termini di legge per gli scritti conclusivi.
NEL MERITO
4. Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
In via preliminare: sull'esistenza di un marchio di fatto e l'asserita licenza contrattuale
Parte attrice asserisce di essere titolare di marchi di fatto sui segni Parte_6
, “Cafè des Guides”, “Le guide” e “Bar delle guide”.
[...]
.
Come noto, un marchio di fatto è tutelabile ai sensi dell'art. 2571 c.c., per il quale
“chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
9 Tale norma viene letta nel senso che in materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto viene ravvisato nella priorità d'uso o alternativamente dalla notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.
La Società delle Guide Alpine di afferma di godere di grande prestigio Parte_7
a livello nazionale ed internazionale, portando a sostegno della tesi i docc. da 1 a
3, ossia stralci di libri e giornali in cui si celebra l'attività svolta dalla società attrice.
Deve tuttavia rilevarsi come tali documenti, seppur astrattamente idonei a dimostrare il prestigio e la notorietà di cui gode l'attrice, non siano in grado di dimostrare notorietà e/o priorità d'uso sui segni , “Caffè delle Guide”, Pt_4
“Café des Guides” o “ , ma siano piuttosto riferibili alla Parte_6
denominazione delle società attrice, ossia “Società delle Guide Alpine di
; difatti, anche il segno (nominativo e figurativo) che appare nel doc.1 Parte_7 raffigura una piccozza con la dicitura di Courmayeur-1850”. Parte_7
Uso e notorietà potrebbero semmai essere ricondotte a tale denominazione
(ricomprendente la parola ) e tale raffigurazione ( ). Parte_7 Parte_12
In relazione alla gestione del bar, è necessario evidenziare che i locali di cui la società attrice è proprietaria sono da sempre stati concessi in locazione a terzi gestori per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Parte Nel contratto di locazione stipulato nel 1995 tra LA e era specificato che il locale concesso in locazione era da destinarsi all'uso “Bar”, senza che vi fosse in realtà alcun riferimento alla denominazione dello stesso.
Col contratto del 1998 stipulato tra LA ed vi è stata, invece, una CP_1 cessione d'azienda dall'una all'altra società “con insegna “Caffè delle Guide”, così Nu identificata, e con licenza numero rilasciata dal Sindaco del Comune di in data 24 febbraio 1995, come può evincersi chiaramente dal doc. 9. Parte_7
Dal 1998 è perciò divenuta legittima proprietaria dell'azienda CP_1
denominata (con l'isegna), appunto, “Caffè delle Guide”, potendo vantare dei diritti su tale denominazione.
10 A tal proposito è pure necessario sottolineare che la licenza per adibire il locale a luogo di somministrazione di alimenti e bevande è sempre stata concessa dal Parte Comune di ai terzi gestori del Bar e non alla , ciò emergendo Parte_7
chiaramente dal doc. 18 depositato dalla stessa parte attrice. Licenze amministrative rilasciate per pubblici esercizi (testualmente) con insegna “Delle Guide” o
[...]
”. Parte_6
E' vero che nel contratto di cessione di azienda del 1998 è specificato che
“ramponi, piccozze, insegna in legno “Caffè delle Guide” sono della società delle proprietaria dei locali”; ciò, lungi dal rappresentare la prova di preuso e Pt_4
notorietà (quindi di un marchio di fatto), dimostra come l'unica rivendicazione che parte attrice può vantare sia nei confronti dell'insegna di legno, che reca l'incisione in lingua francese “Café des Guides” (doc. 13 convenuta). Si tratta, però, di una semplice insegna in legno che non può godere della tutela di un vero e proprio marchio di fatto.
Parte attrice sostiene pure che con l'art. 1 del contratto di locazione stipulato nel
2013 con la società convenuta, quest'ultima si sia impegnata a mantenere l'asserito marchio di fatto di proprietà della Società delle Guide.
Il Collegio ritiene tale assunto non condivisibile.
L'art.1 di detto contratto recita, infatti, che “la conduttrice (…) si impegna a mantenere l'insegna di esclusiva proprietà della locatrice così individuata “
[...]
di con evidenziazione del marchio come individuato Parte_6 Parte_7 nella carta intestata”.
Ebbene, come correttamente evidenziato dalla convenuta, nella carta intestata vi è una parte figurativa in cui è rappresentata una piccozza e una parte denominativa in cui si legge “Società Guide Courmayeur- 1850”. Si tratta dello stesso segno che, come sopra evidenziato, appare nel doc. 1 attrice. Gli elementi caratterizzanti di quest'ultimo sono, pertanto, la denominazione sociale, il rinvio alla località “di
, il riferimento all'anno di fondazione (1850) e la piccozza. Parte_7
ha proceduto a presentare domanda di registrazione dei marchi nel CP_1
settembre 2012, ossia prima della sottoscrizione del contratto in cui è stato inserito
11 il citato art.
