Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3630/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, alla odierna udienza di discussione, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. come introdotto dal D.lgs. 149/22 e novellato dal D. lgs 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3630/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a provvedimento di sgombero alloggio
ERP e vertente
TRA
, (C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marianna Cimmino ed elet.te dom.ta presso il suo studio sito in Napoli alla Via Francesco Solimena n. 101, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino, in virtù di delibera di G.C. n. 87 del 30.03.2022, nonché giusta procura in atti e con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza
Carlo di Borbone n. 10,
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio per ottenere la sospensione cautelare della
(NA), notificata in data 05/02/2022, con la quale le è stato comunicato di rilasciare, contestualmente al proprio nucleo familiare, l'immobile sito in Via Gramsci n. 2, scala C, Piano T, interno C, (CAP Controparte_1
80046), nonché della Comunicazione prot. N.49421 del 21.10.2021, adottata dal Responsabile del VI Settore Tecnico del Comune di CP_1
Servizio Politiche Abitative, e di ogni altro atto e/o provvedimento
[...] preordinato, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente, se ed in quanto lesivo.
La ricorrente deduceva, in fatto, di essere assegnataria dell'immobile di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di CP_1
sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Gramsci n. 2 sc. C
[...]
p.T. int. C, facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente medesimo;
che con comunicazione prot. N.49421 del 21/10/2021, il Comune di CP_1 le notificava “Procedura di decadenza all'assegnazione dell'alloggio
[...]
E.R.P. ex art. 27 del Regolamento Regionale 28.10.2019 n.11 –
Contraddittorio con la SI.ra , nella qualità di assegnataria Parte_1 dell'alloggio sito in Via Gramsci n.2, Sc. C, P.T., Int. C (Città Controparte_1
[..
”; che nella predetta comunicazione, il
[...] Controparte_1 la informava di aver dato avvio alla procedura di decadenza CP_1 dall'assegnazione per morosità pregresse per un periodo superiore a sei mesi, invitando l'odierna ricorrente a far pervenire eventuali controdeduzioni;
che a distanza di soli 5 giorni dalla predetta comunicazione, in data 26/10/2021, il figlio della SI.ra , RO RO, si recava presso l'ufficio competente Parte_1 del Comune di per rendere controdeduzioni verbali, Controparte_1 impegnandosi al pagamento della somma di euro 1.000,00 entro una settimana ed a richiedere un piano di rateizzo per la restante somma dovuta;
che il , in approvazione della predetta Controparte_1 richiesta di rateizzo, emetteva bollettino di pagamento dell'importo di € 1000,00, con causale “MOROSITA' FITTI”, che essa, ricorrente, provvedeva prontamente a pagare in data 27/10/2021; che la restante morosità veniva rateizzata con pagamento di € 225,50 mensili, importo comprensivo anche del canone di locazione per i mesi in corso pari ad € 18,47; che essa (ricorrente) provvedeva regolarmente a pagare, come confermato dalla ricevuta di versamento del 03/12/2021; che in data 05/02/2022, le veniva notificata ordinanza n. 1 del 10/01/2022 emessa dalla Città di , Controparte_1 nella quale alcun accenno veniva fatto alla rateizzazione in corso, e che, piuttosto, veniva rilevata la sussistenza di una morosità pari ad € 6.535,56”; che nella predetta ordinanza, essa ricorrente veniva impropriamente indicata quale occupate abusiva, mentre la stessa risultava assegnataria dell'alloggio oggetto di causa;
che, infine, nell'ordinanza impugnata, veniva segnalata la
- 2 - posizione giudiziaria del SI. impropriamente indicato, quale Persona_1 componente del nucleo familiare della ricorrente, circostanza, questa, contraddetta dalla documentazioni in atti.
In diritto, la ricorrente, dopo aver formalizzato autonoma istanza cautelare, eccepiva: 1) l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui la ricorrente veniva qualificata come occupante abusiva dell'immobile per cui è causa, sussistendo, per un verso, un piano di rateizzo della morosità determinatasi, per l'altro, non facendo più parte del nucleo Controparte_2 familiare della ricorrente;
2) la violazione di legge (artt. 24 e 97 cost. – artt.
54-121 t.u. 267/2000 – artt. 826-828 c.c. – art. 21-septies l.241/90 – art.30 della l.r.c. n°18/1997) – carenza assoluta di potere – eccesso di potere amministrativo relativamente all'impugnata ordinanza.
Si costituiva l'amministrazione resistente, contestando l'avverso dedotto in giudizio dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione.
Rigettata l'istanza cautelare in corso di causa, il Giudice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/06/2023 e di qui, in prosieguo conclusioni all'udienza del 04/03/2024, ove, visto l'art 447 bis c.p.c., veniva convertito il rito e rinviata la controversia per la discussione all'udienza del 10/03/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va disattesa, come del resto già era stato rilevato nell'ordinanza definitoria della procedura cautelare attivata dalla ricorrente, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla parte resistente. Mette conto evidenziare, riguardo, che secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg. Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cassazione civile, sez. un., 07/07/2011, n. 14956).
