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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1415/2019 più r.g. n. 1465/2019 (causa riunita)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1415/2019 promossa da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), difesi dagli avv.ti Edoardo Dattrino, Sara Deangelis,
[...] C.F._4
Daniele Capolupo, Raffaella Aimone, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Vercelli, via Piero Lucca, n. 1 appellanti contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Davide Scarpa, Controparte_1 C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Vercelli, via Verdi, n. 62
(c.f. ), difesa dall'avv. Daniele Cattaneo, CP_2 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ Email_1
1 (c.f. , (c.f. CP_3 C.F._7 Controparte_4
, (c.f. , difesi dagli avv.ti C.F._8 Parte_5 C.F._9
Edoardo Dattrino, Sara Deangelis, Daniele Capolupo, Raffaella Aimone, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Vercelli, via Piero Lucca, n. 1
(c.f. ) Parte_6 C.F._10
(c.f. Parte_7 C.F._11
(c.f. ) Parte_8 C.F._12
(c.f. Controparte_5 C.F._13
(c.f. ) Parte_9 C.F._14
(c.f. ) Parte_10 C.F._15
(c.f. Parte_11 C.F._16
(c.f. CP_6 C.F._17
(c.f. ) Controparte_7 C.F._18 appellati
Conclusioni
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno precisato queste conclusioni: «si chiede per gli appellanti :
[...] Pt_1
1) che la Corte dichiari l'esecutività del progetto divisionale assegnando: il LOTTO 1 cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n.
282, BCNC (Bene Comune Non Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 282, Ente urbano di are 0.80, ai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] il LOTTO 2, cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n.
553, BCNC (Bene , Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, Controparte_8 corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 553, Ente urbano di are 1.60, ai
Signori , , Controparte_1 Parte_6 Parte_7 CP_2 Parte_8
,
[...] Controparte_5 Controparte_9 Parte_10 Parte_11
, e
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_4 Parte_5
(quali eredi di ). CP_3 Persona_1
2 2) che la Corte oneri le parti al conseguente aggiornamento/variazione catastale (in proprio e non a mezzo del CTU ove possibile);
3) che la Corte, dato atto dell'accoglimento dell'appello, con sentenza 2.12.2021, passata in giudicato, per l'effetto voglia condannare, per questo grado di giudizio, alle spese di parte costituita nell'appello e, in riforma della sentenza di primo Controparte_1 grado (n. 187/2019 pubbl. il 14/05/2019 – doc. 6) voglia ordinare alle parti CP_5
e la ripetizione di quanto versato dagli odierni appellanti pari ad
[...] Controparte_1
Euro 2.430,00 a ciascuna di esse per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per la fase di primo grado». ha precisato queste conclusioni: «la Corte voglia accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
-Dichiarare l'esecutività del progetto divisionale riconoscendo, come in narrativa, il
Lotto 1 e il Lotto 2.
Spese compensate».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte di Appello di Torino CP_2
Ecc.ma adita, contrariis rejectis, nella causa rubricata al r.g.n. 1465/19
IN RIFORMA della sentenza n. 187/2019, notificata il 9.07.19, del Tribunale di
Vercelli, quanto al capo relativo alle spese legali, dichiarare le spese di lite di primo grado, tra , , , e , già attori, e CP_2 Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 verso e già convenuti, integralmente Controparte_5 Controparte_1 compensate, per i motivi dedotti, non sussistendo alcuna reale soccombenza di
[...]
CP_2
Vinte le spese del secondo grado, o, in subordine, integralmente anch'esse compensate.
Con condanna di e di alla restituzione di Controparte_5 Controparte_1 ogni somma versata, pur con riserva di appello e di ripetizione dell'indebito, od eventualmente ancora versande nelle more, da , per spese legali e per tassa CP_2 di registro, in ragione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi al tasso legale SUle stesse a decorrere dal giorno del pagamento al saldo».
hanno precisato queste CP_3 Controparte_4 Parte_5 conclusioni: «aderiscono alle note scritte di udienza degli appellanti datate Pt_2
8.03.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate».
3 Svolgimento del processo
1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avevano convenuto , ,
[...] Parte_6 Parte_7 CP_2 Parte_8
, ,
[...] Persona_1 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_6 CP_7 innanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo lo scioglimento della comunione della
[...] proprietà del cortile sito in Vercelli, corso Giuseppe Rigola, identificato in catasto al foglio
90, particella 282, mediante attribuzione di due lotti, uno in loro favore, e l'altro in favore dei convenuti.
2. aveva chiesto l'accoglimento della domanda degli attori e quindi di CP_2 provvedere alla divisione secondo il prospetto proposto dai medesimi o dal giudice.
3. aveva chiesto il rigetto della domanda degli attori e, in via Controparte_5 riconvenzionale, l'accertamento della proprietà della striscia di terreno di circa 1,60x0,80
m, insistente SU cortile, a titolo di usucapione.
4. aveva chiesto il rigetto della domanda degli attori. Controparte_1
5. Con sentenza n. 187/2019 del 14 maggio 2019, ritenuta la natura condominiale del cortile, il Tribunale di Vercelli ha rigettato la domanda attorea, dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale, e ha condannato gli attori e al rimborso delle CP_2 spese di lite a favore di e Controparte_5 Controparte_1
6. Avverso la sentenza, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello SUla base di due motivi e hanno
[...] Parte_4 riproposto le domande avanzate in primo grado.
Con separato appello, anche ha impugnato la sentenza, limitatamente CP_2 ai capi inerenti alla regolamentazione delle spese processuali. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi gli Controparte_1 appelli.