1. Peraltro, la domanda di registrazione è stata fatta senza alcuna parte figurativa e con le sole denominazioni di , “Caffè delle Guide”, Pt_4 [...]
”, “Cafè des Guides” (doc. 10-10 quater della convenuta), evitando Parte_6
perciò qualunque riferimento alla parola ed al simbolo della Parte_7
piccozza, e all'anno, che invero rappresentano i tratti caratterizzanti le
Parte rivendicazioni della .
La convenuta ha invece legittimamente registrato i marchi in connessione all'insegna dell'azienda di cui è proprietaria sin dal 1998.
Neppure possono rappresentare argomenti a favore della tesi dell'esistenza di preuso e/o notorietà le dichiarazioni testimoniali allegate da parte attrice (docc.4-
4ter; doc. 20-21), posto che esse sono generiche e dimostrano semplicemente il fatto che il bar, sebbene aperto sin della seconda metà del 1900, sia stato effettivamente gestito da soggetti terzi rispetto alla società attrice, la quale si è limitata a cedere in locazione il locale.
Infine, il Collegio non ritiene accoglibile la tesi avanzata da parte attrice nella seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. secondo cui l'art. 1 del contratto del 2013 può considerarsi una licenza di marchio di fatto, tanto per i rilievi già effettuati, nel senso che l'art. 1 fa riferimento “al “ di con Parte_6 Parte_7 evidenziazione del marchio come individuato nella carta intestata”, quanto perché
è formulato in termini troppo generici per essere considerato un contratto di licenza.
La menzione del mantenimento dell'insegna di cui all'art. 1 del contratto di locazione inter partes appare poi riferibile solo alla proprietà di un oggetto materiale
(doc. 13 convenuta) già individuato solo come tale nell'inventario allegato alla cessione d'azienda Lars/EXTREME
Sulla registrazione in malafede dei marchi
Parte attrice invoca l'art. 19 co.2 CPI, il quale recita che “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”.
La fattispecie della registrazione in malafede abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una “legittima aspettativa” di tutela di cui il registrante sia a
12 conoscenza al momento del deposito ed è ravvisabile, tra gli altri casi, allorché il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia.
Scopo della norma è quello di tutelare chi, pur avendo l'intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia infine pregiudicato dalla preventiva registrazione di un altro soggetto che, pur essendo a conoscenza di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto (Trib. Milano 19-3-2004, GADI 04, 939).
Ebbene, tali requisiti non ricorrono nel caso di specie.
Parte In primo luogo, deve rilevarsi che la è una società che opera nell'ambito dell'alpinismo e dell'escursionismo, dunque in un settore merceologico diverso rispetto a quello in cui la parte convenuta ha registrato i propri marchi;
pur concedendo in locazione i locali presso cui è adibito il bar sin dalla seconda metà
Parte del 1900, non ha mai espresso l'intenzione di voler registrare alcun marchio nella Classe Ristorazione, né sono emersi elementi che conducono a ritenere che comunque volesse o avesse in programma di farlo, o che si potesse arguire dal solo fatto che il locale fosse nel tempo il tipico ritrovo degli associati o la cornice di
Parte manifestazioni della .
In secondo luogo, non può dirsi che la società abbia abusato di un CP_1
rapporto di collaborazione e fiducia, posto che tale non può definirsi il rapporto locatizio;
la stessa ha legittimamente acquistato l'azienda titolata “Caffè delle
Guide” che era di proprietà di LA.
Dal 1998, pertanto, ha esercitato l'attività con tale nome e sotto tale CP_1
insegna ed è corretto affermare che essa abbia gli inerenti diritti su tale denominazione.
Peraltro, la convenuta ha proceduto a registrare il marchio senza alcun riferimento alla parola “di e alla piccozza, unici segni su cui la società attrice Parte_7
potrebbe astrattamente vantare diritti di esclusiva.
Non può, in definitiva, accogliersi la domanda di parte attrice di accertare e dichiarare la nullità dei marchi per via della loro registrazione in mala fede.
Sull'applicabilità dell'art. 8 co.3 CPI
13 Parte attrice invoca poi l'art.8 co.3 CPI, il quale stabilisce che “se notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto o con il consenso di questi (…): i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”.
Detta norma non può tuttavia trovare applicazione nel caso di specie.
Come correttamente evidenziato da entrambe le parti, la ratio della disposizione è quella di evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà di tali segni da parte di terzi.
Tuttavia, devono qui richiamarsi gli stessi rilievi di cui sopra: la notorietà potrebbe al più essere riferita alla denominazione Parte_13
e all'emblema della piccozza, non già alle parole , “Cafè des
[...] Pt_4
Guides”, ”, essendo queste nel loro complesso del tutto differenti Parte_6
dal vero marchio di fatto dell'attrice, e troppo generiche affinché l'attrice possa vantare diritti di esclusiva anche su di esse. A ciò deve aggiungersi che pure i settori merceologici in cui operano le parti sono chiaramente distinti.