- 3 - La Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
Del pari priva di pregio risulta la dedotta illegittimità dell'ordinanza di sgombero, perché emessa dal dirigente e non dal sindaco. Orbene, l'art. 30 del
Regolamento Regionale della Campania n. 11 del 2019 stabilisce che il
Comune territorialmente competente “dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”. Tale norma va coordinata, con i mutamenti legislativi intervenuti in materia di ripartizione di competenze negli entri locali fra organi di governo e dirigenza. Sul punto, la giustizia amministrativa ha chiarito che: “Rientra nella competenza del dirigente e non del sindaco l'adozione degli atti, in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, come previsto dall'art. 107 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al sindaco l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 20/03/2015, n. 4407; conforme T.A.R.
Milano, (Lombardia), sez. III, 12/06/2009, n. 3985). Quindi, poiché l'ordine di sgombero di un alloggio occupato senza titolo è un atto di natura gestionale e non politica, organo competente ad emetterlo è giustappunto il dirigente e non il Sindaco che, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, non può esercitare competenze che richiedono l'esercizio di poteri di gestione in una determinata fattispecie concreta.
Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
- 4 - L'iniziativa di parte convenuta è disciplinata dalla previsione del Regolamento Regionale della Campania n. 11 del 2019, art. 30, in forza del quale il Comune territorialmente competente “dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”, diffidando preventivamente l'occupante a rilasciare il bene con un preavviso di non superiore a sessanta giorni;
e la diffida “costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”.
L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa. Ne fa fede non solo la forma verbale “dispone”, ma anche la previsione che limita la possibilità di accordare un preavviso superiore a quello indicato dal Legislatore: previsione che non avrebbe senso se l'amministrazione fosse libera addirittura di valutare se avvalersi o meno dell'ordinanza di rilascio e della conseguente diffida come di un qualsiasi possibile mezzo di autotutela. A ciò si aggiunga che, per espressa indicazione del Legislatore, la diffida è destinata ad operare come titolo esecutivo “ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.”.
Tanto precisato, si evidenzia che la ricorrente non ha in alcun modo provato di essere assegnataria dell'immobile de quo -o di aver stipulato contratto di locazione con il comune resistente-, né di aver estinto la morosità contestatale nell'ordinanza impugnata e pari ad € 6.535,56, né, invero, ne ha contestato a monte la debenza. Va, altresì, rilevato che in atti non vi è prova nemmeno del piano di rateizzo di tale morosità, della prova della cui esistenza era gravata la ricorrente stessa, ai sensi dell'art 2697 c.c., qualificandosi tale circostanza come fatto impeditivo della pretesa azionata dal CP_1
Ancora, quanto all'ulteriore circostanza, che ha dato luogo al provvedimento impugnato, ovvero, la presenza nel nucleo familiare della ricorrente del sig.
, destinatario di un numero considerevole di condanne penali Persona_1 passate in giudicato (v. certificato del casellario giudiziale in atti), la stessa ha eccepito che il RO non farebbe più parte del suo nucleo familiare, come risulterebbe comprovato dal certificato integrale di famiglia (v. all. 8 produzione parte ricorrente); senonché, come è stato condivisibilmente eccepito dal resistente, il SI. era presente nel nucleo CP_1 Persona_1 familiare della ricorrente sino al 08.02.2022; mentre, solo a partire dal
09.02.2022, e, dunque, successivamente alla notifica dell'ordinanza n.1/2022 impugnata, quest'ultimo ha mutato la sua residenza, distaccandosi dal nucleo della ricorrente (cfr. all.ti 5 e 5 bis produzione parte resistente). Ciò è sufficiente per ritenere infondata la sollevata contestazione.
- 5 - In ragione di quanto evidenziato, non può che ritenersi abusiva l'occupazione dell'immobile per cui è causa da parte della ricorrente, essendo sprovvista di un provvedimento di assegnazione e risultando documentalmente provate, da un lato, la circostanza di cui all'art 23 co1 del Reg. 11/19 secondo cui: “La morosità del pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie superiore a sei mesi determina la decadenza dall'assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto”; dall'altro, la circostanza di cui all'art 9 lett g del Reg. cit. secondo cui: “I requisiti per l'accesso all'Edilizia
Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare sono: (…) lett g) Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.”.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto del ricorso e la conferma dell'impugnata ordinanza.
Le spese di lite (comprese quelle del provvedimento cautelare) seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'attività difensiva in concreto prestata, come stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, per lo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione; b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in €. 5424,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge
Così deciso in Napoli il 10/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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