7. Gli appelli sono stati riuniti.
Con sentenza non definitiva n. 6/2022 del 10 gennaio 2022, questa Corte ha accolto il primo motivo d'appello formulato da , , Parte_1 Parte_2
, , e, «ritenuta l'esistenza di una comunione SU cortile Parte_3 Parte_4 distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. 282 Classe Ente Urbano di are 2 e centiare 40», ha disposto «procedersi a CTU, come da separato provvedimento,
4 per valutare la divisibilità dello stesso e, in caso affermativo, per la formazione dei due lotti».
È stata espletata la conSUenza tecnica da parte dell'architetto . Persona_2
L'ordinanza assunta il 28 settembre 2022, contenente il progetto divisionale, è stata notificata agli appellati contumaci.
Con comparsa del 4 maggio 2023, , CP_3 Controparte_4 Parte_5
si sono costituiti in giudizio quali eredi di , aderendo al progetto
[...] Persona_1 divisionale proposto dal conSUente tecnico d'ufficio.
Con ordinanza del 25 settembre 2024, è stato integrato il progetto di divisione con un solo dato, quello della non censibilità dei lotti in quanto beni comuni, «rilevante a fini amministrativi e non civilistici».
All'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. In forza dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, è stata ritenuta la natura comune e non condominiale del cortile litigioso.
È stato dunque accertato il diritto alla divisione, tanto che è stato disposto l'incarico peritale per determinare le modalità di divisione.
Con la sentenza non definitiva deve ritenersi già disposto, anche se implicitamente, lo scioglimento della comunione, come domandato dagli appellanti principali.
Il progetto divisionale sottoposto alle parti è il seguente: « 1, cortile distinto al Pt_12
N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. 282, BCNC (Bene CP_8
), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio
[...]
90, particella n. 282, Ente urbano di are 0.80, da assegnare a:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1982, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/02/1990, residente in [...], Corso Rigola 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
22/06/1984, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
5 residente in [...]n. 17;
cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. Pt_13
553, BCNC (Bene Comune Non Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 553, Ente urbano di are 1.60, da assegnare a:
(C.F. ), nata a [...], il [...], CP_2 C.F._6 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il 2 febbraio Controparte_1 C.F._5
1949, residente in [...]C.so Rigola n.15;
(C.F. ), nato a [...] il 22 dicembre Parte_6 C.F._10
1956 residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._11 residente in [...] Viale Carlo Magno snc;
(C.F. ), nata a [...] il 9 Parte_8 C.F._12 marzo 1949, residente in [...], Corso Rigola n. 19, quota 1/1;
Eredi (C.F. ), nato a [...] il 4 maggio Persona_1 C.F._19
1949, residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...]_4 C.F._8
NI (FG) il 27 giugno 1955 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._7 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...] il 22 gennaio Parte_5 C.F._9
1984, residente in [...];
(C.F. , nato a [...] il 28 Controparte_5 C.F._20 giugno 1976, residente in [...];
(CF ), nata a [...] l'11 Parte_9 C.F._14 gennaio 1966, già residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F. ), nato a [...] il 1° Parte_10 C.F._15 maggio 1946, residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. , nata ad [...], Parte_11 C.F._16 residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. nato a [...] il [...], CP_6 C.F._17 residente in [...], Corso Italia n. 96;
6 (C.F. ), nata a [...] il 1 Controparte_7 C.F._18 settembre 1960, residente in [...], Corso Rigola n. 19» (ordinanza deliberata il 25 settembre 2024).
Nessuna delle parti ha mosso contestazioni al progetto.
Il progetto divisionale è pertanto dichiarato esecutivo (art. 789, co. 3, c.p.c.).
Nulla devesi disporre in ordine all'istanza di parte appellante di «oner[are] le parti al conseguente aggiornamento/variazione catastale» (p. 7 nota 11 marzo 2024), inerendo ad una vicenda successiva alla dichiarazione di esecutività del progetto divisionale, momento in cui si arresta la decisione.
2. L'accoglimento dell'appello principale assorbe la decisione SUl'appello incidentale di , vertente sui capi della regolamentazione delle spese processuali, atteso CP_2 che occorre procedere al rinnovo totale delle statuizioni medesime.
Invero, la riforma della sentenza di primo grado, e con essa la caducazione del capo inerente alle spese processuali, si riverbera SUla posizione dell'appellante incidentale: «in tema di litisconsorzio necessario, […] la causa accessoria SUle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale […] || è palese che l'esito del giudizio di appello, sebbene limitato alla sola decisione in punto di spese, debba necessariamente coinvolgere tutti i litisconsorti, non essendo dato il passaggio in giudicato del relativo capo concernente una delle parti, laddove per effetto dell'impugnazione promossa da un altro litisconsorte sia stato rimesso in discussione l'esito del giudizio e quindi la correttezza della statuizione di merito, rispetto alla quale il capo SUle spese si pone come accessorio» (Cass. civ., sez. II^, ord. 26 settembre 2017, n. 22370).
Il principio, ancorché enunciato in materia di impugnazione di delibera assembleare condominiale – così massimato: «In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato SUla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima;
sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale» –, è applicabile nel giudizio di divisione, connotato dal litisconsorzio necessario tra i comunisti (art. 784 c.p.c.).
7 Pertanto, anche se non ha proposto appello avverso la sentenza nella CP_2 parte in cui è stata rigettata la domanda di scioglimento della comunione avanzata dagli odierni appellanti principali, di cui aveva chiesto l'accoglimento “con vittoria di spese” in primo grado, quali indici non già di una (formale) indifferenza come dedotto dalla stessa, bensì della (formale) presa di una posizione nella controversia mediante formulazione di una pretesa, la parte si giova della riforma della sentenza che l'aveva vista soccombente e condannata al rimborso delle spese processuali (effetto positivo che si sarebbe prodotto anche in caso di contumacia in appello).
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Il criterio conosce una deroga nelle controversie di scioglimento della comunione: «le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione» (Cass. civ., sez. II^, sent. 24 gennaio 2020, n. 1635).