Inadempimento contrattuale
Negli scritti conclusivi le parti affermano che vi è già stata sentenza passata in giudicato del Tribunale di Aosta nel procedimento fra le stesse NRG 129/2023.
Tuttavia, non allegano la sentenza, e pertanto non risulta possibile evincere il decisum del Tribunale di Aosta, e quindi neppure quali fra le diverse ragioni prospettate sarebbero state alla base della - solo asserita - pronuncia di risoluzione del contratto di locazione .
In ogni caso, la domanda di inadempimento contrattuale risulta comunque inammissibile nel presente giudizio, non solo perché il giudicato coprirebbe il dedotto e il deducibile, ma ancor prima in ossequio al principio del ne bis in idem
Le reiterate istanze istruttorie dell'attrice rimangono superflue, come già implicitamente ritenuto dal G.I. nell'ordinanza 23.2.2023.
14 In conseguenza di tutto quanto sopra, anche le domande di inibitoria, risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza devono essere respinte.
Spese processuali
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza e sul decisum, attrice (valore indeterminabile), come da dispositivo;
parametri medi .
La sentenza va trasmessa all'UIBM ex art. 122 c. 8 CPI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1.Rigetta le domande di nei Parte_7
confronti di CP_1
2.Condanna al pagamento delle Parte_7
spese processuali in favore di liquidate in euro 7.616 di CP_1
compensi, oltre spese generali 15% ,CP ed IVA se dovuta.
Si trasmetta copia del presente provvedimento all a cura della Cancelleria, CP_3
ex art. 122 c.
8. CPI .
Bologna, 11.06.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da :
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 814/2022 promossa da:
(C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentata Parte_2
e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv.ti Angelo Paone,
Tommaso Capurro, Federico Zanardi Landi e Paolo Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio quest'ultimo in Bologna, Via Rubbiani 2.
- ATTRICE
Contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 Controparte_2
c.p.c. dagli Avv.ti Mariagrazia Callori ed Enrico Giovanni Luzzato ed elettivamente domiciliata in Milano, Galleria San Babila 4/d presso lo studio legale dei difensori.
- CONVENUTA
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 febbraio 2025. Così nel merito:
Per parte attrice:
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuta registrazione in malafede delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , n.302012902086544 Parte_3 per “ , n.302012902086545 per ” e Pt_4 Parte_5 n.302012902086546 per “ ” dichiarandone la relativa nullità Parte_6 per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la trasmissione di copia della sentenza all' , affinché la CP_3 dichiarazione di nullità venga annotata nell'attestato originale di registrazione;
2.Accertare e dichiarare l'avvenuta registrazione in violazione dell'art. 8 C.P.I delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , Parte_3 n.302012902086544 per “ , n.302012902086545 per “ Pt_4 [...]
e n.302012902086546 per “ Parte_5 Parte_6 dichiarandone la relativa nullità per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la trasmissione di copia della sentenza all' , affinché la dichiarazione di nullità venga annotata CP_3 nell'attestato originale di registrazione;
3.Accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di locazione del primo gennaio 2013 da parte della convenuta con l'avvenuta registrazione delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , Parte_3 n.302012902086544 per “ , n.302012902086545 per “ Pt_4 [...]
” e n.302012902086546 per ” per i motivi Parte_5 Parte_6 tutti di cui in narrativa;
4. Inibire alla convenuta l'utilizzo delle registrazioni di marchio n.302012902086543 per “ , n. 302012902086544 per “ Pt_3 Parte_3 [...]
, n. 302012902086545 per “ e n. Pt_4 Parte_5 302012902086546 per “ , disponendo una penale Parte_6 dell'importo di Euro 1500,00 per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
5. Condannare la convenuta a risarcire all'attrice i danni subiti in dipendenza della accertanda condotta illecita, danni da liquidarsi in corso di causa se del caso anche in via equitativa;
6. Ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura dell'attrice e a spese della convenuta su due quotidiani a tiratura nazionale e su due riviste di settore per estratto, a caratteri doppi del normale.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare: 1) Respingere le domande formulate da nei Parte_7 confronti di in quanto infondate in fatto e diritto e non provate per CP_1 le ragioni esposte in narrativa;
2) Condannare alla rifusione a favore di Parte_7 Parte_7 di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con CP_1 riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, e produrre.”
2 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
Parte (breviter ) conveniva innanzi a questo Tribunale la società
[...]
chiedendo di accertare la nullità dei marchi di cui in epigrafe, CP_1
poiché registrati in malafede ai sensi dell'art. 19 co.2 CPI e comunque in violazione dell'art.8 co.3 CPI.
Esponeva di essere la prima società delle guide costituitasi in Italia con lo scopo di far conoscere le montagne e l'alpinismo nel mondo e di godere di grande rilievo e prestigio in tale ambito, sia a livello nazionale che internazionale.
Aggiungeva che la propria celebrità si accompagna all'importanza di uno storico locale adibito a ritrovo dalle stesse guide;
infatti, affermava di essere proprietaria da tempo di alcuni locali adibiti al servizio di bar e ristorazione, siti in Parte_7
in Viale Monte Bianco n.
