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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5434/2024, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., con ricorso depositato in data 23/09/2024, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi la prima dall'Avv. FRANCESCA FERRETTO e il secondo dall'Avv. MARIA
CRISTINA RUSCITTO, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“ nato il [...], potrà trascorrere liberamente il tempo presso l'uno o l'altro dei Per_1
pagina 1 di 3 genitori come già accade, con tempistica che comunque garantisca una congrua permanenza e frequentazione con entrambi.
Con decorrenza dal settembre 2024 incluso si conviene circa l'elisione del contributo al mantenimento di a carico della madre, oltre che la sua partecipazione delle spese accessorie/straordinarie Per_1
per Per_1
a decorrere quindi dal settembre 2024 la madre/ricorrente sarà tenuta al solo mantenimento diretto di nei tempi di permanenza presso di lei;
Per_1
a decorrere dal settembre 2024 le spese accessorie/straordinarie per come da Protocollo Per_1
attualmente in uso presso il Tribunale di Verona, restano a carico del padre/resistente per il 100%. Il resistente si occuperà del mantenimento diretto di nei tempi di permanenza presso di sé. Per_1
L'AUU per al 100% attribuito al padre. Per_1
La residenza anagrafica di permane presso il padre. Per_1
Permanenza del procedimento di monitoraggio già in essere ex art. 337 c.c. (n. 4827/2019 V.G. – G.T.
Dott.ssa ), o attivazione di nuovo procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. (qualora il Per_2
precedente risultasse chiuso), con indicazione ai Servizi competenti per territorio (Bussolengo) di relazionare con cadenza semestrale al GT.
Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
rilevato che dalla relazione tra le parti è nato il figlio in data 26.03.2008; Parte_3 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore, alle condizioni di affidamento dello stesso ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del minore;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 c.p.c., non sia necessario procedere all'ascolto del minore;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio pagina 2 di 3 minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 26.02.2025 integralmente riportato in epigrafe e prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti.
2. Dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi già incaricati, come da istanza congiunta, ex art. 337 c.c., con onere di relazionare il GT con cadenza semestrale.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al punto 2.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5434/2024, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., con ricorso depositato in data 23/09/2024, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi la prima dall'Avv. FRANCESCA FERRETTO e il secondo dall'Avv. MARIA
CRISTINA RUSCITTO, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“ nato il [...], potrà trascorrere liberamente il tempo presso l'uno o l'altro dei Per_1
pagina 1 di 3 genitori come già accade, con tempistica che comunque garantisca una congrua permanenza e frequentazione con entrambi.
Con decorrenza dal settembre 2024 incluso si conviene circa l'elisione del contributo al mantenimento di a carico della madre, oltre che la sua partecipazione delle spese accessorie/straordinarie Per_1
per Per_1
a decorrere quindi dal settembre 2024 la madre/ricorrente sarà tenuta al solo mantenimento diretto di nei tempi di permanenza presso di lei;
Per_1
a decorrere dal settembre 2024 le spese accessorie/straordinarie per come da Protocollo Per_1
attualmente in uso presso il Tribunale di Verona, restano a carico del padre/resistente per il 100%. Il resistente si occuperà del mantenimento diretto di nei tempi di permanenza presso di sé. Per_1
L'AUU per al 100% attribuito al padre. Per_1
La residenza anagrafica di permane presso il padre. Per_1
Permanenza del procedimento di monitoraggio già in essere ex art. 337 c.c. (n. 4827/2019 V.G. – G.T.
Dott.ssa ), o attivazione di nuovo procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. (qualora il Per_2
precedente risultasse chiuso), con indicazione ai Servizi competenti per territorio (Bussolengo) di relazionare con cadenza semestrale al GT.
Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
rilevato che dalla relazione tra le parti è nato il figlio in data 26.03.2008; Parte_3 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore, alle condizioni di affidamento dello stesso ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del minore;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 c.p.c., non sia necessario procedere all'ascolto del minore;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio pagina 2 di 3 minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 26.02.2025 integralmente riportato in epigrafe e prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti.
2. Dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi già incaricati, come da istanza congiunta, ex art. 337 c.c., con onere di relazionare il GT con cadenza semestrale.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al punto 2.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3