Si deve procedere partitamente, distinguendo tra spese del primo grado e spese del secondo grado di giudizio.
3.1. È necessario ulteriormente distinguere i rapporti processuali.
3.1.1. Il primo rapporto è quello tra gli appellanti principali, da una parte, e
[...]
e dall'altra parte. CP_1 Controparte_5
La deroga sopra riportata al criterio della soccombenza non trova qui applicazione.
Invero, le parti controvertevano tra loro circa la titolarità in capo agli appellanti del diritto alla divisione (art. 785 c.p.c.), quindi della questione che sta a monte nel processo di scioglimento della comunione, anziché SUle sole modalità della divisione (divisibilità in natura o meno, determinazione delle quote, assegnazione o attribuzione delle stesse, etc.), che rilevano a valle, nell'attuazione dello scioglimento della comunione.
Pertanto, e in continuità con la decisione di primo grado, benché con esito opposto, le spese di lite del primo grado devono gravare SUle parti che hanno avuto torto circa la titolarità del diritto alla divisione.
Le spese, per come liquidate dal giudice di primo grado («€ 2.430,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge»), oltre
8 chiaramente al contributo unificato (euro 98,00) e alle spese anticipate forfettariamente
(euro 27.00), vanno ora poste a carico di e Controparte_1 Controparte_5
Soltanto con la nota dell'11 marzo 2024, gli appellanti hanno chiesto la condanna di e alla ripetizione delle spese processuali di Controparte_1 Controparte_5 primo grado.
Giova ricordare che «l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza
d'appello poi annullata […] non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse» (Cass. civ., sez. II^, ord.
14 marzo 2024, n. 6788).
Gli appellanti non hanno precisamente allegato il momento del pagamento, di modo da stabilire se l'esecuzione, anche solo parziale, della sentenza sia avvenuta prima o dopo la promozione dell'impugnazione.
È dunque precluso l'accertamento della tempestività.
Tra l'altro, gli appellanti non hanno neanche prodotto prova del pagamento.
A volere indebitamente sostituirsi ad essi, dai documenti prodotti da CP_2
(docc. nn. 8 e 9), sembra che un pagamento vi sia stato, nei soli confronti di
[...]
prima della notificazione dell'appello. CP_5
Si confermerebbe pertanto il giudizio di inammissibilità, per tardività.
La domanda è rigettata (in rito).
9 3.1.2. Il secondo rapporto è quello tra , da una parte, e CP_2 CP_1 [...]
e dall'altra parte. CP_1 Controparte_5
Per lo stesso motivo appena esposto, e tenuto conto della posizione assunta da
[...] nella fase di primo grado, riferita nel secondo paragrafo, e CP_2 Controparte_1 sono soccombenti. Controparte_5
Non è dato però provvedere alla condanna al rimborso delle spese in favore di
[...]
CP_2
La parte ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto spese, utilità ottenuta indirettamente dall'accoglimento dell'appello principale, pretendendone però la compensazione («si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite di primo grado tra , CP_2 gli attori e i convenuti e , pp. 17 s. cit. app.). CP_5 CP_1
Siccome sono le parti a stabilire la misura del loro interesse, declinando la specifica utilità perseguita, è nel rispetto della volontà di che la statuizione non può CP_2 che essere di compensazione delle spese (art. 112 c.p.c.).
Anche ha chiesto la condanna dei due soccombenti alla restituzione CP_2 delle spese pagate in loro favore.
La domanda è fondata solo nei riguardi di Controparte_5
RiSUta infatti provato il pagamento della somma di euro 1.453,14 nei confronti dell'appellato, a titolo di rimborso delle spese processuali (docc. nn. 8, 9 fasc. secondo grado ). CP_2
è pertanto condannato alla restituzione della somma pagata Controparte_5
(euro 1.454,14 comprensiva della commissione bancaria), oltre agli interessi nella misura ex art. 1284, co. 1, c.c. (non vertendosi in materia contrattuale) e con decorrenza dal giorno del pagamento [cfr. tra le tante Cass. civ., sez. III^, ord. 21 dicembre 2017, n.
30658: «In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, SUla regola generale dell'art. 2033
c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi SUle somme delle quali il giudice (…) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso»] al saldo.
10 Non riSUta invece alcun pagamento a favore di Controparte_1
La domanda è accolta nei confronti di e rigettata nei confronti Controparte_5 di Controparte_1
3.2. Anche con riguardo alle spese del grado vanno distinti i rapporti processuali.
3.2.1. Nel rapporto tra gli appellanti principali e le spese Controparte_1 sono compensate nella misura di un terzo e per la restante parte sono poste a carico della seconda.
La condanna dell'appellata si spiega in ragione della posizione conservata in appello di diniego del diritto alla divisione esercitato dagli appellanti.
Il rigetto della domanda restitutoria non muta la conclusione poiché essa ha avuto un'incidenza SUl'economia del processo manifestamente marginale, come dimostrato dal fatto che di essa ne ha trattato parte appellante in poche righe nell'ultima nota difensiva nell'ambito di una fase del processo durata oltre un lustro.
È innegabile che gli appellanti hanno ottenuto esattamente la tutela richiesta;
invece, la gestione delle conseguenze della riforma della sentenza è eventuale e comunque affrontabile anche in un momento successivo.
Soltanto a seguito della sentenza non definitiva che ha accolto l'appello, l'appellata non ha mosso resistenze e, in positivo, ha aderito al progetto divisionale.
La quota di compensazione delle spese si spiega quindi in ragione della condotta dell'appellata tenuta nella fase attuativa della divisione.
La quota è così determinata in ragione del preponderante peso che, SUl'economia del processo, ha assunto il momento contenzioso, rispetto al quale le parti hanno profuso risorse sino alla pronuncia della sentenza non definitiva.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Il valore della controversia corrisponde a quello del diritto da dividere (art. 5, co. 1, parte terza, d.m. n. 55/2014).