2. Si tratta del “Caffè delle Guide” conosciuto anche come
“Cafè des Guides”, storico locale di Parte_7
Esponeva che sin dal 1954 esso è stato ininterrottamente aperto al pubblico come esercizio di attività di somministrazione di bevande e alimenti e che il marchio
è lì esposto ed utilizzato, tanto che personalità Controparte_4
di spicco nel panorama nazionale ne riconoscono il valore e prestigio storico (suoi doc.
4-4bis).
Parte Dal 1954 la ha gestito tale ritrovo, dandolo in affitto e gestione a professionisti del settore.
Dal 1998 la convenuta è subentrata nella conduzione dei locali, in virtù CP_1
di un contratto di acquisto dell'azienda dal precedente gestore, che deteneva i locali dal 1° gennaio 1995. In particolare, dopo aver acquistato in data CP_1
5.05.1998 dalla “LA di PI RO e C. s.a.s.” (breviter LA) il complesso aziendale relativo all'esercizio commerciale del Bar sito in sotto Parte_7
l'insegna “Caffè delle Guide”, è subentrata nel contratto di locazione tra la cedente società LA e la Società e Portatori di Courmayeur” (oggi Pt_4 [...]
, proprietaria dell'intero immobile dove si trova il bar. Parte_7
3 Nel 2001 tra l'attrice e la convenuta veniva sottoscritto un contratto di locazione per la durata di sei anni, decorrenti dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e rinnovabile per ulteriori sei anni. Un nuovo contratto di locazione veniva stipulato in data 1/1/2013, fino al 31/12/2018, rinnovabile per ulteriori sei anni e quindi vigente fino al
31/12/2024.
Il contratto di locazione aveva ad oggetto l'immobile dove dagli anni '50 è sito il celebre Caffè delle guide.
Parte
affermava che la convenuta, pur consapevole che ogni diritto di privativa
Parte industriale relativo ai nomi e marchi della fosse di titolarità di quest'ultima, avrebbe registrato taluni marchi alla stessa riconducibili, senza renderla in alcun modo edotta ed anzi riconoscendo espressamente nel contratto del 2013 i diritti
Parte della su tali marchi all'art.1 del contratto di locazione. Nonostante ciò, aveva registrato (tutti con domande del 25.9.2012 e tutti concessi il 9.5.2013) i seguenti marchi denominativi per contraddistinguere servizi di ristorazione in classe 43: marchio n.302012902086543 per , n.302012902086544 Parte_3 per , n.302012902086545 per e Pt_4 Parte_5
n.302012902086546 per . Parte_6
avrebbe taciuto all'attrice l'avvenuta registrazione di questi ultimi, fino CP_1
al momento in cui aveva diffidato una società terza, Skyway Monte Bianco s.p.a.
Parte che era stata autorizzata dalla ad aprire un bar col nome “Cafè des Guides”, e la circostanza era quindi stata resa nota all'attrice.
Da “tweet” del 7/12/2021 l'attrice veniva poi a conoscenza del fatto che avrebbe inaugurato un nuovo “Caffè delle Guide” a Bormio e CP_1
Per_ successivamente ad .
In data 1/12/2021 l'attrice diffidava la convenuta, intimando l'interruzione della condotta illecita in esame nonché il ritiro dei marchi per cui è causa, ma la convenuta non ottemperava a tale diffida. Aggiungeva che era già stato adito il
Tribunale di Aosta (in via riconvenzionale a seguito di contrapposte pretese di inerenti il rapporto locatizio) per accertare la risoluzione del contratto CP_1
4 di locazione per inadempimento da parte di anche in relazione agli CP_1
illeciti qui dedotti . Parte Secondo , le condotte tenute dalla convenuta lederebbero i propri diritti di titolarità di marchio di fatto sui segni “CAFÈ DES GUIDES”, “LE , Pt_4
“CAFFÈ DELLE GUIDE” e ”. Parte_6
L'art. 1 del contratto di locazione del 2013 prevedeva, infatti, l'impegno di a “mantenere l'insegna di esclusiva proprietà della locatrice così CP_1 individuata di con evidenziazione del marchio come Parte_6 Parte_7 individuato nella carta intestata”.
L'attrice affermava di aver utilizzato i quattro marchi come marchi di fatto sin dal
1954 e per l'effetto di essere titolare di un corrispondente diritto di preuso e di marchio di fatto su tali segni. Tale diritto di preuso sarebbe stato ignorato in malafede da che avrebbe proceduto a registrare a proprio nome i segni CP_1
di cui è causa.
In ragione di ciò, chiedeva di dichiarare nulle le registrazioni dei marchi alla luce del combinato disposto degli artt. 19 co.2 e 25 CPI poiché registrate in palese malafede, in quanto la convenuta: I) sarebbe stata consapevole della legittima
Parte aspettativa che poteva vantare sui marchi alla luce del contratto di locazione in essere tra le parti;
II) avrebbe abusato del rapporto di collaborazione e fiducia intercorrente tra le parti e dato dall'esistenza di una relazione contrattuale qualificata.