Nella relazione peritale, si legge che «[s]ulla scorta dei valori rilevati in zona il valore di mercato del bene riSUta essere: || Valore di mercato: mq 236 x €/mq 18= € 4.248,00»
(p. 21 rel. per.).
Ne consegue che lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00-5.200,00.
11 Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.915,00 per compensi
(euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 992,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre alle spese per contributo unificato (euro 147,00) e anticipazioni forfettarie (euro 27,00), a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3.2.2. Nel rapporto tra e le spese gravano SUla CP_2 Controparte_1 seconda in ragione della soccombenza.
L'appellante (incidentale) ha infatti puntualmente ottenuto l'utilità pretesa, vale a dire la riforma della statuizione SUle spese di primo grado.
Anche in questo caso, il rigetto della domanda restitutoria non muta la conclusione SUla soccombenza;
la marginalità della domanda si rileva dall'assenza di difese in merito di Controparte_1
In ragione del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto rilevanti per questo rapporto (la soluzione delle questioni di fatto avrebbe richiesto il mero confronto di attività assertiva, mentre mancano peculiari questioni giuridiche), trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, che non ha annoverato nella sua nota spese. CP_2
Il valore della controversia corrisponde a quello del debito dell'appellante relativo alle spese di primo grado (scaglione euro 1.101,00-5.200,00).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 962,00 per compensi (euro
268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase decisionale), oltre alle spese per contributo unificato (euro 147,00) e anticipazioni forfettarie (euro 27,00), a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3.2.3. Circa il rapporto tra , , e CP_3 Controparte_4 Parte_5
occorre evidenziare che i primi si sono costituiti una volta esaurita Controparte_1 la fase contenziosa e precisamente dopo la notifica dell'ordinanza contenente il progetto divisionale.
Considerato che in sede attuativa non ha mosso resistenze, le Controparte_1 spese processuali sono compensate per intero.
12 3.2.4. Nulla va infine disposto nel rapporto tra e gli appellati Controparte_1 rimasti contumaci.
4. La conSUenza tecnica d'ufficio è stata disposta per attuare la divisione e pertanto nell'interesse comune di tutte le parti.
Le spese corrispondenti vanno poste a carico di tutte le parti.
Agli effetti in discorso, le parti sono considerate in funzione del lotto attribuito.
Il concorso alle spese è commisurato al valore relativo del lotto.
Quindi, le spese gravano nella misura di un terzo sugli appellanti principali e nella restante misura su tutte le altre parti (anche contumaci).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 187/2019, emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 maggio
2019, e a seguito della sentenza non definitiva n. 6/2022, emessa da questa Corte il 10 gennaio 2022: dichiara esecutivo il seguente progetto divisionale: «LOTTO 1, cortile distinto al
N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. 282, BCNC (Bene Comune Non
Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio
90, particella n. 282, Ente urbano di are 0.80, da assegnare a:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1982, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/02/1990, residente in [...], Corso Rigola 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
22/06/1984, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 residente in [...]n. 17;
cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. Pt_13
553, BCNC (Bene Comune Non Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 553, Ente urbano di are 1.60, da assegnare a:
13 (C.F. ), nata a [...], il [...], CP_2 C.F._6 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il 2 febbraio Controparte_1 C.F._5
1949, residente in [...]C.so Rigola n.15;
(C.F. ), nato a [...] il 22 dicembre Parte_6 C.F._10
1956 residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._11 residente in [...] Viale Carlo Magno snc;
(C.F. ), nata a [...] il 9 Parte_8 C.F._12 marzo 1949, residente in [...], Corso Rigola n. 19, quota 1/1;
Eredi (C.F. ), nato a [...] il 4 maggio Persona_1 C.F._19
1949, residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...]_4 C.F._8
NI (FG) il 27 giugno 1955 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._7 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...] il 22 gennaio Parte_5 C.F._9
1984, residente in [...];
(C.F. , nato a [...] il 28 Controparte_5 C.F._20 giugno 1976, residente in [...];
(CF ), nata a [...] l'11 Parte_9 C.F._14 gennaio 1966, già residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F. ), nato a [...] il 1° Parte_10 C.F._15 maggio 1946, residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. , nata ad [...], Parte_11 C.F._16 residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. nato a [...] il [...], CP_6 C.F._17 residente in [...], Corso Italia n. 96;
(C.F. ), nata a [...] il 1 Controparte_7 C.F._18 settembre 1960, residente in [...], Corso Rigola n. 19»; condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 Controparte_5
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida nelle somme di euro
14 2.430,00, a titolo di compenso, euro 125,00 per spese, oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
, di condanna di e Parte_3 Parte_4 Controparte_1 [...] alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo CP_5 grado;
compensa per intero le spese processuali di primo grado tra e CP_2 [...]
CP_1 Controparte_5 condanna al pagamento in favore di della Controparte_5 CP_2 somma di euro 1.454,14, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda proposta da di condanna di CP_2 Controparte_1 alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa tra , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese processuali del secondo grado di Parte_4 Controparte_1 giudizio nella misura di un terzo e condanna la seconda al rimborso a favore dei primi nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 2.915,00 per compensi, euro 174,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di delle spese Controparte_1 CP_2 processuali del secondo grado di giudizio, che liquida nelle somme di euro 962,00, a titolo di compenso, euro 174,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa per intero le spese processuali di secondo grado tra , CP_3 [...]
, e CP_4 Parte_5 Controparte_1 nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali di secondo grado rispetto agli appellati contumaci;
pone definitivamente le spese della conSUenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
, , nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 misura di un terzo, e a carico di tutte le altre parti, nella misura restante.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il consigliere estensore
15 Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1415/2019 promossa da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), difesi dagli avv.ti Edoardo Dattrino, Sara Deangelis,
[...] C.F._4
Daniele Capolupo, Raffaella Aimone, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Vercelli, via Piero Lucca, n. 1 appellanti contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Davide Scarpa, Controparte_1 C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Vercelli, via Verdi, n. 62
(c.f. ), difesa dall'avv. Daniele Cattaneo, CP_2 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ Email_1
1 (c.f. , (c.f. CP_3 C.F._7 Controparte_4
, (c.f. , difesi dagli avv.ti C.F._8 Parte_5 C.F._9
Edoardo Dattrino, Sara Deangelis, Daniele Capolupo, Raffaella Aimone, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Vercelli, via Piero Lucca, n. 1
(c.f. ) Parte_6 C.F._10
(c.f. Parte_7 C.F._11
(c.f. ) Parte_8 C.F._12
(c.f. Controparte_5 C.F._13
(c.f. ) Parte_9 C.F._14
(c.f. ) Parte_10 C.F._15
(c.f. Parte_11 C.F._16
(c.f. CP_6 C.F._17
(c.f. ) Controparte_7 C.F._18 appellati
Conclusioni
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno precisato queste conclusioni: «si chiede per gli appellanti :
[...] Pt_1
1) che la Corte dichiari l'esecutività del progetto divisionale assegnando: il LOTTO 1 cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n.
282, BCNC (Bene Comune Non Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 282, Ente urbano di are 0.80, ai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] il LOTTO 2, cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n.
553, BCNC (Bene , Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, Controparte_8 corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 553, Ente urbano di are 1.60, ai
Signori , , Controparte_1 Parte_6 Parte_7 CP_2 Parte_8
,
[...] Controparte_5 Controparte_9 Parte_10 Parte_11
, e
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_4 Parte_5
(quali eredi di ). CP_3 Persona_1
2 2) che la Corte oneri le parti al conseguente aggiornamento/variazione catastale (in proprio e non a mezzo del CTU ove possibile);
3) che la Corte, dato atto dell'accoglimento dell'appello, con sentenza 2.12.2021, passata in giudicato, per l'effetto voglia condannare, per questo grado di giudizio, alle spese di parte costituita nell'appello e, in riforma della sentenza di primo Controparte_1 grado (n. 187/2019 pubbl. il 14/05/2019 – doc. 6) voglia ordinare alle parti CP_5
e la ripetizione di quanto versato dagli odierni appellanti pari ad
[...] Controparte_1
Euro 2.430,00 a ciascuna di esse per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per la fase di primo grado». ha precisato queste conclusioni: «la Corte voglia accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
-Dichiarare l'esecutività del progetto divisionale riconoscendo, come in narrativa, il
Lotto 1 e il Lotto 2.
Spese compensate».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte di Appello di Torino CP_2
Ecc.ma adita, contrariis rejectis, nella causa rubricata al r.g.n. 1465/19
IN RIFORMA della sentenza n. 187/2019, notificata il 9.07.19, del Tribunale di
Vercelli, quanto al capo relativo alle spese legali, dichiarare le spese di lite di primo grado, tra , , , e , già attori, e CP_2 Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 verso e già convenuti, integralmente Controparte_5 Controparte_1 compensate, per i motivi dedotti, non sussistendo alcuna reale soccombenza di
[...]
CP_2
Vinte le spese del secondo grado, o, in subordine, integralmente anch'esse compensate.
Con condanna di e di alla restituzione di Controparte_5 Controparte_1 ogni somma versata, pur con riserva di appello e di ripetizione dell'indebito, od eventualmente ancora versande nelle more, da , per spese legali e per tassa CP_2 di registro, in ragione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi al tasso legale SUle stesse a decorrere dal giorno del pagamento al saldo».
hanno precisato queste CP_3 Controparte_4 Parte_5 conclusioni: «aderiscono alle note scritte di udienza degli appellanti datate Pt_2
8.03.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate».
3 Svolgimento del processo
1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avevano convenuto , ,
[...] Parte_6 Parte_7 CP_2 Parte_8
, ,
[...] Persona_1 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_6 CP_7 innanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo lo scioglimento della comunione della
[...] proprietà del cortile sito in Vercelli, corso Giuseppe Rigola, identificato in catasto al foglio
90, particella 282, mediante attribuzione di due lotti, uno in loro favore, e l'altro in favore dei convenuti.
2. aveva chiesto l'accoglimento della domanda degli attori e quindi di CP_2 provvedere alla divisione secondo il prospetto proposto dai medesimi o dal giudice.
3. aveva chiesto il rigetto della domanda degli attori e, in via Controparte_5 riconvenzionale, l'accertamento della proprietà della striscia di terreno di circa 1,60x0,80
m, insistente SU cortile, a titolo di usucapione.
4. aveva chiesto il rigetto della domanda degli attori. Controparte_1
5. Con sentenza n. 187/2019 del 14 maggio 2019, ritenuta la natura condominiale del cortile, il Tribunale di Vercelli ha rigettato la domanda attorea, dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale, e ha condannato gli attori e al rimborso delle CP_2 spese di lite a favore di e Controparte_5 Controparte_1
6. Avverso la sentenza, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello SUla base di due motivi e hanno
[...] Parte_4 riproposto le domande avanzate in primo grado.
Con separato appello, anche ha impugnato la sentenza, limitatamente CP_2 ai capi inerenti alla regolamentazione delle spese processuali. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi gli Controparte_1 appelli.
7. Gli appelli sono stati riuniti.
Con sentenza non definitiva n. 6/2022 del 10 gennaio 2022, questa Corte ha accolto il primo motivo d'appello formulato da , , Parte_1 Parte_2
, , e, «ritenuta l'esistenza di una comunione SU cortile Parte_3 Parte_4 distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. 282 Classe Ente Urbano di are 2 e centiare 40», ha disposto «procedersi a CTU, come da separato provvedimento,
4 per valutare la divisibilità dello stesso e, in caso affermativo, per la formazione dei due lotti».