Affermava, inoltre, che l'art. 8 CPI co. 3 riconosce che i segni notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto o col consenso di questi, essendo la ratio dell'articolo quello di non ritenere conforme alle regole del buon funzionamento del mercato il trarre vantaggio dallo sfruttamento parassitario della notorietà altrui. Infatti, la registrazione dei marchi contenenti la celebre denominazione “delle Guide” effettuata da creerebbe una immediata CP_1
Parte associazione con la nota di L'attrice chiedeva, pertanto, di Parte_7
dichiarare la nullità anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 3, 19 comma 2 e 25 CPI.
5 Lamentava poi l'inadempimento contrattuale ai sensi del già citato art. 1, affermando che nel contratto di compravendita dell'azienda del maggio 1998 tra
LA ed fosse espressamente pattuito all'art. 3 che la cedente sostituisce CP_1
a sé stessa la cessionaria nel contratto di locazione e che nell'inventario allegato sub B al contratto di cessione di azienda, avrebbe riconosciuto che CP_1
Parte l'insegna “Caffè delle Guide” è di proprietà di , proprietaria dei locali e non del cedente LA.
Chiedeva, infine, il risarcimento dei danni, invocando i criteri stabiliti dall'art. 125
CPI.
2. Si costituiva resistendo alle domande avversarie, ed CP_1
esponendo che con contratto stipulato il 5 maggio 1998, essa acquistava dalla società LA il complesso aziendale denominato “Caffè delle Guide” e adibito a Parte
in nell'immobile di proprietà della , subentrando in Parte_9 Parte_7
tutti i contratti attivi e passivi in essere con il cedente e nel contratto di locazione in
Parte essere tra LA e;
infatti, quest'ultima avrebbe sempre concesso in locazione i locali posti al piano terreno dell'immobile di sua proprietà a terzi, i quali lo avrebbero adibito a bar.
Affermava che nel contratto con cui ha acquistato il complesso CP_1
Parte aziendale, non vi era alcun cenno ai diritti spettanti su tale segno a , menzionata solo in veste di proprietaria dei locali e quindi del contratto di locazione, nel quale non viene indicato il nome del bar. Neppure nel contratto stipulato tra le parti in data 1° gennaio 2001 vi era alcun riferimento allo stesso;
solo nell'ultimo contratto di locazione, stipulato in data 1° gennaio 2013, si faceva riferimento ad una non
Parte precisata titolarità di sull'insegna “ di , mai Parte_6 Parte_7
utilizzata prima di allora per identificare il bar in questione.
Sosteneva che al momento dell'acquisto dell'azienda non vi era alcun diritto sui segni di quest'ultima da parte dell'attrice e che neppure esistevano elementi che avrebbe potuto portare la convenuta a ritenere il contrario. Infatti, CP_1
aveva acquistato da un terzo un'azienda denominata “Caffè delle Guide”- senza
6 alcun riferimento ai diritti della pure le licenze a nome ” Pt_8 Parte_6
erano da sempre state concesse dal Comune a terzi soggetti diversi. La convenuta avrebbe sempre in buona fede utilizzato i marchi per identificare il bar in questione e, sempre in buona fede, nel settembre 2012 avrebbe registrato i marchi da lei
Parte legittimamente utilizzati;
dunque, la avrebbe tollerato per anni che utilizzasse tali marchi ed anche che li registrasse. CP_1
Parte La prima diffida da parte della era infatti avvenuta solo in seguito alla contestazione da parte della convenuta alla società Skyway Montebianco relativa all'indebito utilizzo da parte di quest'ultima dei marchi “Caffè delle Guide” e “Cafè des Guides”.
Argomentava che l'attrice aveva sempre e solo concesso in locazione i locali oggetto di causa a terzi professionisti del settore ristorazione per esercitare l'attività di bar.
Sosteneva che: I) dare in locazione a terzi la proprietà per l'esercizio di qualsivoglia attività non comporta l'acquisto della titolarità dell'attività medesima;
II) il fatto di utilizzare i segni distintivi dal 1954 non era provato, perché i contratti di locazione prodotti da parte attrice non contengono menzione dei marchi, essendoci solo nel contratto del 2013 un riferimento all'insegna del bar, che mai è stata però utilizzata ed è diversa dai marchi per cui è causa.
Cont Asseriva che l'art. 19 co. 2 nvocato da parte attrice opera quale correttivo alla disciplina generale, in cui gioca un fondamentale ruolo la preventiva registrazione del marchio ed il preuso del segno, assumendo rilievo la norma allorché il terzo sia a conoscenza dell'altrui scelta di operare la registrazione. Sarebbe onere della parte che chiede di far valere la nullità quella di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata e, in particolare, la malafede della convenuta.