È stata espletata la conSUenza tecnica da parte dell'architetto . Persona_2
L'ordinanza assunta il 28 settembre 2022, contenente il progetto divisionale, è stata notificata agli appellati contumaci.
Con comparsa del 4 maggio 2023, , CP_3 Controparte_4 Parte_5
si sono costituiti in giudizio quali eredi di , aderendo al progetto
[...] Persona_1 divisionale proposto dal conSUente tecnico d'ufficio.
Con ordinanza del 25 settembre 2024, è stato integrato il progetto di divisione con un solo dato, quello della non censibilità dei lotti in quanto beni comuni, «rilevante a fini amministrativi e non civilistici».
All'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. In forza dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, è stata ritenuta la natura comune e non condominiale del cortile litigioso.
È stato dunque accertato il diritto alla divisione, tanto che è stato disposto l'incarico peritale per determinare le modalità di divisione.
Con la sentenza non definitiva deve ritenersi già disposto, anche se implicitamente, lo scioglimento della comunione, come domandato dagli appellanti principali.
Il progetto divisionale sottoposto alle parti è il seguente: « 1, cortile distinto al Pt_12
N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. 282, BCNC (Bene CP_8
), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio
[...]
90, particella n. 282, Ente urbano di are 0.80, da assegnare a:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1982, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/02/1990, residente in [...], Corso Rigola 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
22/06/1984, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
5 residente in [...]n. 17;
cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. Pt_13
553, BCNC (Bene Comune Non Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 553, Ente urbano di are 1.60, da assegnare a:
(C.F. ), nata a [...], il [...], CP_2 C.F._6 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il 2 febbraio Controparte_1 C.F._5
1949, residente in [...]C.so Rigola n.15;
(C.F. ), nato a [...] il 22 dicembre Parte_6 C.F._10
1956 residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._11 residente in [...] Viale Carlo Magno snc;
(C.F. ), nata a [...] il 9 Parte_8 C.F._12 marzo 1949, residente in [...], Corso Rigola n. 19, quota 1/1;
Eredi (C.F. ), nato a [...] il 4 maggio Persona_1 C.F._19
1949, residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...]_4 C.F._8
NI (FG) il 27 giugno 1955 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._7 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...] il 22 gennaio Parte_5 C.F._9
1984, residente in [...];
(C.F. , nato a [...] il 28 Controparte_5 C.F._20 giugno 1976, residente in [...];
(CF ), nata a [...] l'11 Parte_9 C.F._14 gennaio 1966, già residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F. ), nato a [...] il 1° Parte_10 C.F._15 maggio 1946, residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. , nata ad [...], Parte_11 C.F._16 residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. nato a [...] il [...], CP_6 C.F._17 residente in [...], Corso Italia n. 96;
6 (C.F. ), nata a [...] il 1 Controparte_7 C.F._18 settembre 1960, residente in [...], Corso Rigola n. 19» (ordinanza deliberata il 25 settembre 2024).
Nessuna delle parti ha mosso contestazioni al progetto.
Il progetto divisionale è pertanto dichiarato esecutivo (art. 789, co. 3, c.p.c.).
Nulla devesi disporre in ordine all'istanza di parte appellante di «oner[are] le parti al conseguente aggiornamento/variazione catastale» (p. 7 nota 11 marzo 2024), inerendo ad una vicenda successiva alla dichiarazione di esecutività del progetto divisionale, momento in cui si arresta la decisione.
2. L'accoglimento dell'appello principale assorbe la decisione SUl'appello incidentale di , vertente sui capi della regolamentazione delle spese processuali, atteso CP_2 che occorre procedere al rinnovo totale delle statuizioni medesime.
Invero, la riforma della sentenza di primo grado, e con essa la caducazione del capo inerente alle spese processuali, si riverbera SUla posizione dell'appellante incidentale: «in tema di litisconsorzio necessario, […] la causa accessoria SUle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale […] || è palese che l'esito del giudizio di appello, sebbene limitato alla sola decisione in punto di spese, debba necessariamente coinvolgere tutti i litisconsorti, non essendo dato il passaggio in giudicato del relativo capo concernente una delle parti, laddove per effetto dell'impugnazione promossa da un altro litisconsorte sia stato rimesso in discussione l'esito del giudizio e quindi la correttezza della statuizione di merito, rispetto alla quale il capo SUle spese si pone come accessorio» (Cass. civ., sez. II^, ord. 26 settembre 2017, n. 22370).
Il principio, ancorché enunciato in materia di impugnazione di delibera assembleare condominiale – così massimato: «In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato SUla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima;
sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale» –, è applicabile nel giudizio di divisione, connotato dal litisconsorzio necessario tra i comunisti (art. 784 c.p.c.).
7 Pertanto, anche se non ha proposto appello avverso la sentenza nella CP_2 parte in cui è stata rigettata la domanda di scioglimento della comunione avanzata dagli odierni appellanti principali, di cui aveva chiesto l'accoglimento “con vittoria di spese” in primo grado, quali indici non già di una (formale) indifferenza come dedotto dalla stessa, bensì della (formale) presa di una posizione nella controversia mediante formulazione di una pretesa, la parte si giova della riforma della sentenza che l'aveva vista soccombente e condannata al rimborso delle spese processuali (effetto positivo che si sarebbe prodotto anche in caso di contumacia in appello).
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Il criterio conosce una deroga nelle controversie di scioglimento della comunione: «le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione» (Cass. civ., sez. II^, sent. 24 gennaio 2020, n. 1635).
Si deve procedere partitamente, distinguendo tra spese del primo grado e spese del secondo grado di giudizio.
3.1. È necessario ulteriormente distinguere i rapporti processuali.
3.1.1. Il primo rapporto è quello tra gli appellanti principali, da una parte, e
[...]
e dall'altra parte. CP_1 Controparte_5
La deroga sopra riportata al criterio della soccombenza non trova qui applicazione.
Invero, le parti controvertevano tra loro circa la titolarità in capo agli appellanti del diritto alla divisione (art. 785 c.p.c.), quindi della questione che sta a monte nel processo di scioglimento della comunione, anziché SUle sole modalità della divisione (divisibilità in natura o meno, determinazione delle quote, assegnazione o attribuzione delle stesse, etc.), che rilevano a valle, nell'attuazione dello scioglimento della comunione.
Pertanto, e in continuità con la decisione di primo grado, benché con esito opposto, le spese di lite del primo grado devono gravare SUle parti che hanno avuto torto circa la titolarità del diritto alla divisione.
Le spese, per come liquidate dal giudice di primo grado («€ 2.430,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge»), oltre
8 chiaramente al contributo unificato (euro 98,00) e alle spese anticipate forfettariamente
(euro 27.00), vanno ora poste a carico di e Controparte_1 Controparte_5
Soltanto con la nota dell'11 marzo 2024, gli appellanti hanno chiesto la condanna di e alla ripetizione delle spese processuali di Controparte_1 Controparte_5 primo grado.
Giova ricordare che «l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza
d'appello poi annullata […] non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse» (Cass. civ., sez. II^, ord.
14 marzo 2024, n. 6788).
Gli appellanti non hanno precisamente allegato il momento del pagamento, di modo da stabilire se l'esecuzione, anche solo parziale, della sentenza sia avvenuta prima o dopo la promozione dell'impugnazione.
È dunque precluso l'accertamento della tempestività.
Tra l'altro, gli appellanti non hanno neanche prodotto prova del pagamento.
A volere indebitamente sostituirsi ad essi, dai documenti prodotti da CP_2
(docc. nn. 8 e 9), sembra che un pagamento vi sia stato, nei soli confronti di
[...]
prima della notificazione dell'appello. CP_5
Si confermerebbe pertanto il giudizio di inammissibilità, per tardività.
La domanda è rigettata (in rito).
9 3.1.2. Il secondo rapporto è quello tra , da una parte, e CP_2 CP_1 [...]
e dall'altra parte. CP_1 Controparte_5
Per lo stesso motivo appena esposto, e tenuto conto della posizione assunta da
[...] nella fase di primo grado, riferita nel secondo paragrafo, e CP_2 Controparte_1 sono soccombenti. Controparte_5
Non è dato però provvedere alla condanna al rimborso delle spese in favore di
[...]
CP_2
La parte ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto spese, utilità ottenuta indirettamente dall'accoglimento dell'appello principale, pretendendone però la compensazione («si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite di primo grado tra , CP_2 gli attori e i convenuti e , pp. 17 s. cit. app.). CP_5 CP_1
Siccome sono le parti a stabilire la misura del loro interesse, declinando la specifica utilità perseguita, è nel rispetto della volontà di che la statuizione non può CP_2 che essere di compensazione delle spese (art. 112 c.p.c.).
Anche ha chiesto la condanna dei due soccombenti alla restituzione CP_2 delle spese pagate in loro favore.
La domanda è fondata solo nei riguardi di Controparte_5
RiSUta infatti provato il pagamento della somma di euro 1.453,14 nei confronti dell'appellato, a titolo di rimborso delle spese processuali (docc. nn. 8, 9 fasc. secondo grado ). CP_2
è pertanto condannato alla restituzione della somma pagata Controparte_5
(euro 1.454,14 comprensiva della commissione bancaria), oltre agli interessi nella misura ex art. 1284, co. 1, c.c. (non vertendosi in materia contrattuale) e con decorrenza dal giorno del pagamento [cfr. tra le tante Cass. civ., sez. III^, ord. 21 dicembre 2017, n.
30658: «In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, SUla regola generale dell'art. 2033
c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi SUle somme delle quali il giudice (…) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso»] al saldo.
10 Non riSUta invece alcun pagamento a favore di Controparte_1
La domanda è accolta nei confronti di e rigettata nei confronti Controparte_5 di Controparte_1
3.2. Anche con riguardo alle spese del grado vanno distinti i rapporti processuali.
3.2.1. Nel rapporto tra gli appellanti principali e le spese Controparte_1 sono compensate nella misura di un terzo e per la restante parte sono poste a carico della seconda.
La condanna dell'appellata si spiega in ragione della posizione conservata in appello di diniego del diritto alla divisione esercitato dagli appellanti.
Il rigetto della domanda restitutoria non muta la conclusione poiché essa ha avuto un'incidenza SUl'economia del processo manifestamente marginale, come dimostrato dal fatto che di essa ne ha trattato parte appellante in poche righe nell'ultima nota difensiva nell'ambito di una fase del processo durata oltre un lustro.
È innegabile che gli appellanti hanno ottenuto esattamente la tutela richiesta;
invece, la gestione delle conseguenze della riforma della sentenza è eventuale e comunque affrontabile anche in un momento successivo.
Soltanto a seguito della sentenza non definitiva che ha accolto l'appello, l'appellata non ha mosso resistenze e, in positivo, ha aderito al progetto divisionale.
La quota di compensazione delle spese si spiega quindi in ragione della condotta dell'appellata tenuta nella fase attuativa della divisione.
La quota è così determinata in ragione del preponderante peso che, SUl'economia del processo, ha assunto il momento contenzioso, rispetto al quale le parti hanno profuso risorse sino alla pronuncia della sentenza non definitiva.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Il valore della controversia corrisponde a quello del diritto da dividere (art. 5, co. 1, parte terza, d.m. n. 55/2014).
Nella relazione peritale, si legge che «[s]ulla scorta dei valori rilevati in zona il valore di mercato del bene riSUta essere: || Valore di mercato: mq 236 x €/mq 18= € 4.248,00»
(p. 21 rel. per.).