Parte
avrebbe invece solo richiamato un generico abuso del rapporto di fiducia da parte della convenuta, derivante dalla mera esistenza di una relazione contrattuale qualificata.
Aggiungeva che tra le parti non vi è un rapporto di concorrenza suscettibile di consentire ad di approfittare in malafede delle informazioni acquisite CP_1
7 in virtù di tale rapporto. Nel caso di specie, infatti, non si usano segni simili o confondibili per prodotti o servizi identici o simili e mancherebbero dunque tutti presupposti applicativi per la citata norma: preuso, rapporto di concorrenza, intenzione di operare nello stesso settore.
Cont In merito alla asserita violazione dell'art. 8 co. 3 affermava che l'unico segno su cui l'attrice può vantare diritti è il proprio nome, vale a dire le denominazioni delle Guide di e di , del Pt_7 Parte_7 Parte_7 Parte_7
tutto differenti da quelli per cui è causa.
Nel caso di specie vi sarebbe inoltre differenza tra gli elementi distintivi e figurativi dei marchi.
Invocava poi l'art. 28 CPI sulla convalidazione dei marchi successivamente registrati a seguito della tolleranza dell'uso altrui da parte del titolare del preuso per cinque anni consecutivi e quindi l'impossibilità di domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore.
Sull'asserito inadempimento contrattuale, affermava che la clausola cui si riferisce parte attrice era mal formulata e di difficile interpretazione;
infatti, non sarebbe mai esistita un'insegna di , da sempre conosciuto come Parte_6 Parte_7
Part delle Guide” con le relative licenze concesse dalla preposta autorità. Inoltre, la clausola contrattuale fa riferimento al marchio “come individuato nella carta intestata”, nella quale è presente solo il marchio figurativo Parte_10
Parte
di titolarità di . si era sempre astenuta
[...] CP_1 dall'utilizzare tale marchio, utilizzando solo ”. Parte_6
Secondo la convenuta, il riferimento contrattuale sarebbe solo all'insegna di cui all'inventario allegato sub B del contratto di cessione d'azienda tra LA ed ma si tratterebbe di un mero oggetto recante l'incisione “Cafè des CP_1
Guides”- non di - da sempre affisso sulla facciata Parte_6 Parte_7
esterna del locale in questione.
Infine, sosteneva che mancherebbe la prova sia dell'an che del quantum del risarcimento richiesto.
8 3. Dopo la prima udienza del 9 giugno 2022 in modalità cartolare, le parti scambiavano le memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Parte attrice allegava sub doc. 18 la dichiarazione da parte del Comune di che accerterebbe come a partire dal 1975 il segno Parte_7 [...]
sia stato utilizzato in licenza da vari conduttori del locale Parte_11
omonimo. Affermava che l'art. 1 del contratto del 2013 costituisce la licenza contrattuale con la quale l'attrice avrebbe concesso in uso espressamente ad il diritto di usare segno e marchio delle Guide, essendo il contratto di CP_1
licenza atipico e libero nelle forme.
Allegava poi il verbale della prova testimoniale nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Aosta, in cui la presidente di SK Monte Bianco avrebbe la titolarità dei marchi in capo alle Guide e la dichiarazione della sindaca di allo stesso fine. Infine, documentava che aveva nelle more Parte_7 CP_1
registrato altro marchio denominativo e anche figurativo (doc. 19) “CAFÈ DES
GUIDES”, sovrastato da tre monti stilizzati.
Solo documentalmente istruita, in data 27.2.2025 la Causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, nei termini di legge per gli scritti conclusivi.
NEL MERITO
4. Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
In via preliminare: sull'esistenza di un marchio di fatto e l'asserita licenza contrattuale
Parte attrice asserisce di essere titolare di marchi di fatto sui segni Parte_6
, “Cafè des Guides”, “Le guide” e “Bar delle guide”.
[...]
.
Come noto, un marchio di fatto è tutelabile ai sensi dell'art. 2571 c.c., per il quale
“chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
9 Tale norma viene letta nel senso che in materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto viene ravvisato nella priorità d'uso o alternativamente dalla notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.
La Società delle Guide Alpine di afferma di godere di grande prestigio Parte_7
a livello nazionale ed internazionale, portando a sostegno della tesi i docc. da 1 a
3, ossia stralci di libri e giornali in cui si celebra l'attività svolta dalla società attrice.
Deve tuttavia rilevarsi come tali documenti, seppur astrattamente idonei a dimostrare il prestigio e la notorietà di cui gode l'attrice, non siano in grado di dimostrare notorietà e/o priorità d'uso sui segni , “Caffè delle Guide”, Pt_4
“Café des Guides” o “ , ma siano piuttosto riferibili alla Parte_6
denominazione delle società attrice, ossia “Società delle Guide Alpine di
; difatti, anche il segno (nominativo e figurativo) che appare nel doc.1 Parte_7 raffigura una piccozza con la dicitura di Courmayeur-1850”. Parte_7
Uso e notorietà potrebbero semmai essere ricondotte a tale denominazione
(ricomprendente la parola ) e tale raffigurazione ( ). Parte_7 Parte_12
In relazione alla gestione del bar, è necessario evidenziare che i locali di cui la società attrice è proprietaria sono da sempre stati concessi in locazione a terzi gestori per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Parte Nel contratto di locazione stipulato nel 1995 tra LA e era specificato che il locale concesso in locazione era da destinarsi all'uso “Bar”, senza che vi fosse in realtà alcun riferimento alla denominazione dello stesso.
Col contratto del 1998 stipulato tra LA ed vi è stata, invece, una CP_1 cessione d'azienda dall'una all'altra società “con insegna “Caffè delle Guide”, così Nu identificata, e con licenza numero rilasciata dal Sindaco del Comune di in data 24 febbraio 1995, come può evincersi chiaramente dal doc. 9. Parte_7
Dal 1998 è perciò divenuta legittima proprietaria dell'azienda CP_1
denominata (con l'isegna), appunto, “Caffè delle Guide”, potendo vantare dei diritti su tale denominazione.
10 A tal proposito è pure necessario sottolineare che la licenza per adibire il locale a luogo di somministrazione di alimenti e bevande è sempre stata concessa dal Parte Comune di ai terzi gestori del Bar e non alla , ciò emergendo Parte_7
chiaramente dal doc. 18 depositato dalla stessa parte attrice. Licenze amministrative rilasciate per pubblici esercizi (testualmente) con insegna “Delle Guide” o
[...]
”. Parte_6
E' vero che nel contratto di cessione di azienda del 1998 è specificato che
“ramponi, piccozze, insegna in legno “Caffè delle Guide” sono della società delle proprietaria dei locali”; ciò, lungi dal rappresentare la prova di preuso e Pt_4
notorietà (quindi di un marchio di fatto), dimostra come l'unica rivendicazione che parte attrice può vantare sia nei confronti dell'insegna di legno, che reca l'incisione in lingua francese “Café des Guides” (doc. 13 convenuta). Si tratta, però, di una semplice insegna in legno che non può godere della tutela di un vero e proprio marchio di fatto.
Parte attrice sostiene pure che con l'art. 1 del contratto di locazione stipulato nel
2013 con la società convenuta, quest'ultima si sia impegnata a mantenere l'asserito marchio di fatto di proprietà della Società delle Guide.
Il Collegio ritiene tale assunto non condivisibile.
L'art.1 di detto contratto recita, infatti, che “la conduttrice (…) si impegna a mantenere l'insegna di esclusiva proprietà della locatrice così individuata “
[...]
di con evidenziazione del marchio come individuato Parte_6 Parte_7 nella carta intestata”.
Ebbene, come correttamente evidenziato dalla convenuta, nella carta intestata vi è una parte figurativa in cui è rappresentata una piccozza e una parte denominativa in cui si legge “Società Guide Courmayeur- 1850”. Si tratta dello stesso segno che, come sopra evidenziato, appare nel doc. 1 attrice. Gli elementi caratterizzanti di quest'ultimo sono, pertanto, la denominazione sociale, il rinvio alla località “di
, il riferimento all'anno di fondazione (1850) e la piccozza. Parte_7
ha proceduto a presentare domanda di registrazione dei marchi nel CP_1
settembre 2012, ossia prima della sottoscrizione del contratto in cui è stato inserito
11 il citato art.
1. Peraltro, la domanda di registrazione è stata fatta senza alcuna parte figurativa e con le sole denominazioni di , “Caffè delle Guide”, Pt_4 [...]
”, “Cafè des Guides” (doc. 10-10 quater della convenuta), evitando Parte_6
perciò qualunque riferimento alla parola ed al simbolo della Parte_7
piccozza, e all'anno, che invero rappresentano i tratti caratterizzanti le
Parte rivendicazioni della .
La convenuta ha invece legittimamente registrato i marchi in connessione all'insegna dell'azienda di cui è proprietaria sin dal 1998.
Neppure possono rappresentare argomenti a favore della tesi dell'esistenza di preuso e/o notorietà le dichiarazioni testimoniali allegate da parte attrice (docc.4-
4ter; doc. 20-21), posto che esse sono generiche e dimostrano semplicemente il fatto che il bar, sebbene aperto sin della seconda metà del 1900, sia stato effettivamente gestito da soggetti terzi rispetto alla società attrice, la quale si è limitata a cedere in locazione il locale.
Infine, il Collegio non ritiene accoglibile la tesi avanzata da parte attrice nella seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. secondo cui l'art. 1 del contratto del 2013 può considerarsi una licenza di marchio di fatto, tanto per i rilievi già effettuati, nel senso che l'art. 1 fa riferimento “al “ di con Parte_6 Parte_7 evidenziazione del marchio come individuato nella carta intestata”, quanto perché
è formulato in termini troppo generici per essere considerato un contratto di licenza.