Ne consegue che lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00-5.200,00.
11 Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.915,00 per compensi
(euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 992,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre alle spese per contributo unificato (euro 147,00) e anticipazioni forfettarie (euro 27,00), a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3.2.2. Nel rapporto tra e le spese gravano SUla CP_2 Controparte_1 seconda in ragione della soccombenza.
L'appellante (incidentale) ha infatti puntualmente ottenuto l'utilità pretesa, vale a dire la riforma della statuizione SUle spese di primo grado.
Anche in questo caso, il rigetto della domanda restitutoria non muta la conclusione SUla soccombenza;
la marginalità della domanda si rileva dall'assenza di difese in merito di Controparte_1
In ragione del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto rilevanti per questo rapporto (la soluzione delle questioni di fatto avrebbe richiesto il mero confronto di attività assertiva, mentre mancano peculiari questioni giuridiche), trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, che non ha annoverato nella sua nota spese. CP_2
Il valore della controversia corrisponde a quello del debito dell'appellante relativo alle spese di primo grado (scaglione euro 1.101,00-5.200,00).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 962,00 per compensi (euro
268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase decisionale), oltre alle spese per contributo unificato (euro 147,00) e anticipazioni forfettarie (euro 27,00), a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3.2.3. Circa il rapporto tra , , e CP_3 Controparte_4 Parte_5
occorre evidenziare che i primi si sono costituiti una volta esaurita Controparte_1 la fase contenziosa e precisamente dopo la notifica dell'ordinanza contenente il progetto divisionale.
Considerato che in sede attuativa non ha mosso resistenze, le Controparte_1 spese processuali sono compensate per intero.
12 3.2.4. Nulla va infine disposto nel rapporto tra e gli appellati Controparte_1 rimasti contumaci.
4. La conSUenza tecnica d'ufficio è stata disposta per attuare la divisione e pertanto nell'interesse comune di tutte le parti.
Le spese corrispondenti vanno poste a carico di tutte le parti.
Agli effetti in discorso, le parti sono considerate in funzione del lotto attribuito.
Il concorso alle spese è commisurato al valore relativo del lotto.
Quindi, le spese gravano nella misura di un terzo sugli appellanti principali e nella restante misura su tutte le altre parti (anche contumaci).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 187/2019, emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 maggio
2019, e a seguito della sentenza non definitiva n. 6/2022, emessa da questa Corte il 10 gennaio 2022: dichiara esecutivo il seguente progetto divisionale: «LOTTO 1, cortile distinto al
N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. 282, BCNC (Bene Comune Non
Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio
90, particella n. 282, Ente urbano di are 0.80, da assegnare a:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1982, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/02/1990, residente in [...], Corso Rigola 17;
(C.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
22/06/1984, residente in [...], Corso Rigola n. 17;
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 residente in [...]n. 17;
cortile distinto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 90, particella n. Pt_13
553, BCNC (Bene Comune Non Censibile), Corso Giuseppe Rigola Snc, piano T, corrispondente al Catasto Terreni al foglio 90, particella n. 553, Ente urbano di are 1.60, da assegnare a:
13 (C.F. ), nata a [...], il [...], CP_2 C.F._6 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il 2 febbraio Controparte_1 C.F._5
1949, residente in [...]C.so Rigola n.15;
(C.F. ), nato a [...] il 22 dicembre Parte_6 C.F._10
1956 residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._11 residente in [...] Viale Carlo Magno snc;
(C.F. ), nata a [...] il 9 Parte_8 C.F._12 marzo 1949, residente in [...], Corso Rigola n. 19, quota 1/1;
Eredi (C.F. ), nato a [...] il 4 maggio Persona_1 C.F._19
1949, residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...]_4 C.F._8
NI (FG) il 27 giugno 1955 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._7 residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F.: nata a [...] il 22 gennaio Parte_5 C.F._9
1984, residente in [...];
(C.F. , nato a [...] il 28 Controparte_5 C.F._20 giugno 1976, residente in [...];
(CF ), nata a [...] l'11 Parte_9 C.F._14 gennaio 1966, già residente in [...], Corso Rigola n. 15;
(C.F. ), nato a [...] il 1° Parte_10 C.F._15 maggio 1946, residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. , nata ad [...], Parte_11 C.F._16 residente in [...], Corso Rigola n. 19;
(C.F. nato a [...] il [...], CP_6 C.F._17 residente in [...], Corso Italia n. 96;
(C.F. ), nata a [...] il 1 Controparte_7 C.F._18 settembre 1960, residente in [...], Corso Rigola n. 19»; condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 Controparte_5
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida nelle somme di euro
14 2.430,00, a titolo di compenso, euro 125,00 per spese, oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
, di condanna di e Parte_3 Parte_4 Controparte_1 [...] alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo CP_5 grado;
compensa per intero le spese processuali di primo grado tra e CP_2 [...]
CP_1 Controparte_5 condanna al pagamento in favore di della Controparte_5 CP_2 somma di euro 1.454,14, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda proposta da di condanna di CP_2 Controparte_1 alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa tra , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese processuali del secondo grado di Parte_4 Controparte_1 giudizio nella misura di un terzo e condanna la seconda al rimborso a favore dei primi nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 2.915,00 per compensi, euro 174,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di delle spese Controparte_1 CP_2 processuali del secondo grado di giudizio, che liquida nelle somme di euro 962,00, a titolo di compenso, euro 174,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa per intero le spese processuali di secondo grado tra , CP_3 [...]
, e CP_4 Parte_5 Controparte_1 nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali di secondo grado rispetto agli appellati contumaci;
pone definitivamente le spese della conSUenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
, , nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 misura di un terzo, e a carico di tutte le altre parti, nella misura restante.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il consigliere estensore
15 Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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