La menzione del mantenimento dell'insegna di cui all'art. 1 del contratto di locazione inter partes appare poi riferibile solo alla proprietà di un oggetto materiale
(doc. 13 convenuta) già individuato solo come tale nell'inventario allegato alla cessione d'azienda Lars/EXTREME
Sulla registrazione in malafede dei marchi
Parte attrice invoca l'art. 19 co.2 CPI, il quale recita che “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”.
La fattispecie della registrazione in malafede abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una “legittima aspettativa” di tutela di cui il registrante sia a
12 conoscenza al momento del deposito ed è ravvisabile, tra gli altri casi, allorché il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia.
Scopo della norma è quello di tutelare chi, pur avendo l'intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia infine pregiudicato dalla preventiva registrazione di un altro soggetto che, pur essendo a conoscenza di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto (Trib. Milano 19-3-2004, GADI 04, 939).
Ebbene, tali requisiti non ricorrono nel caso di specie.
Parte In primo luogo, deve rilevarsi che la è una società che opera nell'ambito dell'alpinismo e dell'escursionismo, dunque in un settore merceologico diverso rispetto a quello in cui la parte convenuta ha registrato i propri marchi;
pur concedendo in locazione i locali presso cui è adibito il bar sin dalla seconda metà
Parte del 1900, non ha mai espresso l'intenzione di voler registrare alcun marchio nella Classe Ristorazione, né sono emersi elementi che conducono a ritenere che comunque volesse o avesse in programma di farlo, o che si potesse arguire dal solo fatto che il locale fosse nel tempo il tipico ritrovo degli associati o la cornice di
Parte manifestazioni della .
In secondo luogo, non può dirsi che la società abbia abusato di un CP_1
rapporto di collaborazione e fiducia, posto che tale non può definirsi il rapporto locatizio;
la stessa ha legittimamente acquistato l'azienda titolata “Caffè delle
Guide” che era di proprietà di LA.
Dal 1998, pertanto, ha esercitato l'attività con tale nome e sotto tale CP_1
insegna ed è corretto affermare che essa abbia gli inerenti diritti su tale denominazione.
Peraltro, la convenuta ha proceduto a registrare il marchio senza alcun riferimento alla parola “di e alla piccozza, unici segni su cui la società attrice Parte_7
potrebbe astrattamente vantare diritti di esclusiva.
Non può, in definitiva, accogliersi la domanda di parte attrice di accertare e dichiarare la nullità dei marchi per via della loro registrazione in mala fede.
Sull'applicabilità dell'art. 8 co.3 CPI
13 Parte attrice invoca poi l'art.8 co.3 CPI, il quale stabilisce che “se notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto o con il consenso di questi (…): i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”.
Detta norma non può tuttavia trovare applicazione nel caso di specie.
Come correttamente evidenziato da entrambe le parti, la ratio della disposizione è quella di evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà di tali segni da parte di terzi.
Tuttavia, devono qui richiamarsi gli stessi rilievi di cui sopra: la notorietà potrebbe al più essere riferita alla denominazione Parte_13
e all'emblema della piccozza, non già alle parole , “Cafè des
[...] Pt_4
Guides”, ”, essendo queste nel loro complesso del tutto differenti Parte_6
dal vero marchio di fatto dell'attrice, e troppo generiche affinché l'attrice possa vantare diritti di esclusiva anche su di esse. A ciò deve aggiungersi che pure i settori merceologici in cui operano le parti sono chiaramente distinti.
Inadempimento contrattuale
Negli scritti conclusivi le parti affermano che vi è già stata sentenza passata in giudicato del Tribunale di Aosta nel procedimento fra le stesse NRG 129/2023.
Tuttavia, non allegano la sentenza, e pertanto non risulta possibile evincere il decisum del Tribunale di Aosta, e quindi neppure quali fra le diverse ragioni prospettate sarebbero state alla base della - solo asserita - pronuncia di risoluzione del contratto di locazione .
In ogni caso, la domanda di inadempimento contrattuale risulta comunque inammissibile nel presente giudizio, non solo perché il giudicato coprirebbe il dedotto e il deducibile, ma ancor prima in ossequio al principio del ne bis in idem
Le reiterate istanze istruttorie dell'attrice rimangono superflue, come già implicitamente ritenuto dal G.I. nell'ordinanza 23.2.2023.
14 In conseguenza di tutto quanto sopra, anche le domande di inibitoria, risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza devono essere respinte.
Spese processuali
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza e sul decisum, attrice (valore indeterminabile), come da dispositivo;
parametri medi .
La sentenza va trasmessa all'UIBM ex art. 122 c. 8 CPI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1.Rigetta le domande di nei Parte_7
confronti di CP_1
2.Condanna al pagamento delle Parte_7
spese processuali in favore di liquidate in euro 7.616 di CP_1
compensi, oltre spese generali 15% ,CP ed IVA se dovuta.
Si trasmetta copia del presente provvedimento all a cura della Cancelleria, CP_3
ex art. 122 c.
8. CPI .
Bologna, 11.06.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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